Versione
9 marzo 1971
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9 marzo 1972
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6 maggio 1982
6 maggio 1982
Art. 22.
Le norme della legge 12 giugno 1962, n. 567 , e della presente legge si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri enti. Qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli od associati, lo Stato, le province, i comuni o gli altri enti, per la concessione o l'affitto dei terreni di loro proprieta', devono adottare la licitazione privata o la trattativa privata.
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso che sia stata indetta un'asta pubblica.
((Qualora vi sia una pluralita' di richieste si procede alla concessione mediante sorteggio, dovendosi pero' riconoscere preliminarmente la preferenza ai coltivatori, singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione. Nei contratti agrari relativi a fondi rustici costituenti aziende agrarie annesse alle universita', istituti universitari, istituti tecnici agrari ed istituti professionali per l'agricoltura sono valide le clausole particolari previste per consentire lo svolgimento delle attivita' di ricerca, didattiche e scientifiche degli enti ed istituti suddetti sui terreni a cio' destinati)) (2)
------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Le norme della legge 12 giugno 1962, n. 567 , e della presente legge si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri enti. Qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli od associati, lo Stato, le province, i comuni o gli altri enti, per la concessione o l'affitto dei terreni di loro proprieta', devono adottare la licitazione privata o la trattativa privata.
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso che sia stata indetta un'asta pubblica.
((Qualora vi sia una pluralita' di richieste si procede alla concessione mediante sorteggio, dovendosi pero' riconoscere preliminarmente la preferenza ai coltivatori, singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione. Nei contratti agrari relativi a fondi rustici costituenti aziende agrarie annesse alle universita', istituti universitari, istituti tecnici agrari ed istituti professionali per l'agricoltura sono valide le clausole particolari previste per consentire lo svolgimento delle attivita' di ricerca, didattiche e scientifiche degli enti ed istituti suddetti sui terreni a cio' destinati)) (2)
------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Commentari • 2
- 1. Legge 3 maggio 1982, n. 203Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 17 marzo 2014 · 0.8157732
L. 3 maggio 1982, n. 203 (1). Norme sui contratti agrari (2). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 1982, n. 121. (2) Vedi, anche, l'art. 6, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. TITOLO I Disposizioni integrative e modificative dell'affitto dei fondi rustici Capo I – Durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto 1. Affitto a coltivatore diretto. La durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli in corso e quelli in regime di proroga, è regolata dalle norme della presente legge. I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di quindici anni, salvo quanto previsto dalla presente legge. 2. Durata dei contratti in corso. …
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Giurisprudenza • 68
- 1. TAR Torino, sez. II, sentenza 26/05/2023, n. 493Provvedimento: […] del silenzio inadempimento serbato dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso – e per esso dal Direttore - in ordine alla richiesta di assegnazione in affitto di terreni agricoli di proprietà regionale facenti parte del Tenimento di Staffarda, identificati quale Podere 1C, con contestuale sospensione della procedura di gara e avvio di trattativa privata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 Legge 11/1971, recapitata dal ricorrente AB AB in data 2/3/2023 mezzo pec, […] Atteso che il ricorrente, con le suddette istanze, ha richiesto l'affitto dei terreni del podere 1C ai sensi dell'art. 22 della legge n. 11/1971 e dell'art. 6, comma 4 bis, del d.lgs. n. 228/2001;Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- affitto di terreni agricoli·
- sospensione della procedura di gara·
- autotutela amministrativa·
- ricorso avverso il silenzio inadempimento·
- trattativa privata·
- compensazione delle spese di giudizio·
- art. 6 comma 4bis D.Lgs. 228/2001·
- regime di autotutela·
- silenzio inadempimento·
- art. 117 c.p.a.·
- annullamento di determinazioni amministrative·
- art. 22 Legge 11/1971