TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/06/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26/2025 P.U. N……………... R.LIQ.GIUD. N. R.G. 26-1//2025 ricorso per liq.giud. N……………... SENT.
N……………... CRONOLOGICO
N……………... REPERTORIO N……………... MOD.2/A/SG
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE PRIMA CIVILE – SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente
dott. Federico Maida Giudice
dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice Relatore nella procedimento iscritto al n. r.g. 26/2025 P.U. promosso da:
, (C.F. Parte_1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. DI RAIMONDO ROSARIA, giusta P.IVA_1 procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di presentato da Controparte_1
, (C.F. Parte_1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. DI RAIMONDO ROSARIA, giusta P.IVA_1 procura in atti;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato che, seppur regolarmente convocata via PEC, la società debitrice non è comparsa all'udienza fissata per lo svolgimento dell'istruttoria dinnanzi al giudice relatore;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di sulla Controparte_1 base delle risultanze che seguono:
a) sussiste la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, co. 2 CCI, considerato che è stato accertato che la sede dell'impresa si trova nel circondario e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
b) sussistono i requisiti di cui all'art. 121 CCI per l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'impresa, trattandosi di impresa che ha esercitato attività commerciale (l'impresa debitrice si occupa di commercio al dettaglio di ricambi per auto e moto) e non avendo la debitrice provato di possedere i requisiti congiuntamente richiesti dall'art. 2, co. 1 lett. d) CCI, al fine della non assoggettabilità a liquidazione giudiziale di un'impresa commerciale, dovendosi anzi constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione di parte resistente dalla liquidazione giudiziale, in quanto dalla documentazione disponibile in atti (attestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, estratto ruolo, risposte dell'Inps) risulta che:
- i debiti anche non scaduti della società superano la somma di euro 500.000, essendo pari a oltre 680.000 euro nei soli confronti dell'Erario e dell'INPS;
c) ricorre il parametro di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI, dal momento che parte ricorrente vanta crediti per euro 35.000,00 portati da titolo definitivo;
d) la debitrice si trova nello stato di insolvenza previsto dall'art. 121 CCI, come è possibile desumere dalle seguenti circostanze:
- chiusura dei locali dell'impresa; al momento della notifica dell'atto di precetto nessuno è stato reperito presso la sede della società e ciò fa ritenere che l'attività sia cessata, avendo peraltro verbalmente confermato tale circostanza lo stesso legale rappresentante ed essendo la società stata posta in liquidazione in data
29.8.2024;
- esecuzione mobiliare infruttuosa, avendo parte ricorrente tentato senza esito pignoramento presso terzi;
- mancato pagamento dei propri debiti, nonostante il lungo tempo trascorso, né in particolare quello già azionato con sentenza da parte della ricorrente;
- omesso deposito dei bilanci dal 2011;
- impossibilità di assicurare soddisfacimento di tutti i creditori sociali mediante l'attivo patrimoniale;
secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero, quando la società è in liquidazione, come nel caso di specie, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall. (e ora dell'art. 121 CCI che prevede il medesimo presupposto), deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr., tra le altre, Cass., n. 13644/2013); sul punto, occorre inoltre precisare che grava sul resistente l'onere di provare l'equilibrio o l'eccedenza dell'attivo rispetto al passivo (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-12-
2016, n. 25167);
- nel caso a mano la resistente non risulta aver provato che gli elementi attivi del patrimonio sociale consentono di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
***
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro ritenere che l'impresa resistente versi oramai in una situazione di irreversibile e insanabile dissesto, attestante uno stato di definitiva incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, C.F. , n. R.E.A. 129621 con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Priolo Gargallo, via Castel Lentini 47, Liquidatore CP_2 NOMINA la dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice Delegato per la procedura
NOMINA quale Curatore il dott./avv. , con invito ad accettare Parte_3
l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 25/09/2025 alle 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, con modalità di trattazione da remoto secondo le istruzioni che verranno in seguito specificate con apposito decreto del G.D.;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Siracusa nella camera di consiglio del 05/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011.
N……………... CRONOLOGICO
N……………... REPERTORIO N……………... MOD.2/A/SG
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE PRIMA CIVILE – SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente
dott. Federico Maida Giudice
dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice Relatore nella procedimento iscritto al n. r.g. 26/2025 P.U. promosso da:
, (C.F. Parte_1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. DI RAIMONDO ROSARIA, giusta P.IVA_1 procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di presentato da Controparte_1
, (C.F. Parte_1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. DI RAIMONDO ROSARIA, giusta P.IVA_1 procura in atti;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato che, seppur regolarmente convocata via PEC, la società debitrice non è comparsa all'udienza fissata per lo svolgimento dell'istruttoria dinnanzi al giudice relatore;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di sulla Controparte_1 base delle risultanze che seguono:
a) sussiste la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, co. 2 CCI, considerato che è stato accertato che la sede dell'impresa si trova nel circondario e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
b) sussistono i requisiti di cui all'art. 121 CCI per l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'impresa, trattandosi di impresa che ha esercitato attività commerciale (l'impresa debitrice si occupa di commercio al dettaglio di ricambi per auto e moto) e non avendo la debitrice provato di possedere i requisiti congiuntamente richiesti dall'art. 2, co. 1 lett. d) CCI, al fine della non assoggettabilità a liquidazione giudiziale di un'impresa commerciale, dovendosi anzi constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione di parte resistente dalla liquidazione giudiziale, in quanto dalla documentazione disponibile in atti (attestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, estratto ruolo, risposte dell'Inps) risulta che:
- i debiti anche non scaduti della società superano la somma di euro 500.000, essendo pari a oltre 680.000 euro nei soli confronti dell'Erario e dell'INPS;
c) ricorre il parametro di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI, dal momento che parte ricorrente vanta crediti per euro 35.000,00 portati da titolo definitivo;
d) la debitrice si trova nello stato di insolvenza previsto dall'art. 121 CCI, come è possibile desumere dalle seguenti circostanze:
- chiusura dei locali dell'impresa; al momento della notifica dell'atto di precetto nessuno è stato reperito presso la sede della società e ciò fa ritenere che l'attività sia cessata, avendo peraltro verbalmente confermato tale circostanza lo stesso legale rappresentante ed essendo la società stata posta in liquidazione in data
29.8.2024;
- esecuzione mobiliare infruttuosa, avendo parte ricorrente tentato senza esito pignoramento presso terzi;
- mancato pagamento dei propri debiti, nonostante il lungo tempo trascorso, né in particolare quello già azionato con sentenza da parte della ricorrente;
- omesso deposito dei bilanci dal 2011;
- impossibilità di assicurare soddisfacimento di tutti i creditori sociali mediante l'attivo patrimoniale;
secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero, quando la società è in liquidazione, come nel caso di specie, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall. (e ora dell'art. 121 CCI che prevede il medesimo presupposto), deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr., tra le altre, Cass., n. 13644/2013); sul punto, occorre inoltre precisare che grava sul resistente l'onere di provare l'equilibrio o l'eccedenza dell'attivo rispetto al passivo (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-12-
2016, n. 25167);
- nel caso a mano la resistente non risulta aver provato che gli elementi attivi del patrimonio sociale consentono di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
***
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro ritenere che l'impresa resistente versi oramai in una situazione di irreversibile e insanabile dissesto, attestante uno stato di definitiva incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, C.F. , n. R.E.A. 129621 con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Priolo Gargallo, via Castel Lentini 47, Liquidatore CP_2 NOMINA la dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice Delegato per la procedura
NOMINA quale Curatore il dott./avv. , con invito ad accettare Parte_3
l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 25/09/2025 alle 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, con modalità di trattazione da remoto secondo le istruzioni che verranno in seguito specificate con apposito decreto del G.D.;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Siracusa nella camera di consiglio del 05/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011.