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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M.
Margherita Urso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4268 del R.A.G.C. relativo all'anno 2018, posta in decisione all'udienza cartolare del 19.09.2024 e vertente
TRA
nato a [...], il [...] CF: Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...] - Corso Umberto I, n. 87 e Parte_2
nato a [...], il [...] CF: , e residente in CodiceFiscale_2
Trabia (PA), c/sa Salina snc, entrambi elettivamente domiciliati in Termini
Imerese (PA), nella via Falcone e Borsellino, n. 79 presso lo studio dell' Avv.
Cristina Aglieri Rinella che li rappresenta e difende in virtù del mandato a margine all'atto di citazione,
- parte attrice -
E nata a [...] il [...] CF: Controparte_1 C.F._3
e nata a [...] il [...], CF:
[...] Controparte_2
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
in persona del procuratore CodiceFiscale_4 Controparte_1
giusta procura ricevuta dal Notaio l'8 maggio 1995, Persona_1
elettivamente domiciliate in Termini Imerese, via Vittorio Emanuele n. 87, nello studio dell'Avv. Roberta Battaglia che le rappresenta e difende come da procure alle liti rilasciate ex art. 83 c.p.c. ed allegate alla busta di deposito della comparsa di costituzione e risposta,
- parte convenuta –
E NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...] CF: CP_3 C.F._5
e residente in [...],
[...]
- convenuta contumace - avente oggetto: servitù di passaggio valore della causa: € 5.200,00
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Fatta questa breve premessa, si osserva che con atto di citazione ritualmente notificato, i SI.ri e convenivano in Parte_1 Parte_3
giudizio, innanzi questo Tribunale, le sig.re Controparte_1 CP_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
e la SI.ra al fine di sentire accogliere le CP_2 CP_3
seguenti conclusioni: “disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa: “In via principale: - Dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1062 c.c., la costituzione della servitù di passaggio in favore dei SIg. e ; a carico Parte_1 Parte_2 Pt_2
dei SIg. convenuti e al Controparte_2 Controparte_1 CP_3
fine di consentire l'accesso al lastrico solare sito in Trabia, Corso Umberto I, identificato al catasto dei Fabbricati del Comune suddetto di Trabia, al Foglio 1, p.lle:129 sub 4 e 1547 sub. 8 (graffate), categoria F/5, senza attribuzione di rendita alcuna dal portoncino con civico n.91; - Per l'effetto, disporre la rimessione in pristino dello stato dei luoghi al fine di consentire ai SIg. e l'accesso al lastrico solare Parte_1 Parte_2
posto al secondo piano civico n. 91; - Condannare i SIg. Controparte_1 [...]
e al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti CP_2 CP_3
dell'art. 1079 c.c. - In via subordinata: - Dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1051
c.c., la costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore dei SIg. e Parte_1
e a carico dei SIg. convenuti, Parte_2 Controparte_2 CP_1
e al fine di consentire l'accesso al lastrico solare sito in Trabia
[...] CP_3
– Corso Umberto I, identificato al catasto dei Fabbricati del Comune suddetto di Trabia, al Foglio 1, p.lle:129 sub 4 e 1547 sub. 8 (graffate), categoria F/5, senza rendita catastale;
- Stabilire l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 c.c..- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Dopo diversi differimenti di udienza ed assegnazioni a diversi giudici, in data
07.09.2020, la causa veniva assegnata a questo G.O.P., la quale autorizzava gli attori a rinotificare l'atto di citazione alle convenute.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Si costituivano in giudizio, in data 27 ottobre 2022, con comparsa di costituzione e risposta, le convenute, e Controparte_1 [...]
le quali chiedevano al Tribunale adito di accogliere le seguenti CP_2
conclusioni: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
1) ritenere e dichiarare infondate le domande attoree tanto in fatto che in diritto e per l'effetto rigettarle;
2) in subordine, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto di proprietà dell'attore, ove accertato, sulla porzione di terrazzo per il decorso del termine ventennale;
3) ritenere e dichiarare, ove accertato, la prescrizione del diritto di passaggio dal civico 91 dello stabile in corso Umberto I° di San Nicola l'Arena – frazione del comune di Trabia – per il decorso del termine ventennale;
3) provvedere in ordine alle spese processuali, in applicazione dell'art. 91 del codice di rito civile. Salvo restando ogni altro diritto, nella forma più ampia e generale”.
Nessuno si costituiva per la SI.ra malgrado la regolare CP_3
notifica dell'atto di citazione in rinnovazione.
Assegnati ad entrambe le parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., veniva ammessa la prova testimoniale articolata da parte convenuta;
all'esito dell'escussione del teste ammesso, il Tribunale, con ordinanza riservata resa in data 17.12.2023, disponeva la CTU nominando, all'uopo, l'Ing. Per_2
[...]
Espletata la CTU, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 19.09.2024, con termine alle parti per il deposito di note scritte.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Alla predetta udienza, sulle conclusioni rassegnate da tutte le parti, il
Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Contumacia di CP_3
In via preliminare, occorre dichiarare la contumacia della SI.ra CP_3
che non si è costituita nel presente giudizio, malgrado la regolare
[...]
notifica dell'atto di citazione.
Condizione di procedibilità:
Ai fini della corretta procedibilità del presente giudizio, deve darsi atto del corretto espletamento del procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo (cfr. verbale del 17.09.2018).
Ciò premesso nel merito, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
Inquadramento normativo:
Al fine di inquadrare la fattispecie, oggetto di esame, è opportuna una breve esposizione dei principi generali in tema di servitù.
Ai sensi dell'articolo 1027 c.c., la servitù consiste nel peso imposto sopra un fondo (fondo servente) per l'utilità di un altro fondo (fondo dominante), appartenente a diverso proprietario. È essenziale, pertanto, questa relazione
(rapporto di servizio) tra i due fondi, per cui il fondo dominante si avvantaggia della limitazione che subisce quello servente.
Nel caso di specie, in particolare, ci troviamo di fronte ad un caso di servitù di passaggio, ossia di quella servitù che concede il passaggio sul fondo, o sui fondi, altrui. Questa spetta al proprietario del cd. fondo intercluso, ossia del
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fondo che non ha un accesso diretto alla strada pubblica o che potrebbe realizzarlo solo con eccessivo dispendio o disagio (per esempio, quando il fondo sia destinato ad usi agricoli o industriali, il proprietario di questo ha diritto al passaggio coattivo anche se ha un proprio accesso sulla strada pubblica, ma si tratta di un accesso insufficiente ai bisogni agricoli o industriali del suo fondo).
Il proprietario del fondo dominante (cioè, del fondo che accresce la propria utilità) può dunque pretendere dal titolare del fondo servente (cioè, del fondo che subisce il peso), che questi non impedisca il conseguimento in fatto di quelle utilità.
Le servitù si possono costituire in due modi: per ordine della legge (servitù coattive ex art. 1032 c.c.) o per volontà dell'uomo (servitù volontarie ex art. 1031 c.c.).
Le servitù coattive sono di regola costituite con sentenza dell'autorità giudiziaria, su domanda dell'interessato; la sentenza determina anche l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente. Nei casi espressamente previsti dalla legge, la servitù coattiva può anche essere costituita con provvedimento dell'autorità amministrativa.
Un modo di “acquisto a titolo originario”, proprio solo delle servitù, è la cosiddetta “destinazione del padre di famiglia” (art. 1062 c.c.), inteso come il rapporto di servizio stabilito fra due fondi appartenenti ad un medesimo proprietario.
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Se i due fondi cessano di appartenere al medesimo proprietario, il preesistente rapporto di servizio si trasforma automaticamente in una servitù di un fondo a favore dell'altro. Questo modo di acquisto vale solo per le servitù apparenti, cioè per quelle servitù che presentano segni visibili di opere di natura permanente, obiettivamente destinate al suo esercizio e che rivelino in maniera non equivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo. A tal proposito, può benissimo trattarsi del viottolo formatosi per effetto del quotidiano calpestio da parte del proprietario del fondo dominante sul fondo servente.
Va però rilevato che ai sensi dell'art. 1061 cod. civ. è possibile acquistare una servitù apparente, oltre che per "destinatio pater familias", per usucapione, cioè, per effetto del possesso protratto per un certo tempo e, talora, di altri requisiti.
Servitù apparenti sono quelle che presentano opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
Accertamento della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1069 c.c.:
In merito a tale accertamento, la Sentenza n. 722/2024 resa dal Tribunale di
Cagliari conferma il principio per cui è necessaria l'apparenza della servitù
di passaggio perché possa costituirsi una servitù “per destinazione del padre di famiglia” o “per usucapione”.
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Come sopra esposto, la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è un modo di acquisto della servitù a titolo originario, così come l'usucapione.
La servitù prediale, in generale, è un diritto reale costituito dal rapporto tra due fondi appartenenti a diversi proprietari nel quale uno, detto “fondo servente”, è asservito all'altro, detto “fondo dominante”, caso di scuola è
quello dalla servitù di passaggio, in cui per raggiungere la strada pubblica dal fondo dominante è necessario passare attraverso il fondo servente.
Tra i modi di acquisto del diritto di servitù vi sono quello per usucapione, con l'utilizzo ventennale del fondo e quello per destinazione del padre di famiglia.
La servitù per destinazione del padre di famiglia è disciplinata dall'art. 1062 del Codice civile, il quale dispone che “La destinazione del padre di famiglia
ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente
divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose
nello stato dal quale risulta la servitù”.
È l'art.1061 c.c., invece, a stabilire che “le servitù non apparenti, cioè non visibili perché non collegate ad opere permanenti, non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia”.
Requisito necessario per poter acquistare o far riconoscere questo tipo di servitù è quindi quello della sua apparenza, ossia visibilità attraverso opere permanenti: questo è altresì un principio ormai consolidato in giurisprudenza.
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L'apparenza della servitù per destinazione del padre di famiglia e per usucapione - i presupposti:
I presupposti per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, pertanto sono:
1) l'esistenza di due fondi divisi;
2) che i due fondi in origine fossero posseduti dal medesimo proprietario;
3) che questi abbia posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù;
4) che la servitù risulti da opere apparenti.
Per quanto riguarda l'acquisto della servitù per usucapione, invece, occorre:
1) l'utilizzo continuo e ininterrotto della servitù per vent'anni;
2) che la servitù risulti da opere apparenti.
Nel caso che ci occupa, gli attori chiedono volersi accertare, in quanto legittimi proprietari, il diritto di accedere e di godere pienamente e liberamente del lastrico solare di loro proprietà mediante la sussistenza di servitù apparente acquisita per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art.1062 c.c.; in subordine qualora il Tribunale non dovesse ritenere sussistenti i sopra menzionati presupposti per tale riconoscimento, hanno chiesto disporsi la costituzione della predetta servitù coattivamente in quanto,
“(...) successivamente all'acquisto del lastrico solare da parte dei SIg. e i Pt_1 Pt_2
convenuti eseguivano di loro iniziativa, il cambio della serratura del portoncino di ingresso
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del civico 91 e muravano la porta (sita al piano 1) di accesso al lastrico solare di loro proprietà impedendo ai nuovi acquirentidi accedervi e goderne (...)”.
Parte attrice è, dunque, onerata della prova dell'avvenuta costituzione della servitù secondo le modalità previste dall'art. 1031 c.c. e, quindi, in mancanza di una costituzione volontaria con uno specifico negozio, anche attraverso un esercizio di fatto del diritto stesso (usucapione).
Le convenute, e fra le altre Controparte_1 Controparte_2
argomentazioni, contestavano soprattutto l'assenza del requisito della apparenza della servitù in quanto:
– per aversi il requisito dell'apparenza devono essere presenti opere di natura permanente direttamente destinate all'esercizio della servitù, atte a rivelare in maniera non equivoca l'esistenza del peso;
– gli attori non hanno fornito alcuna prova della asserita apparenza della servitù ma si limitavano ad affermare che si trattava dell'unico accesso al lastrico solare;
– in ogni caso non sarebbe stata neppure sufficiente la mera esistenza di opere – comunque assenti nel caso concreto – perché sarebbe stata necessaria la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.
In proposito, nel ribadire l'ormai consolidato principio della necessaria apparenza della servitù per potersi costituire una servitù per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, il Tribunale di Cagliari richiamando la giurisprudenza in materia, ha affermato: “il requisito dell'apparenza della
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servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per
destinazione del padre di famiglia si configura come presenza di segni visibili di
opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo
non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente così da rendere
manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile, ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo
idonei, essendo invece necessario che essi mostrino di essere stati
realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante
attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris
che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della
servitù” (Cass. Civ. Sez, VI, ord. 7004/2017; Cass. Civ., sez. II, n,
25335/2017; Cass, Civ, Sez, VI, ord. 6 maggio 2021, n. 11834; Cass. Civ. Sez.
II n. 1794/2022).
Pertanto, il Tribunale di Cagliari ha ritenuto che, nel caso sottoposto al suo esame, le asserite opere segnalate dagli attori, pure se fossero state effettivamente esistenti, non potessero ritenersi realizzate al preciso scopo di costituire una servitù: “tale non può essere considerato il varco (…) in quanto funzionale all'accesso al cortile di proprietà dei convenuti, esso non può infatti ritenersi esclusivamente e specificamente destinato all'esercizio del passaggio per l'accesso al locale di proprietà dell'attore, avendo altra finalità principale. Non assume tale carattere nemmeno
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la porta d'accesso al seminterrato(…) è in realtà situata in un vano di proprietà di terzi soggetti” (cfr. Tribunale di Cagliari sent. n. 722/2024).
Pertanto, il Tribunale di Cagliari, poiché non è stata provata dagli attori la presenza di opere visibili, non potendo essere considerate tali nemmeno delle “tracce lasciate dal transito di mezzi meccanici”, specificamente create e destinate - in maniera inequivoca - al passaggio, ha ritenuto che nel caso esaminato i presupposti di cui all'art. 1061 c.c. non sussistessero, ha rigettato la domanda ed ha condannato l'attore al pagamento delle spese legali.
Con riferimento alla fattispecie in esame, i SI.ri e Parte_1 [...]
proprietari dell'unità immobiliare con accesso dal civico 89, Parte_2
sostenevano in atto di citazione che le convenute, Controparte_1 [...]
e comproprietarie dell'immobile sito Controparte_2 CP_3
a San Nicola L'Arena in Corso Umberto I, n. 91, immobile dal quale gli odierni attori hanno ingresso per accedere al lastrico solare, avrebbero impedito loro il diritto di utilizzare il lastrico solare di cui sono proprietari.
Sostenevano gli attori che le convenute avevano eseguito il cambio della serratura del portoncino di ingresso del civico 91 e che avevano murato la porta (sita al piano 1) di accesso al lastrico solare di loro proprietà impedendo loro di accedervi e goderne.
Più esattamente, gli attori in quanto legittimi proprietari, con il presente giudizio hanno chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il loro legittimo diritto di accedere e di godere pienamente e liberamente del lastrico solare di
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loro proprietà mediante la sussistenza di servitù apparente acquisita per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art.1062 c.c..
Rileva, a tal fine, la documentazione versata in atti che è stata attentamente e scrupolosamente esaminata dal CTU nominato, Ing. Persona_2
In particolare, dagli allegati in atti è emerso che gli attori, e Parte_1
acquistavano, giusto atto di compravendita del Parte_2
06.11.2017 Rep.n.1168 Racc.n.1020 a rogito del Notaio Dott. Per_3
“il diritto di piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento ad uso ufficio posto ai
[...]
piani terra e primo della consistenza catastale di tre vani e mezzo, con sovrastante lastrico solare posto al piano secondo, con accesso dal civico n.89 per l'ufficio e n.91 per il lastrico solare”, sito in San Nicola L'Arena-frazione di Trabia (PA), precisamente in
Corso Umberto I.
Gli attori, pertanto, risultano comproprietari, giusto atto di compravendita - sopra menzionato - per la quota di ½ ciascuno dell'unità immobiliare sita al piano terra e primo, nonché sovrastante lastrico solare, ubicati nel territorio del Comune di Trabia (PA) e precisamente in Corso Umberto I, nella frazione di San Nicola l'Arena.
Nel predetto atto così viene dichiarato: all'Art.1: “Lo e CP_4 [...]
, ciascuno per la quota di un mezzo di piena proprietà e congiuntamente per l'intero, CP_5
come rappresentati, vendono e trasferiscono a e che Parte_1 Pt_2 Parte_2
accettano ed indivisamente, per la quota di un mezzo ciascuno di piena proprietà, acquistano, la piena ed esclusiva proprietà dei seguenti cespiti immobiliari, facenti parte del
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
medesimo corpo di fabbrica sito nel Comune di Trabia, al Corso Umberto I nn.89-91,e precisamente:
- appartamento ad uso ufficio posto ai piani terra e primo, della consistenza catastale di tre vani e mezzo, con sovrastante lastrico soalre posto al piano secondo, con accesso dal civico
n.89 per l'ufficio e n.91 per il lastrico solare;
Catastalmente censiti, al Catasto dei Fabbricati del Comune suddetto al Foglio 1, p.lle:
- 129 sub.2 e 1547 sub.4 (graffate), categoria A/10, Cl.U, vani 3,5, Rendita Catastale
Euro 569,39, l'ufficio;
- 129 sub.4 e 1547 sub.8 (graffate), categoria F/5, senza attribuzione di rendita alcuna
(il lastrico solare)”.
In particolare, il CTU ha evidenziato che i dati che identificano l'immobile, oggetto di accertamento, come da atto di compravendita del 06.11.2017, sono stati oggetto di variazioni catastali, meglio riportate nella relazione peritale
(cfr. pag. 9 della relazione peritale).
Il CTU poi così precisa: “Pertanto, ad oggi, l'unità immobiliare di proprietà attorea risulta essere censita al N.C.E.U. del Comune di Trabia al Fg.1, P.lla 129 sub.6 graffato con la P.lla 1547 sub.10 avente categoria catastale C/3 giusta Pratica
n.PA0114884.”.
Sul diritto di accesso degli attori al lastrico solare:
Al CTU nominato è stato formulato il seguente quesito: “Accertare che i SIg.
e hanno accesso al lastrico solare esclusivamente dall'unità immobiliare Pt_1 Pt_2
con civico n.91 di proprietà delle SIg. poiché in origine le due unità immobiliari CP_1
con civico n.89 e 91 costituivano un'unica unità immobiliare e che a seguito della divisione
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
effettuata dall'allora proprietari (SIg. e si è Controparte_6 Controparte_2
proceduto alla divisione dei vani terreni e primo piano e della terrazza;
” (cfr. quesito n.
2).
L'Ing. a tale quesito ha così risposto: “Le operazioni peritali condotte, Per_2
hanno consentito di accertare che gli odierni attori non hanno nessuno accesso alla porzione di lastrico solare che dall'Atto di Compravendita del 06.11.2017 in Notaio Per_3
risulta essere di loro esclusiva proprietà. Allo stesso lastrico solare gli attori
[...]
potrebbero accedere esclusivamente mediante un portone in legno battente sito al civico n.91 del Corso Umberto I nella frazione di San Nicola l'Arena-Trabia (PA). Mediante il suddetto civico ci si immette dapprima nell'androne della scala tramite la quale si raggiunge il disimpegno dell'unità immobiliare sita al piano primo di proprietà dei convenuti e successivamente, tramite un'altra rampa di scala, al lastrico solare. Occorre precisare che il disimpegno di cui sopra, consente di disimpegnare i vani costituenti l'unità di piano primo di proprietà dei convenuti.”.
L'Ing. ha poi ricostruito l'origine del fabbricato, finalizzata a Per_2
verificare se le odierne due unità immobiliari, originariamente, costituivano un'unica unità immobiliare.
A tal fine, il CTU ha precisato di avere proceduto all'esame dei titoli depositati nel fascicolo telematico dalle parti e, contestualmente, ha eseguito un'attenta ricerca presso l'Ufficio dell'Agenzia del Territorio al fine di reperire le planimetrie di primo impianto.
Dall'esame dei titoli e dalle ricerche effettuate presso le Amministrazioni competenti, il CTU ha potuto accertare che, con l'atto di donazione del
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
08.09.1957, il SI. (classe 1876) donava al figlio Controparte_2 [...]
“due stanzette a primo piano, facenti parte della casa sita nel Comune Controparte_6
di Trabia, borgata San Nicola L'Arena, composta nell'insieme di un vano a pianterreno, di un piccolo spazio di terreno retrostante al detto vano terrano e delle due stanzette a primo piano. Fa parte della donazione la metà indivisa del predetto piccolo spazio di terreno. Le due stanzette a primo piano donate sono soprastanti al vano terrano della stessa casa che con atto da me Notaio rogato addì due Ottobre millenocentocinquantacinque fu donato insieme alla metà indivisa del piccolo spazio di terreno retrostante al figlio (...) il CP_2
tutto è inscritto in catasto all'articolo 5539, foglio di mappa uno=1, particella centoventinove=129”.
Il CTU ha rappresentato che, da un'attenta lettura dell'atto di donazione, parrebbe evidente, dalla frase “due stanzette a primo piano, facenti parte della casa sita nel Comune di Trabia”, che il fabbricato, originariamente, costituisse un'unica unità immobiliare;
a sostegno di tale assunto, ha evidenziato che lo stesso fabbricato risultava iscritto al Catasto, come indicato sempre nello stesso atto di donazione, al Fg. 1, P.lla 129, senza alcuna distinzione tra subalterni.
Ha poi precisato che, per la stessa P.lla 129, non è stata rinvenuta alcuna planimetria depositata presso l'Agenzia del Territorio, che avrebbe permesso in maniera incontrovertibile di verificare che l'immobile fosse un'unica unità immobiliare.
Successivamente, come si deduce dall'atto di divisione del 05.08.1994, i germani - SIg. e - procedevano alla Controparte_2 Controparte_6
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divisione dei vani costruiti nella porzione di terreno donato, per la quota di ½ ciascuno dal padre SI. (classe 1876), rispettivamente Controparte_2
con atto di donazione del 02.10.1955 e atto di donazione dell'08.09.1957.
Nello stesso atto di divisione, si procedeva anche alla divisione del lastrico solare a copertura dell'intero fabbricato, riferendo quanto segue: “(...) su detto spazio alla fine del 1957 i fratelli hanno costruito due vani terreni e due vani a primo piano ed hanno proceduto alla copertura con solette dello intero edificio (il restante edificio è già stato diviso tra le parti e donato ai fratelli con l'atto citato per cui oggetto della divisione sono solo i vani sopra specificati) (...) Lo a saldo e tacitazione dei suoi CP_2
diritti e con il consenso dell'altro condividente adotta: Il vano terrano di circa 15 mq ubicato sul retro confinante da tre lati con il fratello e con eredi di ed il CP_6 CP_3
vano a primo piano soprastante ed il soprastante terrazzo. In catasto partita 5822 foglio 1 particella 129/1 – 1547/1- 1547/2 – 1547/3 Corso Umberto I n.91 e la terrazza foglio 1 Part. 129/4-1547/8 (...) Lo a saldo e tacitazione dei suoi Controparte_6
diritti e con il consenso dell'altro condividente adotta: Il vano terrano con piccoli accessori ed il soprastante vano a primo piano e piccolo ripostiglio la soprastante terrazza. Confina con da tre lati e via Arco Lo Buono. In catasto partita 5822 foglio 1 Controparte_2
particella 129/2-1547/1-1547/2-1547/3 T e 1° piano foglio 1 part 129/3-
1547/5/6/7 terrazza”.
Ed ancora: “È necessario evidenziare che è stato riscontrato un errore relativamente ai dati catastali riportati nell'Atto di Divisione a firma del Notaio in quanto è Per_4
stato attribuito a il sub.1 P.lla 129 (piano primo) ed i sub. 1-2-3 Controparte_2
della P.lla 1547, invece del sub.2 della P.lla 129 (piano terra) e sub.4 della P.lla 1547;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
al SI. è stato attribuito il sub.2 della P.lla 129 piuttosto che il sub.1, Controparte_6
come invece riscontrato e riportato correttamente nelle visure catastali storiche.”.
Il CTU ha evidenziato che, con riferimento ai dati catastali della P.lla 129 sub.2 graffata alla P.lla 1547 sub.4, oggi soppressi, è stata richiesta la planimetria storica da cui si evince che la scala al piano terra, avente accesso dal civico n.91, facesse parte del sub 2. Pur tuttavia, nella scheda planimetrica viene indicato soltanto il civico n.89 che consente l'accesso al vano di piano terra e non il n.91 che consente invece l'accesso all'androne della scala.
La soppressione del sub.2 della P.lla 129 graffata al sub.4 della P.lla 1547, ha generato il sub.5 della P.lla 129 graffata al sub.9 della P.lla 1547 e successivamente il sub.6 della P.lla 129, graffata al sub.10 alla P.lla 1547. Nella planimetria riportante questi ultimi dati catastali (sopra inserita a raffronto con la vecchia planimetria), aggiornata successivamente alla data di rogito dell'atto di compravendita degli odierni attori, non viene più rappresentata la scala di accesso dal civico n.91, ma bensì indicata come facente parte di quello che nella planimetria viene indicato come sub.4 (piano primo).
Il CTU così conlcude: “Pertanto alla luce di quanto rappresentato e relazionato,
l'immobile dei convenuti risulta ad oggi catastato con una doppia identificazione e precisamente la vecchia catastazione avente i seguenti dati: Fg.9, P.lla 129 sub.1 graffato alla P.lla 1547 sub.1-2-3; la nuova catastazione avente i seguenti dati: Fg.9, P.lla 1443 sub.4 unito di fatto al sub.5 della P.lla 1443.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Dall'esame di entrambe le planimetrie catastali si evince che in nessuna delle due viene rappresentato l'accesso dal civico n.91 all'immobile di piano primo in quanto manca la rappresentazione al piano terra, della scala che si diparte dal civico n.91 stesso.
Per completezza si rappresenta che il vano al piano terra, P.lla 1547 sub.1-2-3, con accesso dal civico n.1 della via Arco Lo Buono, risulta essere stato alienato nonché censito anche alla P.lla 1443 sub.3.”.
“Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parrebbe che l'unità immobiliare originariamente, quando il fabbricato era interamente di proprietà del SI. CP_2
(classe 1876), antecedentemente agli atti di donazione del 1955 e 1957, si
[...]
configurasse come un'unica unità immobiliare. Solo a seguito dell'ampliamento, ad opera dei germani attuato “alla fine del 1957 (...)” come dichiarato dagli stessi nell'Atto CP_1
di Divisione del 1994, quando già il piano terra e primo della P.lla 129 risultavano di due proprietari diversi, diventando successivamente sub.1 e sub.2, si procedeva alla realizzazione di due vani al piano terra ed al primo, nella porzione di terreno retrostante identificata alla P.lla 1547, nonché nella realizzazione della copertura dell'intero fabbricato (giusto Atto di Divisione del 05.08.1994).”.
Ai fini dell'accertamento del diritto vantato dagli attori, il CTU afferma:
“Giova precisare ancora che, dai titoli presenti nel fascicolo telematico, ovvero Atto di donazione del 1957, Atto di divisione del 05.08.1994 ed Atto di Compravendita del
06.11.2017 non viene riscontrata la presenza di nessuna servitù di passaggio in capo agli immobili.” (cfr. pag. 14 della relazione peritale).
A ciò si aggiunga che il CTU, rispondendo al quesito n. 9: “Accertare che non sono riscontrabili interventi edilizi o opere murarie- da almeno venticinque anni- che hanno
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modificato lo stato dei luoghi in particolare l'eliminazione di una porta di accesso nel torrino
(delle scale) che conduce al terrazzo;
” ha potuto verificare che: “A seguito delle operazioni peritali condotte, non si riscontrano interventi edilizi, o opere murarie, che abbiano potuto modificare lo stato dei luoghi consistenti, nello specifico, nella chiusura della porta di accesso dal vano scala al lastrico solare, rappresentata invece nella planimetria catastale di primo impianto, del 03.08.1994, nonché ultima planimetria agli atti con riferimento alla P.lla 129 sub.4 graffato alla P.lla 1547 sub.8.”.
Premesso quanto sopra, ciò che rileva ai fini del presente giudizio è che il
CTU, dai titoli presenti nel fascicolo telematico, non ha riscontrato la presenza di nessuna servitù di passaggio, per destinazione del padre di famiglia, così come invocata da parte attrice.
Non risulterebbe, quindi, provato l'assunto di parte attrice, secondo cui si tratterebbe di una servitù apparente caratterizzata da “…opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio …”.
In verità, l'accertamento dello stato dei luoghi, così come emerge dalla relazione peritale, ha escluso tale circostanza, poiché non è stata accertata l'esistenza di alcuna opera visibile e permanente che avrebbe consentito agli acquirenti e ai loro aventi causa l'esercizio della servitù di cui pretendono di essere titolari.
La Suprema Corte, in proposito, ha così precisato: “il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di opere permanenti e visibili destinate al suo esercizio, e perché sussista tale visibilità è sufficiente che le opere siano individuabili - anche se solo
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saltuariamente ed occasionalmente - da qualsivoglia punto d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purché, per la loro struttura e consistenza, esse rendano manifesta la situazione di asservimento di tale fondo.” (cfr. Cass. Civ. Ordinanza 21.05.2024 n.
14060).
Per la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 14292 del
08.06.2017), il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di opere permanenti e visibili destinate al suo esercizio, e perché sussista tale visibilità è sufficiente che le opere siano individuabili - anche se solo saltuariamente ed occasionalmente - da qualsivoglia punto d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purché, per la loro struttura e consistenza, esse rendano manifesta la situazione di asservimento di tale fondo.
Lo stato dei luoghi, così come accertato dal CTU, esclude l'esistenza della pretesa servitù.
Si tratta di un accertamento di fatto, che si fonda sullo scrutinio delle prove documentali e, prima ancora, sull'esegesi testuale degli atti depositati nel fascicolo telematico ed attentamente esaminati dall'Ing. Per_2
Sull'attività istruttoria:
In corso di causa è stata ammessa la prova testimoniale dedotta da parte convenuta, con il teste escusso all'udienza del 14.12.2023. Testimone_1
Preliminarmente, in merito alle dichiarazioni rese dal teste, Tes_1
evidenzia questo Decidente che – per un mero errore materiale – le
[...]
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convenute (nel predetto verbale) sono state indicate come “sorelle
[...]
”, in luogo del cognome corretto “ ”. Per_5 CP_1
Per questo motivo, il verbale di udienza del 14.12.2023 deve essere corretto nelle parti in cui le convenute vengono erroneamente individuate come “
[...]
” in luogo di “ ”, precisando – che tale difformità non inficia Per_5 CP_1
la genuinità delle dichiarazioni rese dal teste, Testimone_1
Ciò posto, si osserva che il teste ha confermato le circostanze dedotte da parte convenuta nella memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., ovvero, ha confermato che lo stato dei luoghi non è mai stato modificato “da più di trent'anni”; il teste ha poi dichiarato che “l'ingresso al terrazzo è unico” (cfr. verbale di udienza del 14.12.2023), confermando la documentazione fotografica allegata alla relazione peritale a firma del CT di parte convenuta.
Sull'attendibilità del teste non può esserci alcuna incertezza anche perché le sue dichiarazioni hanno trovato riscontro nella relazione peritale a firma del
CTU.
Sull'estinzione della servitù di passaggio per non uso ventennale:
Parte convenuta, nel costituirsi nel presente giudizio, ha eccepito anche l'estinzione del diritto di servitù, vantato da parte attrice.
Sul punto, si osserva che l'esercizio del diritto di servitù su un altro terreno
– per esempio, il passaggio da una via o da un cortile, oppure l'attraversamento di un cancello – non implica l'esistenza di tale diritto “vita natural durante”: anche la servitù, infatti, si estingue per “non uso” (così
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come, del resto, la proprietà si perde per “non uso” attraverso l'usucapione altrui).
Si tratta, cioè, di una vera e propria “prescrizione” del diritto, che potrà essere fatta valere dal proprietario del fondo servente (quello su cui grava –
o meglio “pesa” – la servitù) per rientrare nella piena proprietà e disponibilità del proprio bene.
La servitù, di norma, si prescrive dopo 20 anni di mancato utilizzo (“non uso”) da parte del titolare.
Tuttavia, l'estinzione della servitù, secondo la Cassazione (cfr. Cass. sent. n.
4157/2015 del 2.03.2015), scatta anche in presenza di un uso saltuario: non
è necessario, quindi, dimostrare l'assenza totale di uso, ma basterebbe anche un utilizzo sporadico, avvenuto di tanto in tanto e non in modo continuativo.
La prova del mancato utilizzo della servitù spetta a chi se ne voglia valere, che in questo caso è, ovviamente, il proprietario del fondo servente, il quale avrebbe tutto il vantaggio a liberare il proprio bene immobile dell'onere che vi incombe (cfr. Cass. sent. n. 6647/91).
Perché si abbia la prescrizione della servitù per “non uso” è indifferente quale sia stata la causa della mancata fruizione della servitù stessa, se cioè il non uso dipenda dall'inerzia volontaria del titolare del fondo dominante oppure dal comportamento del titolare del fondo servente (il quale potrebbe aver, per esempio, cambiato il lucchetto, apposto un cancello senza consegnare le relative chiavi al titolare della servitù, ecc.).
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Ciò che conta è unicamente la constatazione del decorso del tempo senza che vi sia stata una specifica, e continuativa, attività di esercizio della servitù (cfr. Cass. sent. n. 16861/14).
In definitiva, ben si può ritenere estinto per non uso il diritto di servitù di passaggio attraverso un cortile, un fondo altrui, ecc., basandosi solo sulle testimonianze;
si può inoltre affermare l'irrilevanza di un uso saltuario tale da impedire la prescrizione per non uso ultraventennale.
Con riferimento alla fattispecie in esame, osserva questo Decidente che il diritto di accedere attraverso il civico 91, che gli attori assumono di vantare, si configurerebbe come una servitù di passaggio che ai sensi dell'art. 1073 c.c. si estingue per prescrizione quando non se ne fa uso per venti anni
Per quanto sopra esposto, è evidente che la domanda di accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia, non merita accoglimento, poiché come precisato dal CTU, le convenute - residenti in [...]non hanno mai sostituito la serratura del portoncino di ingresso del civico 91 e murata la porta (sita al piano 1) di accesso al lastrico solare di loro proprietà impedendo agli di accedervi e goderne.
Risulta, infatti, provato ed accertato che le serrature non sono state cambiate, che i dante causa degli attori non hanno mai esercitato il passaggio e che come – espressamente – precisato dall'Ing. “… a seguito delle Per_2
operazioni peritali condotte, non si riscontrano interventi edilizi, o opere murarie, che abbiano potuto modificare lo stato dei luoghi consistenti, nello specifico, nella chiusura della porta di accesso dal vano scala al lastrico solare, rappresentata invece nella planimetria
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catastale di primo impianto, del 03.08.1994 …” (cfr. pag 26 della relazione tecnica).
In definitiva, l'eccezione sollevata da parte convenuta merita accoglimento.
Sulla proprietà esclusiva del lastrico solare:
Su tale questione, al CTU è stato formulato un preciso quesito (n. 8):
“Accertare che il terrazzo di cui gli attori ne rivendicano la proprietà benché esplichi anche funzione di copertura dei piani sottostanti, deve ritenersi di proprietà esclusiva del proprietario dell'appartamento da cui alla terrazza medesima si accede, in quanto ne fa parte integrante, da un punto di vista strutturale e funzionale;
”.
L'Ing. ha così risposto: “Il terrazzo di cui gli attori rivendicano il diritto di Per_2
accesso costituisce, unitamente alla porzione di terrazzo di proprietà convenuta, dal punto di vista strutturale e funzionale, copertura dei piani sottostanti rispettivamente di proprietà degli attori e dei convenuti, ad esclusione di una piccola porzione (di seguito raffigurata) che dalla pianta catastale del 1994 corrisponderebbe ad una striscia che consentirebbe l'accesso alla porzione di terrazzo degli attori, la quale costituisce invece copertura del piano sottostante di parte convenuta.
Per quanto riguarda la proprietà della porzione di terrazzo in capo agli attori, della stessa se ne fa menzione nell'Atto di Compravendita del 06.11.2017 a rogito del Notaio
[...]
pertanto, non può ritenersi di proprietà dell'appartamento dal quale alla Per_3
terrazza si accede.”.
Costituzione coattiva della servitù di passaggio:
Parte attrice, in via subordinata, ha chiesto al Tribunale disporsi la costituzione della predetta servitù coattivamente, qualora non dovesse
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ritenere sussistenti i requisiti della costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia.
In proposito, si osserva che la servitù è coattiva quando la legge attribuisce al proprietario di un fondo il diritto potestativo di ottenere la costituzione di una servitù a carico di un altro fondo destinato ad essere servente e senza che sia necessario il consenso del titolare di quest'ultimo: occorre in ogni caso un apposito atto costitutivo, negoziale, giudiziale o amministrativo affinché sorga il diritto.
Le servitù coattive sono di regola costituite con sentenza dell'autorità giudiziaria, su domanda dell'interessato; la sentenza determina anche l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente. Nei casi espressamente previsti dalla legge, la servitù coattiva può anche essere costituita con provvedimento dell'autorità amministrativa.
L'art. 1032 c.c. recita “quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa in mancanza di contratto, è costituita, con sentenza”, ovvero con atto dell'autorità amministrativa nei casi determinati dalla legge.
La servitù coattiva più nota è quella della servitù di passaggio, disciplinata ai sensi dell'art. 1051 c.c.:” ogni qual volta un fondo non ha accesso diretto alla strada pubblica o la sua realizzazione comporterebbe un eccessivo dispendio o disagio (c.d. fondo intercluso), il proprietario ha diritto a passare sul fondo altrui, purché non si tratti di abitazioni o giardini e perché il pregiudizio del fondo servente non sia superiore al vantaggio che ne ricaverebbe il fondo dominante (cfr. Cass. n. 3184/2003). Secondo
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l'orientamento dottrinale prevalente, nelle servitù coattive non sarebbe sufficiente il requisito dell'utilità del fondo dominante, ma sarebbe richiesto uno stato di necessità attuale e concreto che pregiudica la possibilità di utilizzazione del medesimo.
Con ordinanza n. 20553 del 19 luglio 2021, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha offerto importanti precisazioni sui presupposti per poter invocare la costituzione della servitù coattiva.
Spetta, infatti, al giudice di merito di provvedere, con riferimento all'ambito spaziale del fondo del convenuto (o della pluralità dei fondi intercludenti), alla determinazione del luogo sul quale deve essere in concreto esercitato il passaggio coattivo, in base ai criteri (fissati dall'art. 1051, comma 2, c.c.) della maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica (avendo però riguardo non solo, e non tanto, alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi) e del minor aggravio per il fondo da asservire (nell'interesse, oltre che del proprietario di detto fondo, anche di quello dello stesso proprietario del fondo intercluso, poiché l'indennità che quest'ultimo è tenuto a corrispondere va, appunto, commisurata al danno che l'assoggettamento al passaggio comporta per il fondo servente), da valutarsi e applicarsi contemporaneamente e armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento.
Vertendosi in tema di una limitazione del diritto di proprietà, sia pure imposta da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse (alla conveniente utilizzazione del fondo intercluso, per fini di economia generale), va applicato, in modo ancora più
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accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del "minimo mezzo", nel senso che l'esercizio della servitù deve attuarsi, da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l'utilità e la comodità del fondo dominante e, dall'altro, in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor grado possibile (Cass. civ., sez. II, 15 aprile 2008, n. 10045).
Tale valutazione, che integra un tipico accertamento di fatto – insindacabile in sede di legittimità se non per motivazione mancante o apparente o contraddittoria ovvero per omesso esame di fatti decisivi se dedotti innanzi al giudice di merito
(ma non, se comunque esaminati, delle relative prove: Cass. civ., sez. un., 7 aprile
20124, n. 8053) –, deve essere svolta dal giudice del merito anche nel caso in cui una o alcune delle soluzioni ipotizzabili concernano fondi (intercludenti) i cui proprietari non siano parti in causa, pur in tal caso provvedendo, mediante un esame comparativo delle diverse situazioni e delle rispettive esigenze, ad individuare il tracciato che meglio concili il requisito del percorso più breve con quello del minor danno.
Nell'applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., ha concluso la Suprema Corte, il giudice di merito deve avere riguardo, come già chiarito in sede di legittimità (Cass. civ., sez. II, 12 dicembre 2016, n. 25352), non tanto alla maggiore o minore lunghezza del percorso bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, con la conseguenza che può risultare meno oneroso un percorso più lungo quando esso sia già in gran parte transitabile e richieda solo l'allargamento in brevi tratti per consentire il passaggio.
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Con riferimento alla fattispecie in esame, appare opportuno riportare le conclusioni rassegnate dall'Ing. nel proprio elaborato peritale. Per_2
Il CTU, invero, rispondendo al quesito n. 3: “Accertare che gli odierni attori n.q. di comproprietari hanno accesso all'appartamento ad uso ufficio dal civico n.89, mentre per il lastrico solare dal civico n.91 (unico accesso) come indicato nell'atto di compravendita ai rogiti del Notaio Dott. n.1168-raccolta n.1020 in data 06 novembre Persona_6
2017”, ha così dichiarato: “A seguito delle operazioni peritali, condotte in data
02.02.2024 e 08.03.2024, è stato accertato che gli odierni ricorrenti hanno accesso all'unità immobiliare sita al piano terra dal civico n.89, mentre per il lastrico solare l'unico accesso possibile risulta essere dal civico n.91 del Corso Umberto I, come indicato nell'Atto di Compravendita ai rogiti del Notaio n.1020del Persona_7
06.11.2017.”.
Il CTU, con riferimento al quesito n. 4: “Verificare se allo stato attuale i SIg.
e possono esercitare l'accesso al lastrico solare dal civico n.91” ha Pt_1 Pt_2
accertato che “Allo stato dei luoghi parte attorea non può esercitare
l'accesso al lastrico solare dal civico n.91, in quanto costituisce
l'accesso all'immobile di proprietà convenuta. Dal suddetto ingresso, infatti, si raggiunge dapprima l'androne della scala, che si diparte dall'androne di piano terra, tramite il quale si raggiunge il disimpegno/corridoio dell'unità immobiliare sita al piano primo, proprietà dei convenuti, che permette il disimpegno, quindi l'accesso, ai vani costituenti
l'unità stessa, nonché al lastrico solare sito al piano secondo.”.
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In definitiva, il CTU chiarisce che gli attori potrebbero accedere al lastrico solare di loro proprietà dal civico 91 ma ciò non è possibile “in quanto costituisce
l'accesso all'immobile di proprietà convenuta.”.
Da quanto sopra riportato, è evidente che anche quando si dovesse disporre la costituzione coattiva della servitù, consentendo agli attori di accedere al lastrico solare, tale soluzione non sarebbe materialmente possibile, poiché il passaggio richiederebbe l'attraversamento dell'unità abitativa non essendo il terrazzo dotato di accesso indipendente, come emerso chiaramente dall'accertamento tecnico riportato nella relazione peritale.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve concludersi per il rigetto della domanda formulata, in via subordinata, dagli attori.
Condanna alle spese processuali:
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 147/2022 – nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate, assumendo a riferimento lo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Si precisa, in proposito, che il compenso liquidato deve essere aumentato del
30%, per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (art. 4 comma 2).
Dichiara, invece, compensate le spese nei confronti di CP_3
rimasta contumace.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Gli onorari liquidati al CTU con separato decreto, devono essere posti, definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione respinta, nella contumacia della SI.ra così CP_3
provvede:
• Rigetta la domanda formulata - in via principale - dagli attori, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in parte motiva;
• Rigetta la domanda formulata - in via subordinata - dagli attori, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in parte motiva;
• Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento – in favore delle convenute, e - delle spese di lite Controparte_2 Controparte_1
che liquida nella complessiva somma di € 6.600,10 (€ 5.077,00 + € 1.523,10) per compensi professionali, oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
• Dichiara compensate, nei confronti di le spese di CP_3
lite;
• Pone, definitivamente, a carico di tutte le parti – in soldo tra loro - gli onorari di CTU.
Termini Imerese, il 08.01.2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Maria Margherita
Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato
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disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M.
Margherita Urso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4268 del R.A.G.C. relativo all'anno 2018, posta in decisione all'udienza cartolare del 19.09.2024 e vertente
TRA
nato a [...], il [...] CF: Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...] - Corso Umberto I, n. 87 e Parte_2
nato a [...], il [...] CF: , e residente in CodiceFiscale_2
Trabia (PA), c/sa Salina snc, entrambi elettivamente domiciliati in Termini
Imerese (PA), nella via Falcone e Borsellino, n. 79 presso lo studio dell' Avv.
Cristina Aglieri Rinella che li rappresenta e difende in virtù del mandato a margine all'atto di citazione,
- parte attrice -
E nata a [...] il [...] CF: Controparte_1 C.F._3
e nata a [...] il [...], CF:
[...] Controparte_2
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
in persona del procuratore CodiceFiscale_4 Controparte_1
giusta procura ricevuta dal Notaio l'8 maggio 1995, Persona_1
elettivamente domiciliate in Termini Imerese, via Vittorio Emanuele n. 87, nello studio dell'Avv. Roberta Battaglia che le rappresenta e difende come da procure alle liti rilasciate ex art. 83 c.p.c. ed allegate alla busta di deposito della comparsa di costituzione e risposta,
- parte convenuta –
E NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...] CF: CP_3 C.F._5
e residente in [...],
[...]
- convenuta contumace - avente oggetto: servitù di passaggio valore della causa: € 5.200,00
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Fatta questa breve premessa, si osserva che con atto di citazione ritualmente notificato, i SI.ri e convenivano in Parte_1 Parte_3
giudizio, innanzi questo Tribunale, le sig.re Controparte_1 CP_1
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e la SI.ra al fine di sentire accogliere le CP_2 CP_3
seguenti conclusioni: “disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa: “In via principale: - Dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1062 c.c., la costituzione della servitù di passaggio in favore dei SIg. e ; a carico Parte_1 Parte_2 Pt_2
dei SIg. convenuti e al Controparte_2 Controparte_1 CP_3
fine di consentire l'accesso al lastrico solare sito in Trabia, Corso Umberto I, identificato al catasto dei Fabbricati del Comune suddetto di Trabia, al Foglio 1, p.lle:129 sub 4 e 1547 sub. 8 (graffate), categoria F/5, senza attribuzione di rendita alcuna dal portoncino con civico n.91; - Per l'effetto, disporre la rimessione in pristino dello stato dei luoghi al fine di consentire ai SIg. e l'accesso al lastrico solare Parte_1 Parte_2
posto al secondo piano civico n. 91; - Condannare i SIg. Controparte_1 [...]
e al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti CP_2 CP_3
dell'art. 1079 c.c. - In via subordinata: - Dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1051
c.c., la costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore dei SIg. e Parte_1
e a carico dei SIg. convenuti, Parte_2 Controparte_2 CP_1
e al fine di consentire l'accesso al lastrico solare sito in Trabia
[...] CP_3
– Corso Umberto I, identificato al catasto dei Fabbricati del Comune suddetto di Trabia, al Foglio 1, p.lle:129 sub 4 e 1547 sub. 8 (graffate), categoria F/5, senza rendita catastale;
- Stabilire l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 c.c..- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Dopo diversi differimenti di udienza ed assegnazioni a diversi giudici, in data
07.09.2020, la causa veniva assegnata a questo G.O.P., la quale autorizzava gli attori a rinotificare l'atto di citazione alle convenute.
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Si costituivano in giudizio, in data 27 ottobre 2022, con comparsa di costituzione e risposta, le convenute, e Controparte_1 [...]
le quali chiedevano al Tribunale adito di accogliere le seguenti CP_2
conclusioni: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
1) ritenere e dichiarare infondate le domande attoree tanto in fatto che in diritto e per l'effetto rigettarle;
2) in subordine, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto di proprietà dell'attore, ove accertato, sulla porzione di terrazzo per il decorso del termine ventennale;
3) ritenere e dichiarare, ove accertato, la prescrizione del diritto di passaggio dal civico 91 dello stabile in corso Umberto I° di San Nicola l'Arena – frazione del comune di Trabia – per il decorso del termine ventennale;
3) provvedere in ordine alle spese processuali, in applicazione dell'art. 91 del codice di rito civile. Salvo restando ogni altro diritto, nella forma più ampia e generale”.
Nessuno si costituiva per la SI.ra malgrado la regolare CP_3
notifica dell'atto di citazione in rinnovazione.
Assegnati ad entrambe le parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., veniva ammessa la prova testimoniale articolata da parte convenuta;
all'esito dell'escussione del teste ammesso, il Tribunale, con ordinanza riservata resa in data 17.12.2023, disponeva la CTU nominando, all'uopo, l'Ing. Per_2
[...]
Espletata la CTU, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 19.09.2024, con termine alle parti per il deposito di note scritte.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Alla predetta udienza, sulle conclusioni rassegnate da tutte le parti, il
Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Contumacia di CP_3
In via preliminare, occorre dichiarare la contumacia della SI.ra CP_3
che non si è costituita nel presente giudizio, malgrado la regolare
[...]
notifica dell'atto di citazione.
Condizione di procedibilità:
Ai fini della corretta procedibilità del presente giudizio, deve darsi atto del corretto espletamento del procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo (cfr. verbale del 17.09.2018).
Ciò premesso nel merito, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
Inquadramento normativo:
Al fine di inquadrare la fattispecie, oggetto di esame, è opportuna una breve esposizione dei principi generali in tema di servitù.
Ai sensi dell'articolo 1027 c.c., la servitù consiste nel peso imposto sopra un fondo (fondo servente) per l'utilità di un altro fondo (fondo dominante), appartenente a diverso proprietario. È essenziale, pertanto, questa relazione
(rapporto di servizio) tra i due fondi, per cui il fondo dominante si avvantaggia della limitazione che subisce quello servente.
Nel caso di specie, in particolare, ci troviamo di fronte ad un caso di servitù di passaggio, ossia di quella servitù che concede il passaggio sul fondo, o sui fondi, altrui. Questa spetta al proprietario del cd. fondo intercluso, ossia del
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fondo che non ha un accesso diretto alla strada pubblica o che potrebbe realizzarlo solo con eccessivo dispendio o disagio (per esempio, quando il fondo sia destinato ad usi agricoli o industriali, il proprietario di questo ha diritto al passaggio coattivo anche se ha un proprio accesso sulla strada pubblica, ma si tratta di un accesso insufficiente ai bisogni agricoli o industriali del suo fondo).
Il proprietario del fondo dominante (cioè, del fondo che accresce la propria utilità) può dunque pretendere dal titolare del fondo servente (cioè, del fondo che subisce il peso), che questi non impedisca il conseguimento in fatto di quelle utilità.
Le servitù si possono costituire in due modi: per ordine della legge (servitù coattive ex art. 1032 c.c.) o per volontà dell'uomo (servitù volontarie ex art. 1031 c.c.).
Le servitù coattive sono di regola costituite con sentenza dell'autorità giudiziaria, su domanda dell'interessato; la sentenza determina anche l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente. Nei casi espressamente previsti dalla legge, la servitù coattiva può anche essere costituita con provvedimento dell'autorità amministrativa.
Un modo di “acquisto a titolo originario”, proprio solo delle servitù, è la cosiddetta “destinazione del padre di famiglia” (art. 1062 c.c.), inteso come il rapporto di servizio stabilito fra due fondi appartenenti ad un medesimo proprietario.
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Se i due fondi cessano di appartenere al medesimo proprietario, il preesistente rapporto di servizio si trasforma automaticamente in una servitù di un fondo a favore dell'altro. Questo modo di acquisto vale solo per le servitù apparenti, cioè per quelle servitù che presentano segni visibili di opere di natura permanente, obiettivamente destinate al suo esercizio e che rivelino in maniera non equivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo. A tal proposito, può benissimo trattarsi del viottolo formatosi per effetto del quotidiano calpestio da parte del proprietario del fondo dominante sul fondo servente.
Va però rilevato che ai sensi dell'art. 1061 cod. civ. è possibile acquistare una servitù apparente, oltre che per "destinatio pater familias", per usucapione, cioè, per effetto del possesso protratto per un certo tempo e, talora, di altri requisiti.
Servitù apparenti sono quelle che presentano opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
Accertamento della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1069 c.c.:
In merito a tale accertamento, la Sentenza n. 722/2024 resa dal Tribunale di
Cagliari conferma il principio per cui è necessaria l'apparenza della servitù
di passaggio perché possa costituirsi una servitù “per destinazione del padre di famiglia” o “per usucapione”.
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Come sopra esposto, la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è un modo di acquisto della servitù a titolo originario, così come l'usucapione.
La servitù prediale, in generale, è un diritto reale costituito dal rapporto tra due fondi appartenenti a diversi proprietari nel quale uno, detto “fondo servente”, è asservito all'altro, detto “fondo dominante”, caso di scuola è
quello dalla servitù di passaggio, in cui per raggiungere la strada pubblica dal fondo dominante è necessario passare attraverso il fondo servente.
Tra i modi di acquisto del diritto di servitù vi sono quello per usucapione, con l'utilizzo ventennale del fondo e quello per destinazione del padre di famiglia.
La servitù per destinazione del padre di famiglia è disciplinata dall'art. 1062 del Codice civile, il quale dispone che “La destinazione del padre di famiglia
ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente
divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose
nello stato dal quale risulta la servitù”.
È l'art.1061 c.c., invece, a stabilire che “le servitù non apparenti, cioè non visibili perché non collegate ad opere permanenti, non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia”.
Requisito necessario per poter acquistare o far riconoscere questo tipo di servitù è quindi quello della sua apparenza, ossia visibilità attraverso opere permanenti: questo è altresì un principio ormai consolidato in giurisprudenza.
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L'apparenza della servitù per destinazione del padre di famiglia e per usucapione - i presupposti:
I presupposti per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, pertanto sono:
1) l'esistenza di due fondi divisi;
2) che i due fondi in origine fossero posseduti dal medesimo proprietario;
3) che questi abbia posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù;
4) che la servitù risulti da opere apparenti.
Per quanto riguarda l'acquisto della servitù per usucapione, invece, occorre:
1) l'utilizzo continuo e ininterrotto della servitù per vent'anni;
2) che la servitù risulti da opere apparenti.
Nel caso che ci occupa, gli attori chiedono volersi accertare, in quanto legittimi proprietari, il diritto di accedere e di godere pienamente e liberamente del lastrico solare di loro proprietà mediante la sussistenza di servitù apparente acquisita per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art.1062 c.c.; in subordine qualora il Tribunale non dovesse ritenere sussistenti i sopra menzionati presupposti per tale riconoscimento, hanno chiesto disporsi la costituzione della predetta servitù coattivamente in quanto,
“(...) successivamente all'acquisto del lastrico solare da parte dei SIg. e i Pt_1 Pt_2
convenuti eseguivano di loro iniziativa, il cambio della serratura del portoncino di ingresso
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del civico 91 e muravano la porta (sita al piano 1) di accesso al lastrico solare di loro proprietà impedendo ai nuovi acquirentidi accedervi e goderne (...)”.
Parte attrice è, dunque, onerata della prova dell'avvenuta costituzione della servitù secondo le modalità previste dall'art. 1031 c.c. e, quindi, in mancanza di una costituzione volontaria con uno specifico negozio, anche attraverso un esercizio di fatto del diritto stesso (usucapione).
Le convenute, e fra le altre Controparte_1 Controparte_2
argomentazioni, contestavano soprattutto l'assenza del requisito della apparenza della servitù in quanto:
– per aversi il requisito dell'apparenza devono essere presenti opere di natura permanente direttamente destinate all'esercizio della servitù, atte a rivelare in maniera non equivoca l'esistenza del peso;
– gli attori non hanno fornito alcuna prova della asserita apparenza della servitù ma si limitavano ad affermare che si trattava dell'unico accesso al lastrico solare;
– in ogni caso non sarebbe stata neppure sufficiente la mera esistenza di opere – comunque assenti nel caso concreto – perché sarebbe stata necessaria la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.
In proposito, nel ribadire l'ormai consolidato principio della necessaria apparenza della servitù per potersi costituire una servitù per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, il Tribunale di Cagliari richiamando la giurisprudenza in materia, ha affermato: “il requisito dell'apparenza della
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servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per
destinazione del padre di famiglia si configura come presenza di segni visibili di
opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo
non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente così da rendere
manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile, ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo
idonei, essendo invece necessario che essi mostrino di essere stati
realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante
attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris
che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della
servitù” (Cass. Civ. Sez, VI, ord. 7004/2017; Cass. Civ., sez. II, n,
25335/2017; Cass, Civ, Sez, VI, ord. 6 maggio 2021, n. 11834; Cass. Civ. Sez.
II n. 1794/2022).
Pertanto, il Tribunale di Cagliari ha ritenuto che, nel caso sottoposto al suo esame, le asserite opere segnalate dagli attori, pure se fossero state effettivamente esistenti, non potessero ritenersi realizzate al preciso scopo di costituire una servitù: “tale non può essere considerato il varco (…) in quanto funzionale all'accesso al cortile di proprietà dei convenuti, esso non può infatti ritenersi esclusivamente e specificamente destinato all'esercizio del passaggio per l'accesso al locale di proprietà dell'attore, avendo altra finalità principale. Non assume tale carattere nemmeno
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la porta d'accesso al seminterrato(…) è in realtà situata in un vano di proprietà di terzi soggetti” (cfr. Tribunale di Cagliari sent. n. 722/2024).
Pertanto, il Tribunale di Cagliari, poiché non è stata provata dagli attori la presenza di opere visibili, non potendo essere considerate tali nemmeno delle “tracce lasciate dal transito di mezzi meccanici”, specificamente create e destinate - in maniera inequivoca - al passaggio, ha ritenuto che nel caso esaminato i presupposti di cui all'art. 1061 c.c. non sussistessero, ha rigettato la domanda ed ha condannato l'attore al pagamento delle spese legali.
Con riferimento alla fattispecie in esame, i SI.ri e Parte_1 [...]
proprietari dell'unità immobiliare con accesso dal civico 89, Parte_2
sostenevano in atto di citazione che le convenute, Controparte_1 [...]
e comproprietarie dell'immobile sito Controparte_2 CP_3
a San Nicola L'Arena in Corso Umberto I, n. 91, immobile dal quale gli odierni attori hanno ingresso per accedere al lastrico solare, avrebbero impedito loro il diritto di utilizzare il lastrico solare di cui sono proprietari.
Sostenevano gli attori che le convenute avevano eseguito il cambio della serratura del portoncino di ingresso del civico 91 e che avevano murato la porta (sita al piano 1) di accesso al lastrico solare di loro proprietà impedendo loro di accedervi e goderne.
Più esattamente, gli attori in quanto legittimi proprietari, con il presente giudizio hanno chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il loro legittimo diritto di accedere e di godere pienamente e liberamente del lastrico solare di
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loro proprietà mediante la sussistenza di servitù apparente acquisita per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art.1062 c.c..
Rileva, a tal fine, la documentazione versata in atti che è stata attentamente e scrupolosamente esaminata dal CTU nominato, Ing. Persona_2
In particolare, dagli allegati in atti è emerso che gli attori, e Parte_1
acquistavano, giusto atto di compravendita del Parte_2
06.11.2017 Rep.n.1168 Racc.n.1020 a rogito del Notaio Dott. Per_3
“il diritto di piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento ad uso ufficio posto ai
[...]
piani terra e primo della consistenza catastale di tre vani e mezzo, con sovrastante lastrico solare posto al piano secondo, con accesso dal civico n.89 per l'ufficio e n.91 per il lastrico solare”, sito in San Nicola L'Arena-frazione di Trabia (PA), precisamente in
Corso Umberto I.
Gli attori, pertanto, risultano comproprietari, giusto atto di compravendita - sopra menzionato - per la quota di ½ ciascuno dell'unità immobiliare sita al piano terra e primo, nonché sovrastante lastrico solare, ubicati nel territorio del Comune di Trabia (PA) e precisamente in Corso Umberto I, nella frazione di San Nicola l'Arena.
Nel predetto atto così viene dichiarato: all'Art.1: “Lo e CP_4 [...]
, ciascuno per la quota di un mezzo di piena proprietà e congiuntamente per l'intero, CP_5
come rappresentati, vendono e trasferiscono a e che Parte_1 Pt_2 Parte_2
accettano ed indivisamente, per la quota di un mezzo ciascuno di piena proprietà, acquistano, la piena ed esclusiva proprietà dei seguenti cespiti immobiliari, facenti parte del
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medesimo corpo di fabbrica sito nel Comune di Trabia, al Corso Umberto I nn.89-91,e precisamente:
- appartamento ad uso ufficio posto ai piani terra e primo, della consistenza catastale di tre vani e mezzo, con sovrastante lastrico soalre posto al piano secondo, con accesso dal civico
n.89 per l'ufficio e n.91 per il lastrico solare;
Catastalmente censiti, al Catasto dei Fabbricati del Comune suddetto al Foglio 1, p.lle:
- 129 sub.2 e 1547 sub.4 (graffate), categoria A/10, Cl.U, vani 3,5, Rendita Catastale
Euro 569,39, l'ufficio;
- 129 sub.4 e 1547 sub.8 (graffate), categoria F/5, senza attribuzione di rendita alcuna
(il lastrico solare)”.
In particolare, il CTU ha evidenziato che i dati che identificano l'immobile, oggetto di accertamento, come da atto di compravendita del 06.11.2017, sono stati oggetto di variazioni catastali, meglio riportate nella relazione peritale
(cfr. pag. 9 della relazione peritale).
Il CTU poi così precisa: “Pertanto, ad oggi, l'unità immobiliare di proprietà attorea risulta essere censita al N.C.E.U. del Comune di Trabia al Fg.1, P.lla 129 sub.6 graffato con la P.lla 1547 sub.10 avente categoria catastale C/3 giusta Pratica
n.PA0114884.”.
Sul diritto di accesso degli attori al lastrico solare:
Al CTU nominato è stato formulato il seguente quesito: “Accertare che i SIg.
e hanno accesso al lastrico solare esclusivamente dall'unità immobiliare Pt_1 Pt_2
con civico n.91 di proprietà delle SIg. poiché in origine le due unità immobiliari CP_1
con civico n.89 e 91 costituivano un'unica unità immobiliare e che a seguito della divisione
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effettuata dall'allora proprietari (SIg. e si è Controparte_6 Controparte_2
proceduto alla divisione dei vani terreni e primo piano e della terrazza;
” (cfr. quesito n.
2).
L'Ing. a tale quesito ha così risposto: “Le operazioni peritali condotte, Per_2
hanno consentito di accertare che gli odierni attori non hanno nessuno accesso alla porzione di lastrico solare che dall'Atto di Compravendita del 06.11.2017 in Notaio Per_3
risulta essere di loro esclusiva proprietà. Allo stesso lastrico solare gli attori
[...]
potrebbero accedere esclusivamente mediante un portone in legno battente sito al civico n.91 del Corso Umberto I nella frazione di San Nicola l'Arena-Trabia (PA). Mediante il suddetto civico ci si immette dapprima nell'androne della scala tramite la quale si raggiunge il disimpegno dell'unità immobiliare sita al piano primo di proprietà dei convenuti e successivamente, tramite un'altra rampa di scala, al lastrico solare. Occorre precisare che il disimpegno di cui sopra, consente di disimpegnare i vani costituenti l'unità di piano primo di proprietà dei convenuti.”.
L'Ing. ha poi ricostruito l'origine del fabbricato, finalizzata a Per_2
verificare se le odierne due unità immobiliari, originariamente, costituivano un'unica unità immobiliare.
A tal fine, il CTU ha precisato di avere proceduto all'esame dei titoli depositati nel fascicolo telematico dalle parti e, contestualmente, ha eseguito un'attenta ricerca presso l'Ufficio dell'Agenzia del Territorio al fine di reperire le planimetrie di primo impianto.
Dall'esame dei titoli e dalle ricerche effettuate presso le Amministrazioni competenti, il CTU ha potuto accertare che, con l'atto di donazione del
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08.09.1957, il SI. (classe 1876) donava al figlio Controparte_2 [...]
“due stanzette a primo piano, facenti parte della casa sita nel Comune Controparte_6
di Trabia, borgata San Nicola L'Arena, composta nell'insieme di un vano a pianterreno, di un piccolo spazio di terreno retrostante al detto vano terrano e delle due stanzette a primo piano. Fa parte della donazione la metà indivisa del predetto piccolo spazio di terreno. Le due stanzette a primo piano donate sono soprastanti al vano terrano della stessa casa che con atto da me Notaio rogato addì due Ottobre millenocentocinquantacinque fu donato insieme alla metà indivisa del piccolo spazio di terreno retrostante al figlio (...) il CP_2
tutto è inscritto in catasto all'articolo 5539, foglio di mappa uno=1, particella centoventinove=129”.
Il CTU ha rappresentato che, da un'attenta lettura dell'atto di donazione, parrebbe evidente, dalla frase “due stanzette a primo piano, facenti parte della casa sita nel Comune di Trabia”, che il fabbricato, originariamente, costituisse un'unica unità immobiliare;
a sostegno di tale assunto, ha evidenziato che lo stesso fabbricato risultava iscritto al Catasto, come indicato sempre nello stesso atto di donazione, al Fg. 1, P.lla 129, senza alcuna distinzione tra subalterni.
Ha poi precisato che, per la stessa P.lla 129, non è stata rinvenuta alcuna planimetria depositata presso l'Agenzia del Territorio, che avrebbe permesso in maniera incontrovertibile di verificare che l'immobile fosse un'unica unità immobiliare.
Successivamente, come si deduce dall'atto di divisione del 05.08.1994, i germani - SIg. e - procedevano alla Controparte_2 Controparte_6
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
divisione dei vani costruiti nella porzione di terreno donato, per la quota di ½ ciascuno dal padre SI. (classe 1876), rispettivamente Controparte_2
con atto di donazione del 02.10.1955 e atto di donazione dell'08.09.1957.
Nello stesso atto di divisione, si procedeva anche alla divisione del lastrico solare a copertura dell'intero fabbricato, riferendo quanto segue: “(...) su detto spazio alla fine del 1957 i fratelli hanno costruito due vani terreni e due vani a primo piano ed hanno proceduto alla copertura con solette dello intero edificio (il restante edificio è già stato diviso tra le parti e donato ai fratelli con l'atto citato per cui oggetto della divisione sono solo i vani sopra specificati) (...) Lo a saldo e tacitazione dei suoi CP_2
diritti e con il consenso dell'altro condividente adotta: Il vano terrano di circa 15 mq ubicato sul retro confinante da tre lati con il fratello e con eredi di ed il CP_6 CP_3
vano a primo piano soprastante ed il soprastante terrazzo. In catasto partita 5822 foglio 1 particella 129/1 – 1547/1- 1547/2 – 1547/3 Corso Umberto I n.91 e la terrazza foglio 1 Part. 129/4-1547/8 (...) Lo a saldo e tacitazione dei suoi Controparte_6
diritti e con il consenso dell'altro condividente adotta: Il vano terrano con piccoli accessori ed il soprastante vano a primo piano e piccolo ripostiglio la soprastante terrazza. Confina con da tre lati e via Arco Lo Buono. In catasto partita 5822 foglio 1 Controparte_2
particella 129/2-1547/1-1547/2-1547/3 T e 1° piano foglio 1 part 129/3-
1547/5/6/7 terrazza”.
Ed ancora: “È necessario evidenziare che è stato riscontrato un errore relativamente ai dati catastali riportati nell'Atto di Divisione a firma del Notaio in quanto è Per_4
stato attribuito a il sub.1 P.lla 129 (piano primo) ed i sub. 1-2-3 Controparte_2
della P.lla 1547, invece del sub.2 della P.lla 129 (piano terra) e sub.4 della P.lla 1547;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
al SI. è stato attribuito il sub.2 della P.lla 129 piuttosto che il sub.1, Controparte_6
come invece riscontrato e riportato correttamente nelle visure catastali storiche.”.
Il CTU ha evidenziato che, con riferimento ai dati catastali della P.lla 129 sub.2 graffata alla P.lla 1547 sub.4, oggi soppressi, è stata richiesta la planimetria storica da cui si evince che la scala al piano terra, avente accesso dal civico n.91, facesse parte del sub 2. Pur tuttavia, nella scheda planimetrica viene indicato soltanto il civico n.89 che consente l'accesso al vano di piano terra e non il n.91 che consente invece l'accesso all'androne della scala.
La soppressione del sub.2 della P.lla 129 graffata al sub.4 della P.lla 1547, ha generato il sub.5 della P.lla 129 graffata al sub.9 della P.lla 1547 e successivamente il sub.6 della P.lla 129, graffata al sub.10 alla P.lla 1547. Nella planimetria riportante questi ultimi dati catastali (sopra inserita a raffronto con la vecchia planimetria), aggiornata successivamente alla data di rogito dell'atto di compravendita degli odierni attori, non viene più rappresentata la scala di accesso dal civico n.91, ma bensì indicata come facente parte di quello che nella planimetria viene indicato come sub.4 (piano primo).
Il CTU così conlcude: “Pertanto alla luce di quanto rappresentato e relazionato,
l'immobile dei convenuti risulta ad oggi catastato con una doppia identificazione e precisamente la vecchia catastazione avente i seguenti dati: Fg.9, P.lla 129 sub.1 graffato alla P.lla 1547 sub.1-2-3; la nuova catastazione avente i seguenti dati: Fg.9, P.lla 1443 sub.4 unito di fatto al sub.5 della P.lla 1443.
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Dall'esame di entrambe le planimetrie catastali si evince che in nessuna delle due viene rappresentato l'accesso dal civico n.91 all'immobile di piano primo in quanto manca la rappresentazione al piano terra, della scala che si diparte dal civico n.91 stesso.
Per completezza si rappresenta che il vano al piano terra, P.lla 1547 sub.1-2-3, con accesso dal civico n.1 della via Arco Lo Buono, risulta essere stato alienato nonché censito anche alla P.lla 1443 sub.3.”.
“Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parrebbe che l'unità immobiliare originariamente, quando il fabbricato era interamente di proprietà del SI. CP_2
(classe 1876), antecedentemente agli atti di donazione del 1955 e 1957, si
[...]
configurasse come un'unica unità immobiliare. Solo a seguito dell'ampliamento, ad opera dei germani attuato “alla fine del 1957 (...)” come dichiarato dagli stessi nell'Atto CP_1
di Divisione del 1994, quando già il piano terra e primo della P.lla 129 risultavano di due proprietari diversi, diventando successivamente sub.1 e sub.2, si procedeva alla realizzazione di due vani al piano terra ed al primo, nella porzione di terreno retrostante identificata alla P.lla 1547, nonché nella realizzazione della copertura dell'intero fabbricato (giusto Atto di Divisione del 05.08.1994).”.
Ai fini dell'accertamento del diritto vantato dagli attori, il CTU afferma:
“Giova precisare ancora che, dai titoli presenti nel fascicolo telematico, ovvero Atto di donazione del 1957, Atto di divisione del 05.08.1994 ed Atto di Compravendita del
06.11.2017 non viene riscontrata la presenza di nessuna servitù di passaggio in capo agli immobili.” (cfr. pag. 14 della relazione peritale).
A ciò si aggiunga che il CTU, rispondendo al quesito n. 9: “Accertare che non sono riscontrabili interventi edilizi o opere murarie- da almeno venticinque anni- che hanno
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modificato lo stato dei luoghi in particolare l'eliminazione di una porta di accesso nel torrino
(delle scale) che conduce al terrazzo;
” ha potuto verificare che: “A seguito delle operazioni peritali condotte, non si riscontrano interventi edilizi, o opere murarie, che abbiano potuto modificare lo stato dei luoghi consistenti, nello specifico, nella chiusura della porta di accesso dal vano scala al lastrico solare, rappresentata invece nella planimetria catastale di primo impianto, del 03.08.1994, nonché ultima planimetria agli atti con riferimento alla P.lla 129 sub.4 graffato alla P.lla 1547 sub.8.”.
Premesso quanto sopra, ciò che rileva ai fini del presente giudizio è che il
CTU, dai titoli presenti nel fascicolo telematico, non ha riscontrato la presenza di nessuna servitù di passaggio, per destinazione del padre di famiglia, così come invocata da parte attrice.
Non risulterebbe, quindi, provato l'assunto di parte attrice, secondo cui si tratterebbe di una servitù apparente caratterizzata da “…opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio …”.
In verità, l'accertamento dello stato dei luoghi, così come emerge dalla relazione peritale, ha escluso tale circostanza, poiché non è stata accertata l'esistenza di alcuna opera visibile e permanente che avrebbe consentito agli acquirenti e ai loro aventi causa l'esercizio della servitù di cui pretendono di essere titolari.
La Suprema Corte, in proposito, ha così precisato: “il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di opere permanenti e visibili destinate al suo esercizio, e perché sussista tale visibilità è sufficiente che le opere siano individuabili - anche se solo
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saltuariamente ed occasionalmente - da qualsivoglia punto d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purché, per la loro struttura e consistenza, esse rendano manifesta la situazione di asservimento di tale fondo.” (cfr. Cass. Civ. Ordinanza 21.05.2024 n.
14060).
Per la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 14292 del
08.06.2017), il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di opere permanenti e visibili destinate al suo esercizio, e perché sussista tale visibilità è sufficiente che le opere siano individuabili - anche se solo saltuariamente ed occasionalmente - da qualsivoglia punto d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purché, per la loro struttura e consistenza, esse rendano manifesta la situazione di asservimento di tale fondo.
Lo stato dei luoghi, così come accertato dal CTU, esclude l'esistenza della pretesa servitù.
Si tratta di un accertamento di fatto, che si fonda sullo scrutinio delle prove documentali e, prima ancora, sull'esegesi testuale degli atti depositati nel fascicolo telematico ed attentamente esaminati dall'Ing. Per_2
Sull'attività istruttoria:
In corso di causa è stata ammessa la prova testimoniale dedotta da parte convenuta, con il teste escusso all'udienza del 14.12.2023. Testimone_1
Preliminarmente, in merito alle dichiarazioni rese dal teste, Tes_1
evidenzia questo Decidente che – per un mero errore materiale – le
[...]
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
convenute (nel predetto verbale) sono state indicate come “sorelle
[...]
”, in luogo del cognome corretto “ ”. Per_5 CP_1
Per questo motivo, il verbale di udienza del 14.12.2023 deve essere corretto nelle parti in cui le convenute vengono erroneamente individuate come “
[...]
” in luogo di “ ”, precisando – che tale difformità non inficia Per_5 CP_1
la genuinità delle dichiarazioni rese dal teste, Testimone_1
Ciò posto, si osserva che il teste ha confermato le circostanze dedotte da parte convenuta nella memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., ovvero, ha confermato che lo stato dei luoghi non è mai stato modificato “da più di trent'anni”; il teste ha poi dichiarato che “l'ingresso al terrazzo è unico” (cfr. verbale di udienza del 14.12.2023), confermando la documentazione fotografica allegata alla relazione peritale a firma del CT di parte convenuta.
Sull'attendibilità del teste non può esserci alcuna incertezza anche perché le sue dichiarazioni hanno trovato riscontro nella relazione peritale a firma del
CTU.
Sull'estinzione della servitù di passaggio per non uso ventennale:
Parte convenuta, nel costituirsi nel presente giudizio, ha eccepito anche l'estinzione del diritto di servitù, vantato da parte attrice.
Sul punto, si osserva che l'esercizio del diritto di servitù su un altro terreno
– per esempio, il passaggio da una via o da un cortile, oppure l'attraversamento di un cancello – non implica l'esistenza di tale diritto “vita natural durante”: anche la servitù, infatti, si estingue per “non uso” (così
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come, del resto, la proprietà si perde per “non uso” attraverso l'usucapione altrui).
Si tratta, cioè, di una vera e propria “prescrizione” del diritto, che potrà essere fatta valere dal proprietario del fondo servente (quello su cui grava –
o meglio “pesa” – la servitù) per rientrare nella piena proprietà e disponibilità del proprio bene.
La servitù, di norma, si prescrive dopo 20 anni di mancato utilizzo (“non uso”) da parte del titolare.
Tuttavia, l'estinzione della servitù, secondo la Cassazione (cfr. Cass. sent. n.
4157/2015 del 2.03.2015), scatta anche in presenza di un uso saltuario: non
è necessario, quindi, dimostrare l'assenza totale di uso, ma basterebbe anche un utilizzo sporadico, avvenuto di tanto in tanto e non in modo continuativo.
La prova del mancato utilizzo della servitù spetta a chi se ne voglia valere, che in questo caso è, ovviamente, il proprietario del fondo servente, il quale avrebbe tutto il vantaggio a liberare il proprio bene immobile dell'onere che vi incombe (cfr. Cass. sent. n. 6647/91).
Perché si abbia la prescrizione della servitù per “non uso” è indifferente quale sia stata la causa della mancata fruizione della servitù stessa, se cioè il non uso dipenda dall'inerzia volontaria del titolare del fondo dominante oppure dal comportamento del titolare del fondo servente (il quale potrebbe aver, per esempio, cambiato il lucchetto, apposto un cancello senza consegnare le relative chiavi al titolare della servitù, ecc.).
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Ciò che conta è unicamente la constatazione del decorso del tempo senza che vi sia stata una specifica, e continuativa, attività di esercizio della servitù (cfr. Cass. sent. n. 16861/14).
In definitiva, ben si può ritenere estinto per non uso il diritto di servitù di passaggio attraverso un cortile, un fondo altrui, ecc., basandosi solo sulle testimonianze;
si può inoltre affermare l'irrilevanza di un uso saltuario tale da impedire la prescrizione per non uso ultraventennale.
Con riferimento alla fattispecie in esame, osserva questo Decidente che il diritto di accedere attraverso il civico 91, che gli attori assumono di vantare, si configurerebbe come una servitù di passaggio che ai sensi dell'art. 1073 c.c. si estingue per prescrizione quando non se ne fa uso per venti anni
Per quanto sopra esposto, è evidente che la domanda di accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia, non merita accoglimento, poiché come precisato dal CTU, le convenute - residenti in [...]non hanno mai sostituito la serratura del portoncino di ingresso del civico 91 e murata la porta (sita al piano 1) di accesso al lastrico solare di loro proprietà impedendo agli di accedervi e goderne.
Risulta, infatti, provato ed accertato che le serrature non sono state cambiate, che i dante causa degli attori non hanno mai esercitato il passaggio e che come – espressamente – precisato dall'Ing. “… a seguito delle Per_2
operazioni peritali condotte, non si riscontrano interventi edilizi, o opere murarie, che abbiano potuto modificare lo stato dei luoghi consistenti, nello specifico, nella chiusura della porta di accesso dal vano scala al lastrico solare, rappresentata invece nella planimetria
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catastale di primo impianto, del 03.08.1994 …” (cfr. pag 26 della relazione tecnica).
In definitiva, l'eccezione sollevata da parte convenuta merita accoglimento.
Sulla proprietà esclusiva del lastrico solare:
Su tale questione, al CTU è stato formulato un preciso quesito (n. 8):
“Accertare che il terrazzo di cui gli attori ne rivendicano la proprietà benché esplichi anche funzione di copertura dei piani sottostanti, deve ritenersi di proprietà esclusiva del proprietario dell'appartamento da cui alla terrazza medesima si accede, in quanto ne fa parte integrante, da un punto di vista strutturale e funzionale;
”.
L'Ing. ha così risposto: “Il terrazzo di cui gli attori rivendicano il diritto di Per_2
accesso costituisce, unitamente alla porzione di terrazzo di proprietà convenuta, dal punto di vista strutturale e funzionale, copertura dei piani sottostanti rispettivamente di proprietà degli attori e dei convenuti, ad esclusione di una piccola porzione (di seguito raffigurata) che dalla pianta catastale del 1994 corrisponderebbe ad una striscia che consentirebbe l'accesso alla porzione di terrazzo degli attori, la quale costituisce invece copertura del piano sottostante di parte convenuta.
Per quanto riguarda la proprietà della porzione di terrazzo in capo agli attori, della stessa se ne fa menzione nell'Atto di Compravendita del 06.11.2017 a rogito del Notaio
[...]
pertanto, non può ritenersi di proprietà dell'appartamento dal quale alla Per_3
terrazza si accede.”.
Costituzione coattiva della servitù di passaggio:
Parte attrice, in via subordinata, ha chiesto al Tribunale disporsi la costituzione della predetta servitù coattivamente, qualora non dovesse
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ritenere sussistenti i requisiti della costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia.
In proposito, si osserva che la servitù è coattiva quando la legge attribuisce al proprietario di un fondo il diritto potestativo di ottenere la costituzione di una servitù a carico di un altro fondo destinato ad essere servente e senza che sia necessario il consenso del titolare di quest'ultimo: occorre in ogni caso un apposito atto costitutivo, negoziale, giudiziale o amministrativo affinché sorga il diritto.
Le servitù coattive sono di regola costituite con sentenza dell'autorità giudiziaria, su domanda dell'interessato; la sentenza determina anche l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente. Nei casi espressamente previsti dalla legge, la servitù coattiva può anche essere costituita con provvedimento dell'autorità amministrativa.
L'art. 1032 c.c. recita “quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa in mancanza di contratto, è costituita, con sentenza”, ovvero con atto dell'autorità amministrativa nei casi determinati dalla legge.
La servitù coattiva più nota è quella della servitù di passaggio, disciplinata ai sensi dell'art. 1051 c.c.:” ogni qual volta un fondo non ha accesso diretto alla strada pubblica o la sua realizzazione comporterebbe un eccessivo dispendio o disagio (c.d. fondo intercluso), il proprietario ha diritto a passare sul fondo altrui, purché non si tratti di abitazioni o giardini e perché il pregiudizio del fondo servente non sia superiore al vantaggio che ne ricaverebbe il fondo dominante (cfr. Cass. n. 3184/2003). Secondo
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l'orientamento dottrinale prevalente, nelle servitù coattive non sarebbe sufficiente il requisito dell'utilità del fondo dominante, ma sarebbe richiesto uno stato di necessità attuale e concreto che pregiudica la possibilità di utilizzazione del medesimo.
Con ordinanza n. 20553 del 19 luglio 2021, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha offerto importanti precisazioni sui presupposti per poter invocare la costituzione della servitù coattiva.
Spetta, infatti, al giudice di merito di provvedere, con riferimento all'ambito spaziale del fondo del convenuto (o della pluralità dei fondi intercludenti), alla determinazione del luogo sul quale deve essere in concreto esercitato il passaggio coattivo, in base ai criteri (fissati dall'art. 1051, comma 2, c.c.) della maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica (avendo però riguardo non solo, e non tanto, alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi) e del minor aggravio per il fondo da asservire (nell'interesse, oltre che del proprietario di detto fondo, anche di quello dello stesso proprietario del fondo intercluso, poiché l'indennità che quest'ultimo è tenuto a corrispondere va, appunto, commisurata al danno che l'assoggettamento al passaggio comporta per il fondo servente), da valutarsi e applicarsi contemporaneamente e armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento.
Vertendosi in tema di una limitazione del diritto di proprietà, sia pure imposta da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse (alla conveniente utilizzazione del fondo intercluso, per fini di economia generale), va applicato, in modo ancora più
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accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del "minimo mezzo", nel senso che l'esercizio della servitù deve attuarsi, da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l'utilità e la comodità del fondo dominante e, dall'altro, in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor grado possibile (Cass. civ., sez. II, 15 aprile 2008, n. 10045).
Tale valutazione, che integra un tipico accertamento di fatto – insindacabile in sede di legittimità se non per motivazione mancante o apparente o contraddittoria ovvero per omesso esame di fatti decisivi se dedotti innanzi al giudice di merito
(ma non, se comunque esaminati, delle relative prove: Cass. civ., sez. un., 7 aprile
20124, n. 8053) –, deve essere svolta dal giudice del merito anche nel caso in cui una o alcune delle soluzioni ipotizzabili concernano fondi (intercludenti) i cui proprietari non siano parti in causa, pur in tal caso provvedendo, mediante un esame comparativo delle diverse situazioni e delle rispettive esigenze, ad individuare il tracciato che meglio concili il requisito del percorso più breve con quello del minor danno.
Nell'applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., ha concluso la Suprema Corte, il giudice di merito deve avere riguardo, come già chiarito in sede di legittimità (Cass. civ., sez. II, 12 dicembre 2016, n. 25352), non tanto alla maggiore o minore lunghezza del percorso bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, con la conseguenza che può risultare meno oneroso un percorso più lungo quando esso sia già in gran parte transitabile e richieda solo l'allargamento in brevi tratti per consentire il passaggio.
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Con riferimento alla fattispecie in esame, appare opportuno riportare le conclusioni rassegnate dall'Ing. nel proprio elaborato peritale. Per_2
Il CTU, invero, rispondendo al quesito n. 3: “Accertare che gli odierni attori n.q. di comproprietari hanno accesso all'appartamento ad uso ufficio dal civico n.89, mentre per il lastrico solare dal civico n.91 (unico accesso) come indicato nell'atto di compravendita ai rogiti del Notaio Dott. n.1168-raccolta n.1020 in data 06 novembre Persona_6
2017”, ha così dichiarato: “A seguito delle operazioni peritali, condotte in data
02.02.2024 e 08.03.2024, è stato accertato che gli odierni ricorrenti hanno accesso all'unità immobiliare sita al piano terra dal civico n.89, mentre per il lastrico solare l'unico accesso possibile risulta essere dal civico n.91 del Corso Umberto I, come indicato nell'Atto di Compravendita ai rogiti del Notaio n.1020del Persona_7
06.11.2017.”.
Il CTU, con riferimento al quesito n. 4: “Verificare se allo stato attuale i SIg.
e possono esercitare l'accesso al lastrico solare dal civico n.91” ha Pt_1 Pt_2
accertato che “Allo stato dei luoghi parte attorea non può esercitare
l'accesso al lastrico solare dal civico n.91, in quanto costituisce
l'accesso all'immobile di proprietà convenuta. Dal suddetto ingresso, infatti, si raggiunge dapprima l'androne della scala, che si diparte dall'androne di piano terra, tramite il quale si raggiunge il disimpegno/corridoio dell'unità immobiliare sita al piano primo, proprietà dei convenuti, che permette il disimpegno, quindi l'accesso, ai vani costituenti
l'unità stessa, nonché al lastrico solare sito al piano secondo.”.
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In definitiva, il CTU chiarisce che gli attori potrebbero accedere al lastrico solare di loro proprietà dal civico 91 ma ciò non è possibile “in quanto costituisce
l'accesso all'immobile di proprietà convenuta.”.
Da quanto sopra riportato, è evidente che anche quando si dovesse disporre la costituzione coattiva della servitù, consentendo agli attori di accedere al lastrico solare, tale soluzione non sarebbe materialmente possibile, poiché il passaggio richiederebbe l'attraversamento dell'unità abitativa non essendo il terrazzo dotato di accesso indipendente, come emerso chiaramente dall'accertamento tecnico riportato nella relazione peritale.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve concludersi per il rigetto della domanda formulata, in via subordinata, dagli attori.
Condanna alle spese processuali:
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 147/2022 – nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate, assumendo a riferimento lo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Si precisa, in proposito, che il compenso liquidato deve essere aumentato del
30%, per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (art. 4 comma 2).
Dichiara, invece, compensate le spese nei confronti di CP_3
rimasta contumace.
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Gli onorari liquidati al CTU con separato decreto, devono essere posti, definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione respinta, nella contumacia della SI.ra così CP_3
provvede:
• Rigetta la domanda formulata - in via principale - dagli attori, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in parte motiva;
• Rigetta la domanda formulata - in via subordinata - dagli attori, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in parte motiva;
• Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento – in favore delle convenute, e - delle spese di lite Controparte_2 Controparte_1
che liquida nella complessiva somma di € 6.600,10 (€ 5.077,00 + € 1.523,10) per compensi professionali, oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
• Dichiara compensate, nei confronti di le spese di CP_3
lite;
• Pone, definitivamente, a carico di tutte le parti – in soldo tra loro - gli onorari di CTU.
Termini Imerese, il 08.01.2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Maria Margherita
Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato
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disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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