Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:
1. Dr.ssa Vincenza Totaro, Presidente
2. Dr.ssa Rosa Del Prete Consigliere
3. Dr. Anselmo Del Fiacco, Giudice Ausiliario Relatore
All'udienza del 10/02/2025 nella causa RG 3646/2021, TRA
, C.F.: , quale procuratore di sé stesso Parte_1 C.F._1 ex art.86 c.p.c., elett.te dom.to presso il proprio studio in Napoli al Centro
Direzionale Is. G1, sc. D, int. 143, ricorrente contro
, nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 residente a[...] appellata ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
* * *
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 22/12/2021 presso questa Corte
d'Appello, l'avv. ha chiesto la liquidazione dei compensi Parte_1 professionali a lui dovuti dal proprio assistito in relazione Controparte_1 all'attività professionale svolta nella causa previdenziale vertita dinanzi al
Tribunale di Nola, sezione lavoro, RG 3842/2006, definita con sentenza n.1503/2011 con la quale è stata riconosciuta una inabilità permanente nella misura del 17% (in luogo di quella del 15% accertata dall' nella fase amministrativa CP_2 in sede di revisione), con conseguente condanna dell' a corrispondere al CP_3 ricorrente una rendita commisurata alla suddetta percentuale e con compensazione delle spese di lite.
Ha chiesto, altresì, la liquidazione dei compensi professionali anche per la successiva fase di appello (RG 390/2012), avente ad oggetto il solo capo della sentenza concernente la statuizione sulle spese di causa, totalmente compensate, e
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Preliminarmente, osserva il Collegio che il ricorso introduttivo del presente giudizio, con il relativo decreto di fissazione d'udienza, è stato ritualmente notificato a mediante consegna a mani della moglie convivente Controparte_1 in data 13/04/2022, ma non si è costituito in giudizio per cui deve esserne dichiarata la contumacia.
La Corte, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, ha disposto lo svolgimento in trattazione scritta dell'udienza di discussione fissata per il 10.02.2025, ai sensi dell'art.127 ter, autorizzando le parti al deposito telematico di note scritte conclusive.
Depositate note scritte conclusive solo da parte del ricorrente, che si è riportato ai propri scritti difensivi, all'udienza del 10.02.2025 la causa è stata decisa in camera di consiglio, nei termini che seguono.
Tanto premesso, l'attività professionale svolta dall'avvocato istante nei confronti del proprio cliente, come dedotta in ricorso e nelle parcelle in atti, non è stata contestata e risulta documentalmente provata dai seguenti atti depositati: ricorso di primo grado Tribunale di Nola ex art 442 c.p.c.; C.T.U. medico legale;
Sentenza n.
1503/2011 del Tribunale di Nola sez. lav. e prev.; Ricorso in appello R.G. 390/2012 alla Corte di Appello di Napoli;
Sentenza della Corte di Appello Napoli n.
4851/2017; comparsa di costituzione e risposta;
lettere raccomandate inviate CP_2 all' ; lettere di invio parcelle e solleciti. CP_2
Si è trattato di una causa previdenziale, per la quale il professionista ha diritto al compenso per l'attività svolta in favore del proprio cliente, avente ad oggetto il ripristino di una rendita per infortunio e malattia professionale, che l' , CP_2 CP_2 nella fase amministrativa, con provvedimento dell'11.12.2000 aveva revocato a seguito di una visita di revisione, avendo accertato un grado di inabilità permanente pari solo al 15%, in luogo di quello del 20% in precedenza riconosciuto, con conseguente soppressione della rendita.
Per quanto qui interessa la prova dell'avvenuto conferimento del relativo incarico si evince dalla procura conferita a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (per ogni fase e grado ..) e del ricorso in appello nonché dalle lettere stragiudiziali in atti.
Pag. 2 di 5 Nel corso del giudizio di primo grado RG 3842/2006 patrocinato dall'avvocato istante, il Tribunale di Nola, sezione lavoro, con sentenza n.1503/2011, poi confermata in appello, ha riconosciuto una inabilità permanente nella misura del
17% (inferiore a quella domandata del 23%, ma comunque superiore a quella del
15% accertata dall' nella fase amministrativa in sede di revisione), con CP_2 conseguente condanna dell' a corrispondere al ricorrente una rendita CP_2 commisurata alla suddetta percentuale e con compensazione delle spese di lite.
Dunque, l'esito del giudizio è stato parzialmente positivo per il cliente il quale ha ottenuto la ricostituzione della rendita in suo favore commisurata ad una riduzione dell'integrità psico-fisica del 17%, in luogo del 15% riconosciuto in via amministrativa in sede di revisione, seppure inferiore a quella domandata (23%).
Tanto premesso, ai fini della liquidazione dei compensi professionali, occorre accertare il valore della controversia per poi applicare i parametri previsti dalle tariffe vigenti al momento della definizione del giudizio (anno 2017).
Sul punto, la suprema Corte di legittimità, per le controversie previdenziali contro l , quanto alla determinazione degli scaglioni applicabili, ha precisato che CP_2 trattandosi di controversie relative a prestazioni previdenziali, ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio deve applicarsi il criterio previsto dall'art. 13, secondo comma, c.p.c., di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina "cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci" (Cassazione Civile, Sez. 6, 05 aprile 2022, n.
11037; Cass. S.U. n. 10455 del 2015; con riguardo alle rendite , cfr. Cass. n. CP_2
23274 del 2004, Cass. n. 258 del 2007, Cass. n. 21841 del 2007, Cass. n. 2148 del
2011).
A questo punto, va rilevato che nella fattispecie il ricorrente non ha offerto alcun elemento per ritenere che, in ordine alla riconosciuta rendita commisurata alla percentuale riconosciuta in giudizio del 17%, di cui non è stato specificato l'ammontare del rateo mensile, il valore della causa possa rientrare nel rivendicato scaglione di valore indeterminabile, ovvero in un diverso scaglione.
Applicando i suddetti principi alla causa in esame, per quanto riguarda il giudizio di primo grado del giudizio, in mancanza di altri elementi, ritiene la Corte che il valore debba essere individuato nello scaglione indeterminabile minimo delle cause di previdenza, e, sui parametri minimi stabiliti per tale scaglione, in relazione alle singole fasi processuali, ritiene il Collegio di dover applicare la percentuale di
Pag. 3 di 5 diminuzione del 30%, come previsto dall'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, trattandosi di causa non particolarmente complessa, con una ridotta attività processuale, decisa solo sulla scorta delle risultanze della CTU medico-legale, in assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
Pertanto, per il primo grado, in conformità a quanto richiesto in ricorso, risultano dovuti i seguenti compensi:
1) Fase di studio della controversia, valore minimo: € 810,00
2) Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 574,00
3) Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.204,00
4) Fase decisionale, valore minimo: € 1.384,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.972,00
Dunque, con una riduzione del 30 % su € 3.972,00 € (- 1.191,60), risultano effettivamente dovuto per il primo grado l'importo di €.2.780,40, come richiesto in ricorso che appare congruo.
Ed ancora, per la fase di appello (RG 390/2012) patrocinata dall'avvocato istante, avente ad oggetto il solo capo della sentenza concernente la statuizione sulle spese di causa, totalmente compensate, e definita da questa Corte con sentenza n.
4851/2017 del 20.07.2017 di rigetto con compensazione spese, si possono applicare i parametri per le cause di competenza della Corte d'Appello, per la natura ed il valore effettivo della causa (concernente solo le spese legali di primo grado) da intendersi ricompreso nello scaglione da €.
1.101 a € 5.200, con i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, trattandosi anche in questo caso di controversia non particolarmente complessa e con una ridotta attività processuale.
Pertanto, per la fase d'appello, definita nel 2017, secondo i parametri all'epoca vigenti, risultano dovuti i seguenti compensi (Competenza: Corte D'Appello;
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200):
1) Fase di studio della controversia, valore minimo: € 255,00
2) Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 255,00
3) Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 662,00
4) Fase decisionale, valore minimo: € 405,00
Compenso tabellare (valori minimi) per la fase di appello € 1.577,00
Pag. 4 di 5 Infine, le spese del presente giudizio, seguono il principio della soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei vigenti parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, per le cause dinanzi la Corte d'Appello, secondo lo scaglione per il valore effettivo della presente controversia (Da € 1.101
a € 5.200), con valori minimi in considerazione della natura della causa e della ridotta attività professionale svolta in contumacia del resistente non costituito.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Accoglie il ricorso e condanna il convenuto al pagamento in Controparte_1 favore dell'avv. della complessiva somma di €. 2.780,40 per il Parte_1 primo grado ed €. 1.577,00 per il secondo grado, a titolo di compensi professionali per l'attività professionale dedotta in ricorso, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa come per legge, oltre ancora alle spese del presente giudizio liquidate in complessivi €.962,00 oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
Napoli, 10/02/2025.
Giudice ausiliario relatore est.
(Dr. Anselmo Del Fiacco) Il Presidente
(Dr.ssa Vincenza Totaro)
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