TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/10/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 1912/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. AR Antonietta Canu, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
AR ER PA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Via
Mazzini n. 2D;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ATPO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22/11/2024, l'Istituto ricorrente ha presentato tempestiva e rituale contestazione all'esito dell'accertamento peritale svoltosi nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo avente R.G. n. 1096/23, introdotto dal signor per la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari CP_1 necessari per il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118/1971, conclusosi con la individuazione delle predette condizioni.
2. Il CTU, difatti, in tale fase concludeva che l'interessato presentava un quadro patologico complessivo tale da determinare l'accesso al predetto beneficio.
3. In sede di opposizione, l'odierno ricorrente deduceva, in particolare, l'erroneità delle modalità con cui il consulente avrebbe raggiunto le sue conclusioni diagnostiche in quanto lo stesso avrebbe utilizzato, ai fini della sua valutazione, le linee guida sull'accertamento degli stati invalidanti stabilite dall invece che i criteri di cui al D.M. 5 febbraio Pt_1
1992, da considerarsi tassativi;
contestava, inoltre, la decorrenza del beneficio indicata nell'elaborato peritale, in quanto nello stesso si individuava la data del 01/06/2020 laddove il ricorrente, nel caso di specie, chiedeva il riconoscimento del suo diritto a decorrere dalla data di revisione del 30/01/2023.
4. L'Istituto ha altresì evidenziato che alla data della revisione non era stata esibita alcuna certificazione attestante la recidiva, la metastasi o la rapida progressione della patologia, per cui doveva ritenersi congruo il giudizio espresso dalla Commissione Medico Legale, laddove invece l'opinione espressa dal CTU non sarebbe supportata da documentazione specialistica.
5. L' ha, pertanto, introdotto il presente giudizio di opposizione chiedendo Pt_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“contrariis reiectis
Accertare e dichiarare che il ricorrente in ATP non è affetto da minorazioni tali da giustificare la concessione dell'assegno d'invalidità civile
Con vittoria di spese competenze legali anche per la fase cautelare ex art. 445 bis cpc”.
6. Si è ritualmente costituito in giudizio , chiedendo l'integrale rigetto CP_1 del ricorso e la conferma delle conclusioni rassegnate dal CTU nella precedente fase del giudizio, siccome esaustive.
7. La causa, istruita mediante richieste di chiarimenti al CTU, viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
8. Il ricorso è infondato.
9. Nell'elaborato peritale così si legge rispetto all'esame obiettivo del sig. CP_1 svolto dal dott. “Condizioni generali scadenti. Cicatrice chirurgica xifo-sovra Per_1 pubica ben consolidata e a margini introflessi. Addome dolente alla palpazione superficiale ed ancor più alla profonda in sede epigastrica e lungo il decorso colico. In corso esame istologico di recente biopsia epatica effettuata il 19/04/2024. Si è reso
2 necessario in questi anni, come dimostra la documentazione in atti, una stretta sorveglianza. Ipoacusia bilaterale. Orientato nel tempo e nello spazio con note di depressione reattiva”.
10. L'ausiliare poi, tenuto conto della documentazione sanitaria presente agli atti, di tutti i certificati specialistici e dell'obiettività clinica riscontrata, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “Alla luce dell'attenta disamina di tali documenti e dall'esame clinico e l'anamnesi assunta posso affermare che il ricorrente CP_1
è affetto da:
▪ Neoplasia epatica metastatica da tumore neuro endocrino del pancreas.
Tale tumore mostra una rapida progressione di malattia per cui si rende necessario un rapido intervento terapeutico radio-recettoriale che potrà eseguire presso la Medicina
Nucleare di Cagliari.
Le determinazioni adoperate in corso di follow up dalla CM dell'ASL e dalla CML dell di Sassari appaiono intempestive potendo alla luce del DM 05/02/1992 – Linee Pt_1
Guida Accertamento degli stati invalidanti essere assimilabile all'epatocarcinoma Pt_1
ICD9 – DM = 155.0 =81/100%.
Alla luce di quanto argomentato posso affermare, in risposta al quesito postomi dall'Ill.mo Sig. Giudice in materia di: assegno mensile d'invalidità art. 13 L. 118/71 e succ. modif.: sulla base della documentazione medica prodotta agli atti e di quella che le parti eventualmente esibiranno, previa visita medica e compiuto ogni altro opportuno accertamento, a causa di infermità e difetto fisico e mentale la parte ricorrente ha una invalidità civile in misura pari o superiore al 74% (81/100%) con decorrenza dal
01/06/2020. I requisiti sanitari di legge erano sussistenti alla data della stessa”.
11. Alla richiesta di chiarimenti avanzata dal giudicante, diretta al CTU affinché specificasse la percentuale di invalidità cui è affetto l'interessato e determinata con riferimento alle indicazioni contenute nella tabella allegata al D.M. 5 febbraio 1992, nonché se tale invalidità fosse presente all'epoca della revisione o successivamente a quest'ultima, il dott. ha così precisato: “Facendo seguito a tale richiesta confermo che il giudizio da Per_1 me espresso alla voce considerazioni il ricorrente affetto da neoplasia epatica metastatica
3 da tumore neuro endocrino del pancreas, individuato in riferimento alle Linee Guida del DM del 05/02/1992 ha una percentuale invalidante di 81/100% (pagina 6). Pt_1
In risposta al nuovo quesito la patologia di cui sopra era sussistente al giudizio dell Pt_1 di Sassari espresso il 30/01/2023 su cui resto discorde. Pertanto, il grado invalidante del ricorrente risale al 01/06/2020 senza discontinuità ed attualmente, in corso di trattamento radio recettoriale con 177 Lu-oxodotreotide per progressione di malattia è da individuare in invalidità 100%”.
12. Trasmessa una nuova richiesta di chiarimenti al CTU, posto che dall'elaborato peritale non risultava ancora chiaro se la valutazione della percentuale di invalidità fosse stata operata con riferimento alle “Linee Guida del DM del 05/02/1992”, ovvero alla Pt_1 tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con D.M. del 5 febbraio 1992, e ai relativi codici, il dott. così precisava: Per_1
“In data 10/04/2025 ricevo un ulteriore quesito da parte del Giudice: si pone in evidenza che l'elaborato da me espresso richiama la percentuale di invalidità riferita alle tabelle
DM 05/02/1992 ed in particolare al co. 9325 = neoplasia a prognosi infausto o probabilmente sfavorevole nonostante l'asportazione chirurgica che prevede una invalidità fissa del 100%”.
13. Le conclusioni raggiunte dal CTU meritano di essere pienamente condivise dal giudicante, avendo dato analitico conto delle ragioni medico-legali alla base delle stesse, tenendo in considerazione tutta la documentazione sanitaria presente agli atti, nonché quanto emerso in sede di visita;
le risposte ai quesiti risultano, pertanto, esaustive e congruamente motivate, non essendo stati posti in rilievo errori valutativi con riferimento a quanto il consulente ha affermato in maniera convincente.
14. Invero, l'ausiliare ha precisato la percentuale di invalidità civile cui è affetto l'interessato, facendo espresso riferimento al codice 9325 delle tabelle allegate al D.M. del 5 febbraio
1992; sul punto, si ricorda che con riferimento al presupposto medico-legale ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con D.M. del 5 febbraio 1992, in attuazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1988, integra la norma primaria ed è vincolante (Cass. civ., Sez. 6 – lav., n. 23825 del 01/10/2018).
4 15. Pertanto, è corretto l'operato del CTU, che ha motivatamente espresso la propria valutazione facendo riferimento al codice tabellare ritenuto applicabile al caso di specie, con ragionamento e metodo esente da censure, basati su una valutazione complessiva dello stato di salute del sig. Accertamento che, peraltro, non è stato CP_1 specificamente censurato dall' , limitandosi quest'ultimo a non condividere la fondata Pt_1 opinione diagnostica espressa dal dott. Per_1
16. Relativamente, infine, alla eccezione riguardante la data di decorrenza indicata dall'ausiliario del giudice, la stessa è infondata, avendo il consulente ritenuto sussistente il quadro patologico in capo al ricorrente a partire dalla data indicata, con persistenza dello stesso anche all'esito della visita di revisione del 30/01/2023, impugnata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo.
17. Per tutto quanto posto in luce, il ricorso va respinto;
ne consegue il riconoscimento della sussistenza in capo al sig. delle condizioni sanitarie proprie CP_1 previste per l'attribuzione dell'assegno mensile di invalidità ai sensi dell'art. 13 legge n.
118/1971, con decorrenza dalla data della revisione (30.01.2023).
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste in capo ad , secondo la Pt_1 quantificazione indicata in dispositivo.
19. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento CP_1 dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 13 legge n. 118/1971, con decorrenza dalla data della visita di revisione (30.01.2023);
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' ; Pt_1
- condanna l al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite, liquidate Pt_1 in complessivi € 3.300,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5 Sassari, 06/10/2025
il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. AR Antonietta Canu, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
AR ER PA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Via
Mazzini n. 2D;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ATPO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22/11/2024, l'Istituto ricorrente ha presentato tempestiva e rituale contestazione all'esito dell'accertamento peritale svoltosi nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo avente R.G. n. 1096/23, introdotto dal signor per la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari CP_1 necessari per il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118/1971, conclusosi con la individuazione delle predette condizioni.
2. Il CTU, difatti, in tale fase concludeva che l'interessato presentava un quadro patologico complessivo tale da determinare l'accesso al predetto beneficio.
3. In sede di opposizione, l'odierno ricorrente deduceva, in particolare, l'erroneità delle modalità con cui il consulente avrebbe raggiunto le sue conclusioni diagnostiche in quanto lo stesso avrebbe utilizzato, ai fini della sua valutazione, le linee guida sull'accertamento degli stati invalidanti stabilite dall invece che i criteri di cui al D.M. 5 febbraio Pt_1
1992, da considerarsi tassativi;
contestava, inoltre, la decorrenza del beneficio indicata nell'elaborato peritale, in quanto nello stesso si individuava la data del 01/06/2020 laddove il ricorrente, nel caso di specie, chiedeva il riconoscimento del suo diritto a decorrere dalla data di revisione del 30/01/2023.
4. L'Istituto ha altresì evidenziato che alla data della revisione non era stata esibita alcuna certificazione attestante la recidiva, la metastasi o la rapida progressione della patologia, per cui doveva ritenersi congruo il giudizio espresso dalla Commissione Medico Legale, laddove invece l'opinione espressa dal CTU non sarebbe supportata da documentazione specialistica.
5. L' ha, pertanto, introdotto il presente giudizio di opposizione chiedendo Pt_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“contrariis reiectis
Accertare e dichiarare che il ricorrente in ATP non è affetto da minorazioni tali da giustificare la concessione dell'assegno d'invalidità civile
Con vittoria di spese competenze legali anche per la fase cautelare ex art. 445 bis cpc”.
6. Si è ritualmente costituito in giudizio , chiedendo l'integrale rigetto CP_1 del ricorso e la conferma delle conclusioni rassegnate dal CTU nella precedente fase del giudizio, siccome esaustive.
7. La causa, istruita mediante richieste di chiarimenti al CTU, viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
8. Il ricorso è infondato.
9. Nell'elaborato peritale così si legge rispetto all'esame obiettivo del sig. CP_1 svolto dal dott. “Condizioni generali scadenti. Cicatrice chirurgica xifo-sovra Per_1 pubica ben consolidata e a margini introflessi. Addome dolente alla palpazione superficiale ed ancor più alla profonda in sede epigastrica e lungo il decorso colico. In corso esame istologico di recente biopsia epatica effettuata il 19/04/2024. Si è reso
2 necessario in questi anni, come dimostra la documentazione in atti, una stretta sorveglianza. Ipoacusia bilaterale. Orientato nel tempo e nello spazio con note di depressione reattiva”.
10. L'ausiliare poi, tenuto conto della documentazione sanitaria presente agli atti, di tutti i certificati specialistici e dell'obiettività clinica riscontrata, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “Alla luce dell'attenta disamina di tali documenti e dall'esame clinico e l'anamnesi assunta posso affermare che il ricorrente CP_1
è affetto da:
▪ Neoplasia epatica metastatica da tumore neuro endocrino del pancreas.
Tale tumore mostra una rapida progressione di malattia per cui si rende necessario un rapido intervento terapeutico radio-recettoriale che potrà eseguire presso la Medicina
Nucleare di Cagliari.
Le determinazioni adoperate in corso di follow up dalla CM dell'ASL e dalla CML dell di Sassari appaiono intempestive potendo alla luce del DM 05/02/1992 – Linee Pt_1
Guida Accertamento degli stati invalidanti essere assimilabile all'epatocarcinoma Pt_1
ICD9 – DM = 155.0 =81/100%.
Alla luce di quanto argomentato posso affermare, in risposta al quesito postomi dall'Ill.mo Sig. Giudice in materia di: assegno mensile d'invalidità art. 13 L. 118/71 e succ. modif.: sulla base della documentazione medica prodotta agli atti e di quella che le parti eventualmente esibiranno, previa visita medica e compiuto ogni altro opportuno accertamento, a causa di infermità e difetto fisico e mentale la parte ricorrente ha una invalidità civile in misura pari o superiore al 74% (81/100%) con decorrenza dal
01/06/2020. I requisiti sanitari di legge erano sussistenti alla data della stessa”.
11. Alla richiesta di chiarimenti avanzata dal giudicante, diretta al CTU affinché specificasse la percentuale di invalidità cui è affetto l'interessato e determinata con riferimento alle indicazioni contenute nella tabella allegata al D.M. 5 febbraio 1992, nonché se tale invalidità fosse presente all'epoca della revisione o successivamente a quest'ultima, il dott. ha così precisato: “Facendo seguito a tale richiesta confermo che il giudizio da Per_1 me espresso alla voce considerazioni il ricorrente affetto da neoplasia epatica metastatica
3 da tumore neuro endocrino del pancreas, individuato in riferimento alle Linee Guida del DM del 05/02/1992 ha una percentuale invalidante di 81/100% (pagina 6). Pt_1
In risposta al nuovo quesito la patologia di cui sopra era sussistente al giudizio dell Pt_1 di Sassari espresso il 30/01/2023 su cui resto discorde. Pertanto, il grado invalidante del ricorrente risale al 01/06/2020 senza discontinuità ed attualmente, in corso di trattamento radio recettoriale con 177 Lu-oxodotreotide per progressione di malattia è da individuare in invalidità 100%”.
12. Trasmessa una nuova richiesta di chiarimenti al CTU, posto che dall'elaborato peritale non risultava ancora chiaro se la valutazione della percentuale di invalidità fosse stata operata con riferimento alle “Linee Guida del DM del 05/02/1992”, ovvero alla Pt_1 tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con D.M. del 5 febbraio 1992, e ai relativi codici, il dott. così precisava: Per_1
“In data 10/04/2025 ricevo un ulteriore quesito da parte del Giudice: si pone in evidenza che l'elaborato da me espresso richiama la percentuale di invalidità riferita alle tabelle
DM 05/02/1992 ed in particolare al co. 9325 = neoplasia a prognosi infausto o probabilmente sfavorevole nonostante l'asportazione chirurgica che prevede una invalidità fissa del 100%”.
13. Le conclusioni raggiunte dal CTU meritano di essere pienamente condivise dal giudicante, avendo dato analitico conto delle ragioni medico-legali alla base delle stesse, tenendo in considerazione tutta la documentazione sanitaria presente agli atti, nonché quanto emerso in sede di visita;
le risposte ai quesiti risultano, pertanto, esaustive e congruamente motivate, non essendo stati posti in rilievo errori valutativi con riferimento a quanto il consulente ha affermato in maniera convincente.
14. Invero, l'ausiliare ha precisato la percentuale di invalidità civile cui è affetto l'interessato, facendo espresso riferimento al codice 9325 delle tabelle allegate al D.M. del 5 febbraio
1992; sul punto, si ricorda che con riferimento al presupposto medico-legale ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con D.M. del 5 febbraio 1992, in attuazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1988, integra la norma primaria ed è vincolante (Cass. civ., Sez. 6 – lav., n. 23825 del 01/10/2018).
4 15. Pertanto, è corretto l'operato del CTU, che ha motivatamente espresso la propria valutazione facendo riferimento al codice tabellare ritenuto applicabile al caso di specie, con ragionamento e metodo esente da censure, basati su una valutazione complessiva dello stato di salute del sig. Accertamento che, peraltro, non è stato CP_1 specificamente censurato dall' , limitandosi quest'ultimo a non condividere la fondata Pt_1 opinione diagnostica espressa dal dott. Per_1
16. Relativamente, infine, alla eccezione riguardante la data di decorrenza indicata dall'ausiliario del giudice, la stessa è infondata, avendo il consulente ritenuto sussistente il quadro patologico in capo al ricorrente a partire dalla data indicata, con persistenza dello stesso anche all'esito della visita di revisione del 30/01/2023, impugnata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo.
17. Per tutto quanto posto in luce, il ricorso va respinto;
ne consegue il riconoscimento della sussistenza in capo al sig. delle condizioni sanitarie proprie CP_1 previste per l'attribuzione dell'assegno mensile di invalidità ai sensi dell'art. 13 legge n.
118/1971, con decorrenza dalla data della revisione (30.01.2023).
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste in capo ad , secondo la Pt_1 quantificazione indicata in dispositivo.
19. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento CP_1 dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 13 legge n. 118/1971, con decorrenza dalla data della visita di revisione (30.01.2023);
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' ; Pt_1
- condanna l al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite, liquidate Pt_1 in complessivi € 3.300,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5 Sassari, 06/10/2025
il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
6