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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1737 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. RICCI SIMONA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. RICCI SIMONA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 23/10/2024 con il quale e Parte_1 Controparte_1
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli e , nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 28.12.2006 e Per_1 Per_2
30.05.2009 e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori:
1) i genitori avranno affidamento condiviso dei figli minori e , stabilita dall'art. 337 ter c.c.; Per_1 Per_2
pertanto la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, verranno di comune accordo tra i genitori anche tenendo conto delle capacità, dell'inclina zione e delle aspirazioni dei minori stessi;
2) i figli avranno la collocazione prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici, nell'abitazione materna sita in Rimini, viale San Salvador n. 166;
3) il padre potrà vedere liberamente i figli, tenuto conto della loro età, compirà 18 anni a dicembre Per_1
mentre ha 15 anni, compatibilmente con i loro impegni scolastici, sportivi e ricreativi, previo Per_2
accordo diretto con loro e con comunicazione alla madre;
4) Il padre trascorrerà le vacanze estive ed invernali decidendo con i figli e la madre, in un' ottica di massima disponibilità;
5) i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli durante il periodo di permanenza presso ciascun genitore;
6) le spese straordinarie riguardanti i figli saranno a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno come da protocollo del Tribunale di Bologna;
7) l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra e il sig. con la Parte_1 Per_3
sottoscrizione del presente atto, si impegna ad effettuare tutti gli eventuali adempimenti necessari per consentire l'accredito della suddetta somma in favore della madre;
8) le detrazioni fiscali saranno nella misura del 50% ciascuno genitore;
9) le spese del presente giudizio sono a carico del 50% ciascuno.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 2 di 3 a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Controparte_1 genitoriale nei confronti dei figli e , nati dall'unione il 28.12.2006 e 30.05.2009, si attengano Per_1 Per_2
alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. RICCI SIMONA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. RICCI SIMONA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 23/10/2024 con il quale e Parte_1 Controparte_1
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli e , nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 28.12.2006 e Per_1 Per_2
30.05.2009 e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori:
1) i genitori avranno affidamento condiviso dei figli minori e , stabilita dall'art. 337 ter c.c.; Per_1 Per_2
pertanto la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, verranno di comune accordo tra i genitori anche tenendo conto delle capacità, dell'inclina zione e delle aspirazioni dei minori stessi;
2) i figli avranno la collocazione prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici, nell'abitazione materna sita in Rimini, viale San Salvador n. 166;
3) il padre potrà vedere liberamente i figli, tenuto conto della loro età, compirà 18 anni a dicembre Per_1
mentre ha 15 anni, compatibilmente con i loro impegni scolastici, sportivi e ricreativi, previo Per_2
accordo diretto con loro e con comunicazione alla madre;
4) Il padre trascorrerà le vacanze estive ed invernali decidendo con i figli e la madre, in un' ottica di massima disponibilità;
5) i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli durante il periodo di permanenza presso ciascun genitore;
6) le spese straordinarie riguardanti i figli saranno a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno come da protocollo del Tribunale di Bologna;
7) l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra e il sig. con la Parte_1 Per_3
sottoscrizione del presente atto, si impegna ad effettuare tutti gli eventuali adempimenti necessari per consentire l'accredito della suddetta somma in favore della madre;
8) le detrazioni fiscali saranno nella misura del 50% ciascuno genitore;
9) le spese del presente giudizio sono a carico del 50% ciascuno.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 2 di 3 a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Controparte_1 genitoriale nei confronti dei figli e , nati dall'unione il 28.12.2006 e 30.05.2009, si attengano Per_1 Per_2
alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3