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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/07/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got OT. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 663/2019 R.G., promossa da:
, C.F. , nata a [...] il 28 ottobre Parte_1 C.F._1
1958, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Betti, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Bartolo n. 10;
ATTRICE OPPONENTE contro
, C.F e P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore OT. con sede in Assisi (PG), Frazione Petrignano, Via Controparte_1
Indipendenza n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Momaroni, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via
Cesare Balbo n. 26;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2068/2018 emesso dal Tribunale di Perugia in data 26 novembre
2018, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 135.623,46 oltre interessi e spese per somme prelevate dalle disponibilità della società e dalla stessa opponente non rimborsate.
La parte opponente concludeva affinché il decreto ingiuntivo venisse revocato e/o dichiarato nullo o annullabile con ogni conseguenza di legge. Nel merito chiedeva che venisse dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto chiedeva che venisse revocato. In ogni caso chiedeva che venisse dichiarata non dovuta la somma ingiunta.
L'opponente a sostegno delle proprie ragioni eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità in quanto il credito ritenuto dovuto non è fondato su prova scritta. Evidenzia che secondo la parte opposta il credito sarebbe provato da alcune sentenze passate in giudicato e dai propri bilanci per gli anni 2013-2017.
Evidenzia che le sentenze poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo non provano alcunché essendosi pronunciate solo sulla esclusione della opponente quale socio della farmacia e non che la stessa sia debitrice della somma di € 135.625,46. Rileva che in nessuna parte delle sentenze è possibile trovare il riconoscimento della debenza.
L'opponente osserva poi che la richiesta formulata dalla opposta risulta infondata non avendo prelevato mai dalla farmacia le somme ingiunte, tanto è vero che l'opposta non è in grado di fornire alcuna prova del prelievo, dei criteri di formazione del presunto credito, di alcuna documentazione contabile precedente e coeva ai bilanci di verifica depositati e con data certa, della corretta redazione dei bilanci e dell'invio all'opponente dei bilanci allegati al ricorso. Ritiene quindi che manchi la prova della sussistenza del credito fatto valere che la parte opposta dovrà fornire.
Ritiene in ogni caso che il bilancio societario può fornire elemento di prova che deve essere valutato alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa che nella fattispecie non ci sono. Ritiene di non poter allegare alcun fatto estintivo non avendo mai prelevato alcuna somma. Deduce poi che i bilanci di verifica depositati in atti non sono supportati da schede contabili, mastrini, libro paga, libro giornale e libro societario relativi alla prova della formazione del credito.
Rileva poi che dalla data dell'esercizio del diritto di recesso avvenuto il 1° agosto 2013 la OT.ssa non ha più amministrato la società e non ha partecipato alla redazione di alcun bilancio della Pt_1 farmacia compreso quello del 2013 e che detti bilanci sono stati redatti dal solo socio OT. CP_1 che aveva la gestione effettiva della farmacia.
Riferisce poi di non aver ricevuto alcun bilancio del 2013 né di verifica, né di chiusura, evidenziando che dal mese di marzo 2013 non ha più avuto l'accesso alla farmacia di cui non ha più neppure le chiavi. Diniego di accesso che è stato poi conclamato dalla Corte di Appello di Perugia con l'ordinanza del 25 maggio 9 giugno 2017 con la quale è stato ordinato alla opponente di astenersi da ogni tentativo di entrare nella Farmacia e di intrattenersi nella amministrazione della stessa fino alla emananda sentenza della medesima Corte di Appello.
Rileva poi che nei bilanci del 2013 e del 2014 il credito vantato dalla Farmacia nei confronti del OT. per circa € 100.00,00 sparisce, mentre residua quello della opponente per l'importo di cui al CP_1 decreto ingiuntivo opposto.
Ritiene che i crediti della farmacia siano frutto di una errata contabilizzazione di altre poste contabili che non corrispondono in alcun modo ai prelievi effettuati dai soci, quanto alla contabilizzazione delle perdite di esercizio nella voce prelievi soci. Errore di cui l'opponente aveva chiesto la modifica con la mail del 7 agosto 2013 ma che è stata ignorata. L'opponente ritiene che in questo modo l'opposta tenta di ottenere delle somme su un titolo inesistente - prelievi - ovvero di ottenere delle somme non dovute a causa della errata contabilizzazione delle voci in bilancio imputabile solo alla farmacia nella persona del socio CP_1
Chiede quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ritiene poi che non sussistano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed insiste nelle conclusioni rassegnate.
Con comparsa di costituzione e risposta si è ritualmente costituita in giudizio la
[...]
, la quale ha concluso affinché, in via preliminare, il decreto ingiuntivo Controparte_2 venisse dichiarato provvisoriamente esecutivo e, nel merito, ha chiesto “il rigetto di ogni avversa istanza, domanda, richiesta ed eccezione in quanto infondate in fatto ed in diritto”
Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La parte opposta, a sostegno delle proprie ragioni deduce che l'opponente impugna il decreto ingiuntivo chiedendone la revoca non avendo mai approvato tali bilanci/rendiconti posti a base del ricorso ed affermando di non aver mai fatto prelievi per € 135.623,46 e che la opposta non avrebbe fornito la prova di tali prelievi.
Evidenzia che la prova è fornita dalla stessa opponente che, nel procedimento R.G. n. 6273/2015, proprio sulla base di quel documento – bilancio esercizio farmacia al 31 dicembre 2013 - ha formulato richiesta per ottenere il pagamento della somma di € 25.798.95 che ritiene a suo credito quale TFM.
La parte opposta evidenzia che con lo stesso documento l'opponente ha ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della farmacia e sulla scorta di ciò la parte opposta insiste per la concessione della provvisoria esecuzione.
Rileva poi che la sentenza n. 86/2017 ha accertato che la OT. era al corrente di tutte le Pt_1 decisioni amministrative (comprese le scritture contabili) ed ha contribuito a formare i bilanci;
era parte attiva nelle scelte aziendali e poteva liberamente accedere alla documentazione della società; ha
“confessato” sia l'esistenza dei prelievi dei soci, sia la loro destinazione ad personam.
L'opposta ritiene quindi che i documenti che provano il credito della farmacia vanno individuati nei bilanci, alla cui formazione ha partecipato la OT. ; nei bilanci che riportano la posta specifica Pt_1
“prelievi dei soci”; nei bilanci che non sono stati mai impugnati dalla OT. e in quelli che ha Pt_1 utilizzato per richiedere ed ottenere il d.i. a carico della;
nella dichiarazione Parte_2 della stessa riportata e recepita in sentenza;
nella sentenza stessa che conferma la Pt_1 destinazione/utilizzo delle somme prelevate. Ribadisce che l'entità dei prelievi che emerge da detti documenti è sempre di € 135.623,46 riportata nei bilanci/rendiconti degli anni 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, depositati a corredo del ricorso monitorio e che il bilancio del 2013 è stato usato dalla opponente per ottenere il decreto ingiuntivo nel procedimento sopra indicato. In merito alla validità dei bilanci la farmacia opposta evidenzia che la OT. sostiene che i Pt_1 documenti prodotti dalla per ottenere il d.i. non sono bilanci di chiusura, ma meri bilanci di CP_1 verifica che, come tali, non forniscono alcuna prova, mentre detti bilanci sono stati redatti in conformità alle norme di legge ed alle previsioni statutarie, oltre ad essere delle scritture sulla base delle quali sono sempre state calcolate imposte e tasse sia della sia dei soci. CP_1
Rileva inoltre che detti bilanci sono stati oggetto di accertamento sia da parte della G.d.F. sia dell'Agenzia delle Entrate che li hanno ritenuti validi per l'applicazione di multe a carico della società
e di entrambi i soci nel periodo in cui l'opponente era ancora socia ed amministratrice. Evidenza poi che in assenza di opposizione ai sensi dell'art.
7.3 dello statuto i bilanci devono ritenersi approvati e comunque risulta incontestato che abbia perso la qualità di socia della farmacia opposta in via definitiva con la sentenza del 2018 della Corte d'appello di Perugia e che la stessa non abbia mai contestato, prima della opposizione, i bilanci/rendiconti annuali della farmacia e che abbia ricevuto ed utilizzato proprio il bilancio/rendiconto relativo all'anno 2013 per ottenere il decreto ingiuntivo contro l'opposta.
Evidenzia che i prelievi dalla stessa effettuati per € 135.623,46, risultano anche dagli atti che la medesima ha utilizzato per agire contro la e che l'importo e il debito sono rimasti sempre CP_1 uguali nei bilanci fino al 2017, alla stessa comunicati.
Ritiene che non corrisponda a verità la circostanza relativa alla inesistenza della prova dell'invio dei bilanci e dell'approvazione e condivisione degli stessi da parte della opponente quando dalle sentenze passate in giudicato emerge in modo chiaro che la stessa era a conoscenza di tutte le attività e delle scritture contabili tanto è vero che nel procedimento monitorio dalla stessa promosso ha allegato i Part bilanci fino al 2013 compreso, per far riconoscere l'esistenza di un suo credito come .
L'opposta ritiene poi di non essere gravata da alcun onere probatorio in quanto il documento posto a base della richiesta monitoria costituisce prova tanto più che l'opponente l'ha utilizzato nel ricorso da lei promosso. In merito ai bilanci più recenti tra cui quello del 2017 e relativo quadro H, precisa che è stato inviato alla opponente a seguito della richiesta del proprio consulente a cui non è seguita alcuna contestazione.
Ritiene infondata anche l'affermazione della opponente laddove asserisce di non avere mai provveduto ad effettuare prelievi dalle casse della opposta perché la circostanza risulta dai bilanci e dalla sentenza sopra detta nella quale risulta ammesso dalla opponente che i prelievi erano stati effettuati anche per ristrutturare la casa coniugale che è di proprietà della OT. . Pt_1
La parte opposta ritiene infine che il credito sia certo ed evidenzia che il OT ha provveduto CP_1
a sanare il proprio versando la somma di € 115.307,39 in data 11 luglio 2014 a seguito della vendita dell'appartamento di sua proprietà sito di Bastia Umbra, ricavando l'importo complessivo di CP_3
€ 165.000,00.
Infine, l'opposta ha riferito in merito alla diversa allocazione delle perdite degli esercizi precedenti tra i bilanci del 2012 e quello del 2013, su suggerimento/raccomandazione dell'Agenzia delle Entrate nell'anno 2013 ha cambiato/adeguato la modalità di registrazione, rendendola più analitica, provvedendo a “giro contare” le perdite di esercizio, trasferendole dai conti personali dei soci nella nuova allocazione specifica in un conto dedicato il cui bilancio/rendiconto è il 33600.
Insisteva quindi nella richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sulle conclusioni rassegnate.
Alla prima udienza del 28 maggio 2019 la causa veniva trattenuta in riserva sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento del 20 giugno 2019 veniva concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed i termini di cui all'art. 183 sesto co cpc. Veniva fissata l'udienza del 16 gennaio
2020 per la discussione sulle richieste istruttorie.
A detta udienza veniva chiesto un rinvio per valutare la possibilità di definire il procedimento estragiudizialmente. La causa veniva rinviata al 30 gennaio 2020. A detta udienza la causa veniva trattenuta in riserva affinché venissero adottati i provvedimenti successivi alle memorie suddette. Con provvedimento del 17 marzo 2020, ritenuti superflui i mezzi di prova richiesti, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 2 marzo 2021. Con provvedimento del 23 febbraio 2021
a seguito del mutamento del giudicante e dovendo dare precedenza a procedimenti di più vecchia iscrizione la causa veniva rinviata alla nuova udienza dell'11 gennaio 2022. Seguivano i serie di rinvii.
Con provvedimento presidenziale del 21 febbraio 2025 la causa veniva assegnata all'odierno giudicante che, con provvedimento del 29 marzo 2025, ha anticipato l'udienza del 13 gennaio 2026 al 18 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, sostituita dal deposito di note a trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione. Le parti non hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Innanzitutto, va ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere.
A ciò va aggiunto che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dell'impossibilità dello stesso.
Nel caso di specie all'esito dell'istruttoria documentale risulta che il debito della opponente per prelievi di somme dalla disponibilità della società opposta risulta originato dallo schema di bilancio del 2013, poi riprodotto negli anni successivi. Da detta documentazione risulta che il credito che l'opposta vanta dalla OT. è di € 135.623,45. Pt_1
Va evidenziato che detti documenti societari non risultano essere stati opposti dalla opponente sebbene alla stessa comunicati, ma anzi risultano essere stati utilizzati dalla OT.ssa per Pt_1 fondare le proprie pretese creditorie, ottenendo dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.2035/2015 per € 25.798,5 per il pagamento del Trattamento di Fine
Mandato. Da ciò consegue che detto documento debba ritenersi valido ai fini della prova della sussistenza del credito della farmacia opposta, tanto più che nei bilanci risulta la posta prelevamento soci che attesta inconfutabilmente che i soci e quindi anche l'opponente hanno provveduto al prelevamento di somme di denaro.
D'altra parte, va anche evidenziato che anche nei documenti relativi alle annualità successive il credito vantato dalla farmacia è riportato sempre nello stesso importo e dalla sentenza versata in atti e passata in giudicato emerge in modo chiaro che l'opposta era a conoscenza di tutte le attività e delle scritture contabili, tanto è vero, come sopra detto, che nel procedimento monitorio dalla stessa promossa ha allegato i bilanci fino al 2013 compreso, per far riconoscere l'esistenza di un suo credito Part come . Risulta altresì acclarato che l'opponente ha contribuito a formare i bilanci ed era quindi parte attiva nelle scelte aziendali, potendo in questo modo accedere alla documentazione della società. La circostanza che la OT. abbia effettuato prelievi risulta oltre che dai bilanci anche dalla Pt_1 sentenza sopra detta nella quale viene evidenziato e quindi accertato che la opponente ha ammesso che i prelievi erano stati effettuati anche per ristrutturare la casa coniugale che è di proprietà della
OT. . Pt_1
Tutti questi elementi inducono al rigetto della opposizione.
Ne, d'altra parte, la parte opponente ha fornito la prova della asserita errata contabilizzazione di altre poste contabili che non corrisponderebbero ai prelievi effettuati dai soci, ma a voci relative alla perdita di esercizio.
Tenuto conto di quanto brevemente osservato il decreto ingiuntivo n. 2068/2018 emesso dal Tribunale di Perugia in data 26 novembre 2018, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di €
135.623,46 oltre interessi e spese, debba essere confermato.
Conseguentemente l'opponente, , deve essere condannata al pagamento in Parte_1 favore della , in persona del legale rappresentante, della Controparte_1 somma di € 135.623,46. A detto importo debbono essere aggiunti gli interessi dalla scadenza sino al saldo effettivo.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022, entro il valore compreso tra € 52,001,00 e € 260.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di , tenuto conto Parte_1 dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 663/2019, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2068/2018 emesso dal Tribunale di Perugia in data 26 novembre 2018;
- condanna conseguentemente , al pagamento in favore della Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante, della somma di € 135.623,46, Controparte_1 oltre gli interessi dalla scadenza al saldo effettivo;
- condanna , al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in complessivi
[...]
€ 8.433,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 25 luglio 2025
Il Giudice
OT. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got OT. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 663/2019 R.G., promossa da:
, C.F. , nata a [...] il 28 ottobre Parte_1 C.F._1
1958, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Betti, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Bartolo n. 10;
ATTRICE OPPONENTE contro
, C.F e P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore OT. con sede in Assisi (PG), Frazione Petrignano, Via Controparte_1
Indipendenza n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Momaroni, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via
Cesare Balbo n. 26;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2068/2018 emesso dal Tribunale di Perugia in data 26 novembre
2018, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 135.623,46 oltre interessi e spese per somme prelevate dalle disponibilità della società e dalla stessa opponente non rimborsate.
La parte opponente concludeva affinché il decreto ingiuntivo venisse revocato e/o dichiarato nullo o annullabile con ogni conseguenza di legge. Nel merito chiedeva che venisse dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto chiedeva che venisse revocato. In ogni caso chiedeva che venisse dichiarata non dovuta la somma ingiunta.
L'opponente a sostegno delle proprie ragioni eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità in quanto il credito ritenuto dovuto non è fondato su prova scritta. Evidenzia che secondo la parte opposta il credito sarebbe provato da alcune sentenze passate in giudicato e dai propri bilanci per gli anni 2013-2017.
Evidenzia che le sentenze poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo non provano alcunché essendosi pronunciate solo sulla esclusione della opponente quale socio della farmacia e non che la stessa sia debitrice della somma di € 135.625,46. Rileva che in nessuna parte delle sentenze è possibile trovare il riconoscimento della debenza.
L'opponente osserva poi che la richiesta formulata dalla opposta risulta infondata non avendo prelevato mai dalla farmacia le somme ingiunte, tanto è vero che l'opposta non è in grado di fornire alcuna prova del prelievo, dei criteri di formazione del presunto credito, di alcuna documentazione contabile precedente e coeva ai bilanci di verifica depositati e con data certa, della corretta redazione dei bilanci e dell'invio all'opponente dei bilanci allegati al ricorso. Ritiene quindi che manchi la prova della sussistenza del credito fatto valere che la parte opposta dovrà fornire.
Ritiene in ogni caso che il bilancio societario può fornire elemento di prova che deve essere valutato alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa che nella fattispecie non ci sono. Ritiene di non poter allegare alcun fatto estintivo non avendo mai prelevato alcuna somma. Deduce poi che i bilanci di verifica depositati in atti non sono supportati da schede contabili, mastrini, libro paga, libro giornale e libro societario relativi alla prova della formazione del credito.
Rileva poi che dalla data dell'esercizio del diritto di recesso avvenuto il 1° agosto 2013 la OT.ssa non ha più amministrato la società e non ha partecipato alla redazione di alcun bilancio della Pt_1 farmacia compreso quello del 2013 e che detti bilanci sono stati redatti dal solo socio OT. CP_1 che aveva la gestione effettiva della farmacia.
Riferisce poi di non aver ricevuto alcun bilancio del 2013 né di verifica, né di chiusura, evidenziando che dal mese di marzo 2013 non ha più avuto l'accesso alla farmacia di cui non ha più neppure le chiavi. Diniego di accesso che è stato poi conclamato dalla Corte di Appello di Perugia con l'ordinanza del 25 maggio 9 giugno 2017 con la quale è stato ordinato alla opponente di astenersi da ogni tentativo di entrare nella Farmacia e di intrattenersi nella amministrazione della stessa fino alla emananda sentenza della medesima Corte di Appello.
Rileva poi che nei bilanci del 2013 e del 2014 il credito vantato dalla Farmacia nei confronti del OT. per circa € 100.00,00 sparisce, mentre residua quello della opponente per l'importo di cui al CP_1 decreto ingiuntivo opposto.
Ritiene che i crediti della farmacia siano frutto di una errata contabilizzazione di altre poste contabili che non corrispondono in alcun modo ai prelievi effettuati dai soci, quanto alla contabilizzazione delle perdite di esercizio nella voce prelievi soci. Errore di cui l'opponente aveva chiesto la modifica con la mail del 7 agosto 2013 ma che è stata ignorata. L'opponente ritiene che in questo modo l'opposta tenta di ottenere delle somme su un titolo inesistente - prelievi - ovvero di ottenere delle somme non dovute a causa della errata contabilizzazione delle voci in bilancio imputabile solo alla farmacia nella persona del socio CP_1
Chiede quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ritiene poi che non sussistano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed insiste nelle conclusioni rassegnate.
Con comparsa di costituzione e risposta si è ritualmente costituita in giudizio la
[...]
, la quale ha concluso affinché, in via preliminare, il decreto ingiuntivo Controparte_2 venisse dichiarato provvisoriamente esecutivo e, nel merito, ha chiesto “il rigetto di ogni avversa istanza, domanda, richiesta ed eccezione in quanto infondate in fatto ed in diritto”
Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La parte opposta, a sostegno delle proprie ragioni deduce che l'opponente impugna il decreto ingiuntivo chiedendone la revoca non avendo mai approvato tali bilanci/rendiconti posti a base del ricorso ed affermando di non aver mai fatto prelievi per € 135.623,46 e che la opposta non avrebbe fornito la prova di tali prelievi.
Evidenzia che la prova è fornita dalla stessa opponente che, nel procedimento R.G. n. 6273/2015, proprio sulla base di quel documento – bilancio esercizio farmacia al 31 dicembre 2013 - ha formulato richiesta per ottenere il pagamento della somma di € 25.798.95 che ritiene a suo credito quale TFM.
La parte opposta evidenzia che con lo stesso documento l'opponente ha ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della farmacia e sulla scorta di ciò la parte opposta insiste per la concessione della provvisoria esecuzione.
Rileva poi che la sentenza n. 86/2017 ha accertato che la OT. era al corrente di tutte le Pt_1 decisioni amministrative (comprese le scritture contabili) ed ha contribuito a formare i bilanci;
era parte attiva nelle scelte aziendali e poteva liberamente accedere alla documentazione della società; ha
“confessato” sia l'esistenza dei prelievi dei soci, sia la loro destinazione ad personam.
L'opposta ritiene quindi che i documenti che provano il credito della farmacia vanno individuati nei bilanci, alla cui formazione ha partecipato la OT. ; nei bilanci che riportano la posta specifica Pt_1
“prelievi dei soci”; nei bilanci che non sono stati mai impugnati dalla OT. e in quelli che ha Pt_1 utilizzato per richiedere ed ottenere il d.i. a carico della;
nella dichiarazione Parte_2 della stessa riportata e recepita in sentenza;
nella sentenza stessa che conferma la Pt_1 destinazione/utilizzo delle somme prelevate. Ribadisce che l'entità dei prelievi che emerge da detti documenti è sempre di € 135.623,46 riportata nei bilanci/rendiconti degli anni 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, depositati a corredo del ricorso monitorio e che il bilancio del 2013 è stato usato dalla opponente per ottenere il decreto ingiuntivo nel procedimento sopra indicato. In merito alla validità dei bilanci la farmacia opposta evidenzia che la OT. sostiene che i Pt_1 documenti prodotti dalla per ottenere il d.i. non sono bilanci di chiusura, ma meri bilanci di CP_1 verifica che, come tali, non forniscono alcuna prova, mentre detti bilanci sono stati redatti in conformità alle norme di legge ed alle previsioni statutarie, oltre ad essere delle scritture sulla base delle quali sono sempre state calcolate imposte e tasse sia della sia dei soci. CP_1
Rileva inoltre che detti bilanci sono stati oggetto di accertamento sia da parte della G.d.F. sia dell'Agenzia delle Entrate che li hanno ritenuti validi per l'applicazione di multe a carico della società
e di entrambi i soci nel periodo in cui l'opponente era ancora socia ed amministratrice. Evidenza poi che in assenza di opposizione ai sensi dell'art.
7.3 dello statuto i bilanci devono ritenersi approvati e comunque risulta incontestato che abbia perso la qualità di socia della farmacia opposta in via definitiva con la sentenza del 2018 della Corte d'appello di Perugia e che la stessa non abbia mai contestato, prima della opposizione, i bilanci/rendiconti annuali della farmacia e che abbia ricevuto ed utilizzato proprio il bilancio/rendiconto relativo all'anno 2013 per ottenere il decreto ingiuntivo contro l'opposta.
Evidenzia che i prelievi dalla stessa effettuati per € 135.623,46, risultano anche dagli atti che la medesima ha utilizzato per agire contro la e che l'importo e il debito sono rimasti sempre CP_1 uguali nei bilanci fino al 2017, alla stessa comunicati.
Ritiene che non corrisponda a verità la circostanza relativa alla inesistenza della prova dell'invio dei bilanci e dell'approvazione e condivisione degli stessi da parte della opponente quando dalle sentenze passate in giudicato emerge in modo chiaro che la stessa era a conoscenza di tutte le attività e delle scritture contabili tanto è vero che nel procedimento monitorio dalla stessa promosso ha allegato i Part bilanci fino al 2013 compreso, per far riconoscere l'esistenza di un suo credito come .
L'opposta ritiene poi di non essere gravata da alcun onere probatorio in quanto il documento posto a base della richiesta monitoria costituisce prova tanto più che l'opponente l'ha utilizzato nel ricorso da lei promosso. In merito ai bilanci più recenti tra cui quello del 2017 e relativo quadro H, precisa che è stato inviato alla opponente a seguito della richiesta del proprio consulente a cui non è seguita alcuna contestazione.
Ritiene infondata anche l'affermazione della opponente laddove asserisce di non avere mai provveduto ad effettuare prelievi dalle casse della opposta perché la circostanza risulta dai bilanci e dalla sentenza sopra detta nella quale risulta ammesso dalla opponente che i prelievi erano stati effettuati anche per ristrutturare la casa coniugale che è di proprietà della OT. . Pt_1
La parte opposta ritiene infine che il credito sia certo ed evidenzia che il OT ha provveduto CP_1
a sanare il proprio versando la somma di € 115.307,39 in data 11 luglio 2014 a seguito della vendita dell'appartamento di sua proprietà sito di Bastia Umbra, ricavando l'importo complessivo di CP_3
€ 165.000,00.
Infine, l'opposta ha riferito in merito alla diversa allocazione delle perdite degli esercizi precedenti tra i bilanci del 2012 e quello del 2013, su suggerimento/raccomandazione dell'Agenzia delle Entrate nell'anno 2013 ha cambiato/adeguato la modalità di registrazione, rendendola più analitica, provvedendo a “giro contare” le perdite di esercizio, trasferendole dai conti personali dei soci nella nuova allocazione specifica in un conto dedicato il cui bilancio/rendiconto è il 33600.
Insisteva quindi nella richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sulle conclusioni rassegnate.
Alla prima udienza del 28 maggio 2019 la causa veniva trattenuta in riserva sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento del 20 giugno 2019 veniva concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed i termini di cui all'art. 183 sesto co cpc. Veniva fissata l'udienza del 16 gennaio
2020 per la discussione sulle richieste istruttorie.
A detta udienza veniva chiesto un rinvio per valutare la possibilità di definire il procedimento estragiudizialmente. La causa veniva rinviata al 30 gennaio 2020. A detta udienza la causa veniva trattenuta in riserva affinché venissero adottati i provvedimenti successivi alle memorie suddette. Con provvedimento del 17 marzo 2020, ritenuti superflui i mezzi di prova richiesti, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 2 marzo 2021. Con provvedimento del 23 febbraio 2021
a seguito del mutamento del giudicante e dovendo dare precedenza a procedimenti di più vecchia iscrizione la causa veniva rinviata alla nuova udienza dell'11 gennaio 2022. Seguivano i serie di rinvii.
Con provvedimento presidenziale del 21 febbraio 2025 la causa veniva assegnata all'odierno giudicante che, con provvedimento del 29 marzo 2025, ha anticipato l'udienza del 13 gennaio 2026 al 18 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, sostituita dal deposito di note a trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione. Le parti non hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Innanzitutto, va ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere.
A ciò va aggiunto che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dell'impossibilità dello stesso.
Nel caso di specie all'esito dell'istruttoria documentale risulta che il debito della opponente per prelievi di somme dalla disponibilità della società opposta risulta originato dallo schema di bilancio del 2013, poi riprodotto negli anni successivi. Da detta documentazione risulta che il credito che l'opposta vanta dalla OT. è di € 135.623,45. Pt_1
Va evidenziato che detti documenti societari non risultano essere stati opposti dalla opponente sebbene alla stessa comunicati, ma anzi risultano essere stati utilizzati dalla OT.ssa per Pt_1 fondare le proprie pretese creditorie, ottenendo dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.2035/2015 per € 25.798,5 per il pagamento del Trattamento di Fine
Mandato. Da ciò consegue che detto documento debba ritenersi valido ai fini della prova della sussistenza del credito della farmacia opposta, tanto più che nei bilanci risulta la posta prelevamento soci che attesta inconfutabilmente che i soci e quindi anche l'opponente hanno provveduto al prelevamento di somme di denaro.
D'altra parte, va anche evidenziato che anche nei documenti relativi alle annualità successive il credito vantato dalla farmacia è riportato sempre nello stesso importo e dalla sentenza versata in atti e passata in giudicato emerge in modo chiaro che l'opposta era a conoscenza di tutte le attività e delle scritture contabili, tanto è vero, come sopra detto, che nel procedimento monitorio dalla stessa promossa ha allegato i bilanci fino al 2013 compreso, per far riconoscere l'esistenza di un suo credito Part come . Risulta altresì acclarato che l'opponente ha contribuito a formare i bilanci ed era quindi parte attiva nelle scelte aziendali, potendo in questo modo accedere alla documentazione della società. La circostanza che la OT. abbia effettuato prelievi risulta oltre che dai bilanci anche dalla Pt_1 sentenza sopra detta nella quale viene evidenziato e quindi accertato che la opponente ha ammesso che i prelievi erano stati effettuati anche per ristrutturare la casa coniugale che è di proprietà della
OT. . Pt_1
Tutti questi elementi inducono al rigetto della opposizione.
Ne, d'altra parte, la parte opponente ha fornito la prova della asserita errata contabilizzazione di altre poste contabili che non corrisponderebbero ai prelievi effettuati dai soci, ma a voci relative alla perdita di esercizio.
Tenuto conto di quanto brevemente osservato il decreto ingiuntivo n. 2068/2018 emesso dal Tribunale di Perugia in data 26 novembre 2018, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di €
135.623,46 oltre interessi e spese, debba essere confermato.
Conseguentemente l'opponente, , deve essere condannata al pagamento in Parte_1 favore della , in persona del legale rappresentante, della Controparte_1 somma di € 135.623,46. A detto importo debbono essere aggiunti gli interessi dalla scadenza sino al saldo effettivo.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022, entro il valore compreso tra € 52,001,00 e € 260.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di , tenuto conto Parte_1 dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 663/2019, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2068/2018 emesso dal Tribunale di Perugia in data 26 novembre 2018;
- condanna conseguentemente , al pagamento in favore della Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante, della somma di € 135.623,46, Controparte_1 oltre gli interessi dalla scadenza al saldo effettivo;
- condanna , al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in complessivi
[...]
€ 8.433,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 25 luglio 2025
Il Giudice
OT. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)