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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12088 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 47424/2025 R.A.C.C.
TRA Parte_1 con gli avv.ti Filippo Maria Giorgi e Nicola Tasco, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia, n. 167
E
"in persona del legale rappresentante "pro Controparte_1 tempore", con l'avv.to Alfonso Papa Malatesta, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Barberini n. 12
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
ha depositato -in data 23.12.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data 1. Parte_1
30.12.2024) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni: "...previo, ove del caso, accertamento anche della insussistenza dei presupposti previsti dalla L. n. 160 del 1975, n. 29, 1° comma ai fini dell'iscrizione dell'istante alla Gestione commercianti dell operata d'ufficio dall'Istituto previdenziale convenuto, previa sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito opposto ai sensi dell'art. 24, co. 6, d.lgs. 26.2.1999, n. 46:
- dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace e/o comunque annullare e/o revocare, per le ragioni sopra esposte, l'avviso di addebito in questa sede opposto per i motivi meglio precisati nel presente ricorso. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari.".
L'CP, costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni:
"...nel merito, rigettare il ricorso perché completamente infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto, dichiarare legittima l'intimazione dell' CP, con conferma dell'avviso di addebito opposto;
-in subordine, condannare parte opponente al pagamento della somma richiesta con l'opposto avviso di addebito per i medesimi titoli o, in ulteriore subordine, e salvo gravame, al pagamento della minor somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio". costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le L' Controparte_1 seguenti conclusioni:
"...in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
[...] in favore dell' CP, con conseguente estromissione dal giudizio;
> in via cautelare, respingere l'istanza di sospensione dell'esecuzione perché carente dei presupposti di legge;
nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato;
> in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e compensi come per legge". Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Parte_1 propone dunque opposizione all'avviso di addebito n.
39720240021817910000 (indicato a pag. 7 del ricorso ed allegato agli atti) sicché va disattesa la questione di nullità del ricorso sollevata dall' CP .
3. Il ricorso è stato tempestivamente depositato entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24, co. 5, d. I.vo 46/1999, decorrente dalla notifica dell'atto impugnato (in data 26.11.2024, come in atti di parte ricorrente).
4. Il ricorso in esame propone esclusivamente questioni inerenti al merito delle pretese contributive, sicché l'unico soggetto legittimato passivamente è I CP, quale titolare dei crediti di cui all'AVA impugnato (che ha altresì provveduto alla notifica di tale atto) e non comporta legittimazione passiva dell' Controparte_1
Infatti la Suprema Corte ha precisato: "Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. 7514/22) ha affermato che quando, come nel caso di specie, l'opposizione investe il merito della pretesa contributiva, vi è difetto di legittimazione passiva del concessionario (qui CP_3)...Come è per l'opposizione a cartella di pagamento, dunque, anche per l'opposizione ad avviso di addebito, la relativa notifica al concessionario vale quale litisdenuntatio (Cass. 16425/19, Cass. 15551/23), senza che possa darsi soccombenza dell'opponente nei confronti dell* CP_3 ai fini dell'art.91 c.p.c." (Cass., sez. L, ord. n. 19985 del 19.7.2024).
5. L'avviso di addebito impugnato riguarda contributi previdenziali e sanzioni accessorie, pari a complessivi € 3.196,51, asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti - CP, per il periodo da gennaio 2022 a maggio 2023. Il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione
Commercianti deducendo che durante il periodo in questione la Trisilium Capital Partners S.r.l., della quale era socio unico, era all'epoca inattiva ed è stata altresì cancellata dal registro delle imprese in data 23.5.2023.
L'art. 29, I. n. 160/1975, come sostituito dall'art. 1, co. 203, I. n. 662/1996, dispone "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Al riguardo la Suprema Corte ha precisato:
"L'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa." (Cass., sez. L, sent. n. 11804 del 12.7.2012; cfr.: Cass., sez. L, ord. n. 19273 del 19.7.2018; Cass., sez. L, sent.
n. 31286 del 29.11.2019); "In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. (Cass., sez. L, ord. "
n. 19273 del 19.7.2018; cfr.: Cass., sez. L, ord. n. 10426 del 2.5.2018; Cass., sez. L, ord. n. 2665 del 4.2.2021).
Inoltre:
"In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa... (Cass., sez. L, sent. n. n. 10583 del 28.4.2017; cfr.: Cass., sez. L, ord. n. 27274 del 26.10.2018).
Nello specifico si rileva in primo luogo che la Trisilium Capital Partners S.r.l. in data 19.5.2023 ha presentato istanza di cancellazione dal registro delle imprese, dal quale è stata cancellata in data 23.5.2023 (come da visura in atti), ciò che già costituisce elemento indicativo di un precedente periodo di inattività. In effetti i bilanci di esercizio per gli anni 2022-2023 (in atti) non registrano ricavi, ciò che conferma l'inoperatività della Società in questione durante tale periodo e, d'altro canto, il ricorrente ha richiesto all' CP (in data 8.3.2024) di essere cancellato dalla Gestione Commercianti in relazione alla cessazione dell'attività sociale in data 18.2.2022, ma
ICP 2 ha disposto la cancellazione richiesta solo a far tempo dal 23.5.2024 (come in atti)
Peraltro risulta dalla documentazione depositata dall' CP che lo stesso resistente ha iscritto Parte_1 alla Gestione Commercianti a far tempo dal gennaio 2022 sulla base dei dati comunicati dalla Camera di Commercio (come da documenti depositati dallo stesso resistente) e non sulla base di apposita istanza dell'odierno ricorrente.
In definitiva, risultando dai documenti sopra esaminati l'inattività della Società di riferimento durante il periodo in esame, va ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione di Parte_1 alla Gestione Commercianti e, conseguentemente,
l'infondatezza dei crediti azionati con l'AVA opposto.
6. In ordine alle spese di lite: seguono la soccombenza dell' CP e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti, ex D.M. n. 55/14, per cause previdenziali di valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo), da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; vanno dichiarate non ripetibili nei confronti dell' CP_3, che non può considerarsi parte soccombente nel presente giudizio (secondo le stesse argomentazione di cui al precedente punto n. 4).
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_1 dichiara l'insussistenza delle pretese contributive di cui all'avviso di addebito n. 39720240021817910000; Parte 1condanna | CP al pagamento delle spese processuali di liquidate in € 885,00, oltre "spese forfettarie" pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge;
dichiara nel resto non ripetibili le spese processuali. Roma, 25 novembre 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 47424/2025 R.A.C.C.
TRA Parte_1 con gli avv.ti Filippo Maria Giorgi e Nicola Tasco, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia, n. 167
E
"in persona del legale rappresentante "pro Controparte_1 tempore", con l'avv.to Alfonso Papa Malatesta, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Barberini n. 12
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
ha depositato -in data 23.12.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data 1. Parte_1
30.12.2024) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni: "...previo, ove del caso, accertamento anche della insussistenza dei presupposti previsti dalla L. n. 160 del 1975, n. 29, 1° comma ai fini dell'iscrizione dell'istante alla Gestione commercianti dell operata d'ufficio dall'Istituto previdenziale convenuto, previa sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito opposto ai sensi dell'art. 24, co. 6, d.lgs. 26.2.1999, n. 46:
- dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace e/o comunque annullare e/o revocare, per le ragioni sopra esposte, l'avviso di addebito in questa sede opposto per i motivi meglio precisati nel presente ricorso. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari.".
L'CP, costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni:
"...nel merito, rigettare il ricorso perché completamente infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto, dichiarare legittima l'intimazione dell' CP, con conferma dell'avviso di addebito opposto;
-in subordine, condannare parte opponente al pagamento della somma richiesta con l'opposto avviso di addebito per i medesimi titoli o, in ulteriore subordine, e salvo gravame, al pagamento della minor somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio". costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le L' Controparte_1 seguenti conclusioni:
"...in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
[...] in favore dell' CP, con conseguente estromissione dal giudizio;
> in via cautelare, respingere l'istanza di sospensione dell'esecuzione perché carente dei presupposti di legge;
nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato;
> in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e compensi come per legge". Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Parte_1 propone dunque opposizione all'avviso di addebito n.
39720240021817910000 (indicato a pag. 7 del ricorso ed allegato agli atti) sicché va disattesa la questione di nullità del ricorso sollevata dall' CP .
3. Il ricorso è stato tempestivamente depositato entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24, co. 5, d. I.vo 46/1999, decorrente dalla notifica dell'atto impugnato (in data 26.11.2024, come in atti di parte ricorrente).
4. Il ricorso in esame propone esclusivamente questioni inerenti al merito delle pretese contributive, sicché l'unico soggetto legittimato passivamente è I CP, quale titolare dei crediti di cui all'AVA impugnato (che ha altresì provveduto alla notifica di tale atto) e non comporta legittimazione passiva dell' Controparte_1
Infatti la Suprema Corte ha precisato: "Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. 7514/22) ha affermato che quando, come nel caso di specie, l'opposizione investe il merito della pretesa contributiva, vi è difetto di legittimazione passiva del concessionario (qui CP_3)...Come è per l'opposizione a cartella di pagamento, dunque, anche per l'opposizione ad avviso di addebito, la relativa notifica al concessionario vale quale litisdenuntatio (Cass. 16425/19, Cass. 15551/23), senza che possa darsi soccombenza dell'opponente nei confronti dell* CP_3 ai fini dell'art.91 c.p.c." (Cass., sez. L, ord. n. 19985 del 19.7.2024).
5. L'avviso di addebito impugnato riguarda contributi previdenziali e sanzioni accessorie, pari a complessivi € 3.196,51, asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti - CP, per il periodo da gennaio 2022 a maggio 2023. Il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione
Commercianti deducendo che durante il periodo in questione la Trisilium Capital Partners S.r.l., della quale era socio unico, era all'epoca inattiva ed è stata altresì cancellata dal registro delle imprese in data 23.5.2023.
L'art. 29, I. n. 160/1975, come sostituito dall'art. 1, co. 203, I. n. 662/1996, dispone "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Al riguardo la Suprema Corte ha precisato:
"L'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa." (Cass., sez. L, sent. n. 11804 del 12.7.2012; cfr.: Cass., sez. L, ord. n. 19273 del 19.7.2018; Cass., sez. L, sent.
n. 31286 del 29.11.2019); "In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. (Cass., sez. L, ord. "
n. 19273 del 19.7.2018; cfr.: Cass., sez. L, ord. n. 10426 del 2.5.2018; Cass., sez. L, ord. n. 2665 del 4.2.2021).
Inoltre:
"In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa... (Cass., sez. L, sent. n. n. 10583 del 28.4.2017; cfr.: Cass., sez. L, ord. n. 27274 del 26.10.2018).
Nello specifico si rileva in primo luogo che la Trisilium Capital Partners S.r.l. in data 19.5.2023 ha presentato istanza di cancellazione dal registro delle imprese, dal quale è stata cancellata in data 23.5.2023 (come da visura in atti), ciò che già costituisce elemento indicativo di un precedente periodo di inattività. In effetti i bilanci di esercizio per gli anni 2022-2023 (in atti) non registrano ricavi, ciò che conferma l'inoperatività della Società in questione durante tale periodo e, d'altro canto, il ricorrente ha richiesto all' CP (in data 8.3.2024) di essere cancellato dalla Gestione Commercianti in relazione alla cessazione dell'attività sociale in data 18.2.2022, ma
ICP 2 ha disposto la cancellazione richiesta solo a far tempo dal 23.5.2024 (come in atti)
Peraltro risulta dalla documentazione depositata dall' CP che lo stesso resistente ha iscritto Parte_1 alla Gestione Commercianti a far tempo dal gennaio 2022 sulla base dei dati comunicati dalla Camera di Commercio (come da documenti depositati dallo stesso resistente) e non sulla base di apposita istanza dell'odierno ricorrente.
In definitiva, risultando dai documenti sopra esaminati l'inattività della Società di riferimento durante il periodo in esame, va ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione di Parte_1 alla Gestione Commercianti e, conseguentemente,
l'infondatezza dei crediti azionati con l'AVA opposto.
6. In ordine alle spese di lite: seguono la soccombenza dell' CP e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti, ex D.M. n. 55/14, per cause previdenziali di valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo), da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; vanno dichiarate non ripetibili nei confronti dell' CP_3, che non può considerarsi parte soccombente nel presente giudizio (secondo le stesse argomentazione di cui al precedente punto n. 4).
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_1 dichiara l'insussistenza delle pretese contributive di cui all'avviso di addebito n. 39720240021817910000; Parte 1condanna | CP al pagamento delle spese processuali di liquidate in € 885,00, oltre "spese forfettarie" pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge;
dichiara nel resto non ripetibili le spese processuali. Roma, 25 novembre 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia