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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. 2757/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2757/2024 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "separazione consensuale e divorzio congiunto", vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. Tiziana Tomeo, dom.to come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Antonio Basilio Fimiani, dom.ta come in atti;
CP_1
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 14.02.2025; in data 13.12.2024 è pervenuto il visto del p.m. in sede MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.11.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Avellino in data 24.06.2000 e che in data 09.03.2001 nasceva il figlio e in data 07.07.2003 Per_1
la figlia entrambi maggiorenni e studenti universitari non autosufficienti, deducevano che la Per_2
vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel ricorso introduttivo che sottoscrivevano personalmente e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi riportato nel ricorso introduttivo del presente giudizio va ritenuto conforme alla legge e agli interessi dei figli, cosicché può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 18.11.2024, successivamente all'entrata in vigore del d. lgs.
149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Rinvia all'udienza del 5.12.2025 in merito alla domanda di divorzio congiunto.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2757/2024 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "separazione consensuale e divorzio congiunto", vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. Tiziana Tomeo, dom.to come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Antonio Basilio Fimiani, dom.ta come in atti;
CP_1
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 14.02.2025; in data 13.12.2024 è pervenuto il visto del p.m. in sede MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.11.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Avellino in data 24.06.2000 e che in data 09.03.2001 nasceva il figlio e in data 07.07.2003 Per_1
la figlia entrambi maggiorenni e studenti universitari non autosufficienti, deducevano che la Per_2
vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel ricorso introduttivo che sottoscrivevano personalmente e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi riportato nel ricorso introduttivo del presente giudizio va ritenuto conforme alla legge e agli interessi dei figli, cosicché può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 18.11.2024, successivamente all'entrata in vigore del d. lgs.
149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Rinvia all'udienza del 5.12.2025 in merito alla domanda di divorzio congiunto.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano