Sentenza breve 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza breve 06/03/2026, n. 4293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4293 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04293/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10897/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10897 del 2025, proposto da
RI Cinque, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del Decreto di depennamento dalle Graduatorie di Circolo e di Istituto del personale ATA per il triennio 2024/2027 - sui seguenti profili: AA (Assistente amministrativo); AT (Assistente Tecnico), OS (Operatore Scolastico) - emesso in autotutela dal Dirigente Scolastico e comunicato in data 8 luglio 2025, nella parte in cui si afferma “la non acquisizione della certificazione di alfabetizzazione digitale entro il 30 aprile 2025”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. ES TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che parte ricorrente ha adito l’intestato TAR chiedendo l’annullamento del decreto con il quale si vedeva depennato dalle Graduatorie di Circolo e di Istituto del personale ATA per il triennio 2024/2027 - sui seguenti profili: AA (Assistente amministrativo); AT (Assistente Tecnico), OS (Operatore Scolastico) -, emesso dall’amministrazione resistente in autotutela in data 8 luglio 2025, nella parte in cui afferma “ la non acquisizione della certificazione di alfabetizzazione digitale entro il 30 aprile 2025 ”, rilevando, di contro, che non era stato invero erroneamente considerato che aveva allegato alla domanda d’inserimento nelle predette graduatorie sia la qualifica professionale di operatore al computer, sia la certificazione “Microsoft Certification Official Transcript”, ID 4282270 rilasciata in data 29 luglio 2003, entrambi titoli equiparati e-o sostitutivi della predetta certificazione. Dal che ne conseguiva, in punto di diritto, quanto segue: 1) “ Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 89/2024 – Graduatoria d’Istituto III Fascia Personale A.T.A. Triennio 2024/2027 - omessa valutazione dei Titoli Professionali – qualifica professionale di operatore al computer, nonché della certificazione “Microsoft Certification Official Transcript”) allegati alla domanda - carente, contraddittoria ed illegittima motivazione ”; 2) “ Violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241, nonché di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ”;
Letta la memoria difensiva dell’amministrazione resistente, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso perché infondato;
Visto l’art. 74 c.p.a., secondo cui “ Nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”;
Dato avviso alle parti, all’’udienza camerale del 25 febbraio 2026, di possibile definizione del giudizio con sentenza semplificata;
Ritenuto che il ricorso debba essere respinto in quanto manifestamente infondato, atteso che non vi è alcuna norma del bando o chiarimento ministeriale che consentano la equipollenza del CIAD con altri titoli, mentre viceversa sia il DM 89/2024 sia i chiarimenti ministeriali resi in data 5.5.2025 rendono con chiarezza cristallina necessario acquisire la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD), che è un documento formale rilasciato da un Ente di certificazione delle persone accreditato presso un Ente di accreditamento che, in Italia, è solo Accredia, e non già il Ministero resistente. Né, come rilevato dalla resistente, era possibile fare riferimenti a titoli acquisiti antecedentemente al 2012 (nella fattispecie, il 2003);
Considerato che le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame consentono la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto manifestamente infondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC VO, Presidente
ES TE, Consigliere, Estensore
ES Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES TE | CC VO |
IL SEGRETARIO