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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/07/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 883/2025
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore riunita in camera di consiglio per decidere sul reclamo ex art. 473 bis n.24 c.p.c. promosso da
[...] nei confronti di iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 883/2025, Parte_1 Controparte_1 avverso l'ordinanza del 9.05.2025, emessa dal Giudice Delegato della Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia nell'ambito del procedimento separativo ivi iscritto con il n. di R.G.A.C. 5179/2024, pendente inter partes; letti gli atti di causa e il provvedimento reclamato;
lette le note di trattazione depositate dalle parti;
letta la nota del 22.05.2025 redatta dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede;
sciolta la riserva assunta all'udienza del 26.06.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con la reclamata ordinanza il Giudice Delegato della Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, chiamato a decidere nell'ambito del procedimento ivi radicato sub n. di R.G.A.C. 5179/2024, in via provvisoria ed urgente autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava loro, in modalità condivisa, la figlia minore con collocamento prevalente presso la madre, alla quale assegnava l'abitazione Per_1 familiare;
rimetteva alle parti le determinazioni inerenti l'esercizio del diritto-dovere di visita del padre alla figlia precisando che, in mancanza di accordo, le stesse avrebbero dovuto regolarsi sulla scorta del calendario ivi indicato.
Disciplinava altresì le questioni economiche, sulle quali alcuna censura è stata sollevata in questa sede.
La SI.ra reclamava tale ordinanza e precisava: 1) era giunta alla determinazione di Parte_1 pagina 1 di 5 depositare il ricorso separativo a causa dell'alto livello di conflittualità esistente con il marito;
2) la figlia rifiutava di incontrare il padre di guisa che il Giudice Delegato, prima di adottare i provvedimenti Per_1 provvisori ed urgenti, aveva suggerito alle parti di attivare un percorso psicologico con il supporto dei
Servizi Sociali territorialmente competenti, affinché potessero ripristinarsi gli incontri fra detta diade;
3) sta di fatto che, gemmato tale percorso, la minore (13 anni) avrebbe riferito agli assistenti sociali di condotte “anomale” assunte dal padre nei suoi confronti, giacché egli si sarebbe mostrato nudo e l'avrebbe approcciata in modo non consueto, al punto da indurre la madre a sporgere denuncia in danno dell'uomo per il delitto di cui all'art. 609 quater c.p..
Ciononostante, il Giudice Delegato aveva ritenuto di regolamentare le visite, benché in modo suppletivo, senza peraltro procedere con l'ascolto di al fine di consentirle di rappresentare le ragioni del suo Per_1 rifiuto di incontrare il padre, viepiù a causa della gravità delle di lui condotte così come denunciate.
A cagione di tanto, concludeva affinché la Corte volesse dichiarare la nullità dell'ordinanza ovvero, in via gradata, revocarla nella parte in cui aveva statuito in merito alle prefate visite, adottando ogni misura più opportuna per la tutela degli interessi della minore.
Il si costituiva innanzi la Corte e, in primo luogo, eccepiva l'inammissibilità del Controparte_1 reclamo atteso che allo stesso non era stata allegata l'ordinanza oggetto di censura, sicché sarebbe stato impossibile adottare qualsivoglia decisione in questa sede.
In secondo luogo, le circostanze addotte in sede di reclamo dalla non erano mai state rapportate da Pt_1 costei ai Servizi Sociali e allo stesso Giudice Delegato, motivo per cui l'ordinanza era stata correttamente adottata anche in parte qua.
Il Tribunale, peraltro, non aveva proceduto con l'ascolto di perché fra le parti non vi era alcuna Per_1 controversia sulle questioni che la riguardavano;
corollario di tanto era la valenza calunniosa di quanto dedotto in questa fase del procedimento, il cui unico scopo era quello di recidere il rapporto fra il padre e la figlia.
Contestava infine di aver avuto condotte non rispettose della ragazzina e concludeva affinché il reclamo fosse dichiarato inammissibile per la ragione procedurale innanzi spiegata, e comunque infondato nel merito;
vinte le spese, da distrarsi in favore dei procuratori e difensori del reclamato, dichiaratisi anticipatari.
L'udienza del 26.06.2025 veniva celebrata in modalità cartolare sicché la reclamante, al fine di contestare l'eccepita inammissibilità del reclamo, sosteneva di aver provveduto al deposito della censurata ordinanza in data 23.05.2025.
Trattasi di circostanza del tutto errata atteso che la ebbe a depositare -e per ben due volte-il solo atto Pt_1
pagina 2 di 5 di reclamo.
E comunque, all'esito di detta udienza, la Corte ha riservato la decisione.
Infine, con nota del 22.05.2025, il Sostituto Procuratore Generale in sede ha comunicato di non poter formulare alcun parere in merito al reclamo, stante l'omesso deposito della censurata ordinanza.
Riepilogate le deduzioni, eccezioni e conclusioni delle parti, in punto di rito giova ricordare che, secondo una corretta interpretazione sistematica dell'art. 473-bis n.24, il reclamo ha il solo effetto d'investire la
Corte di Appello del riesame dei provvedimenti provvisori ed urgenti assunti dal Presidente del Tribunale
o dal Giudice Delegato, ove siano affetti da errori manifesti, laddove spetta allo stesso Giudice di prime cure provvedere all'eventuale modifica o revoca (conseguente al mutamento delle circostanze) a seguito delle ulteriori deduzioni delle parti e dei necessari approfondimenti istruttori espletati nel giudizio di merito ivi pendente.
Chiarito ciò, è doveroso in primo luogo sgomberare il campo dall'eccezione d'inammissibilità del reclamo per la mancata produzione dell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. atteso che tale omissione è stata sanata dallo stesso il quale, in uno alla sua comparsa di costituzione, l'ha messa a disposizione Controparte_1 della Corte unitamente alla documentazione estrapolata dal fascicolo di prime cure, con la conseguenza che le ragioni di doglianza e le deduzioni delle parti possono essere adeguatamente quivi ponderate.
E tuttavia, al fine di valutare le censure della Ricco, appare necessario evidenziare quanto segue: 1) il ricorso per separazione, con accluso il piano genitoriale, veniva proposto dalla la quale Parte_1 evidenziava di aver scoperto una relazione fedifraga del marito, a suo dire dimostrata con il deposito di una relazione redatta da un'agenzia investigativa;
2) a seguito di ciò il aveva abbandonato il CP_1 domicilio domestico;
3) costui si costituiva nel giudizio separativo e, contestando ogni avversa deduzione, per quanto di rilievo aveva chiesto al Tribunale di regolamentare i tempi e i modi di visita alla figlia che, evidentemente turbata dalla crisi familiare, aveva cominciato a rifiutare di incontrarlo, quantunque la madre non avesse indicato al Tribunale alcuna disfunzionalità nei rapporti fra loro;
4) comparse innanzi al
Giudice Delegato in data 12.02.2025, veniva preso atto della disponibilità esternata dalle parti a far seguire alla minore un percorso psicologico volto ad aiutarla a riprendere i rapporti con il padre, da espletarsi con il supporto dei Servizi Sociali e del Consultorio Familiare, rinviando ad altra udienza, da celebrarsi in modalità cartolare, per le verifiche del caso e per l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti;
5) nelle more del procedimento il segnalava di non essere ancora riuscito ad attivare le CP_1 visite alla figlia e tuttavia, in data 09.05.2025, veniva adottata l'ordinanza di che trattasi.
Quanto alle formulate censure, non può non evidenziarsi come in tutta la fase processuale prodromica all'adozione del censurato provvedimento, neanche un larvato accenno sia stato fatto al Giudice e/o ai pagina 3 di 5 Servizi Sociali in merito alle presunte condotte illecite poste in essere dal padre nei confronti della figlia.
Le relazioni prodotte dai relativi operatori, infatti, nulla rapportano al Giudice a tal riguardo, sebbene la abbia in questa sede sostenuto che costoro avessero ricevuto le confidenze di su agiti del Pt_1 Per_1
dalla chiara valenza sessuale. CP_1
Agiti che, a ben vedere, risultano alquanto nebulosi, considerato che quest'ultimo, dal dì dell'allontanamento dall'abitazione familiare, non era ancora riuscito ad incontrare la figlia, così come emerge dalla produzione di note volte ad attivare gli incontri.
In secondo luogo, le scarne emergenze contenute nelle relazioni depositate dai Servizi incaricati a seguito dell'adozione dell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. non possono essere oggetto di valutazione da parte della Corte, giacché la devoluzione del reclamo di cui al successivo art. 473-bis.24 c.p.c. deve fermarsi al riesame di tutti i dati fattuali e giuridici posti a fondamento della decisione del Giudice Delegato (ovvero del Presidente del Tribunale), onde poter emendare la relativa ordinanza da eventuali errori manifesti.
Da ciò deriva che delle eventuali circostanze sopravvenute dovrà essere investito il Tribunale, presso cui pende il giudizio di merito separativo, il quale potrà revocare, modificare o anche confermare le decisioni assunte in via provvisoria.
Senza comunque sottacere che la reclamante solo in questa sede ha fatto riferimento ad atteggiamenti sconvenienti che il padre avrebbe adottato nei confronti della figlia, riferendo peraltro di una denuncia penale da lei sporta (anch'essa non allegata, sebbene il relativo contenuto rappresenti una mera prospettazione di parte) e di narrati assolutamente non circostanziati.
Corollario di ciò è la non condivisibilità delle doglianze articolate dalla con l'atto di reclamo, viepiù Pt_1 in ragione di quanto disposto per regolare una delle questioni controverse in questa sede: ed invero, il
Giudice Delegato, in conseguenza del disposto affido condiviso di ha rimesso ai genitori ogni Per_1 accordo sui tempi e modi di frequentazione fra il padre e la figlia, fissando una “cornice minima” di essi con valenza suppletiva, senza comunque elidere l'attività di supporto dei Servizi Sociali di San
Ferdinando di Puglia e del competente Consultorio Familiare, così come precedentemente disposta.
E comunque, non può neanche essere sottaciuta la decisone adottata dal Tribunale a seguito del deposito di una relazione dei ridetti Servizi, successiva persino alla proposizione del reclamo giacché, recependo il suggerimento ivi contenuto, ha disposto l'ascolto di da espletarsi però solo a seguito dei loro Per_1 ulteriori aggiornamenti.
Il reclamo è dunque da respingersi e, quanto alle spese, la SI.ra deve essere condannata Parte_1 al pagamento di esse, da rifondersi nella misura di €.1.923,00 per compenso, oltre maggiorazione al 15%,
IVA e CAP come per legge, se dovute, e da distrarsi in favore dei procuratori e difensori del CP_1
pagina 4 di 5 dichiaratosi anticipatari. CP_1
Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n. 228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 883/2025, così provvede.
1) Rigetta il reclamo proposto dalla SI.ra e, per l'effetto, conferma in ogni sua Parte_1 statuizione l'ordinanza del 9.05.2025 emessa dal Giudice Delegato della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Foggia nell'ambito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G.A.C. 5179/2024, pendente inter partes.
2) Condanna la SI.ra al pagamento -in favore del reclamato- delle spese per questa Parte_1 fase del procedimento, che si liquidano in €.1.923,00 per compenso, a cui dovrà aggiungersi in rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, l'IVA ed il CAP come per legge, da distrarsi a beneficio dei procuratori e difensori del SI. dichiaratisi anticipatari. Controparte_1
1) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il procedimento di reclamo, a carico di in Parte_1 osservanza dell'art. 13 co. 1 –quater del D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17° della
L. 228/2012. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari il 26.06.2025
Il G.A. estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Dott.ssa Maria Mitola
pagina 5 di 5
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore riunita in camera di consiglio per decidere sul reclamo ex art. 473 bis n.24 c.p.c. promosso da
[...] nei confronti di iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 883/2025, Parte_1 Controparte_1 avverso l'ordinanza del 9.05.2025, emessa dal Giudice Delegato della Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia nell'ambito del procedimento separativo ivi iscritto con il n. di R.G.A.C. 5179/2024, pendente inter partes; letti gli atti di causa e il provvedimento reclamato;
lette le note di trattazione depositate dalle parti;
letta la nota del 22.05.2025 redatta dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede;
sciolta la riserva assunta all'udienza del 26.06.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con la reclamata ordinanza il Giudice Delegato della Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, chiamato a decidere nell'ambito del procedimento ivi radicato sub n. di R.G.A.C. 5179/2024, in via provvisoria ed urgente autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava loro, in modalità condivisa, la figlia minore con collocamento prevalente presso la madre, alla quale assegnava l'abitazione Per_1 familiare;
rimetteva alle parti le determinazioni inerenti l'esercizio del diritto-dovere di visita del padre alla figlia precisando che, in mancanza di accordo, le stesse avrebbero dovuto regolarsi sulla scorta del calendario ivi indicato.
Disciplinava altresì le questioni economiche, sulle quali alcuna censura è stata sollevata in questa sede.
La SI.ra reclamava tale ordinanza e precisava: 1) era giunta alla determinazione di Parte_1 pagina 1 di 5 depositare il ricorso separativo a causa dell'alto livello di conflittualità esistente con il marito;
2) la figlia rifiutava di incontrare il padre di guisa che il Giudice Delegato, prima di adottare i provvedimenti Per_1 provvisori ed urgenti, aveva suggerito alle parti di attivare un percorso psicologico con il supporto dei
Servizi Sociali territorialmente competenti, affinché potessero ripristinarsi gli incontri fra detta diade;
3) sta di fatto che, gemmato tale percorso, la minore (13 anni) avrebbe riferito agli assistenti sociali di condotte “anomale” assunte dal padre nei suoi confronti, giacché egli si sarebbe mostrato nudo e l'avrebbe approcciata in modo non consueto, al punto da indurre la madre a sporgere denuncia in danno dell'uomo per il delitto di cui all'art. 609 quater c.p..
Ciononostante, il Giudice Delegato aveva ritenuto di regolamentare le visite, benché in modo suppletivo, senza peraltro procedere con l'ascolto di al fine di consentirle di rappresentare le ragioni del suo Per_1 rifiuto di incontrare il padre, viepiù a causa della gravità delle di lui condotte così come denunciate.
A cagione di tanto, concludeva affinché la Corte volesse dichiarare la nullità dell'ordinanza ovvero, in via gradata, revocarla nella parte in cui aveva statuito in merito alle prefate visite, adottando ogni misura più opportuna per la tutela degli interessi della minore.
Il si costituiva innanzi la Corte e, in primo luogo, eccepiva l'inammissibilità del Controparte_1 reclamo atteso che allo stesso non era stata allegata l'ordinanza oggetto di censura, sicché sarebbe stato impossibile adottare qualsivoglia decisione in questa sede.
In secondo luogo, le circostanze addotte in sede di reclamo dalla non erano mai state rapportate da Pt_1 costei ai Servizi Sociali e allo stesso Giudice Delegato, motivo per cui l'ordinanza era stata correttamente adottata anche in parte qua.
Il Tribunale, peraltro, non aveva proceduto con l'ascolto di perché fra le parti non vi era alcuna Per_1 controversia sulle questioni che la riguardavano;
corollario di tanto era la valenza calunniosa di quanto dedotto in questa fase del procedimento, il cui unico scopo era quello di recidere il rapporto fra il padre e la figlia.
Contestava infine di aver avuto condotte non rispettose della ragazzina e concludeva affinché il reclamo fosse dichiarato inammissibile per la ragione procedurale innanzi spiegata, e comunque infondato nel merito;
vinte le spese, da distrarsi in favore dei procuratori e difensori del reclamato, dichiaratisi anticipatari.
L'udienza del 26.06.2025 veniva celebrata in modalità cartolare sicché la reclamante, al fine di contestare l'eccepita inammissibilità del reclamo, sosteneva di aver provveduto al deposito della censurata ordinanza in data 23.05.2025.
Trattasi di circostanza del tutto errata atteso che la ebbe a depositare -e per ben due volte-il solo atto Pt_1
pagina 2 di 5 di reclamo.
E comunque, all'esito di detta udienza, la Corte ha riservato la decisione.
Infine, con nota del 22.05.2025, il Sostituto Procuratore Generale in sede ha comunicato di non poter formulare alcun parere in merito al reclamo, stante l'omesso deposito della censurata ordinanza.
Riepilogate le deduzioni, eccezioni e conclusioni delle parti, in punto di rito giova ricordare che, secondo una corretta interpretazione sistematica dell'art. 473-bis n.24, il reclamo ha il solo effetto d'investire la
Corte di Appello del riesame dei provvedimenti provvisori ed urgenti assunti dal Presidente del Tribunale
o dal Giudice Delegato, ove siano affetti da errori manifesti, laddove spetta allo stesso Giudice di prime cure provvedere all'eventuale modifica o revoca (conseguente al mutamento delle circostanze) a seguito delle ulteriori deduzioni delle parti e dei necessari approfondimenti istruttori espletati nel giudizio di merito ivi pendente.
Chiarito ciò, è doveroso in primo luogo sgomberare il campo dall'eccezione d'inammissibilità del reclamo per la mancata produzione dell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. atteso che tale omissione è stata sanata dallo stesso il quale, in uno alla sua comparsa di costituzione, l'ha messa a disposizione Controparte_1 della Corte unitamente alla documentazione estrapolata dal fascicolo di prime cure, con la conseguenza che le ragioni di doglianza e le deduzioni delle parti possono essere adeguatamente quivi ponderate.
E tuttavia, al fine di valutare le censure della Ricco, appare necessario evidenziare quanto segue: 1) il ricorso per separazione, con accluso il piano genitoriale, veniva proposto dalla la quale Parte_1 evidenziava di aver scoperto una relazione fedifraga del marito, a suo dire dimostrata con il deposito di una relazione redatta da un'agenzia investigativa;
2) a seguito di ciò il aveva abbandonato il CP_1 domicilio domestico;
3) costui si costituiva nel giudizio separativo e, contestando ogni avversa deduzione, per quanto di rilievo aveva chiesto al Tribunale di regolamentare i tempi e i modi di visita alla figlia che, evidentemente turbata dalla crisi familiare, aveva cominciato a rifiutare di incontrarlo, quantunque la madre non avesse indicato al Tribunale alcuna disfunzionalità nei rapporti fra loro;
4) comparse innanzi al
Giudice Delegato in data 12.02.2025, veniva preso atto della disponibilità esternata dalle parti a far seguire alla minore un percorso psicologico volto ad aiutarla a riprendere i rapporti con il padre, da espletarsi con il supporto dei Servizi Sociali e del Consultorio Familiare, rinviando ad altra udienza, da celebrarsi in modalità cartolare, per le verifiche del caso e per l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti;
5) nelle more del procedimento il segnalava di non essere ancora riuscito ad attivare le CP_1 visite alla figlia e tuttavia, in data 09.05.2025, veniva adottata l'ordinanza di che trattasi.
Quanto alle formulate censure, non può non evidenziarsi come in tutta la fase processuale prodromica all'adozione del censurato provvedimento, neanche un larvato accenno sia stato fatto al Giudice e/o ai pagina 3 di 5 Servizi Sociali in merito alle presunte condotte illecite poste in essere dal padre nei confronti della figlia.
Le relazioni prodotte dai relativi operatori, infatti, nulla rapportano al Giudice a tal riguardo, sebbene la abbia in questa sede sostenuto che costoro avessero ricevuto le confidenze di su agiti del Pt_1 Per_1
dalla chiara valenza sessuale. CP_1
Agiti che, a ben vedere, risultano alquanto nebulosi, considerato che quest'ultimo, dal dì dell'allontanamento dall'abitazione familiare, non era ancora riuscito ad incontrare la figlia, così come emerge dalla produzione di note volte ad attivare gli incontri.
In secondo luogo, le scarne emergenze contenute nelle relazioni depositate dai Servizi incaricati a seguito dell'adozione dell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. non possono essere oggetto di valutazione da parte della Corte, giacché la devoluzione del reclamo di cui al successivo art. 473-bis.24 c.p.c. deve fermarsi al riesame di tutti i dati fattuali e giuridici posti a fondamento della decisione del Giudice Delegato (ovvero del Presidente del Tribunale), onde poter emendare la relativa ordinanza da eventuali errori manifesti.
Da ciò deriva che delle eventuali circostanze sopravvenute dovrà essere investito il Tribunale, presso cui pende il giudizio di merito separativo, il quale potrà revocare, modificare o anche confermare le decisioni assunte in via provvisoria.
Senza comunque sottacere che la reclamante solo in questa sede ha fatto riferimento ad atteggiamenti sconvenienti che il padre avrebbe adottato nei confronti della figlia, riferendo peraltro di una denuncia penale da lei sporta (anch'essa non allegata, sebbene il relativo contenuto rappresenti una mera prospettazione di parte) e di narrati assolutamente non circostanziati.
Corollario di ciò è la non condivisibilità delle doglianze articolate dalla con l'atto di reclamo, viepiù Pt_1 in ragione di quanto disposto per regolare una delle questioni controverse in questa sede: ed invero, il
Giudice Delegato, in conseguenza del disposto affido condiviso di ha rimesso ai genitori ogni Per_1 accordo sui tempi e modi di frequentazione fra il padre e la figlia, fissando una “cornice minima” di essi con valenza suppletiva, senza comunque elidere l'attività di supporto dei Servizi Sociali di San
Ferdinando di Puglia e del competente Consultorio Familiare, così come precedentemente disposta.
E comunque, non può neanche essere sottaciuta la decisone adottata dal Tribunale a seguito del deposito di una relazione dei ridetti Servizi, successiva persino alla proposizione del reclamo giacché, recependo il suggerimento ivi contenuto, ha disposto l'ascolto di da espletarsi però solo a seguito dei loro Per_1 ulteriori aggiornamenti.
Il reclamo è dunque da respingersi e, quanto alle spese, la SI.ra deve essere condannata Parte_1 al pagamento di esse, da rifondersi nella misura di €.1.923,00 per compenso, oltre maggiorazione al 15%,
IVA e CAP come per legge, se dovute, e da distrarsi in favore dei procuratori e difensori del CP_1
pagina 4 di 5 dichiaratosi anticipatari. CP_1
Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n. 228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 883/2025, così provvede.
1) Rigetta il reclamo proposto dalla SI.ra e, per l'effetto, conferma in ogni sua Parte_1 statuizione l'ordinanza del 9.05.2025 emessa dal Giudice Delegato della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Foggia nell'ambito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G.A.C. 5179/2024, pendente inter partes.
2) Condanna la SI.ra al pagamento -in favore del reclamato- delle spese per questa Parte_1 fase del procedimento, che si liquidano in €.1.923,00 per compenso, a cui dovrà aggiungersi in rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, l'IVA ed il CAP come per legge, da distrarsi a beneficio dei procuratori e difensori del SI. dichiaratisi anticipatari. Controparte_1
1) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il procedimento di reclamo, a carico di in Parte_1 osservanza dell'art. 13 co. 1 –quater del D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17° della
L. 228/2012. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari il 26.06.2025
Il G.A. estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Dott.ssa Maria Mitola
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