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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/12/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3202 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato MUNARINI CHIARA e dall'avvocato MUNARINI RI
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato MUNARINI CHIARA e dall'avvocato MUNARINI
RI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
PARTE A)
DEL VERBALE DI UDIENZA DEL DUE DICEMBRE 2025
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. nulla a titolo di mantenimento per i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3. spese legali compensate tra le parti.
PARTE B)
DEL VERBALE DI UDIENZA DEL DUE DICEMBRE 2025 1. Il signor cede alla signora che accetta, la piena ed esclusiva Parte_1 Parte_2 proprietà della propria quota indivisa di ½ (50%) dell'immobile identificato catastalmente al Comune di Thiene, catasto fabbricati, foglio 2, m. n. 1578, sub 1, via Val Posina, p. T – ST, cat. A/3, cl. 3, vani 4,5, rendita catastale Euro 476,43 - trattasi di unità abitativa al piano terra e cantina al piano interrato e, sempre al foglio 2, il m.n. 1578, sub 5, via Val Posina, piano ST, cat. C/6, cl. 5, mq. 17, rendita catastale Euro 56,19 - trattasi di garage;
la quota di 9/144 (nove/centoquarantaquattresimi) della proprietà di cui al catasto terreni del Comune di Thiene, foglio 2, m. n. 1575, di are 0.20 (are zero e centiare venti) e m. n. 1579, foglio 2 del catasto terreni del Comune di Thiene, di are 2.60 (are due e centiare sessanta) e così in totale are 2.80 (are due centiare ottanta), trattasi di rampa ai garages e zona di manovra di stretta pertinenza del fabbricato nonché, la quota di 9/288
(nove/duecentottantottesimi) del mappale n. 967, censito al catasto terreni del Comune di Thiene, foglio 2, di are 3.70 (are tre e centiare settanta) e 0.90 (are zero centiare 90) del m. n. 1580, censito al catasto terreni del Comune di Thiene, foglio 2, e così in totale are 4.60 (are quattro e centiare sessanta) trattasi di terreno anch'esso di stretta pertinenza del fabbricato, destinato a strada comune per sedici appartamenti.
Le unità immobiliari compravendute sono meglio individuate nelle planimetrie che, viste ed approvate dalle parti, sono allegate al ricorso e depositate nel fascicolo telematico agli allegati 4 e 4a.
CONFINI: riferiti al lotto, via Val Posina, m.n. 1577, 1579, 1575, strada.
TITOLO DI PROVENIENZA: Atto di compravendita a rogito Avvocato Notaio di Persona_1
Thiene del 14 giugno 2013, al n. 125692 Rep.; n. 11391 Racc., registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di Thiene il 5/7/2013, al n. 1888, serie 1T, con esatti Euro 2.412,00.
L'immobile viene compravenduto a corpo, nello stato di fatto in cui attualmente si trova, anche con riferimento agli impianti, con ogni inerente diritto, azione, ragione, pertinenza, accessione, adiacenza, nonché con gli oneri e servitù attive e passive di qualsiasi specie. Diritto di proprietà e possesso giuridico, con ogni conseguenza di legge, si trasferiscono sin d'ora nella parte acquirente. Il possesso di fatto ed il materiale godimento dell'immobile, per tutti gli effetti utili ed onerosi, si riconoscono trasferiti nella parte acquirente con la data del presente atto. Spese ed imposte del presente atto a carico della parte acquirente che dichiara di assumerle.
Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e delle altre disposizioni di legge in materia, il fabbricato di cui fa parte il bene immobile è stato costruito a seguito Concessione Edilizia n. 173/78 rilasciata in data 21 novembre 1978 dal Comune di Thiene e successiva variante n. 173/78/V del giorno 25 febbraio 1980 ed il certificato di abitabilità è stato rilasciato in data 11 aprile 1980.
2. L'unità immobiliare è stata acquistata a seguito della corresponsione da parte degli acquirenti in favore dei venditori dell'importo pari a complessivi Euro 90.000,00 attraverso un assegno circolare, non trasferibile, emesso dalla banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – filiale di Roverbella, in data
13 maggio 2013, n. 706 6061076792 – 04, intestato a;
n. 2 assegni circolari, non Persona_2 trasferibili, emessi da Unicredit S.p.A. – filiale di Zanè- in data 11.6.2013, rispettivamente assegno n. D 7.316.305.549 – 07 intestato a , dell'importo di Euro 30.000,00 e assegno n. D Persona_3
7.316.305.550 – 08 intestato a . Persona_4
3. Il prezzo della compravendita è stato determinato tra le parti in complessivi Euro 40.000,00=
(quarantamila euro) da versare al momento della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale a mezzo Assegno Circolare tratto sulla Banca Unicredit, n. 7407215009-12. La parte venditrice rinuncia all'ipoteca legale.
4. La cessione di cui ai punti che precedono avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni.
5. Le parti dichiarano e garantiscono che i beni oggetto di trasferimento sono in regola con le norme urbanistiche e, quindi, liberamente commerciabili.
6. Le parti dichiarano che sull'unità immobiliare oggetto di cessione non sono state effettuate opere o eseguiti altri interventi e che nulla osta alla loro commerciabilità non essendo stata irrogata alcuna delle sanzioni previste dall'art. 41 legge 47/85 e successive modifiche.
7. Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis legge n. 52/85, che gli immobili sopra identificati sono conformi allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
8. Le parti dichiarano, altresì, che i redditi delle unità immobiliari oggetto del trasferimento sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi.
9. Le parti dichiarano, ai soli fini fiscali, che la quota ceduta ha un valore di Euro 40.000,00=.
10. Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni - assunte per puro spirito di liberalità
- costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alle conseguenti definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi. E' applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui all'art. 19 della Legge
n. 47/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/99 n. 154.
11. Le parti sono consapevoli che il Cancelliere si limiterà a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione che le parti saranno tenute a produrre sulla base del Protocollo per i trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio del 27/06/2022 e che è onere delle parti, che si obbligano a loro cura e spese, ad effettuare la trascrizione e/o la richiesta di ulteriori forme di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le parti dichiarano di assumersi ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni, alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità dei beni trasferiti ed alle trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo che del resto non gli compete, né preventivo né successivo. Si dichiarano altresì consapevoli che né il
Magistrato né la Cancelleria assumono garanzie e/o responsabilità in merito all'acquisto e al buon esito del presente trasferimento non avendo gli stessi alcuna funzione assimilabile a quella di un notaio rogante.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/08/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Zanè (VI) in data 14/09/2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 02/12/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza del 02/12/2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui al punto B) delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, né preventivo né successivo, salvo quanto stabilito da Cass. S.U. 21761/2021, in ordine alla cessione dell'immobile, controllo che non gli compete, in quanto, limitandosi a raccogliere la volontà delle parti rese nell'ambito della presente procedura, i suoi compiti ed obblighi non sono assimilabili a quelli di un notaio rogante;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in Zanè (VI) in data 14/09/2013 con atto trascritto al n. 9, Parte II, Serie A, Anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Zanè (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3202 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato MUNARINI CHIARA e dall'avvocato MUNARINI RI
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato MUNARINI CHIARA e dall'avvocato MUNARINI
RI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
PARTE A)
DEL VERBALE DI UDIENZA DEL DUE DICEMBRE 2025
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. nulla a titolo di mantenimento per i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3. spese legali compensate tra le parti.
PARTE B)
DEL VERBALE DI UDIENZA DEL DUE DICEMBRE 2025 1. Il signor cede alla signora che accetta, la piena ed esclusiva Parte_1 Parte_2 proprietà della propria quota indivisa di ½ (50%) dell'immobile identificato catastalmente al Comune di Thiene, catasto fabbricati, foglio 2, m. n. 1578, sub 1, via Val Posina, p. T – ST, cat. A/3, cl. 3, vani 4,5, rendita catastale Euro 476,43 - trattasi di unità abitativa al piano terra e cantina al piano interrato e, sempre al foglio 2, il m.n. 1578, sub 5, via Val Posina, piano ST, cat. C/6, cl. 5, mq. 17, rendita catastale Euro 56,19 - trattasi di garage;
la quota di 9/144 (nove/centoquarantaquattresimi) della proprietà di cui al catasto terreni del Comune di Thiene, foglio 2, m. n. 1575, di are 0.20 (are zero e centiare venti) e m. n. 1579, foglio 2 del catasto terreni del Comune di Thiene, di are 2.60 (are due e centiare sessanta) e così in totale are 2.80 (are due centiare ottanta), trattasi di rampa ai garages e zona di manovra di stretta pertinenza del fabbricato nonché, la quota di 9/288
(nove/duecentottantottesimi) del mappale n. 967, censito al catasto terreni del Comune di Thiene, foglio 2, di are 3.70 (are tre e centiare settanta) e 0.90 (are zero centiare 90) del m. n. 1580, censito al catasto terreni del Comune di Thiene, foglio 2, e così in totale are 4.60 (are quattro e centiare sessanta) trattasi di terreno anch'esso di stretta pertinenza del fabbricato, destinato a strada comune per sedici appartamenti.
Le unità immobiliari compravendute sono meglio individuate nelle planimetrie che, viste ed approvate dalle parti, sono allegate al ricorso e depositate nel fascicolo telematico agli allegati 4 e 4a.
CONFINI: riferiti al lotto, via Val Posina, m.n. 1577, 1579, 1575, strada.
TITOLO DI PROVENIENZA: Atto di compravendita a rogito Avvocato Notaio di Persona_1
Thiene del 14 giugno 2013, al n. 125692 Rep.; n. 11391 Racc., registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di Thiene il 5/7/2013, al n. 1888, serie 1T, con esatti Euro 2.412,00.
L'immobile viene compravenduto a corpo, nello stato di fatto in cui attualmente si trova, anche con riferimento agli impianti, con ogni inerente diritto, azione, ragione, pertinenza, accessione, adiacenza, nonché con gli oneri e servitù attive e passive di qualsiasi specie. Diritto di proprietà e possesso giuridico, con ogni conseguenza di legge, si trasferiscono sin d'ora nella parte acquirente. Il possesso di fatto ed il materiale godimento dell'immobile, per tutti gli effetti utili ed onerosi, si riconoscono trasferiti nella parte acquirente con la data del presente atto. Spese ed imposte del presente atto a carico della parte acquirente che dichiara di assumerle.
Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e delle altre disposizioni di legge in materia, il fabbricato di cui fa parte il bene immobile è stato costruito a seguito Concessione Edilizia n. 173/78 rilasciata in data 21 novembre 1978 dal Comune di Thiene e successiva variante n. 173/78/V del giorno 25 febbraio 1980 ed il certificato di abitabilità è stato rilasciato in data 11 aprile 1980.
2. L'unità immobiliare è stata acquistata a seguito della corresponsione da parte degli acquirenti in favore dei venditori dell'importo pari a complessivi Euro 90.000,00 attraverso un assegno circolare, non trasferibile, emesso dalla banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – filiale di Roverbella, in data
13 maggio 2013, n. 706 6061076792 – 04, intestato a;
n. 2 assegni circolari, non Persona_2 trasferibili, emessi da Unicredit S.p.A. – filiale di Zanè- in data 11.6.2013, rispettivamente assegno n. D 7.316.305.549 – 07 intestato a , dell'importo di Euro 30.000,00 e assegno n. D Persona_3
7.316.305.550 – 08 intestato a . Persona_4
3. Il prezzo della compravendita è stato determinato tra le parti in complessivi Euro 40.000,00=
(quarantamila euro) da versare al momento della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale a mezzo Assegno Circolare tratto sulla Banca Unicredit, n. 7407215009-12. La parte venditrice rinuncia all'ipoteca legale.
4. La cessione di cui ai punti che precedono avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni.
5. Le parti dichiarano e garantiscono che i beni oggetto di trasferimento sono in regola con le norme urbanistiche e, quindi, liberamente commerciabili.
6. Le parti dichiarano che sull'unità immobiliare oggetto di cessione non sono state effettuate opere o eseguiti altri interventi e che nulla osta alla loro commerciabilità non essendo stata irrogata alcuna delle sanzioni previste dall'art. 41 legge 47/85 e successive modifiche.
7. Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis legge n. 52/85, che gli immobili sopra identificati sono conformi allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
8. Le parti dichiarano, altresì, che i redditi delle unità immobiliari oggetto del trasferimento sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi.
9. Le parti dichiarano, ai soli fini fiscali, che la quota ceduta ha un valore di Euro 40.000,00=.
10. Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni - assunte per puro spirito di liberalità
- costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alle conseguenti definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi. E' applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui all'art. 19 della Legge
n. 47/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/99 n. 154.
11. Le parti sono consapevoli che il Cancelliere si limiterà a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione che le parti saranno tenute a produrre sulla base del Protocollo per i trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio del 27/06/2022 e che è onere delle parti, che si obbligano a loro cura e spese, ad effettuare la trascrizione e/o la richiesta di ulteriori forme di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le parti dichiarano di assumersi ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni, alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità dei beni trasferiti ed alle trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo che del resto non gli compete, né preventivo né successivo. Si dichiarano altresì consapevoli che né il
Magistrato né la Cancelleria assumono garanzie e/o responsabilità in merito all'acquisto e al buon esito del presente trasferimento non avendo gli stessi alcuna funzione assimilabile a quella di un notaio rogante.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/08/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Zanè (VI) in data 14/09/2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 02/12/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza del 02/12/2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui al punto B) delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, né preventivo né successivo, salvo quanto stabilito da Cass. S.U. 21761/2021, in ordine alla cessione dell'immobile, controllo che non gli compete, in quanto, limitandosi a raccogliere la volontà delle parti rese nell'ambito della presente procedura, i suoi compiti ed obblighi non sono assimilabili a quelli di un notaio rogante;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in Zanè (VI) in data 14/09/2013 con atto trascritto al n. 9, Parte II, Serie A, Anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Zanè (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello