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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/09/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Bertillo ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1731 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Massimo MANCUSI Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Angelo BELLAROBA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2 luglio 2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Tribunale di accertare documentalmente il proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/84, a decorrere dal 1° marzo 2021, primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa dell'8 febbraio 2021, o con decorrenza di giustizia, essendo stato il relativo requisito sanitario riconosciuto con decreto di omologa n. R.G. 1741/2022, con conseguente condanna dell' all'erogazione in proprio favore dei ratei maturati e maturandi, CP_2 oltre interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori e spese di lite, da distrarsi.
1.1 L' si è costituito in giudizio rilevando di aver provveduto a liquidare la prestazione CP_2 riconosciuta in data 15 luglio 2025, con disponibilità dal corrente mese di agosto, chiedendo pertanto che venga dichiarata la cessata la materia del contendere.
1.2 Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente, prendendo atto della comunicazione di liquidazione da parte di si è associato alla richiesta di CP_2 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
quest'ultimo di declaratoria della cessazione della materia del contendere e, quindi, il processo è stato deciso.
2. Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al 50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
la restante metà delle CP_2 spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni previdenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.c., cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/12/2022, n.35756 - vanno poste a carico dell' considerato CP_2 che il pagamento è avvenuto nel luglio 2025, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 2 agosto 2024. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
P.Q.M.
Dichiara cessata materia del contendere.
Condanna al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di giudizio che liquida, CP_2 per l'intero, in complessivi euro 3.784,65 di cui € 3.291,00 per compensi ed € 493,65 per spese generali, oltre iva e c.p.a., da distrarsi;
compensa la restante metà delle spese.
Civitavecchia, 25 settembre 2025
GIUDICE
Elisa Bertillo
2 di 2
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Bertillo ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1731 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Massimo MANCUSI Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Angelo BELLAROBA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2 luglio 2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Tribunale di accertare documentalmente il proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/84, a decorrere dal 1° marzo 2021, primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa dell'8 febbraio 2021, o con decorrenza di giustizia, essendo stato il relativo requisito sanitario riconosciuto con decreto di omologa n. R.G. 1741/2022, con conseguente condanna dell' all'erogazione in proprio favore dei ratei maturati e maturandi, CP_2 oltre interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori e spese di lite, da distrarsi.
1.1 L' si è costituito in giudizio rilevando di aver provveduto a liquidare la prestazione CP_2 riconosciuta in data 15 luglio 2025, con disponibilità dal corrente mese di agosto, chiedendo pertanto che venga dichiarata la cessata la materia del contendere.
1.2 Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente, prendendo atto della comunicazione di liquidazione da parte di si è associato alla richiesta di CP_2 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
quest'ultimo di declaratoria della cessazione della materia del contendere e, quindi, il processo è stato deciso.
2. Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al 50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
la restante metà delle CP_2 spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni previdenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.c., cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/12/2022, n.35756 - vanno poste a carico dell' considerato CP_2 che il pagamento è avvenuto nel luglio 2025, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 2 agosto 2024. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
P.Q.M.
Dichiara cessata materia del contendere.
Condanna al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di giudizio che liquida, CP_2 per l'intero, in complessivi euro 3.784,65 di cui € 3.291,00 per compensi ed € 493,65 per spese generali, oltre iva e c.p.a., da distrarsi;
compensa la restante metà delle spese.
Civitavecchia, 25 settembre 2025
GIUDICE
Elisa Bertillo
2 di 2