Sentenza 6 ottobre 2009
Massime • 1
Il divieto per le aziende municipalizzate di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali che prevedano per il personale dipendente erogazioni economiche aggiuntive rispetto a quelle previste dai contratti nazionali di categoria, previsto, dall'art. 5-ter del d.l. n. 778 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3 del 1979, fino all' entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzazione, non trova applicazione per la Regione Siciliana, alla stregua dell'art. 1, comma 2, della legge n. 142 del 1990, che ne ha escluso l'applicazione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, nonché della legge reg. Sicilia n. 48 del 1991, che all'art. 1, comma 1, nel recepire i contenuti delle riforme nazionali in materia di autonomie locali, ha reso palese che, fino al detto recepimento, tale riforma, e la conseguente abrogazione del divieto di attribuzioni economiche, non potevano trovare applicazione nella Regione Siciliana.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/10/2009, n. 21293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21293 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5927/2006 proposto da:
LL GI, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ANTONELLI 4, presso lo studio dell'avvocato COSTANZO ANDREA, rappresentato e difeso dall'avvocato GARILLI Alessandro, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO DI PALERMO;
- intimata -
sul ricorso 8486/2006 proposto da:
AMAP S.P.A. (già Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIAVE 52, presso lo studio dell'avvocato CARCIONE RENATO, rappresentata e difesa dall'avvocato SCIORTINO TERESA MARIA, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LL GI, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ANTONELLI 4, presso lo studio dell'avvocato COSTANZO ANDREA, rappresentato e difeso dall'avvocato GARILLI ALESSANDRO, giusta mandato a margine del ricorso;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1110/2005 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 09/11/2005 R.G.N. 539/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/05/2009 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;
udito l'Avvocato GARILLI;
udito l'Avvocato CARCIONE per delega SCIORTINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento per quanto di ragione dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'AMAP s.p.a. (già Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo) ha chiesto la condanna di GI MP, suo dipendente fino al 31 dicembre 1994, con qualifica di dirigente, alla restituzione di una determinata somma da lui percepita a titolo di trattamento retributivo nel corso del rapporto di lavoro, in contrasto con il divieto di erogazioni economiche aggiuntive rispetto a quelle dei contratti collettivi nazionali di categoria, stabilito dal D.L. 10 novembre 1978, n. 78, art. 5 ter, aggiunto dalla legge di conversione
L. 8 gennaio 1079, n.
3. Il MP ha a sua volta chiesto in via riconvenzionale la condanna al pagamento degli accessori di legge sulle differenze riconosciute a suo credito, portate in detrazione rispetto alla somma da lui dovuta.
Previo espletamento di una CTU la domanda dell'AMAP è stata accolta mentre quella del MP è stata respinta. La Corte d'Appello di Palermo, accogliendo la domanda del MP, ha parzialmente riformato la sentenza impugnata, confermandola per il resto sulla base di motivazioni così riassumibili.
2. L'art. 5 ter sopra richiamato trova applicazione anche nella Regione Sicilia trattandosi di norma fondamentale di riforma economico sociale, tale da vincolare la competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale in materia di disciplina del proprio personale. In ogni caso tale potestà esclusiva si riferisce agli enti locali e non può estendersi al personale di un'azienda municipalizzata. Essa inoltre riguarda la struttura organizzativa dei vari uffici e non la regolamentazione dei rapporti di lavoro, disciplinati dalle varie contrattazioni di settore. Quanto al limite temporale di applicazione del D.L. n. 78 del 1978, la L.R. siciliana 11 dicembre 1991, n. 48, lo ha esteso ulteriormente, sicché è corretto effettuare il calcolo delle somme dovute fra il marzo 1979 e il dicembre 1991.
Il risultato vietato dalla legge è costituito dal vincolo dell'azienda rispetto ai contratti nazionali, in base ad accordi integrativi aziendali successivi alla norma imperativa. Il MP ha beneficiato di diversi accordi ricadenti in quest'ambito temporale. In particolare con l'accordo aziendale 15 novembre 1985 gli venne attribuito un livello funzionale molto superiore a quello conforme alla classificazione del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle imprese pubbliche, mentre con gli ordini di servizio del 12 novembre 1980 e del 14 maggio 1982 gli vennero riconosciuti scatti di anzianità con un aumento sul minimo contrattuale più il trattamento di livello, e non invece sul minimo di retribuzione più L. 50.000 convenzionali. Inoltre, con la Delib. 24 marzo 1988, n. 103, fu disposta la decorrenza giuridica del grado di dirigente sin dalla data di assunzione, in violazione dell'art. 37 del contratto collettivo nazionale in relazione all'art. 9 e venne altresì stabilita ai fini dell'accantonamento del TFR l'aggiunta delle c.d. mezze mensilità per ogni anno di lavoro, non prevista da alcuna norma di legge o di contrattazione collettiva. Tutti i menzionati accordi aziendali e i conseguenti atti deliberativi sono nulli per contrasto con la richiamata disposizione del D.L., sicché è fondata la domanda di restituzione proposta dall'AMAP. La doglianza dell'appellante circa il mancato accoglimento della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale è infondata trattandosi di domanda di pagamento della parte del credito trattenuto e versato dal datore di lavoro a titolo di ritenuta d'acconto, come tale estranea alla giurisdizione ordinaria e compresa in quella delle commissioni tributarie.
È invece fondata la doglianza concernente gli accessori sul credito del MP, che il CTU e il giudice hanno omesso di liquidare.
3. Di questa sentenza è chiesta la cassazione con ricorso per quattro motivi, illustrati da memoria.
L'AMAP resiste con controricorso, ed ha depositato anch'essa memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. I ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti. Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, art. 5 ter, aggiunto dalla Legge di Conversione 8 gennaio 1979, n. 3, e del R.D.Lgs. 15 marzo 1946, n. 455, artt. 14, 15 e 17 (Statuto della regione siciliana). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Il motivo contiene due profili di censura.
Con il primo di essi, premesso che la Regione Siciliana in base al proprio statuto ha competenza legislativa esclusiva sul regime degli enti locali, ai quali è garantita la più ampia autonomia amministrativa e finanziaria, ed ha altresì competenza legislativa concorrente in materia di rapporti di lavoro, entro il limite dei principi ed interessi generali che informano la legislazione statale e in ogni caso nel rispetto dei minimi stabiliti dalle leggi dello Stato, si sostiene che l'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali della regione siciliana, ivi compresi gli enti strumentali dei comuni quali le aziende municipalizzate, può essere limitata solo dalla legislazione regionale e non da quella nazionale. Quindi il D.L. 10 novembre 1978, n. 702, art. 5 ter, dettando limiti all'autonomia finanziaria degli enti comunali e non essendo stato mai recepito dalla Regione, non può essere applicato all'AMAP, ne' tale applicazione può fondarsi sulla sua natura di grande riforma economico sociale.
Con il secondo profilo di censura si nota che il divieto introdotto dal citato art. 5 ter è applicabile, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo, fino all'entrata in vigore della legge di riforma delle municipalizzate. Quindi, a partire dall'entrata in vigore della L. n. 142 del 1990, che ha introdotto tale riforma, il divieto non trova comunque applicazione. Nè può sostenersi che nella Regione Siciliana il divieto abbia operato fino al recepimento da parte della Regione della cit. L. n. 140 del 1990, perché ciò contrasta con il chiaro tenore del cit. art. 5 ter, che pone quale termine finale l'entrata in vigore della legge di riforma e non il suo recepimento. Del resto, ritenere in vigore il divieto nei soli confronti dei dipendenti delle aziende municipalizzate siciliane fino al recepimento della legge di riforma delle stesse, determinerebbe disparità di trattamento rispetto ai dipendenti di enti posti in altre regioni, che si sarebbero giovati della eliminazione del divieto fin dal vigore della L. n. 142 del 1990. Sotto altro profilo, questa differenza di trattamento confliggerebbe poi con ciò che in materia di livelli di tutela dei lavoratori dispone l'art. 17 dello Statuto regionale, fissando come limite alla legislazione regionale il rispetto dei "minimi stabiliti da leggi dello Stato".
5. Con il secondo motivo di ricorso è denunziata, sotto diverso profilo, violazione e falsa applicazione del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, art. 5 ter, aggiunto dalla Legge di Conversione 8 gennaio
1979, n.
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e art. 1363 c.c., in relazione all'art. 1324 c.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Si sostiene che il cit. art. 5 ter, nello stabilire il divieto di introdurre mediante contratti aziendali trattamenti non previsti dalla contrattazione nazionale o di regolare materie ed istituti che quest'ultima non abbia rimesso a livello decentrato, comprime l'autonomia contrattuale delle aziende municipalizzate e va quindi interpretato in senso restrittivo, ossia con riferimento ai soli atti qualificabili come contratti collettivi aziendali ed alle sole clausole di essi espressamente individuate dalle legge. Ciò premesso, si nota che la retrodatazione della nomina del ricorrente quale dirigente a fini giuridici, disposta con la Delib. n. 103 del 1988, è fondata su specifica previsione (art. 32) del contratto collettivo nazionale 25 gennaio 1980 per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli enti locali, e si sottrae pertanto al divieto dell'art. 5 ter, mentre la successiva retrodatazione a fini economici, disposta con la Delib. n. 79 del 1989, è atto unilaterale riguardante uno specifico dipendente, sicché neppure esso ricade nel divieto in parola. Si sostiene quindi che la Corte d'Appello avrebbe errato nell'interpretare il contratto collettivo nazionale sopra menzionato, non tenendo conto del citato art. 32 e facendo addirittura riferimento ad un ipotetico contrasto del disposto riconoscimento giuridico dell'anzianità dirigenziale con l'"art. 37 C.C.N.L. in relazione all'art. 9" norma che in tale contratto non esiste ed il cui contenuto non è riportato ne' nella sentenza ne' negli atti della controparte.
Le medesime considerazioni sulla natura di atti individuali non sussumibili nella categoria dell'accordo aziendale, vengono svolte con riguardo agli ordini di servizio 14 novembre 80 e 14 maggio 82, aventi ad oggetto la base di calcolo per il riconoscimento degli scatti di anzianità. Quanto, poi, all'accordo aziendale 15 novembre 1985, la Corte di merito non avrebbe considerato che l'individuazione del livello funzionale 120, in luogo del livello funzionale 75, non costituisce un' erogazione economica aggiuntiva, come tale vietata, ma solo una modalità di calcolo di una erogazione già prevista dal contratto collettivo nazionale.
Si assume, infine, che la Corte, seguendo il consulente tecnico avrebbe errato nella ricostruzione contabile del trattamento economico del ricorrente, omettendo il riconoscimento della anzianità convenzionale nella categoria dirigenziale dalla data di assunzione, sicché il trattamento economico cui il ricorrente aveva diritto alla data del 7 maggio 1979, per effetto della maggiore anzianità, era molto superiore a quello sul quale il consulente aveva calcolato i successivi aumenti.
6. Nel terzo motivo di ricorso, rubricato come "fondatezza del credito richiesto con il decreto ingiuntivo", si sostiene che, in relazione alle considerazioni svolte nei motivi precedenti il credito del ricorrente risulterebbe integralmente dovuto, perché risultante da dichiarazioni confessorie del datore di lavoro, mentre i calcoli in base ai quali l'AMAP lo aveva contestato si fonderebbero sulla erronea riconduzione a contratto aziendale delle delibere esaminate nel motivo precedente.
7. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 2043, 1218 e 1227 c.c.. Si sostiene che il comportamento dell'AMAP, creando nel ricorrente un'affidamento sul diritto a percepire i compensi dei quali era stata poi richiesta la restituzione, avrebbe determinato per il ricorrente l'ulteriore danno consistente nel dover restituire all'AMAP anche quanto corrisposto all'erario titolo di imposta sui suddetti compensi. Tale danno deriverebbe da una condotta del datore di lavoro, qualificabile come illecito tanto ai sensi dell'art. 2043 c.c., quanto ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.. La decisione del giudice di merito secondo cui le conseguenze economiche derivanti dalla condotta anzidetta dovrebbero gravare interamente sul ricorrente contrasterebbe con l'art. 1227 cod. civ., che stabilisce la riduzione del risarcimento quando il danno derivi da un comportamento colpevole del creditore.
8. Con il primo motivo del ricorso incidentale è denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., nonché omessa, insufficiente ed erronea motivazione.
Si sostiene che la sentenza impugnata aveva errato nel disporre che sulle somme risultate a credito del MP fino al 1986, portate in detrazione del maggior debito del MP per gli anni successivi, andassero calcolati interesse e rivalutazione, dal momento che la domanda relativa non era stata avanzata in primo grado nella memoria di costituzione con domanda riconvenzionale e non era stata neppure formalmente avanzata nelle conclusioni dell'appello - dove comunque non avrebbe potuto essere proposta perché nuova - ma indicata solo in un inciso del relativo ricorso,
9. Con il secondo motivo del ricorso incidentale è denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., ed omessa, insufficiente ed erronea motivazione.
Si sostiene che, non avendo il MP aveva avanzato alcuna domanda tesa a portare in detrazione dal maggior importo preteso dall'AMAP propri crediti di lavoro e a vedersi computare interessi e rivalutazione su tali importi, la sentenza impugnata aveva errato nel detrarli dal credito vantato dall'AMAP, dal momento che l'eccezione di compensazione è riservata alla parte e per la condanna alla rivalutazione monetaria occorre un'esplicita domanda. 10. I primi tre motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente perché connessi.
Questa Corte ha più volte affermato che in tema di trattamento economico dei dipendenti di aziende municipalizzate, il D.L. n. 702 del 1978, art. 5 ter, convertito in L. n. 3 del 1979 (che, tra l'altro, fa divieto alle aziende municipalizzate degli enti territoriali di stipulare accordi integrativi aziendali che comportino erogazioni economiche aggiuntive rispetto a quelle previste nei contratti nazionali) è norma a carattere imperativo essenzialmente intesa ad un trattamento economico uniforme su tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle aziende municipalizzate, alla parità delle aziende suddette in relazione ai costi del personale, nonché al contenimento dei costi medesimi, onde il divieto espresso da tale norma non va inteso in senso formale e restrittivo, come impeditivo soltanto della possibilità che le aziende manifestino direttamente la volontà di obbligarsi, ma nel senso che ad essere vietato è il risultato, con qualsiasi procedimento ottenuto, di vincolare l'azienda al rispetto di statuizioni derogatorie della contrattazione nazionale che siano l'effetto di un atto perfezionatosi successivamente all'entrata in vigore della norma imperativa (Cass. 3196/2001; sulla "ratio" del divieto, v., in termini analoghi, Sez. Un. 11714/1998, secondo le quali l'art.
5-ter è norma di carattere imperativo essenzialmente intesa, come emergente anche dal contesto normativo in cui è inserita, a contenere la spesa degli enti pubblici territoriali e delle loro aziende sicché il divieto in essa contenuto deve intendersi riferito a qualunque manifestazione di volontà, anche se espressa in sede di contrattazione collettiva nazionale, diretta a conferire efficacia agli accordi stipulati in sede aziendale, con conseguente nullità anche delle clausole del contratto nazionale di categoria che, dopo il 1 marzo 1979, dispongano la proroga di accordi integrativi aziendali stipulati in epoca antecedente all'entrata in vigore della norma limitativa;
conf. Cass. 12478/1999; 6161/2000;
7103/2000).
Più di recente, decidendo su questione analoga a quella ora all'esame, questa Corte dopo aver ribadito i principi sopra enunziati ha altresì puntualizzato che quanto alle aziende municipalizzate della Regione Sicilia (nella specie, allora, come ora, l'AMAP S.p.a.), non può ritenersi che all'applicazione della disposizione osti una competenza esclusiva in materia del legislatore regionale, che l'art. 14 dello Statuto siciliano limita ai rapporti di lavoro dei dipendenti regionali e non estende a quelli dei dipendenti degli enti locali e, tantomeno, delle aziende municipalizzate a partecipazione comunale, o una eventuale norma di competenza concorrente, che resta comunque subordinata ai principi ed interessi generali della legislazione dello Stato. (Cass. 29926/2008, che in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto la correttezza della decisione di merito che aveva ricondotto il trattamento retributivo riconosciuto in misura superiore al massimo consentito ad un dirigente dell'Azienda municipalizzata dell'acquedotto di Palermo tra quelli vietati ex art. 5 "ter", poiché detto trattamento retributivo, anche se realizzato con atti deliberativi "ad personam", costituiva diretta derivazione della contrattazione aziendale posta in essere in violazione del divieto). Quanto ai limiti temporali del divieto, premesso che il cit. art. 5 ter, ne individua i termini iniziale e finale rispettivamente nel 1 marzo 1979 e nell' "entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzazione", va notato che con la L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 1, comma 2 (concernente l'ordinamento delle autonomie locali e contenente nell'art. 23 una nuova disciplina delle "Aziende speciali ed istituzioni") era stato stabilito che le disposizioni della legge non si applicassero alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. Quindi la non ulteriore operatività del menzionato art. 5 ter nella Regione siciliana non poteva conseguire alla nuova disciplina, trattandosi di disciplina non immediatamente applicabile nella Regione. Il che risulta confermato dalle successive vicende legislative regionali, visto che la L.R. Sicilia 11 dicembre 1991, n. 48 (recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali") nell'art. 1 comma 1 aveva stabilito che "Le disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, e della L.R. 6 marzo 1986, n. 9, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono modificate ed integrate dalle norme della L. 8 giugno 1990, n. 142, contenute negli articoli etc." recependo così
taluni dei contenuti della riforma nazionale delle autonomie locali e rendendo quindi palese che, fino al detto recepimento, tale riforma e la conseguente abrogazione del divieto di attribuzioni economiche del quale si controverte, non potevano trovare applicazione nella Regione Siciliana.
L'argomento letterale (riferito al significato della locuzione "entrata in vigore") che secondo il ricorrente dovrebbe minare la validità di tale conclusione, si rivela quindi infondato perché non tiene conto che per effetto della ripartizione delle competenze legislative l'"entrata in vigore" della norma statale non comporta necessariamente il medesimo effetto a livello regionale. D'altra parte le diversità fra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario, con riferimento in particolare alla disciplina vigente all'epoca dell'entrata in vigore della L. n. 142 del 1990, giustificano le differenze nel trattamento dei relativi rapporti di lavoro.
In base ai principi anzidetti sono quindi infondati i due profili del primo motivo nonché tutte le argomentazioni del secondo motivo concernenti la natura non collettiva ma individuale degli atti con i quali sono state attribuite al ricorrente erogazioni aggiuntive rispetto a quelle previste da fonti collettive nazionali. Quanto al dedotto vizio di motivazione circa la lettura del ccnl 25 gennaio 1980, con riferimento alla Delib. n. 103 del 1988, di retrodatazione della nomina agli effetti giuridici, è sufficiente osservare che, avendo Corte d'appello fatto riferimento alla violazione degli artt. 9 e 37 di tale contratto, il ricorrente, il quale sostiene che l'articolo di riferimento sarebbe l'art. 32, e che non esisterebbe alcun art. 37, ma nulla dice sull'art. 9, avrebbe avuto anzitutto l'onere di riportare il testo di quest'ultimo articolo ed inoltre di mostrare con idonea riproduzione anche parziale del contratto che la numerazione dei relativi articoli non comprende il secondo fra quelli indicati nella sentenza impugnata. In assenza di tali indicazioni questa Corte non è infatti in grado di valutare la fondatezza della censura sulla base della sola lettura del ricorso.
Le critiche concernenti gli errori della consulenza e della sentenza sono collegate alla suddetta retrodatazione e non possono quindi trovare accoglimento.
L'interpretazione dell'accordo aziendale 15 novembre 1985 in tema di livello funzionale attribuito al ricorrente è questione di merito rimessa esclusivamente alla Corte territoriale.
11. Le censure contenute nel terzo motivo sono anch'esse strettamente collegate a quelle già disattese e ne seguono la sorte. 12. Il quarto motivo è anch'esso infondato disatteso dal momento che, pur presentato sotto le vesti di violazione di norme sostanziali, esso si risolve in una censura sul modo in cui il giudice ha interpretato la domanda - ritenendone conseguentemente l'estraneità alla giurisdizione ordinaria - non accompagnata da alcuna indicazione sui canoni ermeneutici che sarebbero stati violati.
13. In conclusione, il ricorso principale va rigettato. 14. Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato perché non tiene conto di quanto stabilito dall'art. 429 c.p.c., comma 3, che impone al giudice di liquidare d'ufficio interessi e rivalutazione (fra le molte, per tutte, Cass. 7846/06). 15. Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato per la stessa ragione quanto al problema della rivalutazione monetaria. Inoltre poiché si tratta di conteggi concernenti crediti e debiti nascenti dal medesimo rapporto è infondata anche la censura concernente l'erronea applicazione delle norme sulla compensazione dal momento che la compensazione in senso tecnico (o propria) postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di debito/credito e non è configurabile allorché essi traggano origine da un unico rapporto, onde, in tali casi (compensazione c.d. impropria) il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni. (v. per tutte, Cass. 17390/2007). 16. In conclusione, entrambe i ricorsi devono essere rigettati, con compensazione delle spese per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2009