Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/10/2009, n. 21293
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Sentenza 6 ottobre 2009

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Il divieto per le aziende municipalizzate di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali che prevedano per il personale dipendente erogazioni economiche aggiuntive rispetto a quelle previste dai contratti nazionali di categoria, previsto, dall'art. 5-ter del d.l. n. 778 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3 del 1979, fino all' entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzazione, non trova applicazione per la Regione Siciliana, alla stregua dell'art. 1, comma 2, della legge n. 142 del 1990, che ne ha escluso l'applicazione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, nonché della legge reg. Sicilia n. 48 del 1991, che all'art. 1, comma 1, nel recepire i contenuti delle riforme nazionali in materia di autonomie locali, ha reso palese che, fino al detto recepimento, tale riforma, e la conseguente abrogazione del divieto di attribuzioni economiche, non potevano trovare applicazione nella Regione Siciliana.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/10/2009, n. 21293
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21293
    Data del deposito : 6 ottobre 2009

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