Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/06/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 739/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 12/03/2025 da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Avola (SR), Via G. Bianca n. 38, elettivamente domiciliato in Avola (SR), Via Dante n.52 presso lo studio dell'avv. Sebastiana Di Maria, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata ad [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Floridia (SR), Via P. Nenni n.36/6 presso lo studio dell'avv. Francesco Cutrale, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 12/03/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...], in data [...], riconosciuta da entrambi i genitori, nonché al diritto e Per_1
dovere di mantenerla.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento della figlia minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“ 1) Affidare la figlia minore, ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2
sull'affidamento condiviso, con collocamento presso il domicilio paterno, presso l'indirizzo di residenza anagrafica, sita in Avola (SR), Via G. Bianca 38.
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. Per_2
3) Per l'effetto di quanto sopra, disporre altresì che le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4) Disporre che nel periodo di collocamento presso un genitore, l'altro avrà il diritto di vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo desideri, previa e congrua comunicazione, e comunque almeno un pomeriggio la settimana, compatibilmente con le esigenze del minore.
Disporre, altresì, il diritto di visita relativamente agli altri periodi dell'anno e comunque secondo
Durante le festività di Natale (24 e 25 Dicembre) e di Capodanno (31 e l Gennaio) di ogni anno, seguendo il principio dell 'alternanza tra i genitori;
Durante le festività pasquali, la domenica di
Pasqua ed il lunedì di Pasqua, seguendo il principio dell' alternanza tra i genitori;
In ordine alle vacanze estive, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra le parti, entro il 30 giugno di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo dele località di vacanza dove porterà il figlio;
La figlia minore avrà, altresì, il diritto di trascorrere con ciascun genitore, previa comunicazione, le maggiori festività di rilievo familiare, quali matrimoni, compleanni, comunioni,
Cresime, etc...;
La figlia minore trascorrerà la festa della mamma ed il compleanno di costei con la madre;
quello del papà ed il compleanno di costui con il padre. Lu figlia, inoltre, potrà godere della presenza di ciascun genitore il giorno del suo compleanno, trascorrendo il pranzo con il padre e la cena con la madre, o viceversa, e comunque potrà godere della presenza di entrambi i genitori durante l
'eventuale festa di compleanno. Ulteriori periodi di visita e/o frequentazione potranno essere
Pe concordati i genitori, nel rispetto anche degli impegni della figlia.
5) Disporre che entrambi i genitori si impegnano a provvedere al mantenimento diretto della figlia minore nel periodo di permanenza della stessa presso la propria abitazione, in relazione alle 6) Porre
a carico di entrambi i genitori il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore, cosi come previste dalle "Linee guida sul mantenimento dei figli" redatte dal Tribunale di
Siracusa in data 3 dicembre 2019, purché previamente concordate e debitamente documentate dagli stessi.
pagina2 di 3 6) Disporre che l'assegno unico per la figlia minore venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno, come per legge. 7) Disporre che entrambi i genitori comunichino ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio, e si impegnano a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all' iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della figlia minore valida anche per l'espatrio. “
Con decreto presidenziale del 18/03/2025 è stata fissata udienza del 26/05/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Alla predetta udienza, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
22/04/2025).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
3/06/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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