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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, all'udienza del 12 febbraio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1489/2024 R.G. e vertente
fra
nata a [...], il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...], il [...] cod. fisc. , Parte_2 CodiceFiscale_2
nato a [...] ( Sa), il 14/07/1984, cod. fisc. Parte_3 CodiceFiscale_3
nella qualità di eredi legittimi del sig. nato a [...] il [...] Persona_1 deceduto il 15 ottobre 2024 in Potenza (Pz), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Angela
Savino ed elettivamente domiciliati presso il di lei studio in Modugno (Ba) alla Via Isonzo
n.10, giusta mandato in atti;
- RICORRENTI –
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Persona_2
Fiumicino, come in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 15.05.2023 e ritualmente notificato, il sig. ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce Persona_1
delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, prestazione denegata durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo. Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della CTU al fine di superare il predetto giudizio. Le medesime conclusioni venivano rassegnate nel corso del giudizio dagli eredi costituitisi per sopravvenuto decesso del de cuius.
Con memoria ritualmente depositata, l' si è costituito ed ha chiesto di dichiarare CP_1
inammissibili le domande introduttive del giudizio, chiedendo di rigettare ogni avversa domanda, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 12 febbraio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il CTU della precedente fase, dott.ssa , chiamato a rendere chiarimenti, Persona_3
ha confermato le conclusioni cui era giunto nella precedente fase, escludendo che le infermità di cui il ricorrente è affetto siano tali da legittimare il riconoscimento del beneficio richiesto.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure contestate all'odierna udienza, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con la documentazione sopravvenuta in atti.
Il ricorso è, quindi, infondato, non sussistendo in capo al ricorrente le condizioni per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 e successive modifiche.
3. Le spese processuali sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
2 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
, , quali eredi del sig.
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1
depositato il 16.5.2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Potenza, 12 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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