Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/03/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4380/2024 RGAC TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIANCARLO DE SANTIS
ricorrente E
Controparte_1 convenuto contumace OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il Sig. e, premesso che quest'ultimo è un proprio Controparte_1 dipendente, inquadrato nel livello D del CCNL di categoria con mansioni di portalettere, in servizio presso il Centro di Distribuzione di Acri, deduceva che in data 13.06.2024 erano pervenuti gli esiti di una verifica effettuata dal 7 all'8 maggio 2024 dalla Struttura di Fraud Management Security Intelligence nell'ambito degli interventi preventivi sulla lavorazione della Posta Descritta e Indescritta. Aggiungeva che nel corso delle attività di verifica è risultato che il sig.
utilizzatore del veicolo tg GH056GX, al quale era stato Controparte_1 assegnato sin dal 19/05/2022 il codice PIN identificativo Eni “005”, in diverse occasioni e più specificatamente nel mese di marzo 2024 (date: 01.03.2024, 07.03.2024, 14.03.2024, 21.03.2024 e 27.03.2024, aprile 2024 (date: 09.04.2024, 16.04.2024, 23.04.2024 e 30.04.2024) e maggio 2024 (03.05.2024 e 09.05.2024) aveva utilizzato il codice autista “0013”, assegnato al portalettere . Persona_1
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sanzione che il dipendente aveva impugnato chiedendo la costituzione del collegio di conciliazione arbitrale presso l' e di cui la parte Controparte_2 ricorrente ha chiesto una declaratoria di legittimità. non si costituiva. Controparte_1
La causa veniva rinviata per la decisione l'udienza del 26.03.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note contenenti sole istanze e conclusioni, con termine per il deposito alla data del 20.03.2025 La parte ricorrente depositava le note di trattazione scritta in data 17.03.2025, chiedendo una declaratoria di cessazione della materia del contendere per avvenuta conciliazione in sede sindacale.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della parte convenuta. Deve essere accolta la richiesta relativa ad una declaratoria di cessata materia del contendere, posto che dal verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti in data 19.02.2025 risulta che vi è stata una composizione della lite attraverso la “derubricazione” della sanzione applicata in altra meno gravosa (ammonizione scritta) che il lavoratore ha accettato. Risulta, inoltre, che ha rinunciato a proseguire il Parte_1 presente giudizio, al quale nell'atto transattivo si fa espresso riferimento anche con indicazione della data della precedente udienza del 19.02.2025. La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite. Cosenza, 21/03/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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