TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 3960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3960 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 11690 / 2024 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. ABBATE Tommaso e Giuseppe Rotolo) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. FALQUI CAO MAURIZIO) CP_1
resistente
◊
All'udienza del 30/09/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
In accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara che Parte_1
possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento l'assegno ordinario di invalidità dalla data della domanda amministrativa (21/02/2023).
CP_ Condanna l al pagamento delle spese processuali in favore della parte
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ricorrente, che si liquidano in complessive €.3.500,00 per compenso professionale,
oltre I.V.A. se dovuta e C.P.A., disponendone la distrazione in favore dei procuratori
CP_ antistatari Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso depositato il 9.05.2023 parte ricorrente in contraddittorio con l proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire dell'assegno ordinario di invalidità.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare di detta previdenza.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il
2/08/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta.
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'udienza di trattazione scritta del la causa è stata decisa come da dispositivo che precede.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che parte ricorrente possegga il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire dell'assegno ordinario di invalidità. a decorrere dalla data della domanda amministrativa (21/02/2023).
Le suddette conclusioni, differenti da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro fase del giudizio, vengono pienamente condivise poiché maggior mente convincenti in relazione alla diagnosi formulata a seguito degli accertamenti espletati.
Conseguentemente la opposizione proposta da parte ricorrente va accolta nei termini di cui al dispositivo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, l va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali in favore di parte ricorrente, che si liquidano e distraggono come da dispositivo.
CP_ Vanno definitivamente poste a carico dell le spese delle consulenze tecniche, già
liquidate e poste provvisoriamente carico di quest'ultimo.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 30.09.2025.
IL GIUDICE
NA FA
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 11690 / 2024 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. ABBATE Tommaso e Giuseppe Rotolo) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. FALQUI CAO MAURIZIO) CP_1
resistente
◊
All'udienza del 30/09/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
In accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara che Parte_1
possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento l'assegno ordinario di invalidità dalla data della domanda amministrativa (21/02/2023).
CP_ Condanna l al pagamento delle spese processuali in favore della parte
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ricorrente, che si liquidano in complessive €.3.500,00 per compenso professionale,
oltre I.V.A. se dovuta e C.P.A., disponendone la distrazione in favore dei procuratori
CP_ antistatari Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso depositato il 9.05.2023 parte ricorrente in contraddittorio con l proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire dell'assegno ordinario di invalidità.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare di detta previdenza.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il
2/08/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta.
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'udienza di trattazione scritta del la causa è stata decisa come da dispositivo che precede.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che parte ricorrente possegga il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire dell'assegno ordinario di invalidità. a decorrere dalla data della domanda amministrativa (21/02/2023).
Le suddette conclusioni, differenti da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro fase del giudizio, vengono pienamente condivise poiché maggior mente convincenti in relazione alla diagnosi formulata a seguito degli accertamenti espletati.
Conseguentemente la opposizione proposta da parte ricorrente va accolta nei termini di cui al dispositivo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, l va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali in favore di parte ricorrente, che si liquidano e distraggono come da dispositivo.
CP_ Vanno definitivamente poste a carico dell le spese delle consulenze tecniche, già
liquidate e poste provvisoriamente carico di quest'ultimo.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 30.09.2025.
IL GIUDICE
NA FA
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro