Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02449/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00260/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 260 del 2026, proposto da -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento del silenzio serbato dall’U.T.G. – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta sull’istanza di aggiornamento della interdittiva antimafia ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, presentata il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. BI Di ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Collegio ritiene condivisibile la conclusione dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire formulata dalla parte ricorrente nel corso della odierna Camera di consiglio.
Parte ricorrente ha proposto a suo tempo ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’annullamento del silenzio serbato dall’U.T.G. – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta sull’istanza da essa presentata il -OMISSIS- per l’aggiornamento della precedente interdittiva antimafia ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011.
Pendendo il presente giudizio, l’Amministrazione ha però poi concluso il procedimento su cui era maturata la lamentata inerzia, e ha emesso il provvedimento conclusivo del proprio procedimento di aggiornamento.
Ne consegue l’improcedibilità del presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., in quanto “ L'azione avverso il silenzio amministrativo può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento; pertanto, appare corretta la dichiarazione di improcedibilità dell'originario ricorso a fronte di un atto con cui l'Amministrazione ha rotto il silenzio ” (CGARS, 2/10/2017, n. 410).
In ragione della definizione del presente giudizio in punto di mero rito, si ravvisano motivi idonei a giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone menzionati nella presente decisione.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
BI Di ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI Di ZO | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.