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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4814/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4814/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. D'Agostino Nicola, giusta Parte_1 procura in atti;
ATTORE/I contro e Controparte_1 Controparte_2 contumaci;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di rimessione della causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento relativa alla cartella esattoriale n. 1102160031143086024 emessa dall'agente della riscossione per il credito di euro 191.664,83 vantato dall'ente impositore . Controparte_1
pagina 1 di 3 A fondamento dell'opposizione, l'attore ha eccepito l'inesistenza/invalidità ed inefficacia del titolo e della intimazione di cui alla cartella di pagamento e la prescrizione del credito da essa portato.
Nella contumacia dell'agente della riscossione e dell'ente impositore, in difetto di richieste istruttorie, la causa è pervenuta all'udienza del 05/03/2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies
c.p.c.
II. – L'opposizione merita accoglimento.
II.1. – Assorbente è il rilievo per cui, come documentato in atti da parte opponente, con sentenza n. 1390/2024 del 20/03/2024 (munita di attestazione, in data 09/05/2024, di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c.), resa nel giudizio di opposizione esecutiva tra le stesse parti iscritto al n. 14676/2017
R.G., il Tribunale di Bari, ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria sottesa alla cartella di pagamento n. 1102160031143086024, ha accolto l'opposizione proposta da , dichiarando non dovute Parte_1 le somme di cui alla cartella esattoriale opposta (la stessa sottostante all'intimazione di pagamento per cui è causa).
Ora, nella specie, è utilmente invocabile dall'opponente l'esistenza di un giudicato sulla legittimità della cartella di pagamento prodromica all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, essendo contenuta, nella sentenza definitiva prodotta in atti, specifica – e non più controvertibile – dichiarazione di prescrizione del relativo credito erariale.
Può dunque dirsi essersi formato giudicato sul punto.
Al riguardo, non è superfluo ricordare che l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte, e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (Cass., n.
48/2021). Ed invero, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla pagina 2 di 3 funzione primaria del processo, consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (per tutti, Cass., n.
35417/2022).
Ne deriva l'accoglimento della proposta opposizione, con conseguente declaratoria di illegittimità dell'intimazione di pagamento per cui è causa, essendo stata accertata – con statuizione non più riesaminabile – l'estinzione della pretesa creditoria vantata per intervenuta prescrizione.
III. – Esclusa la temerarietà della lite, non risultando adeguatamente corroborata la sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla parte convenuta e, dunque, la spettanza del relativo risarcimento in favore dell'opponente che ne ha fatto richiesta, le spese di lite sono poste a carico dei convenuti, in ossequio ai principi di causalità e soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo
(parametri minimi, in ragione dell'entità delle questioni trattate, del carattere documentale della causa e dell'effettiva attività processuale espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui all'intimazione di pagamento opposta;
- CONDANNA i convenuti opposti in solido al pagamento, in favore dell'attore opponente, delle spese di lite, che liquida in euro 264,00 per esborsi e in euro
4.217 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Bari, 2 aprile 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4814/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. D'Agostino Nicola, giusta Parte_1 procura in atti;
ATTORE/I contro e Controparte_1 Controparte_2 contumaci;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di rimessione della causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento relativa alla cartella esattoriale n. 1102160031143086024 emessa dall'agente della riscossione per il credito di euro 191.664,83 vantato dall'ente impositore . Controparte_1
pagina 1 di 3 A fondamento dell'opposizione, l'attore ha eccepito l'inesistenza/invalidità ed inefficacia del titolo e della intimazione di cui alla cartella di pagamento e la prescrizione del credito da essa portato.
Nella contumacia dell'agente della riscossione e dell'ente impositore, in difetto di richieste istruttorie, la causa è pervenuta all'udienza del 05/03/2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies
c.p.c.
II. – L'opposizione merita accoglimento.
II.1. – Assorbente è il rilievo per cui, come documentato in atti da parte opponente, con sentenza n. 1390/2024 del 20/03/2024 (munita di attestazione, in data 09/05/2024, di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c.), resa nel giudizio di opposizione esecutiva tra le stesse parti iscritto al n. 14676/2017
R.G., il Tribunale di Bari, ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria sottesa alla cartella di pagamento n. 1102160031143086024, ha accolto l'opposizione proposta da , dichiarando non dovute Parte_1 le somme di cui alla cartella esattoriale opposta (la stessa sottostante all'intimazione di pagamento per cui è causa).
Ora, nella specie, è utilmente invocabile dall'opponente l'esistenza di un giudicato sulla legittimità della cartella di pagamento prodromica all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, essendo contenuta, nella sentenza definitiva prodotta in atti, specifica – e non più controvertibile – dichiarazione di prescrizione del relativo credito erariale.
Può dunque dirsi essersi formato giudicato sul punto.
Al riguardo, non è superfluo ricordare che l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte, e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (Cass., n.
48/2021). Ed invero, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla pagina 2 di 3 funzione primaria del processo, consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (per tutti, Cass., n.
35417/2022).
Ne deriva l'accoglimento della proposta opposizione, con conseguente declaratoria di illegittimità dell'intimazione di pagamento per cui è causa, essendo stata accertata – con statuizione non più riesaminabile – l'estinzione della pretesa creditoria vantata per intervenuta prescrizione.
III. – Esclusa la temerarietà della lite, non risultando adeguatamente corroborata la sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla parte convenuta e, dunque, la spettanza del relativo risarcimento in favore dell'opponente che ne ha fatto richiesta, le spese di lite sono poste a carico dei convenuti, in ossequio ai principi di causalità e soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo
(parametri minimi, in ragione dell'entità delle questioni trattate, del carattere documentale della causa e dell'effettiva attività processuale espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui all'intimazione di pagamento opposta;
- CONDANNA i convenuti opposti in solido al pagamento, in favore dell'attore opponente, delle spese di lite, che liquida in euro 264,00 per esborsi e in euro
4.217 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Bari, 2 aprile 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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