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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3046/2024
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Teresa Guerrieri,
a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 30.01.2025, letti gli atti ed esaminati i documenti della causa iscritta al n. RGAC 3046/2024 pendente tra
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Vergnano, presso il cui studio in Pontedera, alla via della Bianca n.19 è elettivamente domiciliato, contro ( ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Dini, presso il cui
[...] C.F._3 studio in Pisa, Lungarno Mediceo n.30, sono elettivamente domiciliate;
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Il ricorrente ha agito, proponendo giudizio cautelare, al fine di ottenere il sequestro ex art. 671
c.p.c. dell'immobile sito in Pisa, alla via Paradisa n.44, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Pisa con foglio 33, particella 920, subalterni 20 e 6.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto in fatto:
a) di aver acquistato l'immobile tramite atto di assegnazione di alloggio a socio di cooperativa a rogito del notaio del 6 ottobre 2010; Persona_1
b) che, conferito incarico a vendere l'immobile all'agenzia immobiliare BC di Bientina, in data 26 luglio 2024 sottoscriveva una proposta irrevocabile di acquisto, riguardante il predetto immobile per un importo pari ad € 230.000,00;
c) durante la predisposizione necessaria per la stipula del preliminare notarile, il ricorrente scopriva che l'immobile in cui abitava insieme alla sua famiglia era stato venduto in data 11 luglio 2024 dal padre alla figlia;
Persona_2 Controparte_2
d) la compravendita era stata posta in essere in totale autonomia, mediante una procura speciale a vendere conferita da al padre in data 6 ottobre 2010; Pt_1
e) , intervenendo quale procuratore del figlio , aveva venduto l'immobile Persona_2 Pt_1
a sé stesso, sebbene per persona da nominare, compensando il prezzo della vendita pari ad €
189.441,66 con un credito asseritamente vantato dallo stesso nei confronti del figlio per Pt_1 un presunto contratto di finanziamento concluso verbalmente di cui, in atti, non veniva fornito alcun dettaglio;
f) nel medesimo atto intestava l'immobile alla figlia e contestualmente Per_2 Controparte_2 conferiva immediatamente nuova procura a vendere alla madre attuale moglie di Parte_2
; Persona_2 g) la condotta di sarebbe stata consumata in evidente conflitto di interessi e Persona_2 con abuso di mandato, con ciò causando un pregiudizio patrimoniale e morale anche in considerazione del fatto che la proposta d'acquisto da lui sottoscritta prevedeva la vendita dell'immobile per un importo di € 230.000, di €40.000 superiore rispetto a quanto il padre l'aveva venduto;
h) vi era la necessità del sequestro conservativo onde evitare che l'immobile, unica proprietà del ricorrente, venisse alienato a terzi, subendo un danno irreparabile. Parte_1
Nel costituirsi in giudizio, i resistenti hanno rilevato l'inammissibilità, la nullità e la totale infondatezza del ricorso per sequestro conservativo.
Va innanzitutto qualificata la domanda giudiziale.
In punto di qualificazione giuridica, osserva il Tribunale che con il ricorso introduttivo del presente procedimento cautelare, il ricorrente – per come desumibile dal tenore complessivo dell'atto, ancorché non venga detto esplicitamente- ha inteso chiedere il sequestro conservativo del bene alienato dal suo debitore al terzo, paventando il pericolo che ulteriori alienazioni possano definitivamente frustrare l'eventuale attuazione forzata della sua pretesa creditoria.
In buona sostanza il Tribunale ritiene che nella fattispecie in esame, nonostante l'erroneo riferimento fatto dalla difesa del ricorrente all'art. 671 c.p.c., venga evidentemente chiesto il sequestro del bene del terzo avente causa dal debitore ai sensi del secondo comma dell'art. 2905
c.c., sequestro il cui tratto distintivo risiede, in particolare, nel fatto di colpire uno o più beni determinati, ossia quelli oggetto dell'atto dispositivo. Ove così non fosse, non sarebbe spiegabile il motivo per cui venga chiesto il sequestro conservativo di un bene determinato che è uscito dal patrimonio del debitore, senza peraltro citare in giudizio lo stesso debitore.
Tuttavia, il giudicante ritiene che la domanda cautelare formulata, anche così correttamente qualificata, difetti delle condizioni necessarie per l'azione.
Invero, il disposto testuale della norma, già secondo l'interpretazione letterale, impone al creditore che voglia azionare lo specifico strumento cautelare del sequestro conservativo nei confronti del terzo acquirente del bene alienato dal suo debitore, di introdurre preventivamente l'azione revocatoria ovvero l'azione di simulazione volta alla dichiarazione d'inefficacia del relativo acquisto.
Al fine d'introdurre l'azione revocatoria o di simulazione, occorre che l'attore vanti un diritto di credito, che si assume leso per effetto dell'atto di disposizione del debitore.
Nel caso di specie, il ricorrente ha precisato solo in sede di udienza di avere agito al fine di ottenere il corrispettivo derivante dalla compravendita posta in essere dal padre
[...]
, allegando poi la citazione in giudizio di una causa di nullità della procura a vendere Persona_2
e della conseguente compravendita ovvero di una domanda di risoluzione.
Appare evidente come si sia fuori dal perimetro applicativo della disposizione normativa posta a fondamento del rimedio cautelare azionato.
In ogni caso, il presente ricorso non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento per mancanza del presupposto del periculum in mora.
E' opportuno evidenziare che la stessa trascrizione della domanda giudiziale di merito determina, nel caso previsto dall'art. 2905, comma 2°, c.c., un'intensa forma di tutela per il creditore nei confronti del terzo. In proposito mette appena conto ricordare che la trascrizione della domanda giudiziale nei casi in cui è prevista dalla legge si ricollega al principio fissato dall'art 111 c.p.c. che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso e, mirando a risolvere un conflitto di diritto sostanziale tra più acquirenti dallo stesso dante causa, consente all'attore, che esercita una pretesa avente ad oggetto un diritto trascrivibile di rendere opponibile la sentenza anche a coloro che siano divenuti successori a titolo particolare del convenuto nelle more del giudizio, con la conseguenza che gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della domanda giudiziale ed è irrilevante il fatto che gli stessi abbiano o meno partecipato al giudizio.
Ora, nel sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. la trascrizione della domanda giudiziale può non assicurare un'idonea forma di tutela per le ragioni creditorie, considerato che il richiedente non deve indicare il bene o i beni da sottoporre al vincolo ma solo l'ammontare del credito per cui agisce (cfr. Trib. Nola, 26 luglio 2010, in Giur. merito 2011, 3, 715; Trib. Modena, sez. I, 20 dicembre 2007, in Juris Data;
Trib. Nocera Inferiore, 23 giugno 2005, in Juris Data) e che il giudice, a sua volta, si limita ad autorizzare la misura cautelare stabilendo il valore fino a concorrenza del quale il sequestro può essere eseguito, essendo solo il creditore il soggetto che, in fase esecutiva, sceglie poi i beni (o i crediti) da sottoporre a sequestro. Tali beni possono quindi essere immobili o mobili e la trascrizione della domanda giudiziale può non tutelare il creditore in relazione a questi ultimi. Di contro, nel caso di cui all'art. 2905, comma 2°, c.c. il sequestro conservativo ha come oggetto un bene determinato (quello oggetto dell'atto dispositivo di cui, nel caso di specie, si chiede la nullità), con la conseguenza che la trascrizione della domanda giudiziale di merito può già fornire un'idonea forma di protezione delle ragioni creditorie relative a beni di natura immobiliare (in tal senso v. Trib. Palermo 26 aprile 2004 in Giur. merito 2005, 1,
68).
Per gli esposti motivi il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese vanno liquidate con il giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese al merito.
Si comunichi.
Pisa, 21 marzo 2025
IL GIUDICE
Teresa Guerrieri
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Teresa Guerrieri,
a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 30.01.2025, letti gli atti ed esaminati i documenti della causa iscritta al n. RGAC 3046/2024 pendente tra
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Vergnano, presso il cui studio in Pontedera, alla via della Bianca n.19 è elettivamente domiciliato, contro ( ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Dini, presso il cui
[...] C.F._3 studio in Pisa, Lungarno Mediceo n.30, sono elettivamente domiciliate;
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Il ricorrente ha agito, proponendo giudizio cautelare, al fine di ottenere il sequestro ex art. 671
c.p.c. dell'immobile sito in Pisa, alla via Paradisa n.44, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Pisa con foglio 33, particella 920, subalterni 20 e 6.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto in fatto:
a) di aver acquistato l'immobile tramite atto di assegnazione di alloggio a socio di cooperativa a rogito del notaio del 6 ottobre 2010; Persona_1
b) che, conferito incarico a vendere l'immobile all'agenzia immobiliare BC di Bientina, in data 26 luglio 2024 sottoscriveva una proposta irrevocabile di acquisto, riguardante il predetto immobile per un importo pari ad € 230.000,00;
c) durante la predisposizione necessaria per la stipula del preliminare notarile, il ricorrente scopriva che l'immobile in cui abitava insieme alla sua famiglia era stato venduto in data 11 luglio 2024 dal padre alla figlia;
Persona_2 Controparte_2
d) la compravendita era stata posta in essere in totale autonomia, mediante una procura speciale a vendere conferita da al padre in data 6 ottobre 2010; Pt_1
e) , intervenendo quale procuratore del figlio , aveva venduto l'immobile Persona_2 Pt_1
a sé stesso, sebbene per persona da nominare, compensando il prezzo della vendita pari ad €
189.441,66 con un credito asseritamente vantato dallo stesso nei confronti del figlio per Pt_1 un presunto contratto di finanziamento concluso verbalmente di cui, in atti, non veniva fornito alcun dettaglio;
f) nel medesimo atto intestava l'immobile alla figlia e contestualmente Per_2 Controparte_2 conferiva immediatamente nuova procura a vendere alla madre attuale moglie di Parte_2
; Persona_2 g) la condotta di sarebbe stata consumata in evidente conflitto di interessi e Persona_2 con abuso di mandato, con ciò causando un pregiudizio patrimoniale e morale anche in considerazione del fatto che la proposta d'acquisto da lui sottoscritta prevedeva la vendita dell'immobile per un importo di € 230.000, di €40.000 superiore rispetto a quanto il padre l'aveva venduto;
h) vi era la necessità del sequestro conservativo onde evitare che l'immobile, unica proprietà del ricorrente, venisse alienato a terzi, subendo un danno irreparabile. Parte_1
Nel costituirsi in giudizio, i resistenti hanno rilevato l'inammissibilità, la nullità e la totale infondatezza del ricorso per sequestro conservativo.
Va innanzitutto qualificata la domanda giudiziale.
In punto di qualificazione giuridica, osserva il Tribunale che con il ricorso introduttivo del presente procedimento cautelare, il ricorrente – per come desumibile dal tenore complessivo dell'atto, ancorché non venga detto esplicitamente- ha inteso chiedere il sequestro conservativo del bene alienato dal suo debitore al terzo, paventando il pericolo che ulteriori alienazioni possano definitivamente frustrare l'eventuale attuazione forzata della sua pretesa creditoria.
In buona sostanza il Tribunale ritiene che nella fattispecie in esame, nonostante l'erroneo riferimento fatto dalla difesa del ricorrente all'art. 671 c.p.c., venga evidentemente chiesto il sequestro del bene del terzo avente causa dal debitore ai sensi del secondo comma dell'art. 2905
c.c., sequestro il cui tratto distintivo risiede, in particolare, nel fatto di colpire uno o più beni determinati, ossia quelli oggetto dell'atto dispositivo. Ove così non fosse, non sarebbe spiegabile il motivo per cui venga chiesto il sequestro conservativo di un bene determinato che è uscito dal patrimonio del debitore, senza peraltro citare in giudizio lo stesso debitore.
Tuttavia, il giudicante ritiene che la domanda cautelare formulata, anche così correttamente qualificata, difetti delle condizioni necessarie per l'azione.
Invero, il disposto testuale della norma, già secondo l'interpretazione letterale, impone al creditore che voglia azionare lo specifico strumento cautelare del sequestro conservativo nei confronti del terzo acquirente del bene alienato dal suo debitore, di introdurre preventivamente l'azione revocatoria ovvero l'azione di simulazione volta alla dichiarazione d'inefficacia del relativo acquisto.
Al fine d'introdurre l'azione revocatoria o di simulazione, occorre che l'attore vanti un diritto di credito, che si assume leso per effetto dell'atto di disposizione del debitore.
Nel caso di specie, il ricorrente ha precisato solo in sede di udienza di avere agito al fine di ottenere il corrispettivo derivante dalla compravendita posta in essere dal padre
[...]
, allegando poi la citazione in giudizio di una causa di nullità della procura a vendere Persona_2
e della conseguente compravendita ovvero di una domanda di risoluzione.
Appare evidente come si sia fuori dal perimetro applicativo della disposizione normativa posta a fondamento del rimedio cautelare azionato.
In ogni caso, il presente ricorso non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento per mancanza del presupposto del periculum in mora.
E' opportuno evidenziare che la stessa trascrizione della domanda giudiziale di merito determina, nel caso previsto dall'art. 2905, comma 2°, c.c., un'intensa forma di tutela per il creditore nei confronti del terzo. In proposito mette appena conto ricordare che la trascrizione della domanda giudiziale nei casi in cui è prevista dalla legge si ricollega al principio fissato dall'art 111 c.p.c. che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso e, mirando a risolvere un conflitto di diritto sostanziale tra più acquirenti dallo stesso dante causa, consente all'attore, che esercita una pretesa avente ad oggetto un diritto trascrivibile di rendere opponibile la sentenza anche a coloro che siano divenuti successori a titolo particolare del convenuto nelle more del giudizio, con la conseguenza che gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della domanda giudiziale ed è irrilevante il fatto che gli stessi abbiano o meno partecipato al giudizio.
Ora, nel sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. la trascrizione della domanda giudiziale può non assicurare un'idonea forma di tutela per le ragioni creditorie, considerato che il richiedente non deve indicare il bene o i beni da sottoporre al vincolo ma solo l'ammontare del credito per cui agisce (cfr. Trib. Nola, 26 luglio 2010, in Giur. merito 2011, 3, 715; Trib. Modena, sez. I, 20 dicembre 2007, in Juris Data;
Trib. Nocera Inferiore, 23 giugno 2005, in Juris Data) e che il giudice, a sua volta, si limita ad autorizzare la misura cautelare stabilendo il valore fino a concorrenza del quale il sequestro può essere eseguito, essendo solo il creditore il soggetto che, in fase esecutiva, sceglie poi i beni (o i crediti) da sottoporre a sequestro. Tali beni possono quindi essere immobili o mobili e la trascrizione della domanda giudiziale può non tutelare il creditore in relazione a questi ultimi. Di contro, nel caso di cui all'art. 2905, comma 2°, c.c. il sequestro conservativo ha come oggetto un bene determinato (quello oggetto dell'atto dispositivo di cui, nel caso di specie, si chiede la nullità), con la conseguenza che la trascrizione della domanda giudiziale di merito può già fornire un'idonea forma di protezione delle ragioni creditorie relative a beni di natura immobiliare (in tal senso v. Trib. Palermo 26 aprile 2004 in Giur. merito 2005, 1,
68).
Per gli esposti motivi il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese vanno liquidate con il giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese al merito.
Si comunichi.
Pisa, 21 marzo 2025
IL GIUDICE
Teresa Guerrieri