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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 615/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
); C.F._1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore; rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Renato Torrisi;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 metropolitano in carica, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola
Antonino Alleruzzo;
1 APPELLATA
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata decisa all'esito dell'udienza del 19 febbraio 2025, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 437 e
429 c.p.c., tramite deposito contestuale delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 aprile 2020 ed Parte_1 [...] proponevano opposizione ex art. 22 L. 689/1981 avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_2
n. 91 del 25 febbraio 2020 a mezzo della quale la aveva Controparte_2 loro ingiunto il pagamento dell'importo di €. 4.148,33, di cui €. 4.133,33 a titolo di sanzione ex art. 258, commi secondo e terzo, D.lgs. n. 152/2006, per la violazione del disposto dell'art. 190, primo comma, del citato decreto legislativo ovverosia per l'omessa tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti pericolosi, svolgendo la detta ditta attività di soccorso stradale e custodia giudiziaria.
Deducevano i ricorrenti l'omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione, il difetto di motivazione, l'omessa previsione del cumulo giuridico, l'eccessiva quantificazione della sanzione.
Costituitasi in giudizio, la resistente chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta.
Con sentenza n. 4595/2023 del 9 novembre 2023 il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione, regolando le spese in base al principio di soccombenza.
Avverso la sentenza ed hanno Parte_1 Parte_2
interposto appello sulla base di sei ragioni di censura.
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata decisa all'esito dell'udienza del 19 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante assume che il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sul rilievo afferente la violazione della normativa applicabile in punto di sanzione amministrativa.
A parere dell'appellante, l'autorità amministrativa ha applicato il disposto del D.lgs.
152/2006, art. 258, nella formulazione anteriore all'entrata in vigore dell'art. 35 del DL n.
205/2010, in luogo della disposizione novellata, più favorevole al trasgressore, che limita il
2 valore della sanzione da un minimo edittale di €. 1.040,00 al massimo di €. 6.200,00, con la conseguenza che “la sanzione irrogata va pertanto annullata in quanto erronea ed illegittima e comminata sulla base di una norma non più esistente”.
Il motivo è infondato, pur dovendo farsi le precisazioni che seguono.
Il D.lgs. 152/2006 (T.U. ambiente) disciplina e sanziona, all'art. 258, l'ipotesi – ricorrente nella fattispecie - della mancata tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti pericolosi da parte dei soggetti che vi siano obbligati.
La norma citata, nella formulazione anteriore all'entrata in vigore dell'art. 35 del DL n.
205/2010, prevedeva che “chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 euro a 93.000,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime sopra descritte sono ridotte rispettivamente da
1.040,00 euro a 6.200,00 euro per i rifiuti non pericolosi e da 2.070,00 euro a 12.400,00 euro per i rifiuti pericolosi”.
Ora, afferma l'appellato che, essendo tali disposizioni vigenti all'epoca dell'accertamento (12/10/2017), la sanzione applicabile al caso di specie era compresa nella forbice fra €. 2.070,00 ed €. 12.400,00, occupando la ditta un numero di dipendenti interiore a quindici.
In realtà, la norma in questione è stata modificata dall'art. 35 del DL n. 205/2010, che ha – fra l'altro – introdotto il sistema di controllo informatico della tracciabilità dei rifiuti (cd.
SISTRI).
Epperò, come rilevato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 29403/2022), l'entrata in vigore del SISTRI, inizialmente prevista per luglio 2010, è stata poi rinviata: al 1 ottobre
2010, poi al 1 gennaio 2011 e in seguito al 31 maggio 2011 e al 1 giugno 2011, poi di nuovo al 1 settembre 2011, al 2 aprile 2012 (decreto cd. Milleproroghe del 23 dicembre
2011), al 30 giugno 2013 e al 1 ottobre 2013.
Il 1 ottobre 2013 il SISTRI è entrato in vigore per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e detenzione di rifiuti pericolosi, inclusi i
3 nuovi produttori, ma l'entrata in vigore è stata comunque solo in via sperimentale e non valse a sostituire il previgente sistema cartaceo.
Ora, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 116 del 2020, al TUA, è stato rivisto il sistema di tracciabilità dei rifiuti (registro carico e scarico, formulari e MUD): il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 188 bis, è stato così sostituito: “il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel
Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, art. 6, convertito con modificazione dalla L. 11 febbraio 2019, n.
12, e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'art.
212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimento relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto ei rifiuti, di cui agli artt. 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mera, adottati ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, di concreto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali”.
Ancora, ai sensi del comma 5, “Gli adempimenti relativi agli artt. 190 e 193, sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, art. 6, comma 3; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo (..)”.
E - da ultimo - a mente del comma 7, “Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1, continuando ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n.
145 e e 1 aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto”.
Orbene, la Suprema Corte ha osservato come dal dato normativo si evince chiaramente che le modalità di compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti saranno definite con appositi decreti ministeriali, i quali saranno in formato digitale per i soggetti obbligati o che sceglieranno volontariamente di iscriversi al registro. Gli altri soggetti continueranno ad utilizzare gli strumenti in formato cartaceo.
Peraltro, risultano ad oggi tutt'ora in vigore (fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi delle nuove disposizioni di attuazione del TUA) i D.M. 1 aprile 1998, n. 145,
e D.M. 1 aprile 1998, n. 148, che disciplinano rispettivamente il modello del formulario di accompagnamento dei rifiuti ed il modello di registro di carico e scarico dei rifiuti.
Ne consegue che, nel periodo di riferimento, la ditta produttrice di rifiuti era obbligata
4 a tenere i registri di tracciabilità degli stessi in modalità cartacea e soggiaceva - in qualità di soggetto obbligato alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari in formato cartaceo, stante l'inoperatività del sistema informatizzato - alla sanzione amministrativa di cui all'art. 258, come modificato dal D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 35, secondo cui “I soggetti di cui all'art. 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento a quindicimilacinquecento Euro”.
Inoltre, al comma terzo, l'art. 258 (siccome novellato dal più volte citato decreto legge) recita: “Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a
15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro”, senza più differenziare le ipotesi in cui i registri attengano a rifiuti pericolosi o meno.
Si inferisce da quanto detto che – avendo l'autorità amministrativa applicato la più lieve sanzione per avere la ditta impiegato un numero di dipendenti inferiore a quindici – la corretta sanzione da applicare era compresa nel range €. 1040,00 - €. 6.200,00.
Ciò, tuttavia, non comporta affatto – come vorrebbe l'appellante – l'illegittimità ed il conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, la quale – all'evidenza – ha correttamente ritenuto che la ditta avesse omesso l'obbligatoria tenuta dei registri di Contr carico e scarico dei rifiuti pericolosi, applicando la relativa disposizione del , pur se nella sua pregressa formulazione quanto al trattamento sanzionatorio. Circostanza, questa, che non incide sulla quantificazione della sanzione, comunque compresa nell'indicata forbice.
Con il secondo motivo l'appellante assume che il primo giudice ha omesso di esaminare la chiesta invocazione del disposto di cui al comma quinto del citato art. 258, il quale statuisce che: “Se le indicazioni di cui ai comma 1 e 2 sono formalmente incomplete
o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nella altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro”.
Deduce l'appellante, sul punto, che lo stesso verbale di accertamento “riconosce in motivazione che la omissione dell'obbligo di dichiarazione è stata evinta dalla documentazione acquisita in sede di sopralluogo, spontaneamente consegnata dalla
5 società esponente”.
Il motivo è infondato.
Ed invero, costituisce principio dal quale non vi è ragione di discostarsi, che il D.Lgs.
n. 152 del 2006, art. 258 sanzioni tanto l'omessa tenuta dei registri di carico e scarico, quanto la tenuta dei registri in modo incompleto o inesatto.
Ebbene, il comma 5 della norma citata prevede l'ipotesi attenuata nel solo caso in cui le indicazioni, pur riportate nel registro di carico e scarico, siano formalmente incomplete o inesatte nei dati.
Trattasi, quindi, di due ipotesi distinte: la prima contempla l'omessa compilazione totale del registro ovvero dell'annotazione di alcuni trasporti, mentre la seconda - ipotesi meno grave - riguarda annotazioni tutte effettuate, ma formalmente incomplete o inesatte
(Cass. n. 18000 del 2021).
Ne consegue che, nel caso di specie, difettando del tutto la tenuta dei detti registri, non può trovare applicazione la disposizione in parola.
Con il terzo motivo viene riproposta la deduzione afferente il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Assume l'appellante che, giusta il disposto dell'art. 11 L. 689/1981, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria l'autorità irrogante avrebbe dovuto tenere conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche;
che l'autorità, dunque, è tenuta a giustificare l'ammontare dell'importo, che deve essere proporzionato alla gravità oggettiva del fatto contestato e alle condizioni soggettive del trasgressore;
che, nel caso di specie, tale giustificazione difetta del tutto, avendo pure il primo giudice omesso di motivare sul detto rilievo.
Con il quarto motivo viene dedotto che il primo giudice si è pronunciato su una domanda (quella di applicazione del cumulo giuridico) mai svolta.
Con il quinto motivo viene invocata l'applicazione del minimo edittale.
I motivi, che si esaminano congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono infondati.
Deve in primo luogo osservarsi che, in seno al ricorso introduttivo del giudizio, la parte segnatamente si doleva della “omessa previsione del beneficio del cumulo giuridico” in seno all'atto impugnato (v. pag. 2 del ricorso), sicché, pur dovendosi rilevare l'inammissibilità della doglianza per difetto di interesse, non può sottacersi che essa si
6 fondi su un fatto non rispondente al vero.
Quanto alla motivazione dell'ordinanza ingiunzione e alla quantificazione della sanzione irrogata, il primo giudice ha ritenuto che “secondo il costante e consolidato orientamento (cfr., in ultimo, fra tante, Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 30/07/2020, n.16316), non può esigersi che la p.a. nell'adozione di siffatti provvedimenti fornisca “una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario”, essendo “assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall'atto di contestazione”.
La lettura del provvedimento opposto consente, tuttavia, di poter desumere che
l'autorità irrogatrice ha ampiamente assolto tale obbligo, ricostruendo, sia pure in modo sintetico, l'attività accertativa sottesa all'adozione del provvedimento medesimo, tale da assicurare al trasgressore e/o all'obbligato in solido di spiegare il corretto esercizio in sede giurisdizionale del diritto di difesa.
Ciò considerato, nessun obbligo di motivazione sulla sanzione sussiste, sanzione che peraltro nel caso di specie appare congrua e aderente al dato normativo”.
Tale ragionamento è corretto.
La , nell'atto di cui si discute, dopo avere descritto il contenuto del Controparte_2 verbale, e dunque l'attività della ditta, l'accertamento compiuto, l'avvenuto riscontro dell'illecito ambientale consistente nella mancata tenuta dei registri di carico e scarico dall'anno 2013 e dunque la correttezza della contestazione, la regolare notifica degli atti, la rinuncia del trasgressore all'audizione, ha irrogato la sanzione “visto l'art. 11 della citata legge 689/81 in ordine ai criteri per la determinazione graduale della sanzione pecuniaria, tenuto conto del limite minimo e massimo previsto per le norme violate, nonché dell'entità
e della natura dell'infrazione rilevata”.
Tale motivazione è affatto sufficiente, avendo l'autorità amministrativa espresso nella parte argomentativa tutti gli elementi (la natura ambientale dell'illecito, la mancata tenuta dei registri di carico e scarico dall'anno 2013, le caratteristiche dell'attività) che l'hanno indotta a determinare il quantum della sanzione, considerata anche la rinuncia del trasgressore all'audizione personale (che avrebbe potuto, eventualmente, fornire elementi di valutazione carattere soggettivo, non diversamente forniti dagli interessati).
Inoltre, a parere della Corte, la misura irrogata è affatto congrua, anche in considerazione della dedotta “condotta collaborativa”, consistente soltanto nella consegna della documentazione richiesta dagli accertatori.
7 Ed infatti, la violazione accertata – mancata tenuta dei registri di cui si è detto – concerne un lungo arco temporale di cinque anni (2013-2017) e si colloca a metà della forbice suindicata (€. 1.040,00 - €. 6.200,00).
Con l'ultimo motivo l'appellante si duole della condanna alle spese ed all'uopo deduce la violazione dei parametri forensi.
Il motivo, affatto generico per limitarsi la parte alla mera indicazione di quanto – a suo parere – il Tribunale avrebbe dovuto liquidare al detto titolo, non spiega le ragioni della auspicata quantificazione delle spese che, tuttavia, può trarsi dalla nota che la medesima parte allega, e nella quale non si fa cenno all'attività istruttoria svolta.
Epperò, se per un verso il richiamato DM 55/2014 intende per fase istruttoria “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”, per altro verso l'eccessiva genericità del motivo non consente il necessario esame della questione, laddove si consideri che le parti hanno ampiamente disquisito, nel giudizio di primo grado, con memorie, note illustrative e deduzioni a verbale.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
[...]
e da avverso la sentenza n. 4595/2023 in data Parte_1 Parte_2
8 9/11/2023 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna gli appellanti a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in complessivi €. 2.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
19 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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