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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 347/2021 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il Parte_1
26/08/1965, C.F. elettivamente domiciliato in Messina, C.F._1 via XXVII Luglio, 35 is. 195, presso lo studio dell'Avv. MICALI FRANCESCO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MONORITI ANTONELLO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura CP_2
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito assistenziale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/02/2021 esponeva di Parte_1
essere titolare di prestazione di invalidità civile n. , in quanto Numer_1 riconosciuto invalido civile parziale all'86% con decorrenza gennaio 2004; di aver ricevuto, in data 20.03.2019 ed in data 03.02.2020, provvedimenti con cui l' CP_1
comunicava la riliquidazione della suddetta prestazione, con decorrenza 1 gennaio
2017, da cui sarebbe derivato un debito di € 8.758,80 per avere riscosso, per il periodo dall'1/01/2017 al 30/04/2019, “rate di pensione non spettanti in quanto
l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta”, e chiedendo la restituzione della predetta somma;
di aver presentato, in data 03.05.2019, ricorso amministrativo avverso il detto provvedimento, rimasto privo di riscontro.
Eccepiva di essere in possesso delle condizioni sanitarie che avevano determinato il riconoscimento dell'invalidità civile dal 2004, con conseguente diritto alla conferma dell'invalidità civile all'86% da gennaio 2017 e/o in ogni caso dalla revoca della stessa avvenuta da maggio 2019; di non essere mai stato sottoposto a visita di revisione da parte dell' e di non aver mai ricevuto alcuna CP_1
comunicazione in tal senso.
Eccepiva, altresì, di aver incardinato, innanzi a codesto Tribunale, istanza di ATP iscritta al n. 3792/2017 R.G., avverso il verbale della Commissione medica, emesso a seguito di domanda di aggravamento presentata il 29.12.2016, volta all'ottenimento dell'invalidità civile al 100%, nel cui contesto il CTU nominato lo aveva riconosciuto invalido civile al 90% da luglio 2018; di avere incardinato giudizio di merito, iscritto al n. 2412/2020 R.G., volto al riconoscimento della percentuale invalidante del 100%, in subordine alla conferma della percentuale invalidante del 90% già riconosciuta in sede di ATP, o in estremo subordine, del
75% di cui era già titolare con decorrenza da luglio 2004 e revocata a gennaio
2017.
Il ricorrente si doleva del difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in violazione dell'art. 3 Legge n. 241/1990, assolutamente carente ed errato, perché non era mai stato superato il limite reddituale previsto dalla legge per godere della prestazione di invado parziale;
della violazione dell'art. 52 della Legge n. 88/1989.
Concludeva chiedendo, preliminarmente, la sospensione dell'eventuale esecuzione intrapresa dall' , anche per la pendenza del giudizio di merito n. CP_1
2 2412/2020 R.G.; nel merito, la dichiarazione di irripetibilità delle somme, con condanna dell' all'eventuale restituzione di somme incassate medio tempore, CP_1
nonché al pagamento delle spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 09.05.2022 eccependo di aver riconosciuto al ricorrente, con verbale di visita medica del 09.05.2017, una percentuale di invalidità del 60% a decorrere dal 29.12.2016 con conseguente perdita del diritto all'Assegno Mensile dal 01/2017; di aver effettuato la ricostituzione con la nota del 20.03.2019, con revoca dell'Assegno Mensile e determinazione dell'indebito per le somme erogate dal 01.01.2017 al 30.04.2019. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna la causa veniva decisa.
Come chiarito, fra le altre, da Cass. sez. VI-L ord. 24180/2022 (che cita
13915/2021, 13223/2020, 10642/2019 e 31372/2019), l'art. 38 Cost. impone di applicare all'indebito assistenziale una disciplina meno rigida di quella generale di cui all'art. 2033 c.c., tutelando entro certi limiti l'affidamento data la natura dell'erogazione;
La giurisprudenza, infatti, nel caso del venir meno del requisito sanitario, ha espresso il seguente principio: La ripetizione dell'indebito assistenziale è esclusa in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, sempre che l'erogazione in questione non gli sia addebitabile. (Nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto
CP_ dell alla ripetizione dell'assegno di assistenza per sopravvenuta mancanza del requisito sanitario, senza aver preventivamente verificato la circostanza - rilevante in ordine alla sussistenza dell'affidamento del beneficiario - che gli fosse stato comunicato l'esito negativo della visita di revisione, Cass. 17396 del 2025).
Orbene, è lo stesso ricorrente a dedurre di aver presentato giudizio per ATPO n.
3792/2017 avverso l'esito del verbale di Commissione medica (che si deve presumere comunicato), poi conclusosi con sentenza del giudizio di opposizione n. 2412/2020 in atti.
3 Nel merito, dunque, non abbiamo una prova diretta dell'invio da parte dell' CP_1 del verbale di visita medica, poiché non è stato prodotto alcunché dall'Istituto.
Tuttavia, si può quantomeno dedurre che alla data di iscrizione a ruolo dell'ATPO sopra indicato il ricorrente fosse a conoscenza del verbale impugnato.
A ciò si aggiunga che, come chiarito da Cass. sez. lav. 34013/2019, la mancata immediata sospensione dei provvedimenti di erogazione delle prestazioni non ha autonomo rilievo, anche considerando che il venir meno del requisito sanitario è specificamente disciplinato dall'art. 37 comma 8 legge 448/1998 che prevede la ripetibilità dall'esito negativo della visita di revisione.
Ancora, non può assumere rilievo neanche un legittimo affidamento della parte, che proprio contestando l'esito del verbale aveva proposto azione giudiziale per il riconoscimento di quanto spettante (riconosciuto con sentenza con decorrenza da maggio 2021).
Ne discende che il ricorso va accolto, dovendosi eventualmente riconoscere il diritto dell' alla ripetizione delle sole somme indebitamente erogate a partire CP_1
dal giugno 2019 (primo mese successivo alla visita medica richiesta per l'aggravamento del grado di invalidità).
Il ricorrente potrà pertanto restituire all'ente resistente quanto indebitamente percepito dal 01.06.2019 e sino alla data in cui è stata eventualmente nuovamente riconosciuto il grado di invalidità a seguito dell'istanza di A.T.P. e del successivo giudizio di merito.
Ancora, non vi è prova che il verbale del 2016 sia mai stato comunicato alla parte (l' non fornisce alcuna prova in merito, dovendosi quindi riconoscere CP_1
proprio la buona fede del beneficiario della prestazione ed il suo affidamento nel comportamento dell' ). CP_3
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ex DM
55/2014 e ss. modificazioni, stante il valore della causa, parametri minimi ed esclusione della fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
4 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Pt_1
CP_ on ricorso depositato in data 02/02/2021 nei confronti dell' in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- In accoglimento delle domande dichiara non dovute le somme richieste dall' a titolo di indebito fino all'aprile 2019; CP_1
- Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di CP_1 lite che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre spese generali, cpa ed iva con distrazione al procuratore antistatario,
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 23/12/2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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