Rigetto
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/06/2025, n. 4776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4776 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04776/2025REG.PROV.COLL.
N. 05652/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5652 del 2023, proposto da
Val Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Caforio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro -INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Rossi e Letizia Crippa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Centro Fire S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, Sezione I, 7 aprile 2023, n. 185, resa tra le parti, notificata il 9 maggio 2023 e concernente il diniego all'iscrizione nel Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali, di cui all’avviso pubblico ISI 2018 per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro -INAIL;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di finanziamento di cui all’avviso pubblico ISI 2018 dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro -INAIL (di seguito anche “INAIL”) per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, la Val Energy S.r.l., (di seguito anche “VE”), ha proposto ricorso dinanzi al Tar Umbria per l’annullamento, previa istanza cautelare:
“ - dell’avviso pubblico ISI 2018 per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pubblicato dall’I.N.A.I.L. - Direzione Regionale Umbria sul sito www.inail.it e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2018;
- del provvedimento di preavviso del mancato superamento della fase di verifica tecnico amministrativa della domanda ISI codice n. I2218-000058, comunicato dall’I.N.A.I.L. - sede di Foligno in data 9 dicembre 2019;
- del provvedimento definitivo di mancato superamento della fase di verifica tecnico amministrativa della domanda ISI codice n. I2218-000058, comunicato dall’I.N.A.I.L. - sede di Foligno in data 4 marzo 2020;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, collegato, connesso e consequenziale. ”
2. Il Tribunale territoriale, con ordinanza 10 giugno 2020, n. 60, non impugnata, ha respinto la domanda cautelare e, con sentenza 7 aprile 2023, n. 185, ha rigettato il ricorso, ritenendo che la VE non avesse presentato un progetto conforme ai requisiti di ordine tecnico di cui all’allegato n. 2 dell’avviso pubblico dell’INAIL, pubblicato sul sito dell’ente e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2018.
3. Con appello notificato e depositato il 29 giugno 2023, la VE ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza indicata in epigrafe, deducendo che:
- tramite il bando indicato, l’INAIL ha stabilito che la possibilità di finanziare iniziative che avessero l’obiettivo di i ) incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabili con quanto riportato nel documento di valutazione dei rischi aziendali, ii ) incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e iii ) conseguire contestualmente la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali;
- visto che tra le varie tipologie di progetti ammissibili era previsto il finanziamento, fino ad un massimo di € 130.000,00, di progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC), di cui all’Allegato 2 del bando, per i quali era concesso un finanziamento pari al 65% delle spese sostenute, l’istante ha presentato la richiesta l’acquisto di un sollevatore telescopico rotativo, allegando la documentazione a corredo;
- nonostante l’ente avesse in primo tempo inserito l’appellante tra le imprese finanziabili, l’INAIL ha inviato il preavviso di diniego ex articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando che la macchina indicata “ ME ROTO 50.21 S PLUS è superiore a 2500 kg ” , superava il peso “ massimo indicato nell’Allegato all’Avviso pubblico per la specifica tipologia di macchina in ciascuna singola configurazione possibile ”, pari a complessivi kg. 2.000;
- pur avendo comunicato all’ente che sarebbe stato possibile limitare la portata del sollevatore proposto, l’appellante ha chiesto la sostituzione della macchina da acquistare, indicando il carrello telescopico rotativo Manitou mod. MRT 2150 Privilege 360 ST4S2, della stessa tipologia di quello descritto nella domanda ma di altro costruttore, con il quale era stata raggiunta un’intesa commerciale che comportava la limitazione di fabbrica con un carico massimo di utilizzazione non superiore a 2.000 kg, con contestuale rilascio di nuova certificazione e diagramma di carico sia interno che esterno;
- con il provvedimento impugnato in prime cure, l’INAIL ha comunicato che il progetto non poteva essere finanziato, atteso che i ) la “ dichiarazione di responsabilità non può essere effettuata dal solo rivenditore senza l’avallo del costruttore ”, ii ) “ nella nuova proposta progettuale la macchina sarebbe corredata da braccetto tralicciato e da cestello ”, iii ) “ la presenza del braccetto tralicciato potrebbe far ricadere la macchina nella definizione di sistemi di gru leggere/gru a struttura limitata (cfr. UNI EN 16851 e ENPI Fascicolo n. 4 gru a struttura limitata) il cui carico massimo di utilizzazione ammissibile dal Bando è di 500Kg, risultando quindi comunque non conforme perché la macchina manterrebbe una potenzialità di carico di 2000 Kg. ”.
4. La VE affida il proprio gravame a tre mezzi di censura, con i quali, anche in chiave critica della decisione appellata, ripropone le doglienze dedotte in primo grado, lamentando:
“ I. Erroneità e/o illegittimità della sentenza in punto di ritenuto superamento del limite massimo di carico della macchina (2000 Kg) esplicitato nell’Allegato 2 al bando - Erroneità e/o illegittimità della sentenza in punto di assenza di documentazione tecnica attestante i requisiti del mezzo - Difetto di motivazione in punto di ritenuta inidoneità della macchina rispetto ai requisiti di cui alla lex specialis ”: secondo l’appellante, il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi di ricorso, limitandosi acriticamente a fare proprie le argomentazioni dell’INAIL e non apprezzando erroneamente le deduzioni dell’interessata, che aveva precisato che la macchina indicata nella prima offerta sarebbe stata limitata nel peso massimo entro il range indicato dalla lex specialis e che il secondo carrello telescopico rotativo proposto, prodotto dalla Manitou Italia S.r.l. in sostituzione del primo ritenuto inammissibile, era conforme alle richieste dell’ente, perché poteva essere limitato con un carico massimo di kg. 2.000;
“ II Erroneità e/o illegittimità della sentenza in punto di ritenuta difformità della macchina rispetto alle finalità di prevenzione e riduzione del c.d. rischio da MMC sottese al bando - Omessa pronuncia in punto di violazione del principio di proporzionalità rispetto al fine perseguito e difetto di istruttoria ”: con tale mezzo, la VE lamenta che il Tribunale territoriale avrebbe erroneamente delibato sul terzo motivo di ricorso, con il quale non veniva messa in discussione la coerenza della limitazione di portata massima prevista dalla lex specialis per i carrelli elevatori con gli obiettivi indicati nell’avviso pubblico, quanto piuttosto l’illegittimità dell’esclusione dal finanziamento del secondo macchinario proposto, rispetto al quale era stato indicato il blocco operativo con limitazione a 2.000 kg;
“ III. Erroneità e/o illegittimità della sentenza in punto di omessa pronuncia in ordine alle istanze istruttorie proposte ed in punto di omessa istruzione della causa ”: la VE sostiene che, laddove fossero persistiti dubbi sulle caratteristiche della macchina proposta, il Tar avrebbe dovuto disporre l’acquisizione dell’attestazione da parte della produttrice Manitou Italia S.r.l. in relazione alla limitazione di fabbrica del carrello sollevatore telescopico rotativo che la ricorrente intendeva acquistare, unitamente alla certificazione e ai diagrammi tecnici.
5. L’ente appellato si è costituito in giudizio con atto depositato il 5 luglio 2023 ed ha presentato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 10 aprile 2025, alla quale la VE ha replicato con memoria del 29 aprile 2025.
6. All’udienza del 22 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
7. L’appello non può trovare accoglimento.
8. Condivisibilmente il Tar ha ritenuto che il provvedimento impugnato in prime cure fosse adeguatamente motivato.
Con la comunicazione di diniego del finanziamento del 4 marzo 2020, l’INAIL ha correttamente ritenuto che né la prima né la seconda macchina indicata dalla VE rispettassero i requisiti indicati nell’oggetto dell’Allegato n. 2 dell’Avviso pubblico ISI 2018, a mente del quale sono considerati “ progetti di riduzione del rischio dovuto alla movimentazione manuale svolta come attività di sollevamento e trasporto di materiali, da realizzarsi mediante l’acquisto dei seguenti tipi di macchine:
manipolatori, robot e robot collaborativi aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg
piattaforme aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg
carrelli aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 2000 kg
argani, paranchi e sistemi di gru leggere/gru a struttura limitata aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg ”, dovendosi intendere per manipolatori “ macchine motorizzate in cui l’operatore è in contatto con il carico o il dispositivo di tenuta, per guidare e/o controllare il carico e portarlo in una data posizione nello spazio. I manipolatori includono 3 elementi funzionali di base: il dispositivo di presa del carico, il dispositivo per spostare e posizionare nello spazio, la struttura di sostegno. ”
L’ente ha respinto la richiesta di finanziamento ritenendo che “ la dichiarazione del fornitore di depotenziamento del carico massimo a 2000 kg ” non fosse sufficiente ad accertare la conformità della richiesta al bando, “ in quanto una tale dichiarazione di responsabilità non può essere effettuata dal solo rivenditore senza sistemi automatici di alimentazione ”, ma, soprattutto, che “ la presenza del braccetto tralicciato potrebbe far ricadere la macchina nella definizione di sistemi di gru leggere/gru a struttura limitata (cfr. UNI EN 16851 e ENPI Fascicolo n. 4 gru a struttura limitata) il cui carico massimo di utilizzazione ammissibile dal Bando è di 500Kg, risultando quindi comunque non conforme perché la macchina manterrebbe una potenzialità di carico di 2000Kg ”.
L’INAIL ha chiarito che “ i carrelli industriali se muniti di braccio gru o di braccetto tralicciato andrebbero a configurarsi come apparecchi di sollevamento mobile (cfr. Circolare MLPS n. 30 del 24/12/2012 e Circolare MLPS n. 9 del 5/03/2013 p.to 7), la cui finanziabilità non è prevista nel Bando ”, il quale non prevede “ l’acquisto di tipologie di apparecchi di sollevamento (definizione: Apparecchio a funzionamento discontinuo destinato alla movimentazione e al sollevamento, nello spazio, di un carico sospeso mediante gancio o altri organi di presa UNI ISO 4306-1) differenti rispetto ai sistemi di gru leggere/gru a struttura limitata ”, per le quali devono intendersi “ macchine motorizzate per operazioni di sollevamento costituite da un insieme comprendente dispositivo di sollevamento, travi, carrelli, binari e sospensioni quali morse, aste e altri fissaggi dai quali un binario è sospeso ad un edificio o ad altre strutture di supporto ”.
9. In questa prospettiva, la sentenza impugnata è immune adi vizi denunciati con i tre mezzi di gravame, che per economia processuale possono essere esaminati congiuntamente.
10. Il Tar ha correttamente stabilito, quanto alla prima macchina indicata dalla VE, che, coerentemente con quanto indicato nella risposta alla FAQ n. 10, “ senza una modifica sostanziale introdotta dal fabbricante, e desumibile dal fascicolo tecnico che lo stesso fabbricante avrebbe avuto l’obbligo di redigere, il carico massimo di utilizzazione (cioè la portata massima), in ciascuna singola configurazione (con o senza il falcone e/o cestello), delle macchine proposte dalla ricorrente, si sarebbe comunque attestato a un livello di gran lunga superiore al limite esplicitato nell’Allegato 2 al bando ISI, e pari a 2000 kg. ”
Quanto al secondo carrello elevatore telescopico rotativo, sul quale si concentra in questa sede il nucleo censorio dell’appellante, il Tribunale territoriale ha ritenuto condivisibilmente che “ medesimi rilievi vanno svolti in ordine alla prospettata modifica progettuale avente ad oggetto diverso carrello telescopico, risultando dall’esame del preventivo che la dichiarazione della limitazione “di fabbrica” della macchina era stata rilasciata non dal produttore, bensì dal fornitore ”, senza considerare che “ l’assenza di documentazione tecnica di certificazione e dei diagrammi tecnici della macchina in questione che non ha consentito ai tecnici dell’I.N.A.I.L. di eseguire una valutazione circostanziata del mezzo (cfr., parere tecnico del in data 28 febbraio 2020). ”
Da questo angolo prospettico, non può trovare accoglimento neppure il secondo motivo di appello, con il quale vengono riproposte le censure dedotte con il terzo mezzo di ricorso in primo grado, dal momento che il primo giudice ha, in sostanza, stabilito che la società interessata non avesse offerto idonee garanzie in ordine alla conformità del macchinario che intendeva acquistare con le finalità del bando, che erano nella direzione della “ prevenzione e riduzione del c.d. “rischio da movimentazione manuale dei carichi” (MMC) ed in tale contesto si colloca appunto il limite di portata pari a 2000 kg previsto per i carrelli elevatori, che in un’ottica antropologicamente congruente, è finalizzato a consentire all’azienda di introdurre ausili meccanici volti a eliminare le operazioni rischiose (sollevamento abbassamento e trasporto di carichi) svolte manualmente dagli operatori, che evidentemente risentono dei limiti dovuti alle umane capacità di sollevamento ed accatastamento di materiali. ”
Né può ragionevolmente ritenersi che, sulla base dell’esame della documentazione versata in atti, il Tar dovesse acquisire una dichiarazione da parte del produttore della macchina indicata dalla VE.
11. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.
12. Sussistono, tuttavia, giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO