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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/07/2025, n. 3665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3665 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE
in persona del Giudice Unico dott.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13009/2022 R.G. promossa da:
(p. iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in S. Parte_1 P.IVA_1
Ambrogio (TO) alla Via Delle Chiuse, n. 9 elettivamente domiciliata in Torino Via Avigliana 38, presso la persona e lo studio dell'Avv. Giuseppe
Fabio Lombardo, che la rappresenta e difende in forza di procura 30.5.2022 in calce al presente atto
- ATTRICE -
-
contro
- in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentate CP_1 pro tempore, con sede legale in Roma, Via delle Tre Madonne n. 12, C.F. , P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo
Paglietti, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti depositata unitamente all'atto di costituzione
- CONVENUTI -
OGGETTO: risarcimento danni responsabilità professionale.
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale,
1 - Respinta l'eccezione ex adverso formulata relativamente alla carenza di legittimazione passiva della e respinta ogni ulteriore domanda avversaria formulata nel merito, nonché quella in ordine CP_1 alla condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- Accertare e dichiarare la responsabilità della (già Controparte_2 _3
, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, per la mancata apertura e
[...] gestione del sinistro tutela legale relativamente alla polizza assicurativa n. 30282027 stipulata con
[...] dal contraente per la manleva delle spese di assistenza legale prestata nei Controparte_4 Pt_1 confronti dei responsabili, nei processi scaturiti dall'infortunio sul lavoro del dipendente;
CP_5
- Conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la TÀ (già CP_1 _3
, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, al risarcimento di tutti i
[...] danni, subiti e subendi, dall'odierna attrice, per spese legali derivanti dal pagamento delle parcelle dell'Avv. Giuseppe Caprioli, nella contenuta misura di euro 15.493,00=, come da massimale della polizza assicurativa n. 30282027, Lire 30.000.000=, o di somma veriore quale risulterà a seguito dell'istruttoria.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di er CP_1 tutto quanto esposto nel punto (I) che precede;
NEL MERITO I) Rigettare tutte le domande spiegate dall'attore nei confronti di perché CP_1 del tutto infondate in fatto ed in diritto e comunque smentite dalla documentazione prodotta in atti;
II) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di risarcimento formulata dall'attore, si chiede all'Ill.mo Giudice di ridurre la domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; III) con condanna di in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al Parte_1 rimborso delle spese legali di nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in favore di CP_1 in misura almeno pari almeno alle spese legali che verranno liquidate, ovvero nella CP_1 minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c..
Con vittoria di spese, compensi di lite, oltre oneri di legge
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ritualmente notificato, la esponeva di aver sottoscritto, in data Parte_1
30.3.1999, con una polizza assicurativa per la tutela giudiziaria delle Controparte_6
Aziende, n. 30282027, comprensiva degli eventi salute e sicurezza del lavoro dei dipendenti, con un massimale di € 15.000,00.
2 L'attrice dava atto che la polizza era stata rinnovata in data 28.3.2008 con la società di broker
[...] per il periodo di copertura dal 30.3.2008 al 30.3.2009. Controparte_3
Aggiungeva che, a seguito dell'infortunio occorso al dipendente in data 17.6.2008, i CP_7 proprietari e il legale rappresentante della società attrice e la RSPP dell'azienda erano stati coinvolti nel procedimento penale n. 15094/2008 R.G.N.R. in relazione alla fattispecie di cui all'art. 590 c.p..
L'attrice precisava di aver provveduto, nell'immediatezza dell'accaduto, a denunciare il sinistro al proprio broker nella persona del dott. , informandolo delle lesioni riportate dal CP_8 CP_9 dipendente e dell'avvio del procedimento penale, instando per l'apertura della posizione di tutela legale per la successiva manleva delle spese legali conseguenti al giudizio.
Aggiungeva che, con comunicazione via mail del 17.6.2008 la stessa confermava l'apertura CP_8 del sinistro secondo la polizza R.C. sottoscritta con Parte_2
Dava quindi atto di aver inviato alla gli aggiornamenti del procedimento penale pendente e CP_8 le richieste risarcitorie ricevute dal danneggiato e dall'INPS allegando, inoltre, che, definito il Part procedimento penale, la aveva corrisposto all'avv. Caprioli la somma di € 17.432,48 a titolo di spese legali.
La società attrice evidenziava di aver provveduto, con pec 30.7.2021, a chiedere alla CP_1 odierna convenuta, succeduta alla a seguito di fusione del luglio 2012, il pagamento delle CP_8 spese di lite sostenute per il procedimento penale, nei limiti del massimale convenuto di € 15.493,00, senza ricevere risposta.
Allegava che, all'esito delle verifiche effettuate dalla compagnia, era emersa la mancata apertura dal Con parte della , poi divenuta del sinistro in relazione alla polizza tutela Legale sottoscritta: CP_10 eccepiva, quindi, l'inadempimento del broker in relazione alle prestazioni di assistenza e gestione del Con sinistro denunciato, nonché la violazione da parte della , degli obblighi di diligenza ex art. 1176 c.c. instando per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti, quantificati nell'importo pari al massimale pattuito di € 15.493,00.
Dichiarata la contumacia della e ammesse le prove orali articolati da parte attrice, con CP_1 comparsa di costituzione depositata in data 12.5.2023 si costituiva in giudizio la eccependo CP_1 in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva ed instando nel merito per il rigetto della domanda attorea.
Rilevava la convenuta la propria estraneità al rapporto intercorso tra la società attrice e la CP_8 Con contestando l'intervenuta fusione tra la e la stessa convenuta;
dava atto che vi era stata una scissione parziale in favore di con il trasferimento di una parte del patrimonio della CP_1 [...] CP_ Part e della senza che tale operazione avesse coinvolto il rapporto esistente con la . Parte_3
Precisava infatti che il rapporto di brokeraggio esistente tra l'attrice e la non era stato oggetto CP_8 Con di trasferimento, contestando quindi il subentro della convenuta nei rapporti della .
3 Ribadiva, in ogni caso, l'infondatezza nel merito della domanda attorea, in mancanza di elementi di prova dai quali evincere la natura dell'obbligazione asseritamente inadempiuta: a fronte della documentazione relativa al sinistro avente ad oggetto la richiesta risarcitoria avanzata dal dipendente e coperta da polizza RC verso terzi ed operai prestatori di lavoro stipulata dall'attrice con Parte_2 evidenziava, infatti, la mancanza di documentazione in ordine all'apertura del sinistro per tutela legale non avendo parte attrice offerto elementi di prova in ordine all'incarico conferito alla CP_8
Eccepiva altresì l'inoperatività della polizza richiamata in mancanza di documentazione attestante il rinnovo per gli anni successivi al 2009, nonché la mancanza di prova in ordine all'esborso effettivamente sostenuto da parte attrice.
Concludeva come in epigrafe riportato, instando per l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per configurare una responsabilità professionale come prospettata da Parte_1
Nel corso del giudizio, concessi i termini ex art. 183 c.p.c. ed esperita l'istruttoria orale, all'udienza figurata del 27.3.2025 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa a decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
II
Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, deve esaminarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta CP_1
Costituendosi, infatti, parte convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando come in forza della scissione parziale del 26.7.2012 solo parte del patrimonio della sia stato CP_8 trasferito in capo alla convenuta, precisando che nel patrimonio oggetto di trasferimento non era Part compreso il rapporto contrattuale avente ad oggetto l'incarico di brokeraggio intercorrente tra la e la CP_8
E' noto che la legittimazione a contraddire – quale condizione dell'azione – si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale.
Diversamente, la questione relativa alla reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata, attiene al merito della lite.
Le argomentazioni poste a fondamento dell'eccezione sollevata da parte convenuta attengono al difetto di titolarità del diritto sostanziale, anziché alla carenza della legitimatio ad causam, in quanto la stessa convenuta non contesta che l'azione sia stata proposta nei confronti di un soggetto errato, quanto piuttosto nei confronti di un soggetto privo di responsabilità, ovvero non titolare del dovere di diligenza professionale asseritamente violato e fonte di risarcimento del danno.
Alla luce di tali principi, l'eccezione sollevata da parte convenuta deve rimettersi al merito dovendo valutarsi la sussistenza della titolarità in capo alla del diritto azionato e, anche, dei CP_1 presupposti per l'accoglimento della domanda proposta.
4 Come osservato dalla Cassazione, infatti, “l'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte, è tenuto a delibare nel merito la relativa questione” (v. Cass. 27.11.2023, n. 32814).
III
L'esame, nel merito, della domanda proposta da parte attrice rende opportuno richiamare alcuni principi di carattere generale sulla responsabilità professionale derivante dall'inadempimento delle obbligazioni .
Nessun dubbio può sussistere sulla natura contrattuale della responsabilità del professionista, che, come osservato dalla Cassazione, trae origine dal contratto con cui è stato conferito l'incarico ed è conseguente all'inadempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale.
Per questo tipo di rapporti, l'art. 1176, comma 2, c.c. dispone che la diligenza nell'adempimento “deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività professionale esercitata”, imponendo al professionista un impegno superiore a quello del comune debitore: in luogo della generica diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176, comma 1, c.c.), si richiede, dunque, una diligenza particolarmente qualificata dall'osservanza di apposite regole e dall'impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di attività dovuta.
Dalla natura contrattuale della dedotta responsabilità deriva, sotto il profilo dell'onere probatorio,
l'applicazione dei principi enunciati in via generale in materia contrattuale dalla nota sentenza delle
Sezioni Unite n. 13533/01, in forza della quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Analogo principio è stato affermato con riguardo all'ipotesi di inesatto adempimento, nel qual caso “al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Alla luce di tali osservazioni, secondo i principi regolatori della responsabilità contrattuale, spetta al cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale provare il conferimento dell'incarico, la difettosa o inadeguata prestazione professionale, il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno lamentato, nonché il danno
(conseguenza) derivato dall'inadempimento dell'obbligazione, come conseguenza immediata e diretta dello stesso.
5 In termini generali, anche la responsabilità professionale del broker, quale intermediario di assicurazione, è una responsabilità da inadempimento contrattuale che trova la sua fonte nell'incarico conferito e alla quale si applicano gli ormai consolidati principi generali enunciati dalla nota sentenza delle Sezioni Unite 30.10.2001, n. 13533 in tema di allegazione e onere della prova.
Con specifico riferimento all'attività di brokeraggio la Cassazione, aderendo alla tesi della cd. natura mista del contratto, ha osservato che “il "broker" assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui” (v.
Cass. 11.10.2018, n. 25167).
Lo stesso Codice delle Ass.ni Private definisce, all'art. 106, l'attività di intermediazione assicurativa come quell'attività che consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contralti stipulati.
L'attività del broker si correla quindi ai tre principali momenti della fisiologia negoziale, traducendosi in un'attività di studio volta ad individuare la soluzione consona alle esigenze dell'assicurando, nella contrattazione con la compagnia per conto del cliente al fine di pervenire alla stipula del contratto e nell'assistenza all'assicurato, per tutta la durata della polizza, per la gestione ed esecuzione del contratto.
Ne consegue che il broker può essere responsabile nei confronti dell sia per negligenza nella Parte_4 conclusione del contratto, sia – nel caso in cui abbia assunto l'obbligo di gestire la polizza – per negligenza nella gestione della stessa.
****
Nel caso di specie, parte attrice insta per l'accertamento dell'inadempimento della – oggi CP_8
– per non aver attivato e curato il sinistro con riferimento alla polizza per la tutela legale, CP_1 conseguente all'infortunio verificatosi in azienda in data 17.6.2008.
Se non è oggetto di contestazione che la società attrice abbia sottoscritto una polizza per la tutela legale con la compagnia a favore dell'Azienda contraente e dei legali rappresentanti, a copertura CP_6 degli “oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'assicurato” e che, tra gli oneri siano ricomprese le “spese per l'intervento di un legale
(…)” e le “spese di giustizia nel processo penale ” (v. doc. n. 2 parte attrice) deve ritenersi che,
6 all'esito del giudizio, non sia stata raggiunta la prova in ordine alla natura dell'incarico di brokeraggio Part conferito dalla alla e, quindi, in ordine agli obblighi asseritamente inadempiuti. CP_8
Non risulta agli atti alcuna convenzione di brokeraggio sottoscritta dall'attrice dalla quale evincere la natura e l'estensione dell'incarico assunto dalla per la gestione della polizza tutela legale. CP_8
Tale circostanza, peraltro, non può neppure ritenersi provata alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale: il teste infatti, dipendente dalla all'epoca dei fatti, ha confermato la CP_9 CP_8 sottoscrizione e la validità della polizza per la tutela legale sottoscritta dall'attrice con la , CP_6 ma non ha offerto elementi precisi e circostanziati dai quali evincere la sussistenza di un incarico di Par gestione del rapporto assicurativo da parte della .
In assenza di elementi di prova che definiscano l'oggetto dell'incarico di brokeraggio e quindi l'obbligazione assunta dalla nessun inadempimento può configurarsi. CP_8
Né a differente soluzione potrebbe giungersi laddove si volesse ritenere provata la sussistenza dell'incarico di gestione anche per la polizza tutela legale.
Se la circostanza della gestione assunta da parte della della polizza RC può, in CP_8 Parte_2 via presuntiva, offrire elementi dai quali ritenere sussistente anche un incarico di gestione della polizza tutela legale, deve comunque rilevarsi che parte attrice non ha dato prova di aver denunciato, nel rispetto dei termini di polizza, il sinistro.
E' agli atti la comunicazione mail del 17.6.2008 inviata da per il tramite di con la CP_8 CP_9 quale si dà atto dell'avvenuta apertura del sinistro relativo all'infortunio del lavoratore presso la con indicazione della documentazione da allegare (v. doc. n. 5 parte attrice): nessun Parte_2 riferimento è contenuto nella comunicazione in oggetto alla parallela polizza per la tutela legale e all'apertura del relativo sinistro.
Né peraltro l'attrice ha offerto ulteriori elementi di prova dai quali evincere l'effettiva richiesta di apertura del sinistro, ovvero documentato atti di sollecito o richiesta di chiarimenti in ordine a tale copertura assicurativa.
Si è già detto che la deposizione del teste appare generica e del tutto priva di indicazioni CP_9 specifiche sulla fase gestoria della polizza e sull'effettiva ricezione della richiesta di apertura del Part sinistro da parte della non potendo ritenersi decisiva ai fini della configurabilità dell'allegato inadempimento.
Inoltre, si osserva che ai sensi dell'art. 4 della polizza tutela legale , in caso di sinistro CP_6
l'assicurato deve “darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla
TÀ entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza” (v. doc. n. 2 parte attrice).
Tale adempimento non può dirsi provato da parte attrice, non risultando agli atti alcun documento scritto che comprovi l'avvenuto adempimento di comunicazione del sinistro.
****
7 Ribadita la natura contrattuale della responsabilità invocata e richiamata la previsione di cui all'art. 1218 c.c., deve confermarsi che spetta al cliente dimostrare il conferimento dell'incarico, nonché il danno conseguenza derivato dall'inadempimento dell'obbligazione: in mancanza di tali elementi, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Il rigetto della pretesa attorea assorbe le ulteriori eccezioni sollevate da parte convenuta, anche in ordine al difetto di titolarità dell'obbligazione.
IV
L'addebito delle spese processuali segue il principio di soccombenza.
Stante il rigetto della domanda proposta da parte attrice, la stessa deve essendo condannata a rimborsare le spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni, scaglione compreso tra € 5.000 ed € 26.000,00, secondo i valori medi e così in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché CPA ed
IVA sugli importi imponibili, come per legge.
Non si ritiene, invece sussistano i presupposti per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non risultando provata la mala fede o la colpa grave della parte soccombente non essendo riscontrabile la palese infondatezza e pretestuosità delle argomentazioni dedotte.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: rigetta la domanda proposta da parte attrice;
condanna la a rimborsare alla convenuta le spese del presente giudizio liquidate in Parte_1 complessivi € 5.077,00 oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili, come per legge.
Così deciso in Torino, il 23.7.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
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