Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 14/06/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2025
N. 00367/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00532/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 532 del 2024, proposto dall’avv. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Satta Flores, PEC riccardosattaflores@avvocatinapoli.legalmail.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (d’ora in poi AGEA), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliata ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento:
-della Determinazione n. 1085 del 9.9.2024 (notificata con raccomandata a.r., ricevuta il 18.9.2024), con la quale il Dirigente dell’Ufficio Produzioni Vegetali della Regione Basilicata ha emanato nei confronti dell’avv. -OMISSIS- il provvedimento di decadenza totale dei contributi comunitari, relativi al programma di ritiro di 20 anni (dall’1.4.1997 all’1.4.2017) dalla produzione dei seminativi, in quanto: 1) con le domande di pagamento dal 2009 al 2011 la superficie, oggetto di impegno, era stata ridotta al di sotto del limite minimo di 5 ettari, prescritto dal Programma Operativo del Regolamento Europeo n. 2078/1992, approvato con Del. C.R. n. 538 del 17 febbraio 1997; 2) dal 2012 al 2016 l’avv. -OMISSIS- non aveva presentato le domande annuali di conferma e pagamento del contributo, né altro documento atto a confermarne il mantenimento dell’impegno o a giustificarne l’interruzione sopravvenuta; e conseguentemente ha disposto il recupero della somma di € 61.914,26, indebitamente percepita negli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008;
-del precedente provvedimento del 23.7.2024 (comunicato con la raccomandata a.r. del 25.7.2024, ricevuta l’1.8.2024), con il quale l’AGEA, ai sensi dell’art. 33, comma 1, D.Lg.vo n. 228/2001, ha sospeso in via cautelare l’erogazione dei contributi nei confronti dell’avv. -OMISSIS-;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AGEA;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’avv. -OMISSIS- con istanza dell’1.4.1997 aderiva al programma comunitario di ritiro dei seminativi dalla produzione per un periodo di 20 anni, previsto dal Regolamento Comunitario n. 2078/1992, ed in virtù di tale domanda gli sono stati corrisposti i relativi contributi comunitari annuali, incassati dal 1997 al 2008.
Con Determinazione n. 243 del 2.5.2013 il Dirigente del Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata dichiarava la decadenza totale dai suindicati contributi comunitari, disponendo il recupero della somma, indebitamente percepita, di € 61.914,26, relativa ai contributi annuali incassati dal 1997 al 2008, per l’assenza del requisito della Partita IVA: nell’ambito del procedimento amministrativo l’avv. -OMISSIS- aveva fatto presente di non aver avuto la Partita IVA soltanto nel periodo dal 31.12.2003 al 25.7.2005.
Tale provvedimento è stato impugnato in via giurisdizionale.
Con Sentenza n. 81 del 31.1.2015 questo Tribunale ha respinto il Ricorso n. 411/2013, dopo aver richiamato gli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, lett. a), del Regolamento Comunitario n. 2078/1992, nella parte in cui rispettivamente prevedono espressamente i contributi per il ritiro dalla produzione dei seminativi “agli imprenditori agricoli” e che i singoli Stati membri devono stabilire “le condizioni per la concessione per l’aiuto” del ritiro dalla produzione dei seminativi per 20 anni, in quanto:
1) non poteva essere applicato l’art. 5, comma 1, lett. c), del Regolamento Comunitario n. 2078/1992, nella parte in cui prevede che “le condizioni in base alle quali l’aiuto per la cura delle superfici abbandonate di cui all’art. 2, comma 2, lett. e), può essere concesso, in assenza di agricoltori, a persone che non sono agricoltori”, perché lett. e) dell’art. 2 si riferisce al diverso impegno della “cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati”, mentre l’aiuto comunitario di cui è causa è quello contemplato dalla successiva lett. f) dello stesso art. 2, relativo all’impegno del ritiro dei seminativi dalla produzione è stato istituito in “prospettiva di un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale, in particolare per la creazione di riserve di biotopi o parchi naturali, o per salvaguardare i sistemi idrologici”;
2) sebbene entrambi gli aiuti delle predette lett. e) e f) hanno una finalità di carattere ambientale ed i singoli Stati membri avrebbero potuto concedere anche ai non agricoltori l’aiuto per il ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione, la Regione Basilicata, nell’indire il procedimento per l’attribuzione dei predetti contributi comunitari, aveva stabilito che il beneficio per il ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione ex art. 2, lett. f), Reg. CEE n. 2078/1992 veniva concesso agli imprenditori agricoli in possesso della Partita IVA, perché: A) con Del. C.R. n. 538 del 17 febbraio 1997 aveva stabilito che “sono ammessi a beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli singoli o associati, proprietari e/o affittuari, conduttori dell’azienda sottoposta al ritiro ventennale dalla produzione”; B) con l’art. 5 della Circolare attuativa del Reg. CEE n. 2078/1992, approvata con Del. G.R. n. 81 del 20.1.1997, aveva prescritto che alle domande doveva essere allegata la “copia attribuzione Partita IVA posseduta al momento o antecedentemente alla presentazione della richiesta”; C) pertanto, questo TAR ha ritenuto che “il possesso della Partita IVA era un requisito di ammissione al contributo” in questione, anche perché “in ognuno dei 20 anni di durata del beneficio i destinatari del contributo dovevano presentare una domanda di conferma, con la quale doveva essere attestata la permanenza dei requisiti di ammissione e perciò anche l’attuale possesso della Partita IVA”;
3) veniva rilevato che ai sensi dell’art. 4, comma 1, DPR n. 633/1972 possono ottenere la partita IVA soltanto le persone che esercitano “per professione abituale, ancorché non esclusiva”, una delle attività agricole di cui all’art. 2135 C.C. (“coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse”), “anche se non organizzate in forma di impresa”, precisando che la Partita IVA poteva essere attribuita: A) agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), cioè le persone che dedicano alle attività agricole “almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavano dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro” (cfr. art. 1, comma 1, D.Lg.vo n. 99/2004); B) ai Coltivatori Diretti, cioè le persone che svolgono abitualmente e manualmente l’attività agricola “sempreché con la forza lavoro propria e del nucleo familiare sia in grado di fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione dell’azienda agricola” (cfr. Leggi nn. 604/1954, 454/1961, 590/1965, 203/1982 e successive modificazioni ed integrazioni fino al recente D.Lg.vo n. 228/2001); C) agli imprenditori agricoli non a titolo principale (cd. a part-time), che abitano in campagna e dedicano “abitualmente”, come prescritto dal suddetto art. 4, comma 1, DPR n. 633/1972, almeno il 25% del proprio tempo di lavoro all’attività agricola; D) agli imprenditori agricoli, datori di lavoro, cioè le persone che sono titolari di un’impresa agricola, la cui attività agricola viene materialmente esercitata da manodopera salariata (cd. braccianti e/o avventizi, che svolgono almeno 104 giornate di lavoro all’anno), ma che svolgono la funzione di direzione dell’impresa agricola; E) alle imprese familiari ex art. 230 bis C.C. e/o le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura; F) e ciò risultava conforme anche alla definizione di “agricoltore”, come persona fisica o giuridica che esercita l’attività agricola, stabilita dal Legislatore Comunitario con l’art. 2 del Reg. CEE n. 73/2009;
4) non era stata condivisa la tesi, “secondo cui gli obiettivi dei contributi comunitari in questione sono finalizzati alla remunerazione del sacrificio compiuto e non al sostegno dell’attività economica svolta dall’impresa agricola, dovendosi esclusivamente tener conto del ritiro dei terreni di proprietà dalla produzione di seminativi”: A) tenuto conto del Considerando n. 21 del Regolamento Comunitario n. 1782/2003, secondo cui “i regimi di sostegno della politica agricola comune prevedono un sostegno diretto al reddito, in particolare al fine di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola. Tale obiettivo è strettamente connesso al mantenimento delle zone rurali. Per evitare un’errata attribuzione dei contributi comunitari, non dovrebbe essere corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione”; B) e perché “dall’interpretazione sistematica della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di contributi in materia di agricoltura si evince chiaramente che, di norma, i contributi possono essere erogati soltanto in favore delle persone che svolgono materialmente l’attività agricola e/o che sono titolari di un’impresa e/o azienda agricola e non anche ai proprietari dei terreni non coltivati”;
5) non era stata condivisa la tesi, secondo cui il requisito della Partita IVA doveva essere posseduto soltanto al momento della presentazione della domanda iniziale, in quanto, poiché l’originaria domanda, al fine di ottenere il pagamento annuale del contributo, doveva essere ribadita ogni anno con apposita domanda di conferma, da tale circostanza si desumeva che il requisito di ammissione della Partita IVA doveva essere conservato per tutto l’arco del ventennio di durata del ritiro dalla produzione dei seminativi, era stato ritenuto che il mancato possesso della Partita IVA non poteva essere sanato con la riattivazione della medesima con efficacia ex tunc, perché l’esercizio dell’attività di imprenditore agricolo doveva svolgersi per tutto l’arco di 20 anni di durata del contributo comunitario in discorso;
6) veniva evidenziato che il ricorrente svolgeva la professione di avvocato a-OMISSIS- e che non aveva dimostrato di rientrare in una delle suddette categorie, indicate nel precedente punto 3.
Tale Sentenza TAR Basilicata n. 81 del 31.1.2015 è stata riformata dalla III^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 71 del 3.1.2023, in quanto il suddetto art. 5 della Circolare attuativa del citato Reg. CEE n. 2078/1992, approvata con Del. G.R. n. 81 del 20.1.1997, nella parte in cui aveva prescritto che alle domande doveva essere allegata la “copia attribuzione Partita IVA posseduta al momento o antecedentemente alla presentazione della richiesta”, doveva essere interpretato nel senso che “il requisito minimo necessario consista nel possesso della Partita IVA nell’annata agraria precedente alla presentazione della domanda, non impedendo le vicende successive della Partita IVA la realizzazione del presupposto fondamentale della sovvenzione, consistente nel ritiro dalla produzione, salva ogni ulteriore valutazione ai distinti fini fiscali”.
Pertanto, l’avv. -OMISSIS- con diffida dell’1.11.2023 ha chiesto alla Regione Basilicata la corresponsione dei contributi europei, relativi al programma di ritiro dalla produzione dei seminativi per un periodo di 20 anni (nella specie dall’1.4.1997 all’1.4.2017), con riferimento agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 ed anche il saldo delle annualità 2007 e 2008, in quanto per tali annualità erano stati pagati solo gli acconti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
L’Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura della Regione Basilicata con atto prot. n. 94552 del 18.4.2024 ha comunicato all’avv. -OMISSIS-:
A) l’esito negativo dell’istruttoria, in quanto: 1) con le domande di pagamento dal 2009 al 2011 la superficie, oggetto di impegno, era stata ridotta al di sotto del limite minimo di 5 ettari, prescritto dal Programma Operativo del Regolamento Europeo n. 2078/1992, approvato con Del. C.R. n. 538 del 17 febbraio 1997; 2) dal 2012 al 2016 l’avv. -OMISSIS- non aveva presentato le domande annuali di conferma e pagamento del contributo, come prescritto dall’art. 14 del Regolamento Europeo n. 746/1996, né altro documento atto a confermarne il mantenimento dell’impegno o a giustificarne l’interruzione sopravvenuta;
B) evidenziando che l’avv. -OMISSIS- aveva indebitamente percepito negli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 la somma di € 61.914,26;
C) concedendo il termine di 10 giorni, per la presentazione di osservazioni e documenti.
Con provvedimento del 23.7.2024 (comunicato con la raccomandata a.r. del 25.7.2024, ricevuta l’1.8.2024) l’AGEA, ai sensi dell’art. 33, comma 1, D.Lg.vo n. 228/2001, ha sospeso in via cautelare l’erogazione dei contributi nei confronti dell’avv. -OMISSIS-.
Con Determinazione n. 1085 del 9.9.2024 (notificata con raccomandata a.r., ricevuta il 18.9.2024) il Dirigente dell’Ufficio Produzioni Vegetali della Regione Basilicata, dopo aver richiamato il suddetto atto dell’Ufficio regionale Erogazioni Comunitarie in Agricoltura prot. n. 94552 del 18.4.2024, la memoria endoprocedimentale dell’avv. -OMISSIS- e le controdeduzioni del 29.5.2024 e del 5.6.2024 del predetto Ufficio Produzioni Vegetali, ha emanato nei confronti dell’avv. -OMISSIS- il provvedimento di decadenza totale dei contributi comunitari, relativi al programma di ritiro di 20 anni (dall’1.4.1997 all’1.4.2017) dalla produzione dei seminativi, ed ha disposto il recupero della somma di € 61.914,26, indebitamente percepita negli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.
L’avv. -OMISSIS- con il presente ricorso, notificato il 16.11.2024 (alla Regione Basilicata presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it) e depositato il 3.12.2024, ha impugnato la predetta Determinazione n. 1085 del 9.9.2024 ed anche il suddetto provvedimento dell’AGEA ex art. 33, comma 1, D.Lg.vo n. 228/2001 del 23.7.2024, deducendo:
A) con riferimento alla riduzione della superficie, ammessa a contributo, da 5 ettari e 28 are a 4 ettari e 39 are, cioè al di sotto del limite minimo di 5 ettari, prescritto dal Programma Operativo del Regolamento Europeo n. 2078/1992, approvato con Del. C.R. n. 538 del 17 febbraio 1997, ha: 1) eccepito la prescrizione ordinaria decennale; 2) dedotto: a) la violazione del principio del legittimo affidamento ex art. 1, comma 2 bis, L. n. 241/1990, in quanto con il precedente provvedimento n. 243 del 2.5.2013 era stata contestata al ricorrente esclusivamente l’assenza del requisito della Partita IVA e non anche l’insufficienza della superficie, ammessa a contributo; b) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, in quanto: b1) il terreno foglio n. 21, particella n. 50, richiamato dall’Ufficio regionale Erogazioni Comunitarie in Agricoltura con atto prot. n. 94552 del 18.4.2024 e nelle controdeduzioni del 5.6.2024, non era stato indicato dal ricorrente nell’iniziale domanda dell’1.4.1997 e solo erroneamente nelle successive domande di conferma e di pagamento; b2) la superficie di ritiro dalla produzione dei seminativi era stata sempre superiore a 5 ettari, chiedendo l’ammissione di apposita verificazione e/o consulenza tecnica, per accertare tale circostanza; b3) doveva tenersi conto esclusivamente dei terreni, inseriti nella domanda iniziale, e non di quelli erroneamente indicati nelle domande del 2009, 2010 e 2011 dal Centro di Assistenza Agricola, anche perché la domanda doveva ritenersi unica ed era solo quella iniziale, mentre le domande degli anni successivi dovevano essere qualificate come mere domande di pagamento del premio annuale; b4) con perizia del 2.2.2009 il Consulente tecnico del ricorrente ha attestato che i terreni, di proprietà del ricorrente, effettivamente ritirati dai seminativi, tra i quali non era stato compreso il citato terreno foglio n. 21, particella n. 50, avevano una superficie di 10 ettari, 37 are e 37 centiare, evidenziando che tale perizia era stata sottoscritta anche dal ricorrente, chiedendo “che la sua domanda venga sottoposta alla procedura per la correzione”, ma tale istanza di correzione non è stata esaminata dalla Regione Basilicata, perché con la suddetta Determinazione n. 243 del 2.5.2013 era stata contestata al ricorrente l’assenza del requisito della Partita IVA; e perciò il ricorrente ha chiesto che fosse escusso come testimone il suo Consulente tecnico, che aveva redatto la suddetta perizia del 2.2.2009; c) la violazione dell’art. 4, comma 3, del Regolamento Europeo n. 1975/2006 (abrogato dall’art. 34 del Regolamento Europeo n. 65/2011, con decorrenza dall’1.1.2015), dell’art. 3, comma 4, del Regolamento Europeo n. 65/2011 (abrogato dall’art. 43, comma 1, del Regolamento Europeo n. 640/2014, con decorrenza dall’1.1.2015) e dell’art. 4 del Regolamento Europeo n. 809/2014 (abrogato dall’art. 14, comma 1, del Regolamento Europeo n. 1173/2022 con decorrenza dall’1.1.2023), che consentono la modifica delle domande dopo la loro presentazione “in caso di errori palesi riconosciuti dalle Autorità competenti”, perché la Regione Basilicata avrebbe dovuto accertare mediante sopralluogo e/o ispezione in situ l’effettiva riduzione al di sotto di 5 ettari della superficie di ritiro dalla produzione dei seminativi; d) l’errata applicazione dell’art. 5, comma 2, D.M. n. 159/1998, in quanto tale norma prevede la decadenza totale soltanto per lo scostamento rispetto alla superficie precedentemente dichiarata superiore al 20%;
B) con riferimento alla mancata presentazione dal 2012 al 2016 delle domande annuali di conferma e pagamento: 1) l’eccesso di potere per illogicità, in quanto, poiché con la suddetta Determinazione n. 243 del 2.5.2013 era stata dichiarata la decadenza totale dai contributi di cui è causa e disposto il loro recupero, per l’assenza del requisito della Partita IVA, annullata dalla III^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 71 del 3.1.2023, non poteva essere presentata alcuna domanda di conferma e pagamento annuale; 2) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, per l’inesistenza di una norma nazionale e/o europea, che sanziona con la decadenza del contributo in questione la mancata presentazione delle domande annuali di conferma e pagamento;
C) l’eccesso di potere per contraddittorietà, in quanto, mentre con il provvedimento di sospensione dell’erogazione dei contributi ex art. 33, comma 1, D.Lg.vo n. 228/2001 del 23.7.2024 l’AGEA aveva indicato che la somma, da recuperare, ammontava a € 58.664,73, la Regione Basilicata con l’impugnata Determinazione n. 1085 del 9.9.2024 ha disposto il recupero della maggiore somma di € 61.914,26.
Si è costituita in giudizio l’AGEA, la quale, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso, ha anche eccepito l’irricevibilità dell’impugnazione del suo provvedimento ex art. 33, comma 1, D.Lg.vo n. 228/2001 del 23.7.2024.
All’Udienza Pubblica dell’11.6.2025 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va accolta l’eccezione, sollevata dall’AGEA, dell’irricevibilità dell’impugnazione del suo provvedimento ex art. 33, comma 1, D.Lg.vo n. 228/2001 del 23.7.2024, in quanto, poiché tale provvedimento è stato comunicato con la raccomandata a.r. del 25.7.2024, ricevuta l’1.8.2024, avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine decadenziale ex art. 29 cod. proc. amm. di 60 giorni, che, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto, scadevano il 30.10.2024, mentre il ricorso in esame è stato notificato il 16.11.2024.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Infatti, vanno disattese tutte le censure, relative alla riduzione della superficie, ammessa a contributo, da 5 ettari e 28 are a 4 ettari e 39 are, cioè al di sotto del limite minimo di 5 ettari, prescritto dal Programma Operativo del Regolamento Europeo n. 2078/1992, approvato con Del. C.R. n. 538 del 17 febbraio 1997 (cfr. il primo capoverso del punto 2 a pag. 23, nella parte in cui statuisce “sono ammissibili al programma superfici minime per azienda di 5 ettari”), in quanto:
-va respinta l’eccezione di prescrizione, perché: 1) non può essere applicata la prescrizione quadriennale ex art. 3, comma 1, Regolamento Comunitario n. 2988/1995, in quanto, sebbene la predetta norma precisa che tale prescrizione per i contributi, come quello di cui si discorre, pluriennali inizia a decorrere dalla “chiusura definitiva del programma”, nella specie, in ogni caso, tale prescrizione è iniziata a decorrere dalla pubblicazione della suddetta Sentenza C.d.S. Sez. III n. 71 del 3.1.2023, che ha riformato la Sentenza di questo TAR n. 81 del 31.1.2015; 2) comunque, il predetto art. 3 Regolamento Comunitario n. 2988/1995 al comma 4 prevede anche che “gli Stati membri” possono “applicare un termine di prescrizione più lungo di quello previsto” al comma 1 di quattro anni e l’art. 4, comma 1, dello stesso Regolamento Comunitario n. 2988/1995 statuisce che “ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto mediante l’obbligo di rimborsare gli importi indebitamente percetti”; 3) pertanto, deve ritenersi che, quando, come nella specie, l’Amministrazione dispone il recupero dei contributi comunitari, illegittimamente incassati, si verte in materia di ripetizione di indebito ex art. 2033 C.C., con la conseguente applicazione del termine di prescrizione ordinaria di 10 anni ex art. 2946 C.C. (sul punto cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 221 del 29.4.2024, n. 800 del 2.12.2022, nn. 536 e 539 del 18.7.2022, n. 604 del 27.9.2021, n. 810 del 22.12.2020 e n. 699 del 21.11.2015), decorrente, come sopra già detto, dalla “chiusura definitiva del programma”, cioè dall’1.4.2017;
-sebbene con la precedente Determinazione n. 243 del 2.5.2013 era stata contestata al ricorrente esclusivamente l’assenza del requisito della Partita IVA, nella specie non può essere applicato il del legittimo affidamento, perché la predetta circostanza non impedisce alla Regione Basilicata, dopo l’annullamento giurisdizionale del predetto provvedimento n. 243 del 2.5.2013, di accertare il possesso degli altri requisiti di ammissione, tra cui quello della superficie minima di 5 ettari, prestabilito dal citato primo capoverso del punto 2 a pag. 23 del Programma Operativo del Regolamento Europeo n. 2078/1992, approvato con Del. C.R. n. 538 del 17 febbraio 1997;
-anche la dedotta circostanza che il terreno foglio n. 21, particella n. 50, richiamato dall’Ufficio regionale Erogazioni Comunitarie in Agricoltura con atto prot. n. 94552 del 18.4.2024 e nelle controdeduzioni del 5.6.2024, non era stato indicato dal ricorrente nell’iniziale domanda dell’1.4.1997 e solo erroneamente nelle successive domande di conferma e di pagamento non risulta decisiva, ai fini dell’accoglimento del ricorso, perché i predetti atto prot. n. 94552 del 18.4.2024 e controdeduzioni del 5.6.2024 la Regione Basilicata ha rilevato che sia includendo il terreno particella n. 50, sia escludendolo, la superficie dichiarata era comunque inferiore a quella minia di 5 ettari (più precisamente: negli anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 era stata dichiarata la superficie di 5 ettari e 28 are a 4 ettari e 39 are, non indicando il terreno foglio n. 21, particella n. 50, di 2 ettari e 60 are; nell’anno 2009 era stata dichiarata la superficie di 4 ettari e 55 are, ma è stata conteggiata soltanto la superficie di 1 ettaro e 95 are, perché non era stato considerato il predetto terreno foglio n. 21, particella n. 50, di 2 ettari e 60 are, in quanto non era stato indicato nella domanda iniziale (4,55-2,60=1,95); negli anni 2010 e 2011 era stata dichiarata la superficie di 4 ettari e 39 are, ma è stata conteggiata soltanto la superficie di 1 ettaro e 79 are, perché non era stato considerato il predetto terreno foglio n. 21, particella n. 50, di 2 ettari e 60 are, in quanto non era stato indicato nella domanda iniziale (4,39-2,60=1,79));
-non può essere ammessa la verificazione e/o consulenza tecnica, richiesta dal ricorrente, per accertare che, al momento della presentazione della domanda, in data 1.4.1997, ed anche successivamente la superficie di ritiro dalla produzione dei seminativi era stata sempre superiore a 5 ettari, sia perché questo Tribunale con Sentenza n. 124 del 5.3.2024, che richiama anche C.d.S. Sez. III Sent. n. 7512 dell’11.11.2021, ha statuito che le domande di contributi pluriennali, che vanno confermate ogni anno, come quella di cui è causa del ritiro dalla produzione dei seminativi, “la liquidazione di ogni annualità integra una mera declinazione procedimentale della verifica annuale degli impegni assunti dall’agricoltore con il primigenio atto di ammissione al programma”, cioè la superficie, indicata nella domanda iniziale, non può essere modificata per l’intero periodo di 20 anni, eccetto i casi di forza maggiore; sia perché, in ogni caso, un verificatore e/o un consulente tecnico oggi non può accertare quale era la superficie dei terreni del ricorrente, destinata a seminativi alla data dell’1.4.1997, che avrebbe potuto essere inserita nella domanda iniziale e che effettivamente è stata ritirata dalla produzione per tutto il periodo 1.4.1997-1.4.2017, in quanto la superficie, destinata a seminativi, nel tempo può essere aumentata e/o diminuita, con interventi di lavorazione sui terreni;
-non risulta condivisibile la tesi del ricorrente, secondo cui, poiché
avrebbe dovuto tenersi conto esclusivamente dei terreni, indicati nella domanda iniziale del 1997 e nelle domande di conferma e pagamento degli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, aventi una superficie complessiva di 5 ettari e 28 are, e non di quelli erroneamente indicati nelle domande del 2009, 2010 e 2011 dal Centro di Assistenza Agricola, perché la domanda doveva ritenersi unica, mentre le domande degli anni successivi dovevano essere qualificate come mere domande di pagamento del premio annuale, in quanto, come già statuito con la suddetta Sentenza TAR Basilicata n. 81 del 31.1.2015, le predette domande di pagamento annuali contenevano la dichiarazione di conferma, attestante la permanenza dei requisiti di ammissione, tra cui quello della superficie, indicata nella domanda iniziale, senza la quale non avrebbe potuto essere erogato il contributo annuale;
-non può tenersi conto della perizia del Consulente tecnico del ricorrente del 2.2.2009, sottoscritta anche dal ricorrente, attestante che effettivamente i terreni ritirati dai seminativi, tra i quali non era stato compreso il citato terreno foglio n. 21, particella n. 50, avevano una superficie di 10 ettari, 37 are e 37 centiare, perché, prescindendo dalla circostanza che il ricorrente non ha provato, di aver presentato alla Regione Basilicata nel 2009, cioè dopo 12 dall’originaria domanda dell’1.4.1997, un’istanza di correzione della domanda iniziale, va ribadito che, eccetto il caso di forza maggiore, la superficie, indicata nella domanda iniziale, non può essere variata per l’intero periodo di 20 anni; pertanto, prescindendo dalla circostanza che ai sensi dell’art. 63, comma 3, cod. proc. amm. la prova testimoniale deve essere “sempre assunta in forma scritta” ai sensi dell’art. 257 bis c.p.c., risulta inutile ammettere l’escussione come testimone del predetto Consulente tecnico del ricorrente;
-non sono stati violati l’art. 4, comma 3, del Regolamento Europeo n. 1975/2006 (abrogato dall’art. 34 del Regolamento Europeo n. 65/2011, con decorrenza dall’1.1.2015), ai sensi del quale “le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dalle Autorità competenti”, dell’art. 3, comma 4, del Regolamento Europeo n. 65/2011 (abrogato dall’art. 43, comma 1, del Regolamento Europeo n. 640/2014, con decorrenza dall’1.1.2015), ai sensi del quale “le domande di aiuto, le domande di pagamento e altre dichiarazioni possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dalle Autorità competenti”, e dell’art. 4 del Regolamento Europeo n. 809/2014 (abrogato dall’art. 14, comma 1, del Regolamento Europeo n. 1173/2022 con decorrenza dall’1.1.2023), ai sensi del quale “le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall’Autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede”, con la puntualizzazione che “l’Autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti”, in quanto dalle predette norme si evince chiaramente che gli “errori palesi”, che possono essere “riconosciuti dalle Autorità competenti”, sono esclusivamente quelli che “possono essere individuati agevolmente” dai documenti presentati, mentre, nella specie, il ricorrente nella domanda iniziale del 1997 e nelle domande di conferma e pagamento degli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 ha liberamente indicato i terreni, aventi una superficie complessiva di 5 ettari e 28 are, che sarebbero stati ritirati dalla produzione di seminativi, che poi nelle domande di conferma e pagamento degli anni 2009, 2010 e 2011 sono stati ridotti al disotto della superficie minima di 5 ettari e, poiché non era un errore riconoscibile dal contenuto delle domande del 2009, 2010 e 2011 e dai relativi documenti allegati, la Regione Basilicata non era tenuta a correggere d’ufficio tali domande, non essendo stata provata dal ricorrente la presentazione alla Regione Basilicata nel 2009, nel 2010 e nel 2011 di un’apposita istanza di correzione, e/o ad accertare mediante sopralluogo e/o ispezione in situ, se tale riduzione della superficie di ritiro dalla produzione dei seminativi fosse corrispondente alla realtà;
-deve ritenersi non pertinente il richiamo all’art. 5, comma 2, D.M. n. 159/1998, nella parte in cui prevede la decadenza totale soltanto per lo scostamento rispetto alla superficie precedentemente dichiarata superiore al 20%, perché, nella specie, l’impugnato provvedimento di decadenza totale è stato emanato per l’assenza del requisito di ammissione della superficie minima di 5 ettari, prestabilito dal suddetto primo capoverso del punto 2 a pag. 23 del Programma Operativo del Regolamento Europeo n. 2078/1992, approvato con Del. C.R. n. 538 del 17 febbraio 1997, tenuto pure conto delle circostanze che tale disposizione non è stata impugnata nemmeno con il ricorso in esame e che, come già evidenziato con la citata Sentenza TAR Basilicata n. 81 del 31.1.2015, l’art. 5, comma 1, lett. a), del Regolamento Comunitario n. 2078/1992 prevede che i singoli Stati membri devono stabilire “le condizioni per la concessione per l’aiuto” del ritiro dalla produzione dei seminativi per 20 anni.
Parimenti infondate sono le censure, relative alla mancata presentazione dal 2012 al 2016 delle domande annuali di conferma e pagamento, in quanto:
-nell’anno 2012 non era ancora stata emanata la suddetta Determinazione n. 243 del 2.5.2013, con la quale era stata dichiarata nei confronti del ricorrente la decadenza totale dai contributi di cui è causa e disposto il loro recupero, per l’assenza del requisito della Partita IVA;
-poiché il giudizio di impugnazione della predetta Determinazione n. 243 del 2.5.2013 risultava tuttora pendente, il ricorrente avrebbe dovuto presentare le domande di conferma e pagamento nei restanti anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017;
-come sopra già detto, il contributo annuale può essere erogato, soltanto se vengono presentate in ognuno dei 20 anni, di impegno di ritiro dalla produzione dei seminativi, le domande di pagamento annuali, contenenti la dichiarazione di conferma, attestante la permanenza dei requisiti di ammissione, tra cui quello della superficie, indicata nella domanda iniziale.
Infine, va disattesa la censura, con la quale è stato dedotto il vizio dell’eccesso di potere per contraddittorietà, perché, mentre con il provvedimento di sospensione dell’erogazione dei contributi ex art. 33, comma 1, D.Lg.vo n. 228/2001 del 23.7.2024 l’AGEA aveva indicato che la somma, da recuperare, ammontava a € 58.664,73, la Regione Basilicata con l’impugnata Determinazione n. 1085 del 9.9.2024 ha disposto il recupero della maggiore somma di € 61.914,26, in quanto con il predetto provvedimento di ex art. 33, comma 1, D.Lg.vo n. 228/2001 del 23.7.2024 sono stati quantificati i contributi, percepiti dal ricorrente negli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, facendo espressamente “salve ulteriori verifiche amministrative/documentali in relazione alla campagna pregressa 1997” e con l’impugnata Determinazione n. 1085 del 9.9.2024 è stata accertata anche l’indebita percezione del contributo dell’anno 1997 di € 3.249,53, pari alla differenza tra la somma indicata dall’AGEA di 58.664,73 e quella definitivamente determinata dalla Regione Basilicata € 61.914,26 (61.914,26 - 58.664,73 = 3.249,53).
A quanto sopra consegue l’irricevibilità dell’impugnazione del provvedimento AGEA ex art. 33, comma 1, D.Lg.vo n. 228/2001 del 23.7.2024 e la reiezione dell’impugnazione della Determinazione della Regione Basilicata n. 1085 del 9.9.2024, senza la necessità di ammettere una verificazione e/o una consulenza tecnica e come teste il Consulente tecnico del ricorrente, che aveva redatto la suddetta perizia del 2.2.2009.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata in parte dichiara irricevibile ed in parte respinge il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’AGEA, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila).
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento del nome e cognome, della residenza e del titolo professionale del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.