TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice Daniela Bracci
All'udienza del 3 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 39292/2024 R.G. promossa da:
, parte opponente con il patrocinio dell'avv. Luisella Pincardini Parte_1
contro
: parte opposta con il patrocinio dell'avv. Alessandra Palombi CP_1
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.10.2024, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 6243/2024 emesso dal Tribunale di Roma sez. lavoro, notificato il 01.10.2024 , con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di di € 4.826,52 a titolo di tfr, oltre CP_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché le spese di lite liquidate in €
543,95 oltre gli accessori di legge.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'insussistenza della pretesa creditoria per aver egli già provveduto al pagamento in favore del sig. di quanto maturato a titolo di tfr. Precisava che da CP_1 luglio 2021 a febbraio 2023 aveva versato al lavoratore acconti mensili di € 300,00, per complessivi €
5.700,00, somma superiore all'importo netto di € 3.900 dovuto a titolo di tfr, pari alla somma lorda di €
4.826,52, come indicata nella busta paga di fine rapporto e nel cud 2024. Tutto ciò premesso chiedeva la revoca del d.i. opposto e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del al pagamento in CP_1 favore dell'opponente di € 1.800,00, pari alla differenza tra il netto corrisposto (5.700,00) e il netto dovuto (3.900,00), oltre gli interessi legali e con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto del ricorso in CP_1
opposizione e della domanda in via riconvenzionale.
pagina 1 di 3 Deduceva di aver formalmente lavorato alle dipendenze di parte opponente per distinti periodi, dal
01.04.2021 al 31.10.2011, dal 05.09.2013 al 31.12.2013, dal 01.01.2014 al 31.12.2014 e dal 01.06.2016 al 24.11.2023; che il tfr oggetto del d.i. opposto era unicamente quello maturato nell'ultimo periodo lavorato;
che i bonifici allegati dalla parte opponente erano riferiti al pagamento rateizzato del tfr maturato nei precedenti rapporti di lavoro intercorsi tra le parti;
che la somma di € 4.826,52 maturata a titolo di tfr, era stata riconosciuta dalla stessa parte opponente con l'emissione del CUD2024; che la domanda riconvenzionale era infondata. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto del ricorso in opposizione e della domanda riconvenzionale.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 3 febbraio 2025, previo esame delle note autorizzate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso in opposizione non è meritevole di accoglimento perché infondato.
La stessa parte opponente, quale datore di lavoro, ha emesso sia la busta paga relativa al tfr maturato, sia il CUD 2024; entrambi i documenti indicano la somma così dovuta pari all'importo di € 4.826,52.
Sia nella busta paga che nel CUD non vi è alcuna traccia contabile di eventuali acconti corrisposti per tale titolo. Parimenti non vi è traccia di acconti corrisposti a titolo di tfr nelle buste paga 2021 prodotte dalla resistente su autorizzazione della Giudicante.
Al riguardo deve evidenziarsi che parte dei i bonifici allegati dalla parte opponente sono stati effettuati in data precedente l'emissione delle buste paga da ultimo depositate e tutti, comunque sono stati erogati prima dell'emissione del cud 2024. Sicchè l'avvenuto pagamento in acconto del tfr doveva essere registrato nell'emissione delle successive buste paga e soprattutto del CUD 2024 (dove invece viene riportato che il tfr rimasto in azienda è pari ad € 4.826,52).
Considerati gli onere contabili gravanti sulla parte datoriale, deve pertanto escludersi che i bonifici allegati al ricorso in opposizione possano essere imputati al tfr maturato nel rapporto di lavoro intervenuto tra le parti dal 01.06.2016 al 24.11.2023.
Costituendosi in giudizio, l'opposto ha del resto dedotto che tra le parti sono intervenuti precedenti distinti formali rapporti di lavoro;
tale circostanza appare pacifica perché non specificatamente contestata.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso in opposizione, non avendo la parte opponente fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto a titolo di tfr.
pagina 2 di 3 Anche la domanda riconvenzionale deve essere respinta, non avendo la parte datoriale dedotto e provato di aver erroneamente corrisposto somme superiori al dovuto. Non possono invece ritenersi ripetibili per mero ripensamento le somme corrisposte a titolo di miglior favore al lavoratore.
Deve infine essere disposto lo stralcio della documentazione, non autorizzata, allegata alle note autorizzate di parte opponente. La produzione di detta documentazione, oltre che superflua per quanto sopra esposto, appare tardiva ex art. 416 cpc.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO IN OPPOSIZIONE E PER L'EFFETTO CONFERMA IL DECRETO
INGIUNTIVO N. 6243/2024 DEL TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAVORO, CHE DICHIARA
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
RIGETTA LA DOMANDA RICONVENZIONALE.
CONDANNA A RIFONDERE A LE SPESE DI LITE, Parte_1 CP_1
CHE LIQUIDA IN € 2.000,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
DI LITE DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI.
Roma, 3 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Bracci
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice Daniela Bracci
All'udienza del 3 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 39292/2024 R.G. promossa da:
, parte opponente con il patrocinio dell'avv. Luisella Pincardini Parte_1
contro
: parte opposta con il patrocinio dell'avv. Alessandra Palombi CP_1
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.10.2024, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 6243/2024 emesso dal Tribunale di Roma sez. lavoro, notificato il 01.10.2024 , con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di di € 4.826,52 a titolo di tfr, oltre CP_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché le spese di lite liquidate in €
543,95 oltre gli accessori di legge.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'insussistenza della pretesa creditoria per aver egli già provveduto al pagamento in favore del sig. di quanto maturato a titolo di tfr. Precisava che da CP_1 luglio 2021 a febbraio 2023 aveva versato al lavoratore acconti mensili di € 300,00, per complessivi €
5.700,00, somma superiore all'importo netto di € 3.900 dovuto a titolo di tfr, pari alla somma lorda di €
4.826,52, come indicata nella busta paga di fine rapporto e nel cud 2024. Tutto ciò premesso chiedeva la revoca del d.i. opposto e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del al pagamento in CP_1 favore dell'opponente di € 1.800,00, pari alla differenza tra il netto corrisposto (5.700,00) e il netto dovuto (3.900,00), oltre gli interessi legali e con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto del ricorso in CP_1
opposizione e della domanda in via riconvenzionale.
pagina 1 di 3 Deduceva di aver formalmente lavorato alle dipendenze di parte opponente per distinti periodi, dal
01.04.2021 al 31.10.2011, dal 05.09.2013 al 31.12.2013, dal 01.01.2014 al 31.12.2014 e dal 01.06.2016 al 24.11.2023; che il tfr oggetto del d.i. opposto era unicamente quello maturato nell'ultimo periodo lavorato;
che i bonifici allegati dalla parte opponente erano riferiti al pagamento rateizzato del tfr maturato nei precedenti rapporti di lavoro intercorsi tra le parti;
che la somma di € 4.826,52 maturata a titolo di tfr, era stata riconosciuta dalla stessa parte opponente con l'emissione del CUD2024; che la domanda riconvenzionale era infondata. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto del ricorso in opposizione e della domanda riconvenzionale.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 3 febbraio 2025, previo esame delle note autorizzate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso in opposizione non è meritevole di accoglimento perché infondato.
La stessa parte opponente, quale datore di lavoro, ha emesso sia la busta paga relativa al tfr maturato, sia il CUD 2024; entrambi i documenti indicano la somma così dovuta pari all'importo di € 4.826,52.
Sia nella busta paga che nel CUD non vi è alcuna traccia contabile di eventuali acconti corrisposti per tale titolo. Parimenti non vi è traccia di acconti corrisposti a titolo di tfr nelle buste paga 2021 prodotte dalla resistente su autorizzazione della Giudicante.
Al riguardo deve evidenziarsi che parte dei i bonifici allegati dalla parte opponente sono stati effettuati in data precedente l'emissione delle buste paga da ultimo depositate e tutti, comunque sono stati erogati prima dell'emissione del cud 2024. Sicchè l'avvenuto pagamento in acconto del tfr doveva essere registrato nell'emissione delle successive buste paga e soprattutto del CUD 2024 (dove invece viene riportato che il tfr rimasto in azienda è pari ad € 4.826,52).
Considerati gli onere contabili gravanti sulla parte datoriale, deve pertanto escludersi che i bonifici allegati al ricorso in opposizione possano essere imputati al tfr maturato nel rapporto di lavoro intervenuto tra le parti dal 01.06.2016 al 24.11.2023.
Costituendosi in giudizio, l'opposto ha del resto dedotto che tra le parti sono intervenuti precedenti distinti formali rapporti di lavoro;
tale circostanza appare pacifica perché non specificatamente contestata.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso in opposizione, non avendo la parte opponente fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto a titolo di tfr.
pagina 2 di 3 Anche la domanda riconvenzionale deve essere respinta, non avendo la parte datoriale dedotto e provato di aver erroneamente corrisposto somme superiori al dovuto. Non possono invece ritenersi ripetibili per mero ripensamento le somme corrisposte a titolo di miglior favore al lavoratore.
Deve infine essere disposto lo stralcio della documentazione, non autorizzata, allegata alle note autorizzate di parte opponente. La produzione di detta documentazione, oltre che superflua per quanto sopra esposto, appare tardiva ex art. 416 cpc.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO IN OPPOSIZIONE E PER L'EFFETTO CONFERMA IL DECRETO
INGIUNTIVO N. 6243/2024 DEL TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAVORO, CHE DICHIARA
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
RIGETTA LA DOMANDA RICONVENZIONALE.
CONDANNA A RIFONDERE A LE SPESE DI LITE, Parte_1 CP_1
CHE LIQUIDA IN € 2.000,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
DI LITE DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI.
Roma, 3 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Bracci
pagina 3 di 3