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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 26/11/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1828/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott. AR AR, all'esito dell'udienza del 17/11/2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281sexies, comma III e 127ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1828 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 discussa, in data 17/11/2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
, nata in Argentina in data [...], in [...] e, unitamente a Parte_1 Parte_2
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...] Persona_1
, nata in [...] in data [...], nonché , nata in [...] in
[...] Parte_3 data 21.7.1999, rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Daniel Dromi;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
1 Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo ritualmente depositato, parte ricorrente adisce, ai sensi degli artt. 19bis D. Lgs.
150/2011 e 281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di Controparte_1 sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, parte ricorrente allega (e prova) (i) la discendenza in linea retta di
[...]
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di Persona_2 nascita depositato in atti), nato in Italia, ad [...], in data [...], emigrato in Argentina e
(ii) la mancata perdita di siffatto status giuridico.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e veniva, pertanto, dichiarato contumace CP_1 all'udienza del 20/01/2025.
****
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, tenuto conto che la domanda è stata depositate antecedentemente al 27/03/2025, data in cui è entrata in vigore la novella di cui al DL n. 36/2025.
Occorre, inoltre, rilevare che in relazione alla ricorrente , la stessa ha provveduto Persona_1
a superare la discrasia riscontrata con ordinanza del 20/01/2025 e, dunque, ai fini che qui ci interessano, si assume la data di nascita risultante dal documento di identità versato in atti.
1. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
2 In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica
l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dalla disciplina di cui alla legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ne consegue che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 24/08/2022, n.
25317).
I presupposti di diritto sostanziale, in base alla normativa applicabile ratione temporis, che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
1.1. La prova della discendenza.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti comprova la discendenza dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.
1.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha in primo luogo depositato certificato negativo di naturalizzazione, con ciò attestando la mancata rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana. In
3 secondo luogo, è emerso per tabulas che il primo discendente dell'avo ha acquisito la cittadinanza straniera non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nato all'estero
(ius soli). Infine, non è emerso che gli ascendenti di parte ricorrente abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, tenuto conto anche del riparto dell'onere della prova così come delineato da
Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 24/08/2022, n. 25317.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis.
2. La discendenza per linea materna.
Sennonché, nell'ottica del requisito di cui sopra si è detto, restano da vagliare le seguenti circostanze:
i) il matrimonio - con soggetto straniero – avvenuto in epoca antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione, che comportava, per la donna, la perdita della cittadinanza italiana;
ii) l'idoneità della donna a trasmettere la cittadinanza italiana alla prole nata in [...] antecedente al 01/01/1948.
In particolare, occorre chiedersi se gli artt. 1, comma 1, e 10 L. 555/1912 - nello stabilire rispettivamente l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” e che la madre che contrae matrimonio con il padre straniero perde automaticamente la cittadinanza italiana - minino il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
Ebbene la Corte costituzionale, con le sentt. nn. 30/1983 e 87/1975, ha dichiarato incostituzionali i richiamati artt. 1 e 10 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi, da un lato, che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna (e non solo paterna) e, dall'altro, che le vicende della cittadinanza della madre sono indipendenti dalla circostanza che la stessa contragga successivamente matrimonio con uno straniero.
Al riguardo, la S.C. di Cass. civ., SS.UU., n. 4469/2009, ha stabilito che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. E invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte
4 dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, “in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti”.
In tale solco, si è collocata di recente la giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, ord.
25.09.2019).
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame.
3. Conclusioni.
Sulla base di quanto sopra indicato, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto al riconoscimento dello status di cittadinanza italiana.
Anche l'ulteriore istanza - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe
(Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale di dichiararle irripetibili. E ciò in ragione della necessaria interpretazione giurisprudenziale delle norme che in questa sede interessano.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica,
5 definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1828/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di , della minore Parte_1
, nonché di , al riconoscimento in loro Persona_1 Parte_3 favore dello status di cittadine italiane;
2) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1 stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
4) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 17/11/2025
Il Giudice
AR AR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott. AR AR, all'esito dell'udienza del 17/11/2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281sexies, comma III e 127ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1828 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 discussa, in data 17/11/2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
, nata in Argentina in data [...], in [...] e, unitamente a Parte_1 Parte_2
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...] Persona_1
, nata in [...] in data [...], nonché , nata in [...] in
[...] Parte_3 data 21.7.1999, rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Daniel Dromi;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
1 Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo ritualmente depositato, parte ricorrente adisce, ai sensi degli artt. 19bis D. Lgs.
150/2011 e 281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di Controparte_1 sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, parte ricorrente allega (e prova) (i) la discendenza in linea retta di
[...]
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di Persona_2 nascita depositato in atti), nato in Italia, ad [...], in data [...], emigrato in Argentina e
(ii) la mancata perdita di siffatto status giuridico.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e veniva, pertanto, dichiarato contumace CP_1 all'udienza del 20/01/2025.
****
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, tenuto conto che la domanda è stata depositate antecedentemente al 27/03/2025, data in cui è entrata in vigore la novella di cui al DL n. 36/2025.
Occorre, inoltre, rilevare che in relazione alla ricorrente , la stessa ha provveduto Persona_1
a superare la discrasia riscontrata con ordinanza del 20/01/2025 e, dunque, ai fini che qui ci interessano, si assume la data di nascita risultante dal documento di identità versato in atti.
1. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
2 In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica
l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dalla disciplina di cui alla legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ne consegue che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 24/08/2022, n.
25317).
I presupposti di diritto sostanziale, in base alla normativa applicabile ratione temporis, che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
1.1. La prova della discendenza.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti comprova la discendenza dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.
1.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha in primo luogo depositato certificato negativo di naturalizzazione, con ciò attestando la mancata rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana. In
3 secondo luogo, è emerso per tabulas che il primo discendente dell'avo ha acquisito la cittadinanza straniera non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nato all'estero
(ius soli). Infine, non è emerso che gli ascendenti di parte ricorrente abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, tenuto conto anche del riparto dell'onere della prova così come delineato da
Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 24/08/2022, n. 25317.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis.
2. La discendenza per linea materna.
Sennonché, nell'ottica del requisito di cui sopra si è detto, restano da vagliare le seguenti circostanze:
i) il matrimonio - con soggetto straniero – avvenuto in epoca antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione, che comportava, per la donna, la perdita della cittadinanza italiana;
ii) l'idoneità della donna a trasmettere la cittadinanza italiana alla prole nata in [...] antecedente al 01/01/1948.
In particolare, occorre chiedersi se gli artt. 1, comma 1, e 10 L. 555/1912 - nello stabilire rispettivamente l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” e che la madre che contrae matrimonio con il padre straniero perde automaticamente la cittadinanza italiana - minino il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
Ebbene la Corte costituzionale, con le sentt. nn. 30/1983 e 87/1975, ha dichiarato incostituzionali i richiamati artt. 1 e 10 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi, da un lato, che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna (e non solo paterna) e, dall'altro, che le vicende della cittadinanza della madre sono indipendenti dalla circostanza che la stessa contragga successivamente matrimonio con uno straniero.
Al riguardo, la S.C. di Cass. civ., SS.UU., n. 4469/2009, ha stabilito che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. E invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte
4 dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, “in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti”.
In tale solco, si è collocata di recente la giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, ord.
25.09.2019).
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame.
3. Conclusioni.
Sulla base di quanto sopra indicato, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto al riconoscimento dello status di cittadinanza italiana.
Anche l'ulteriore istanza - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe
(Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale di dichiararle irripetibili. E ciò in ragione della necessaria interpretazione giurisprudenziale delle norme che in questa sede interessano.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica,
5 definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1828/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di , della minore Parte_1
, nonché di , al riconoscimento in loro Persona_1 Parte_3 favore dello status di cittadine italiane;
2) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1 stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
4) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 17/11/2025
Il Giudice
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