Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00339/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00623/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 623 del 2025, proposto da
US FF, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Musolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. in Reggio Calabria, Via Pietrastorta, n. 30;
contro
Comune di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 243/2022, del 07.12.2022, nel Proc. n. 4863/2022 R.G., del Tribunale di Reggio Calabria Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. US IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 3/11/2025 e depositato il 6/11/2025, il ricorrente agisce in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo meglio indicato in epigrafe, emesso nei suoi confronti, con il quale il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, ha ingiunto al Comune di Reggio Calabria “ di pagare in favore del ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la somma complessiva di 13.680,00 per le causali indicate in ricorso, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo, oltre i compensi relativi al presente atto che si liquidano in complessivi 118,50 ,00 per spese ed € 567,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa ” .
1.1. A fondamento della domanda deduce che, a seguito della notifica del citato decreto, il Comune di Reggio Calabria proponeva opposizione (causa iscritta al n. 231/2023 RG) e che il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, Settore Lavoro e Previdenza, con sentenza n. 1711/2024 pubblicata il 27/12/2024 (all.4) rigettava l’opposizione e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 243/2022 emesso dal medesimo Tribunale il 07/12/2022.
1.2. Avverso detta predetta non veniva proposto appello nè ricorso per cassazione e, pertanto, a seguito del passaggio in giudicato, il decreto ingiuntivo oggetto del presente procedimento veniva dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. n. 12062/2025 del 30/05/2025, RG n. 4863/2022 (all.3).
1.3. Aggiunge, inoltre, che il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo, in data 30.05.2025 è stato notificato al Comune di Reggio Calabria ed è infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ex art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e come modificato dall'art. 147 L. n. 388/2000.
2. Il Comune di Reggio Calabria, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
3. In data 25/03/2026, il difensore del ricorrente, munito di mandato speciale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto e notificato il precedente 20/03/2026 al Comune di Reggio Calabria, dichiarando, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., di rinunciare al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, alla luce delle “ trattative di bonario componimento in corso con l’Amministrazione per come documentate con accordo che si produce in allegato ”.
4. Alla camera di consiglio del 15/04/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il Collegio non può che prendere atto dell’intervenuta rinuncia al proposto gravame, vista la specifica dichiarazione dell’avvocato del ricorrente, munito di mandato speciale, ritualmente notificata al Comune resistente in data 20/03/2026 e depositata in data 25/03/2026, ravvisati altresì i presupposti individuati dall’art. 84, co. 3, c.p.a. per la declaratoria di estinzione del processo.
6. Ciò posto, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 84, co. 1 e 3, c.p.a., con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN CE, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
US IC, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| US IC | IN CE |
IL SEGRETARIO