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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6519/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6519/2020, riservata in decisione all'udienza del 04.02.2025, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle memorie di replica,
TRA
, nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Fortunato, presso il cui studio Persona_1 elettivamente domicilia, in C.so Garibaldi n. 36, Saviano (NA), come da procura a margine dell'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Sebastiano Iovine, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Via San Francesco d'Assisi n. 45,
Marigliano (NA), come procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 287/2020 del Giudice di Pace di . CP_1
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 04.02.2025. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che, con atto d'appello notificato in data 27.10.2020, non iscritto a ruolo ed a cui seguiva una successiva citazione in riassunzione, notificata in data 11.11.2020, , nella qualità di Parte_1
genitore esercente la potestà su , all'epoca dei fatti minore, ha impugnato la Persona_1
sentenza n. 287/2020, emessa in data 13.9.2019 dal Giudice di Pace di e pubblicata in data CP_1
17.3.2020, con la quale era stata rigettata la domanda da lui proposta, nella riferita qualità, e volta ad ottenere la condanna del , al ristoro dei danni patiti dal minore a seguito del sinistro Controparte_1
verificatosi il 12.8.2014, alle ore 11:00 circa, nel Comune di , al Corso Umberto I, allorquando CP_1
, mentre percorreva a piedi la detta via, in compagnia del padre Persona_1 Pt_1
, nell'attraversare la strada inciampava su di un basolo sconnesso presente sul manto stradale,
[...]
cadendo al suolo.
In seguito all'accaduto, , riportava lesioni, per la cui cura veniva trasportato Persona_1
presso il Presidio Ospedaliero Santa Maria della Pietà di Nola, ove gli veniva diagnosticato “trauma contusivo avambraccio destro con frattura diafisaria di radio e ulna” (cfr. referto n. 32148 del 12.8.2014, in allegato nel fascicolo di primo grado di parte attrice), a cui seguiva un ulteriore accesso presso l'Ospedale pediatrico “A.O. Santobono e Pausilipon” ove i sanitari di turno gli diagnosticavano “frattura biossea
avambraccio destro” e, successivamente, applicavano apparecchio gessato (cfr. cartella clinica A.O.
Santobono e Pausilipon, in allegato al medesimo fascicolo).
Si costituiva in giudizio il , senza proporre appello incidentale ed insistendo per il Controparte_1
rigetto dell'appello, per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Così instaurato il contraddittorio, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, la causa giunge alla decisione.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data
2 17.3.2020 e che non risulta notificata, a fronte della notifica c.d. in riassunzione dell'atto di appello in data
11.11.2020, quindi entro il termine di decadenza (considerata la sospensione straordinaria dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020, ex artt. 83, D.L. n. 18/2020 e art. 36, co. 1, D.L. 23/2020, a causa della emergenza da coronavirus) ed iscrizione a ruolo in data 18.11.2020; inoltre, l'atto di gravame
è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Passando al merito dell'appello, va anzitutto evidenziato che, in base alla prospettazione attorea, nel caso de quo si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c., che prevede la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza, volto ad impedire che esse arrechino danni ai terzi (in tema, cfr. sent. Cass. n. 16422/2011).
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, «La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un
fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno» (Cassazione civile sez. III, 05.02.2013, n. 2660); «Ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe
l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Nell'eventualità della persistenza
3 dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento» (Cassazione civile sez. III,
10.3.2009, n. 5741).
Ed anche con recentissima pronuncia, la Suprema Corte ha confermato che «La responsabilità ex art. 2051
c.c. è di natura oggettiva e si fonda sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Può essere esclusa dal caso fortuito o da un fatto del danneggiato che assuma incidenza causale nell'avverarsi dell'evento. Il comportamento del danneggiato, la cui valutazione spetta al giudice del merito, è rilevante solo se colposo. Quest'ultimo determina la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze ascrivibili a tale comportamento» (Cassazione civile sez. III, 30.01.2025, n. 2148).
In tema di riparto dell'onere della prova in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., come statuito dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, «la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito» (Cassazione civile sez. un., 30.6.2022, n. 20943), non rilevando affatto la diligenza o la condotta colposa del custode, pur essendo indispensabile la prova, a carico del danneggiato, del nesso di causalità tra cosa e danno: «La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva fondandosi sulla prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle
condotte del danneggiato o di un terzo, contraddistinte dalla colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. e dalla oggettiva imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole. A ciò deve aggiungersi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso è un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro
(…) da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini dell'art. 360 c.p.c., n. 5 (…)» (così Cassazione civile sez. III, 28.11.2023, n. 33074).
In definitiva, «La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare
4 che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo
e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità» (Cassazione civile sez. III, 01.4.2010, n. 8005).
E i suddetti principi trovano oramai applicazione anche nel caso in cui il custode sia una P.A., fermo il solo limite alla responsabilità dell'ente pubblico relativo a beni demaniali su cui è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, quando cioè l'estensione renda praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo;
viceversa, siffatta responsabilità resta applicabile in relazione ai beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale, consentono un'adeguata attività di vigilanza (cfr. Cassazione civile sez. III, 21.01.1987, n. 526 e, di recente, Cassazione civile sez. III, 13.5.2024, n. 12988) e l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo a danno di terzi, fermo restando che la P.A. è liberata dalla responsabilità ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cassazione civile sez. III, 11.3.2021, n. 6826).
Resta fermo, dunque, il limite alla responsabilità della P.A., rappresentato dal caso fortuito. La Cassazione,
infatti, ha ripetutamente affermato che la responsabilità dell'ente custode della res che ha provocato il danno può essere esclusa se la condotta del danneggiato sia stata «colposamente incauta, non occorrendo che a livello fattuale sia imprevedibile» (Cass., sez. VI, 09.7.2019, n. 18415).
Quanto alle caratteristiche del caso fortuito, idoneo a recidere -come visto- il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che il caso fortuito è
«rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode
5 deve rispondere (…), l'imprevedibilità – idonea ad esonerare il custode dalla responsabilità – deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia,
l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati» (Cassazione civile sez. III, 10.7.2018, n. 18075).
In definitiva ed in sintesi, alla luce dei principi pretori appena richiamati, per potersi invocare la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno e l'oggetto della prova non può prescindere dalla allegazione nella domanda, quale fatto costitutivo della stessa, di un fattore intrinseco o estrinseco alla cosa (ossia dovuto ad agenti esterni), entrambi idonei a radicare il nesso eziologico, salva la valutazione del giudice se la cosa sia potenzialmente lesiva e, perciò, se l'evento verificatosi ne sia conseguenza normale. Una volta, poi, che il danneggiato abbia assolto tale onere, resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di controllo, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (si cfr., ex multis, Cass. n. 6677/11, Cass. n. 8005/10), nonché dell'eventuale concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo.
In altre parole, resta fermo che, nonostante gli indubbi alleggerimenti probatori innanzi richiamati, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode, è pur sempre tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia,
e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo”, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (Cass., sez. III, 10.6.2020, n. 11096). Pertanto, come condivisibilmente è stato affermato nella giurisprudenza di merito, «Nell'ambito (e quale presupposto) della
6 responsabilità risarcitoria di natura oggettiva per danni provocati da cose in custodia ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2051 c.c., per l'insorgere a carico del custode di tale obbligo, è necessario, ma sufficiente, il riscontro positivo in ordine al coinvolgimento della “res” custodita nel dinamismo che ha condotto alla risultante dannosa. Nel peculiare significato che precede va paradigmaticamente intesa la relazione causale tra la cosa in custodia ed il pregiudizio patrimoniale patito da un terzo soggetto. Tale profilo costituisce invero un “prius”, e cioè un antecedente logico necessario per poter ravvisare i presupposti della responsabilità risarcitoria del custode, venendo in proposito onerato della relativa prova il preteso danneggiato. Solo una volta assolto un siffatto onere, diviene di attualità, quale “posterius” rispetto all'accadimento storico da cui è disceso il lamentato danno, l'eventuale esimente del fortuito, che deve essere provata, e prima ancora addotta, dall'asserito danneggiante
e custode» (Corte appello Torino, sez. III, 18.5.2020, n. 533).
I principi di diritto fin qui enunciati sono, a fortiori, applicabili nell'ipotesi in cui ad essere danneggiato sia un minore, su cui i genitori devono esercitare la necessaria vigilanza, compatibilmente con le specifiche caratteristiche dell'attività dai medesimi esercitata e con l'età e capacità dei figli.
Facendo, allora, applicazione dei principi appena richiamati e tenuto conto dell'età del danneggiato (sette anni all'epoca dell'evento lesivo), che si infortunava nonostante la presenza del padre, che lo teneva per mano, ritiene il Tribunale che l'appello non possa trovare accoglimento, non essendo emerse risultanze istruttorie che permettano di affermare la responsabilità dell'ente convenuto ex art. 2051 c.c., non avendo fornito l'attore, attuale appellante, la prova del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Invero, l'unico teste escusso in primo grado ha fornito una descrizione alquanto generica e poco precisa del sinistro e, soprattutto, dalla sua deposizione oltre che dal complessivo materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio, non è emersa prova certa del fatto che la caduta sia avvenuta a causa di omessa o inadeguata manutenzione del manto stradale da parte del appellato. CP_1
Ed infatti, il teste , escusso all'udienza del 30.10.2016, ha reso dichiarazioni del tutto Testimone_1
generiche in merito alla caduta, essendosi limitato a riferire: “il bimbo inciampava e rovinava a terra su di un basalto (così nel verbale di causa) sconnesso presente sul manto stradale”: pertanto, alcuna specificazione veniva resa in ordine al punto esatto della strada ove si verificava la caduta, non avendo il teste nemmeno chiarito se padre e figlio stessero attraversando sulle strisce pedonali e se la strada fosse o meno a doppio senso
7 di marcia;
inoltre, nulla egli precisava circa la visibilità o meno della sconnessione, né se il basalo si trovasse in linea con gli altri, se il tratto di strada interessato fosse o meno in buono stato di manutenzione, né, infine, se il dissesto fosse o meno segnalato.
Nulla lo stesso teste ha dichiarato, altresì, sulle modalità della caduta non avendo riferito con quali esatte modalità il minore cadde al suolo e con quale parte del corpo, avendo egli dichiarato esclusivamente che il bambino piangeva, lamentando dolori al braccio destro.
Pare, poi, quanto meno singolare che, pur tenendo per mano il figlio di soli sette anni (cfr. atto di citazione, nonché deposizione del teste escusso, che riferiva: “(…) ho visto il sig. che percorreva a piedi, Per_1
sul marciapiedi opposto al mio, il con il figlio, di circa sette anni, tenendolo mano nella mano. Ricordo che Persona_2
giunto all'altezza della Villa Comunale, il sig. , sempre tenendo per mano il figlio, era intento ad attraversare la Per_1
strada per venire sul marciapiedi opposto dove mi trovavo io, quando il bambino inciampava e rovinava a terra su di un basalto sconnesso presente sul manto stradale”), il padre non riuscisse, all'atto di avvertirne l'inciampo, a trattenerlo in modo da evitare a caduta, non risultando agevole immaginare la caduta del bambino nonostante egli desse la mano al padre.
Dall'analizzato materiale probatorio residuano, allora, dubbi in merito alla stessa attendibilità del teste tali da non consentire di ricostruire l'esatta dinamica della caduta e, soprattutto, di verificare se vi sia compatibilità tra la dinamica allegata (dinamica, nel caso di specie, del tutto generica in citazione) e le lesioni riportate dal minore, come accertate nei certificati medici depositati in atti.
Ne consegue che, le dichiarazioni testimoniali, per la loro genericità ed inattendibilità, non consentono di ritenere provata l'efficienza causale della sconnessione stradale, dedotta in citazione, rispetto alla caduta del minore.
Va, poi, evidenziato come sia il teste – come innanzi anticipato – sia l'attore, in citazione, non abbiano riferito se l'attraversamento fosse avvenuto sulle strisce pedonali, circostanza, questa, che invece sembra doversi escludere alla luce delle foto allegate alla produzione di primo grado, ove non si intravedono strisce per l'attraversamento pedonale nel luogo individuato come punto della caduta. Pertanto, essendosi la caduta verificata durante l'attraversamento della strada, dunque sulla sede stradale deputata alla
8 circolazione dei veicoli e non dei pedoni, deve trovare applicazione il principio di autoresponsabilità ex art. 1227 c.c. (si cfr. Cass., n. 15859/2015): «Nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227, comma 1, c.c.».
Alcuna responsabilità può essere, allora, attribuita al per l'accaduto, trovandosi la potenziale CP_1
insidia del manto stradale localizzata non già sul marciapiede - luogo per sua natura destinato al transito pedonale - bensì su di una zona della strada ove i pedoni non avrebbero dovuto circolare affatto, con la conseguenza per cui viola la regola di normale prudenza effettuare un attraversamento in zona priva di strisce pedonali e, dunque, non deputata al passaggio dei pedoni (in assenza - lo si ribadisce - di prova che ivi insistessero le suddette strisce).
A ciò aggiungasi che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nella causazione del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (si cfr. ordinanza
Cassazione civile sez. VI, 03.7.2018, n. 17324)
Ed infatti, dal corredo fotografico allegato alla produzione di primo grado di parte appellante si rinvengono immagini che, a dire del teste, che le riconosceva e sottoscriveva, sono relative allo stato dei luoghi. Ebbene, dai reperti fotografici allegati in sequenza (numerati da questo Giudice come all. nn. 1,
2, 3 e 4 mancando l'indice foliario con la relativa numerazione della documentazione allegata), è possibile evincere che il tratto di strada era interamente pavimentato da lastre di basalto di cui è possibile scorgere una sconnessione generalizzata che, sicuramente, considerato l'orario e il periodo dell'anno in cui l'evento si è verificato (12.8.2014, ore 11:00), poteva essere evitata con l'ordinaria diligenza, sia dal minore ma di
9 certo anche dal padre che ha allegato in atti di averlo tenuto per mano al momento dell'evento, dal momento che dalla quarta foto prodotta da parte appellante, che ritrae una prospettiva diversa rispetto ai primi tre rilievi richiamati, si evince che la lastra di basalto - diversamente da quanto argomentato dall'appellante, secondo cui “La disconnessione per sua stessa natura non è visibile. Infatti dalla documentazione fotografica prodotta nel fascicolo di primo grado si evince che il basalto era perfettamente in linea con gli altri, solo che non era fissato correttamente al suolo” (cfr., da ultimo, pag. 3 della comparsa conclusionale dell'appellante) - era notevolmente al di sotto della restante pavimentazione, creando un dislivello ampio e visibile.
Sicché dalle emergenze istruttorie in atti, risulta provato che parte appellante non abbia tenuto una condotta sufficientemente diligente, in quanto avrebbe potuto evitare la caduta, posto che un bambino dell'età di sette anni deve ritenersi in grado di cogliere il pericolo costituito dal dislivello presente e, vieppiù, poteva farlo il genitore, che era con lui e lo teneva per mano. Dunque, il comportamento imprudente e poco accorto pare idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno, escludendo la responsabilità del custode.
Ne consegue che, tenuto conto di tutte le circostanze concrete emerse nel giudizio di primo grado (ora diurna, visibilità della sconnessione, attraversamento fuori dalle strisce pedonali), elidono la responsabilità dell'ente locale convenuto relativamente alla caduta ed alle lesioni subite dal minore.
Dalle considerazioni di cui innanzi discende, dunque, il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di
, nella riferita qualità, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come Parte_1
recentemente aggiornato con D.M. n. 147 del 13.8.2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, valore medio leggermente ridotto, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta, con riduzione ai minimi della fase di trattazione, in assenza di istruttoria.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto , nella qualità di genitore esercente la potestà sul Parte_1
minore e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
Persona_1
2) Condanna , nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore Parte_1 [...]
, alla refusione delle spese processuali del giudizio di appello in favore del Persona_1
, in persona del Sindaco pro tempore, che liquida in € 2.127,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
3) Dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 09.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6519/2020, riservata in decisione all'udienza del 04.02.2025, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle memorie di replica,
TRA
, nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Fortunato, presso il cui studio Persona_1 elettivamente domicilia, in C.so Garibaldi n. 36, Saviano (NA), come da procura a margine dell'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Sebastiano Iovine, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Via San Francesco d'Assisi n. 45,
Marigliano (NA), come procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 287/2020 del Giudice di Pace di . CP_1
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 04.02.2025. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che, con atto d'appello notificato in data 27.10.2020, non iscritto a ruolo ed a cui seguiva una successiva citazione in riassunzione, notificata in data 11.11.2020, , nella qualità di Parte_1
genitore esercente la potestà su , all'epoca dei fatti minore, ha impugnato la Persona_1
sentenza n. 287/2020, emessa in data 13.9.2019 dal Giudice di Pace di e pubblicata in data CP_1
17.3.2020, con la quale era stata rigettata la domanda da lui proposta, nella riferita qualità, e volta ad ottenere la condanna del , al ristoro dei danni patiti dal minore a seguito del sinistro Controparte_1
verificatosi il 12.8.2014, alle ore 11:00 circa, nel Comune di , al Corso Umberto I, allorquando CP_1
, mentre percorreva a piedi la detta via, in compagnia del padre Persona_1 Pt_1
, nell'attraversare la strada inciampava su di un basolo sconnesso presente sul manto stradale,
[...]
cadendo al suolo.
In seguito all'accaduto, , riportava lesioni, per la cui cura veniva trasportato Persona_1
presso il Presidio Ospedaliero Santa Maria della Pietà di Nola, ove gli veniva diagnosticato “trauma contusivo avambraccio destro con frattura diafisaria di radio e ulna” (cfr. referto n. 32148 del 12.8.2014, in allegato nel fascicolo di primo grado di parte attrice), a cui seguiva un ulteriore accesso presso l'Ospedale pediatrico “A.O. Santobono e Pausilipon” ove i sanitari di turno gli diagnosticavano “frattura biossea
avambraccio destro” e, successivamente, applicavano apparecchio gessato (cfr. cartella clinica A.O.
Santobono e Pausilipon, in allegato al medesimo fascicolo).
Si costituiva in giudizio il , senza proporre appello incidentale ed insistendo per il Controparte_1
rigetto dell'appello, per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Così instaurato il contraddittorio, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, la causa giunge alla decisione.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data
2 17.3.2020 e che non risulta notificata, a fronte della notifica c.d. in riassunzione dell'atto di appello in data
11.11.2020, quindi entro il termine di decadenza (considerata la sospensione straordinaria dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020, ex artt. 83, D.L. n. 18/2020 e art. 36, co. 1, D.L. 23/2020, a causa della emergenza da coronavirus) ed iscrizione a ruolo in data 18.11.2020; inoltre, l'atto di gravame
è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Passando al merito dell'appello, va anzitutto evidenziato che, in base alla prospettazione attorea, nel caso de quo si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c., che prevede la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza, volto ad impedire che esse arrechino danni ai terzi (in tema, cfr. sent. Cass. n. 16422/2011).
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, «La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un
fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno» (Cassazione civile sez. III, 05.02.2013, n. 2660); «Ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe
l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Nell'eventualità della persistenza
3 dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento» (Cassazione civile sez. III,
10.3.2009, n. 5741).
Ed anche con recentissima pronuncia, la Suprema Corte ha confermato che «La responsabilità ex art. 2051
c.c. è di natura oggettiva e si fonda sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Può essere esclusa dal caso fortuito o da un fatto del danneggiato che assuma incidenza causale nell'avverarsi dell'evento. Il comportamento del danneggiato, la cui valutazione spetta al giudice del merito, è rilevante solo se colposo. Quest'ultimo determina la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze ascrivibili a tale comportamento» (Cassazione civile sez. III, 30.01.2025, n. 2148).
In tema di riparto dell'onere della prova in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., come statuito dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, «la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito» (Cassazione civile sez. un., 30.6.2022, n. 20943), non rilevando affatto la diligenza o la condotta colposa del custode, pur essendo indispensabile la prova, a carico del danneggiato, del nesso di causalità tra cosa e danno: «La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva fondandosi sulla prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle
condotte del danneggiato o di un terzo, contraddistinte dalla colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. e dalla oggettiva imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole. A ciò deve aggiungersi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso è un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro
(…) da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini dell'art. 360 c.p.c., n. 5 (…)» (così Cassazione civile sez. III, 28.11.2023, n. 33074).
In definitiva, «La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare
4 che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo
e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità» (Cassazione civile sez. III, 01.4.2010, n. 8005).
E i suddetti principi trovano oramai applicazione anche nel caso in cui il custode sia una P.A., fermo il solo limite alla responsabilità dell'ente pubblico relativo a beni demaniali su cui è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, quando cioè l'estensione renda praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo;
viceversa, siffatta responsabilità resta applicabile in relazione ai beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale, consentono un'adeguata attività di vigilanza (cfr. Cassazione civile sez. III, 21.01.1987, n. 526 e, di recente, Cassazione civile sez. III, 13.5.2024, n. 12988) e l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo a danno di terzi, fermo restando che la P.A. è liberata dalla responsabilità ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cassazione civile sez. III, 11.3.2021, n. 6826).
Resta fermo, dunque, il limite alla responsabilità della P.A., rappresentato dal caso fortuito. La Cassazione,
infatti, ha ripetutamente affermato che la responsabilità dell'ente custode della res che ha provocato il danno può essere esclusa se la condotta del danneggiato sia stata «colposamente incauta, non occorrendo che a livello fattuale sia imprevedibile» (Cass., sez. VI, 09.7.2019, n. 18415).
Quanto alle caratteristiche del caso fortuito, idoneo a recidere -come visto- il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che il caso fortuito è
«rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode
5 deve rispondere (…), l'imprevedibilità – idonea ad esonerare il custode dalla responsabilità – deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia,
l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati» (Cassazione civile sez. III, 10.7.2018, n. 18075).
In definitiva ed in sintesi, alla luce dei principi pretori appena richiamati, per potersi invocare la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno e l'oggetto della prova non può prescindere dalla allegazione nella domanda, quale fatto costitutivo della stessa, di un fattore intrinseco o estrinseco alla cosa (ossia dovuto ad agenti esterni), entrambi idonei a radicare il nesso eziologico, salva la valutazione del giudice se la cosa sia potenzialmente lesiva e, perciò, se l'evento verificatosi ne sia conseguenza normale. Una volta, poi, che il danneggiato abbia assolto tale onere, resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di controllo, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (si cfr., ex multis, Cass. n. 6677/11, Cass. n. 8005/10), nonché dell'eventuale concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo.
In altre parole, resta fermo che, nonostante gli indubbi alleggerimenti probatori innanzi richiamati, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode, è pur sempre tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia,
e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo”, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (Cass., sez. III, 10.6.2020, n. 11096). Pertanto, come condivisibilmente è stato affermato nella giurisprudenza di merito, «Nell'ambito (e quale presupposto) della
6 responsabilità risarcitoria di natura oggettiva per danni provocati da cose in custodia ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2051 c.c., per l'insorgere a carico del custode di tale obbligo, è necessario, ma sufficiente, il riscontro positivo in ordine al coinvolgimento della “res” custodita nel dinamismo che ha condotto alla risultante dannosa. Nel peculiare significato che precede va paradigmaticamente intesa la relazione causale tra la cosa in custodia ed il pregiudizio patrimoniale patito da un terzo soggetto. Tale profilo costituisce invero un “prius”, e cioè un antecedente logico necessario per poter ravvisare i presupposti della responsabilità risarcitoria del custode, venendo in proposito onerato della relativa prova il preteso danneggiato. Solo una volta assolto un siffatto onere, diviene di attualità, quale “posterius” rispetto all'accadimento storico da cui è disceso il lamentato danno, l'eventuale esimente del fortuito, che deve essere provata, e prima ancora addotta, dall'asserito danneggiante
e custode» (Corte appello Torino, sez. III, 18.5.2020, n. 533).
I principi di diritto fin qui enunciati sono, a fortiori, applicabili nell'ipotesi in cui ad essere danneggiato sia un minore, su cui i genitori devono esercitare la necessaria vigilanza, compatibilmente con le specifiche caratteristiche dell'attività dai medesimi esercitata e con l'età e capacità dei figli.
Facendo, allora, applicazione dei principi appena richiamati e tenuto conto dell'età del danneggiato (sette anni all'epoca dell'evento lesivo), che si infortunava nonostante la presenza del padre, che lo teneva per mano, ritiene il Tribunale che l'appello non possa trovare accoglimento, non essendo emerse risultanze istruttorie che permettano di affermare la responsabilità dell'ente convenuto ex art. 2051 c.c., non avendo fornito l'attore, attuale appellante, la prova del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Invero, l'unico teste escusso in primo grado ha fornito una descrizione alquanto generica e poco precisa del sinistro e, soprattutto, dalla sua deposizione oltre che dal complessivo materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio, non è emersa prova certa del fatto che la caduta sia avvenuta a causa di omessa o inadeguata manutenzione del manto stradale da parte del appellato. CP_1
Ed infatti, il teste , escusso all'udienza del 30.10.2016, ha reso dichiarazioni del tutto Testimone_1
generiche in merito alla caduta, essendosi limitato a riferire: “il bimbo inciampava e rovinava a terra su di un basalto (così nel verbale di causa) sconnesso presente sul manto stradale”: pertanto, alcuna specificazione veniva resa in ordine al punto esatto della strada ove si verificava la caduta, non avendo il teste nemmeno chiarito se padre e figlio stessero attraversando sulle strisce pedonali e se la strada fosse o meno a doppio senso
7 di marcia;
inoltre, nulla egli precisava circa la visibilità o meno della sconnessione, né se il basalo si trovasse in linea con gli altri, se il tratto di strada interessato fosse o meno in buono stato di manutenzione, né, infine, se il dissesto fosse o meno segnalato.
Nulla lo stesso teste ha dichiarato, altresì, sulle modalità della caduta non avendo riferito con quali esatte modalità il minore cadde al suolo e con quale parte del corpo, avendo egli dichiarato esclusivamente che il bambino piangeva, lamentando dolori al braccio destro.
Pare, poi, quanto meno singolare che, pur tenendo per mano il figlio di soli sette anni (cfr. atto di citazione, nonché deposizione del teste escusso, che riferiva: “(…) ho visto il sig. che percorreva a piedi, Per_1
sul marciapiedi opposto al mio, il con il figlio, di circa sette anni, tenendolo mano nella mano. Ricordo che Persona_2
giunto all'altezza della Villa Comunale, il sig. , sempre tenendo per mano il figlio, era intento ad attraversare la Per_1
strada per venire sul marciapiedi opposto dove mi trovavo io, quando il bambino inciampava e rovinava a terra su di un basalto sconnesso presente sul manto stradale”), il padre non riuscisse, all'atto di avvertirne l'inciampo, a trattenerlo in modo da evitare a caduta, non risultando agevole immaginare la caduta del bambino nonostante egli desse la mano al padre.
Dall'analizzato materiale probatorio residuano, allora, dubbi in merito alla stessa attendibilità del teste tali da non consentire di ricostruire l'esatta dinamica della caduta e, soprattutto, di verificare se vi sia compatibilità tra la dinamica allegata (dinamica, nel caso di specie, del tutto generica in citazione) e le lesioni riportate dal minore, come accertate nei certificati medici depositati in atti.
Ne consegue che, le dichiarazioni testimoniali, per la loro genericità ed inattendibilità, non consentono di ritenere provata l'efficienza causale della sconnessione stradale, dedotta in citazione, rispetto alla caduta del minore.
Va, poi, evidenziato come sia il teste – come innanzi anticipato – sia l'attore, in citazione, non abbiano riferito se l'attraversamento fosse avvenuto sulle strisce pedonali, circostanza, questa, che invece sembra doversi escludere alla luce delle foto allegate alla produzione di primo grado, ove non si intravedono strisce per l'attraversamento pedonale nel luogo individuato come punto della caduta. Pertanto, essendosi la caduta verificata durante l'attraversamento della strada, dunque sulla sede stradale deputata alla
8 circolazione dei veicoli e non dei pedoni, deve trovare applicazione il principio di autoresponsabilità ex art. 1227 c.c. (si cfr. Cass., n. 15859/2015): «Nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227, comma 1, c.c.».
Alcuna responsabilità può essere, allora, attribuita al per l'accaduto, trovandosi la potenziale CP_1
insidia del manto stradale localizzata non già sul marciapiede - luogo per sua natura destinato al transito pedonale - bensì su di una zona della strada ove i pedoni non avrebbero dovuto circolare affatto, con la conseguenza per cui viola la regola di normale prudenza effettuare un attraversamento in zona priva di strisce pedonali e, dunque, non deputata al passaggio dei pedoni (in assenza - lo si ribadisce - di prova che ivi insistessero le suddette strisce).
A ciò aggiungasi che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nella causazione del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (si cfr. ordinanza
Cassazione civile sez. VI, 03.7.2018, n. 17324)
Ed infatti, dal corredo fotografico allegato alla produzione di primo grado di parte appellante si rinvengono immagini che, a dire del teste, che le riconosceva e sottoscriveva, sono relative allo stato dei luoghi. Ebbene, dai reperti fotografici allegati in sequenza (numerati da questo Giudice come all. nn. 1,
2, 3 e 4 mancando l'indice foliario con la relativa numerazione della documentazione allegata), è possibile evincere che il tratto di strada era interamente pavimentato da lastre di basalto di cui è possibile scorgere una sconnessione generalizzata che, sicuramente, considerato l'orario e il periodo dell'anno in cui l'evento si è verificato (12.8.2014, ore 11:00), poteva essere evitata con l'ordinaria diligenza, sia dal minore ma di
9 certo anche dal padre che ha allegato in atti di averlo tenuto per mano al momento dell'evento, dal momento che dalla quarta foto prodotta da parte appellante, che ritrae una prospettiva diversa rispetto ai primi tre rilievi richiamati, si evince che la lastra di basalto - diversamente da quanto argomentato dall'appellante, secondo cui “La disconnessione per sua stessa natura non è visibile. Infatti dalla documentazione fotografica prodotta nel fascicolo di primo grado si evince che il basalto era perfettamente in linea con gli altri, solo che non era fissato correttamente al suolo” (cfr., da ultimo, pag. 3 della comparsa conclusionale dell'appellante) - era notevolmente al di sotto della restante pavimentazione, creando un dislivello ampio e visibile.
Sicché dalle emergenze istruttorie in atti, risulta provato che parte appellante non abbia tenuto una condotta sufficientemente diligente, in quanto avrebbe potuto evitare la caduta, posto che un bambino dell'età di sette anni deve ritenersi in grado di cogliere il pericolo costituito dal dislivello presente e, vieppiù, poteva farlo il genitore, che era con lui e lo teneva per mano. Dunque, il comportamento imprudente e poco accorto pare idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno, escludendo la responsabilità del custode.
Ne consegue che, tenuto conto di tutte le circostanze concrete emerse nel giudizio di primo grado (ora diurna, visibilità della sconnessione, attraversamento fuori dalle strisce pedonali), elidono la responsabilità dell'ente locale convenuto relativamente alla caduta ed alle lesioni subite dal minore.
Dalle considerazioni di cui innanzi discende, dunque, il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di
, nella riferita qualità, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come Parte_1
recentemente aggiornato con D.M. n. 147 del 13.8.2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, valore medio leggermente ridotto, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta, con riduzione ai minimi della fase di trattazione, in assenza di istruttoria.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto , nella qualità di genitore esercente la potestà sul Parte_1
minore e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
Persona_1
2) Condanna , nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore Parte_1 [...]
, alla refusione delle spese processuali del giudizio di appello in favore del Persona_1
, in persona del Sindaco pro tempore, che liquida in € 2.127,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
3) Dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 09.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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