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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 146/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 146/2025 V.G., promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. VERZELLA MARIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/01/2025, e Parte_1
esponevano che in data 12/01/1997 avevano contratto Parte_2
matrimonio con rito concordatario, in PICCIANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
29/04/2013, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PICCIANO il 12/01/1997, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PICCIANO, nell'anno 1997 atto numero 1 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate, contenute nel decreto di omologa ossia:
pagina 2 di 3 a) le parti potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente ove lo riterranno più opportuno, previa comunicazione di ogni domicilio e residenza all'altro coniuge;
b) i genitori potranno vedere i figli quando vorranno;
c) Le visite e le festività tutte, sono regolate seguendo il principio dell'alternanza secondo gli accordi che gli stessi prenderanno in prossimità delle festività;
d) Il padre provvederà ai bisogni del figlio sia per Parte_1 Per_1
le spese ordinarie che per quelle straordinarie, mentre la sig.ra Parte_2
provvederà ai bisogni della figlia sia per le spese ordinarie che per Persona_2
quelle straordinarie;
e) La casa familiare in Città Sant'Angelo alla via Cantine, 16, resterà assegnata a
Parte_1
f) Gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PICCIANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 06/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 146/2025 V.G., promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. VERZELLA MARIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/01/2025, e Parte_1
esponevano che in data 12/01/1997 avevano contratto Parte_2
matrimonio con rito concordatario, in PICCIANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
29/04/2013, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PICCIANO il 12/01/1997, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PICCIANO, nell'anno 1997 atto numero 1 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate, contenute nel decreto di omologa ossia:
pagina 2 di 3 a) le parti potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente ove lo riterranno più opportuno, previa comunicazione di ogni domicilio e residenza all'altro coniuge;
b) i genitori potranno vedere i figli quando vorranno;
c) Le visite e le festività tutte, sono regolate seguendo il principio dell'alternanza secondo gli accordi che gli stessi prenderanno in prossimità delle festività;
d) Il padre provvederà ai bisogni del figlio sia per Parte_1 Per_1
le spese ordinarie che per quelle straordinarie, mentre la sig.ra Parte_2
provvederà ai bisogni della figlia sia per le spese ordinarie che per Persona_2
quelle straordinarie;
e) La casa familiare in Città Sant'Angelo alla via Cantine, 16, resterà assegnata a
Parte_1
f) Gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PICCIANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 06/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3