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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/05/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2159/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2159/2022 promossa da:
, nata in [...] l'[...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. MONTONERI SEBASTIANO, presso C.F._1
il cui studio, in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/R è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opponente
contro
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. PACETTO FABRIZIO, presso il cui C.F._2
pagina 1 di 10 studio, in Modica, Viale Medaglie D'Oro II Trav. n. 2, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Creditrice procedente
e contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. GIANNONE GIORGIO, presso il cui studio, in Siracusa, Corso
Gelone n. 134, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Debitore esecutato
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 novembre 2024, svoltasi in modalità
cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione nel giudizio di opposizione di terzi ex art. 619 c.p.c., Parte_1
ha citato in giudizio e , esponendo di aver
[...] Controparte_1 Controparte_2
stipulato con , in data 7.12.2017, un contratto preliminare di compravendita Controparte_2
finalizzato all'acquisto del diritto di usufrutto di titolarità del relativo all'immobile sito CP_2
presso Via dei Mille n. 110, c.da San Giovanni, in Noto, con annesso terreno di pertinenza e il 50
% delle parti comuni, a fronte di un corrispettivo pari a euro 45.000,00; che il dopo CP_2
aver incassato la somma di euro 20.000,00 ed essersi obbligato al trasferimento anche della nuda proprietà del citato immobile, stante la nullità dell'atto precedentemente stipulato con
[...]
, si era rifiutato di concludere il contratto definitivo;
che ai fini dell'esecuzione Controparte_1
pagina 2 di 10 specifica ex art. 2932 c.c., trascrivendo la domanda in data 8.10.2018 al n. 15404/11036, aveva citato il innanzi al Tribunale di Siracusa nel giudizio iscritto al numero 5179/2018 del CP_2
ruolo generale;
che nonostante la trascrizione a carico del della predetta domanda CP_2
giudiziale, aveva ricevuto, in data 9.02.2021, l'avviso di pignoramento immobiliare nella procedura esecutiva n. 287/2019, azionata contro da Controparte_2 Controparte_1
, trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Siracusa in data 12.11.2019 al n.
[...]
20417/16047; che, inoltre, in data 8.04.2019, parte creditrice aveva provveduto a iscrivere ipoteca giudiziale al n. 6391/734, proseguendo l'esecuzione forzata depositando istanza di vendita in data 13.12.2019; che, pertanto, ha incardinato il presente giudizio al fine di sentire dichiarare l'illegittimità del pignoramento azionato da contro il medesimo Controparte_1
diritto di usufrutto e della ipoteca giudiziale, chiedendone, altresì, la cancellazione delle relative trascrizioni e la condanna della creditrice al risarcimento del danno avendo la stessa agito con dolo e colpa grave.
In data 3.06.2022 si è costituita che ha instato per il rigetto delle Controparte_1
pretese di controparte, rilevando che la domanda trascritta da parte attrice riguarda un contratto preliminare di vendita con firma non autenticata e dunque non trascritto, e che l'oggetto della detta domanda giudiziale attiene all'accertamento dell'inadempimento del in ordine CP_2
all'obbligo assunto mediante la stipula del preliminare di vendita del 7.12.2017 e non della autenticità della sottoscrizione apposta al contratto.
In data 26.06.2022 si è costituito in giudizio , che aderendo alle ragioni di parte Controparte_2
attrice, ha contestato la fondatezza dell'esecuzione azionata dalla poiché successiva CP_1
alla trascrizione della domanda di vendita, chiedendo la condanna della creditrice al pagamento pagina 3 di 10 di spese e oneri del giudizio con distrazione a favore del proprio procuratore in quanto anticipatario.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, il giudizio è proseguito con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte all'udienza del 20.11.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
In sede di precisazione delle conclusioni, mediante deposito di note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., parte attrice ha evidenziato che il diritto posto a fondamento dell'opposizione di terzo della sig.ra , riconosciuto dalla sentenza n. 255/2022 del Tribunale di Parte_1
Siracusa, ha trovato definitivo riconoscimento con la sentenza della Corte di Appello di Catania
n. 665/2023, emessa il 13.4.2023 e passata in giudicato per omessa impugnazione, che ha rigettato l'appello di confermando integralmente la citata sentenza n.255/2022 Controparte_1
di questo Tribunale, con condanna dell'appellante alle spese di lite.
2. Valutati i fatti di causa il Tribunale ritiene l'opposizione fondata per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine a seguito dell'avvenuta notifica all'odierna opponente, in qualità di terza interessata, di un avviso di pignoramento immobiliare relativo alla procedura esecutiva n.
287/2019, promossa da contro , e della relativa Controparte_1 Controparte_2
trascrizione ipotecaria iscritta in data 8.04.2019 al n. 6391/734.
Ciò premesso, parte opponente, con le proprie doglianze, ha contestato la legittimità
pagina 4 di 10 dell'esecuzione immobiliare e della relativa trascrizione ipotecaria, poiché dolosamente effettuate dalla in spregio del disposto di cui all'art. 2652 n. 2 del Codice civile. CP_1
Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti, ed in particolare della Sentenza n.
255/2022 del 12.02.2022 emessa da codesto Tribunale e inerente al giudizio incardinato precedentemente tra le medesime parti in causa, è emerso che in data 8 ottobre 2018 parte attrice procedeva alla trascrizione della domanda giudiziale volta all'l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre nei confronti del che tale giudizio iscritto al numero 5179/2018 CP_2
del ruolo generale si concludeva con l'accertamento dell'inadempimento del e il CP_2
conseguente trasferimento in favore dell'attrice del diritto di usufrutto del cespite immobiliare censito in Catasto Fabbricati del Comune di Noto al foglio 235, particella 19 sub. 1 ed il terreno censito in Catasto Terreni del Comune di Noto al foglio 235, particella 16 e 17 con retrostante autorimessa di metri quadrati 51 individuata al foglio 235, particella 1673, sub. 1, con annessa quota di ½ indiviso della striscia di terreno di pertinenza adibita a stradella di accesso e del piazzale antistante il fabbricato, censiti in Catasto Terreni del Comune di Noto al foglio 235
particelle 720 e 722, e con il rigetto delle domande avanzate da Controparte_1
(Tribunale di Siracusa, Sentenza n. 255/2022 del 12.02.2022).
Nel detto provvedimento, dunque, era già stato disatteso quanto sostenuto dalla odierna convenuta , poiché era stato così statuito: “Infine questo Giudice rileva che, stante la CP_1
priorità della trascrizione della domanda giudiziale di parte attrice volta ad ottenere sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto rispetto alla trascrizione del pignoramento, quest'ultima deve ritenersi recessiva rispetto al trasferimento del diritto di usufrutto che, pertanto, non potrà
costituire oggetto dell'azione esecutiva intrapresa ad opera di ai danni Controparte_1
pagina 5 di 10 del . CP_2
Peraltro, tale statuizione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Catania, con la sentenza n.
665/2023 emessa il 13.04.2023, poi passata in giudicato per omessa impugnazione, che ha rigettato l'appello di confermando integralmente la citata sentenza n. Controparte_1
255/2022.
Rilevato quanto precedentemente statuito nel provvedimento sopra menzionato e considerata l'efficacia costitutiva dello stesso ai sensi degli artt. 2932 e 2643 n. 14, appare chiaro che proseguendo il procedimento di esecuzione abbia agito in spregio del Controparte_1
disposto di cui all'art. 2652 n. 2 del Codice civile.
Per tali motivi, l'opposizione ex art. 619 c.c. proposta da parte attrice avverso il procedimento esecutivo iscritto n. 287/2019 del ruolo generale delle esecuzioni immobiliari deve ritenersi fondata, e per l'effetto, va dichiarata la inefficacia del pignoramento e ordinata la cancellazione della relativa trascrizione al n. 20417/16047, inoltre, è da dichiararsi illegittima l'iscrizione ipotecaria n. 6391/734 contro il diritto di usufrutto di titolarità di parte attrice di cui, pertanto, va ordinata la cancellazione.
3. Tenuto conto dei principi generali relativi alla soccombenza processuale, che nel caso di specie grava sulla convenuta , le spese di lite vengono poste a carico Controparte_1
della stessa e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia,
dell'attività difensiva espletata ed applicate le tariffe di cui al d.m. 55/2014, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per quanto riguarda le spese dovute alla parte attrice,
mentre nei valori medi per la fase di studio e nei valori minimo per le fasi introduttiva e pagina 6 di 10 decisionale per quanto riguarda le spese dovute al . Controparte_2
Infine, per quanto concerne la domanda di risarcimento avanzata da parte attrice avverso per lite temeraria ex art. 96, 1° comma, c.p.c. deve osservarsi, in Controparte_1
primo luogo, che la disposizione di cui all'art. 96 c.p.c. costituisce norma speciale rispetto al precetto generale contenuto nell'art. 2043 c.c. (ex multiis, Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2004, n.
5734, Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 1999, n. 253) e disciplina il c.d. illecito processuale,
sostanziandosi in una forma di danno punitivo “ … teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie.
Il presupposto per l'applicabilità della norma è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1
dell'art. 96 c.p.c.” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 29/09/2016, n. 19285).
Con riferimento all'elemento soggettivo è stato specificato che “In tema di responsabilità
processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna di risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere” (cfr. Tribunale
Roma, sez. IX, 07/06/2017, n. 11668).
Oltre alla soccombenza totale dell'agente (cfr. Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2003, n. 9060) è
anche necessario che la condotta abbia prodotto in via diretta ed immediata un pregiudizio alla controparte (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 1991, n. 1341), cioè che si dimostri, con pagina 7 di 10 riferimento sia all'an che al quantum, la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (cfr. Cass. civ., sez. III, 23
maggio 1990, n. 4651, nonché Cassazione civile, sez. I, 26 giugno 2007, n. 14789).
Quanto al danno, la Suprema Corte ha sottolineato l'onere di allegazione e di prova che grava sul richiedente e l'impossibilità di liquidare il danno, “ … neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario" (cfr. Cassazione civile, sez. I,
04 novembre 2005, n. 21393; conformi cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 20 aprile 2004, n. 7583;
Cassazione civile, sez. III, 8 giugno 2007, n. 13395).
Tale interpretazione è stata confermata dopo la novella di cui alla l. n. 69/09: “La facoltà,
concessa dall'art. 96 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n.
69 del 2009, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di 2 cui agli art. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività: tale facoltà, invero, non trasforma il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto senza assumere invece, carattere sanzionatorio od afflittivo;
tale interpretazione è,
altresì, avvalorata dall'art. 45, comma 12, l. 18 giugno 2009 n. 69, il quale ha aggiunto un comma
3 all'art. 96 c.p.c., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario" (cfr. Cassazione civile, sez. I, 30 luglio 2010, n. 17902).
pagina 8 di 10 È appena il caso di sottolineare, infatti, che il potere discrezionale, conferito al giudice dall'art. 1226 c.c., di liquidare il danno in via equitativa è subordinato alla condizione che sia impossibile o molto difficile provare il danno nel suo preciso ammontare: l'esercizio concreto, in senso positivo o negativo, del detto potere non esonera la parte dall'onere dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno (cfr. Cass. Civ., sez. 3° sentenza
16 giugno 1990, n. 6056).
Diversamente opinando si consentirebbe l'ingresso al puro arbitrio del giudice che,
nell'impossibilità di considerare gli elementi di riferimento del suo giudizio che le parti avrebbero potuto agevolmente sottoporgli, perverrebbe ad una pronuncia irrazionale, non motivabile e non verificabile. Nel caso di specie, in assenza della concreta dimostrazione da parte del richiedente – e prima ancora della compiuta allegazione - del danno in concreto subito,
la relativa domanda, rimasta priva di riscontro, deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
l'inefficacia del pignoramento del diritto di usufrutto di titolarità di Controparte_2
sull'immobile sito in Noto, C.da San Giovanni, in catasto al foglio 235, p.lla 19, sub. 1, con pagina 9 di 10 entrostante autorimessa in catasto al foglio 235, p.lla 1673, sub. 1, con quota ½ della stradella di accesso in catasto al foglio 235, p.lla 720, eseguito da in violazione Controparte_1
dell'art. 2652 n. 2, cod. civ.;
- dispone la cancellazione della trascrizione del predetto pignoramento effettuata presso l'Agenzia del Territorio di Siracusa ai nn. 20417/16047, con esonero di responsabilità del
Conservatore dei Registri immobiliari;
- dichiara l'inefficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta contro il medesimo diritto di usufrutto,
iscritta in data 8/4/2019 ai nn. 6391/734 contro lo stesso diritto d'usufrutto antecedentemente acquistato ex art. 2932 c.c. dall'attrice per effetto della Parte_1
sentenza n. 255/2022 emessa dal Tribunale di Siracusa il 15 febbraio 2022, confermata dalla
Corte d'Appello di Catania 665/2023 emessa il 13 aprile 2023, passata in giudicato;
- per l'effetto, dichiara l'inefficacia della predetta iscrizione poichè effettuata in violazione dell'art. 2652 n.2 cod. civ e ne ordina cancellazione, con esonero di responsabilità del
Conservatore dei Registri immobiliari;
- condanna, altresì, a rimborsare alla parte attrice Controparte_1 Parte_1
e al convenuto debitore esecutato le spese di lite, che si liquidano in €.
[...] Controparte_2
518,00 per spese ed € 5.810,00 per compensi di avvocato in favore di , Parte_1
oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, ed in €. 3.756,00 per compensi di avvocato in favore di , oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Controparte_2
Così deciso in Siracusa, il 30 maggio 2025
Il GIUDICE dott. Domenico Stilo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2159/2022 promossa da:
, nata in [...] l'[...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. MONTONERI SEBASTIANO, presso C.F._1
il cui studio, in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/R è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opponente
contro
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. PACETTO FABRIZIO, presso il cui C.F._2
pagina 1 di 10 studio, in Modica, Viale Medaglie D'Oro II Trav. n. 2, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Creditrice procedente
e contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. GIANNONE GIORGIO, presso il cui studio, in Siracusa, Corso
Gelone n. 134, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Debitore esecutato
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 novembre 2024, svoltasi in modalità
cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione nel giudizio di opposizione di terzi ex art. 619 c.p.c., Parte_1
ha citato in giudizio e , esponendo di aver
[...] Controparte_1 Controparte_2
stipulato con , in data 7.12.2017, un contratto preliminare di compravendita Controparte_2
finalizzato all'acquisto del diritto di usufrutto di titolarità del relativo all'immobile sito CP_2
presso Via dei Mille n. 110, c.da San Giovanni, in Noto, con annesso terreno di pertinenza e il 50
% delle parti comuni, a fronte di un corrispettivo pari a euro 45.000,00; che il dopo CP_2
aver incassato la somma di euro 20.000,00 ed essersi obbligato al trasferimento anche della nuda proprietà del citato immobile, stante la nullità dell'atto precedentemente stipulato con
[...]
, si era rifiutato di concludere il contratto definitivo;
che ai fini dell'esecuzione Controparte_1
pagina 2 di 10 specifica ex art. 2932 c.c., trascrivendo la domanda in data 8.10.2018 al n. 15404/11036, aveva citato il innanzi al Tribunale di Siracusa nel giudizio iscritto al numero 5179/2018 del CP_2
ruolo generale;
che nonostante la trascrizione a carico del della predetta domanda CP_2
giudiziale, aveva ricevuto, in data 9.02.2021, l'avviso di pignoramento immobiliare nella procedura esecutiva n. 287/2019, azionata contro da Controparte_2 Controparte_1
, trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Siracusa in data 12.11.2019 al n.
[...]
20417/16047; che, inoltre, in data 8.04.2019, parte creditrice aveva provveduto a iscrivere ipoteca giudiziale al n. 6391/734, proseguendo l'esecuzione forzata depositando istanza di vendita in data 13.12.2019; che, pertanto, ha incardinato il presente giudizio al fine di sentire dichiarare l'illegittimità del pignoramento azionato da contro il medesimo Controparte_1
diritto di usufrutto e della ipoteca giudiziale, chiedendone, altresì, la cancellazione delle relative trascrizioni e la condanna della creditrice al risarcimento del danno avendo la stessa agito con dolo e colpa grave.
In data 3.06.2022 si è costituita che ha instato per il rigetto delle Controparte_1
pretese di controparte, rilevando che la domanda trascritta da parte attrice riguarda un contratto preliminare di vendita con firma non autenticata e dunque non trascritto, e che l'oggetto della detta domanda giudiziale attiene all'accertamento dell'inadempimento del in ordine CP_2
all'obbligo assunto mediante la stipula del preliminare di vendita del 7.12.2017 e non della autenticità della sottoscrizione apposta al contratto.
In data 26.06.2022 si è costituito in giudizio , che aderendo alle ragioni di parte Controparte_2
attrice, ha contestato la fondatezza dell'esecuzione azionata dalla poiché successiva CP_1
alla trascrizione della domanda di vendita, chiedendo la condanna della creditrice al pagamento pagina 3 di 10 di spese e oneri del giudizio con distrazione a favore del proprio procuratore in quanto anticipatario.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, il giudizio è proseguito con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte all'udienza del 20.11.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
In sede di precisazione delle conclusioni, mediante deposito di note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., parte attrice ha evidenziato che il diritto posto a fondamento dell'opposizione di terzo della sig.ra , riconosciuto dalla sentenza n. 255/2022 del Tribunale di Parte_1
Siracusa, ha trovato definitivo riconoscimento con la sentenza della Corte di Appello di Catania
n. 665/2023, emessa il 13.4.2023 e passata in giudicato per omessa impugnazione, che ha rigettato l'appello di confermando integralmente la citata sentenza n.255/2022 Controparte_1
di questo Tribunale, con condanna dell'appellante alle spese di lite.
2. Valutati i fatti di causa il Tribunale ritiene l'opposizione fondata per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine a seguito dell'avvenuta notifica all'odierna opponente, in qualità di terza interessata, di un avviso di pignoramento immobiliare relativo alla procedura esecutiva n.
287/2019, promossa da contro , e della relativa Controparte_1 Controparte_2
trascrizione ipotecaria iscritta in data 8.04.2019 al n. 6391/734.
Ciò premesso, parte opponente, con le proprie doglianze, ha contestato la legittimità
pagina 4 di 10 dell'esecuzione immobiliare e della relativa trascrizione ipotecaria, poiché dolosamente effettuate dalla in spregio del disposto di cui all'art. 2652 n. 2 del Codice civile. CP_1
Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti, ed in particolare della Sentenza n.
255/2022 del 12.02.2022 emessa da codesto Tribunale e inerente al giudizio incardinato precedentemente tra le medesime parti in causa, è emerso che in data 8 ottobre 2018 parte attrice procedeva alla trascrizione della domanda giudiziale volta all'l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre nei confronti del che tale giudizio iscritto al numero 5179/2018 CP_2
del ruolo generale si concludeva con l'accertamento dell'inadempimento del e il CP_2
conseguente trasferimento in favore dell'attrice del diritto di usufrutto del cespite immobiliare censito in Catasto Fabbricati del Comune di Noto al foglio 235, particella 19 sub. 1 ed il terreno censito in Catasto Terreni del Comune di Noto al foglio 235, particella 16 e 17 con retrostante autorimessa di metri quadrati 51 individuata al foglio 235, particella 1673, sub. 1, con annessa quota di ½ indiviso della striscia di terreno di pertinenza adibita a stradella di accesso e del piazzale antistante il fabbricato, censiti in Catasto Terreni del Comune di Noto al foglio 235
particelle 720 e 722, e con il rigetto delle domande avanzate da Controparte_1
(Tribunale di Siracusa, Sentenza n. 255/2022 del 12.02.2022).
Nel detto provvedimento, dunque, era già stato disatteso quanto sostenuto dalla odierna convenuta , poiché era stato così statuito: “Infine questo Giudice rileva che, stante la CP_1
priorità della trascrizione della domanda giudiziale di parte attrice volta ad ottenere sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto rispetto alla trascrizione del pignoramento, quest'ultima deve ritenersi recessiva rispetto al trasferimento del diritto di usufrutto che, pertanto, non potrà
costituire oggetto dell'azione esecutiva intrapresa ad opera di ai danni Controparte_1
pagina 5 di 10 del . CP_2
Peraltro, tale statuizione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Catania, con la sentenza n.
665/2023 emessa il 13.04.2023, poi passata in giudicato per omessa impugnazione, che ha rigettato l'appello di confermando integralmente la citata sentenza n. Controparte_1
255/2022.
Rilevato quanto precedentemente statuito nel provvedimento sopra menzionato e considerata l'efficacia costitutiva dello stesso ai sensi degli artt. 2932 e 2643 n. 14, appare chiaro che proseguendo il procedimento di esecuzione abbia agito in spregio del Controparte_1
disposto di cui all'art. 2652 n. 2 del Codice civile.
Per tali motivi, l'opposizione ex art. 619 c.c. proposta da parte attrice avverso il procedimento esecutivo iscritto n. 287/2019 del ruolo generale delle esecuzioni immobiliari deve ritenersi fondata, e per l'effetto, va dichiarata la inefficacia del pignoramento e ordinata la cancellazione della relativa trascrizione al n. 20417/16047, inoltre, è da dichiararsi illegittima l'iscrizione ipotecaria n. 6391/734 contro il diritto di usufrutto di titolarità di parte attrice di cui, pertanto, va ordinata la cancellazione.
3. Tenuto conto dei principi generali relativi alla soccombenza processuale, che nel caso di specie grava sulla convenuta , le spese di lite vengono poste a carico Controparte_1
della stessa e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia,
dell'attività difensiva espletata ed applicate le tariffe di cui al d.m. 55/2014, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per quanto riguarda le spese dovute alla parte attrice,
mentre nei valori medi per la fase di studio e nei valori minimo per le fasi introduttiva e pagina 6 di 10 decisionale per quanto riguarda le spese dovute al . Controparte_2
Infine, per quanto concerne la domanda di risarcimento avanzata da parte attrice avverso per lite temeraria ex art. 96, 1° comma, c.p.c. deve osservarsi, in Controparte_1
primo luogo, che la disposizione di cui all'art. 96 c.p.c. costituisce norma speciale rispetto al precetto generale contenuto nell'art. 2043 c.c. (ex multiis, Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2004, n.
5734, Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 1999, n. 253) e disciplina il c.d. illecito processuale,
sostanziandosi in una forma di danno punitivo “ … teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie.
Il presupposto per l'applicabilità della norma è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1
dell'art. 96 c.p.c.” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 29/09/2016, n. 19285).
Con riferimento all'elemento soggettivo è stato specificato che “In tema di responsabilità
processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna di risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere” (cfr. Tribunale
Roma, sez. IX, 07/06/2017, n. 11668).
Oltre alla soccombenza totale dell'agente (cfr. Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2003, n. 9060) è
anche necessario che la condotta abbia prodotto in via diretta ed immediata un pregiudizio alla controparte (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 1991, n. 1341), cioè che si dimostri, con pagina 7 di 10 riferimento sia all'an che al quantum, la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (cfr. Cass. civ., sez. III, 23
maggio 1990, n. 4651, nonché Cassazione civile, sez. I, 26 giugno 2007, n. 14789).
Quanto al danno, la Suprema Corte ha sottolineato l'onere di allegazione e di prova che grava sul richiedente e l'impossibilità di liquidare il danno, “ … neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario" (cfr. Cassazione civile, sez. I,
04 novembre 2005, n. 21393; conformi cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 20 aprile 2004, n. 7583;
Cassazione civile, sez. III, 8 giugno 2007, n. 13395).
Tale interpretazione è stata confermata dopo la novella di cui alla l. n. 69/09: “La facoltà,
concessa dall'art. 96 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n.
69 del 2009, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di 2 cui agli art. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività: tale facoltà, invero, non trasforma il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto senza assumere invece, carattere sanzionatorio od afflittivo;
tale interpretazione è,
altresì, avvalorata dall'art. 45, comma 12, l. 18 giugno 2009 n. 69, il quale ha aggiunto un comma
3 all'art. 96 c.p.c., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario" (cfr. Cassazione civile, sez. I, 30 luglio 2010, n. 17902).
pagina 8 di 10 È appena il caso di sottolineare, infatti, che il potere discrezionale, conferito al giudice dall'art. 1226 c.c., di liquidare il danno in via equitativa è subordinato alla condizione che sia impossibile o molto difficile provare il danno nel suo preciso ammontare: l'esercizio concreto, in senso positivo o negativo, del detto potere non esonera la parte dall'onere dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno (cfr. Cass. Civ., sez. 3° sentenza
16 giugno 1990, n. 6056).
Diversamente opinando si consentirebbe l'ingresso al puro arbitrio del giudice che,
nell'impossibilità di considerare gli elementi di riferimento del suo giudizio che le parti avrebbero potuto agevolmente sottoporgli, perverrebbe ad una pronuncia irrazionale, non motivabile e non verificabile. Nel caso di specie, in assenza della concreta dimostrazione da parte del richiedente – e prima ancora della compiuta allegazione - del danno in concreto subito,
la relativa domanda, rimasta priva di riscontro, deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
l'inefficacia del pignoramento del diritto di usufrutto di titolarità di Controparte_2
sull'immobile sito in Noto, C.da San Giovanni, in catasto al foglio 235, p.lla 19, sub. 1, con pagina 9 di 10 entrostante autorimessa in catasto al foglio 235, p.lla 1673, sub. 1, con quota ½ della stradella di accesso in catasto al foglio 235, p.lla 720, eseguito da in violazione Controparte_1
dell'art. 2652 n. 2, cod. civ.;
- dispone la cancellazione della trascrizione del predetto pignoramento effettuata presso l'Agenzia del Territorio di Siracusa ai nn. 20417/16047, con esonero di responsabilità del
Conservatore dei Registri immobiliari;
- dichiara l'inefficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta contro il medesimo diritto di usufrutto,
iscritta in data 8/4/2019 ai nn. 6391/734 contro lo stesso diritto d'usufrutto antecedentemente acquistato ex art. 2932 c.c. dall'attrice per effetto della Parte_1
sentenza n. 255/2022 emessa dal Tribunale di Siracusa il 15 febbraio 2022, confermata dalla
Corte d'Appello di Catania 665/2023 emessa il 13 aprile 2023, passata in giudicato;
- per l'effetto, dichiara l'inefficacia della predetta iscrizione poichè effettuata in violazione dell'art. 2652 n.2 cod. civ e ne ordina cancellazione, con esonero di responsabilità del
Conservatore dei Registri immobiliari;
- condanna, altresì, a rimborsare alla parte attrice Controparte_1 Parte_1
e al convenuto debitore esecutato le spese di lite, che si liquidano in €.
[...] Controparte_2
518,00 per spese ed € 5.810,00 per compensi di avvocato in favore di , Parte_1
oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, ed in €. 3.756,00 per compensi di avvocato in favore di , oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Controparte_2
Così deciso in Siracusa, il 30 maggio 2025
Il GIUDICE dott. Domenico Stilo
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