Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 07/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 334/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 07/04/2025 nella causa n. 334/2024 RGL, promossa da:
, assistita dagli avv.ti DEL NEVO CLAUDIO e DEL NEVO MARCO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
assistita dall'avv. CARATTI GIAN GUIDO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa
Premesso che: con ricorso depositato in data 3/4/2024, ha chiesto l'accertamento della Parte_1 illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatole con lettera del 13/9/2023 da CP_1 prima della scadenza naturale del contratto a tempo determinato stipulato, prevista per il
[...] giorno 7/11/2023, con conseguente condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno, parametrato alle retribuzioni mancate, quantificate in € 5.413,05, oltre rivalutazione e interessi, e con vittoria di spese.
costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza delle doglianze avversarie, Controparte_1 rimarcando che il licenziamento è stato intimato durante il periodo di prova, quando ciascuna parte
è libera di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e di motivazione, né controparte ha dedotto l'esistenza di un motivo illecito estraneo alla funzione del patto di prova. Sulla scorta di tanto, ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domande proposte e, in subordine, per il caso di accoglimento, di contenere la misura del risarcimento, considerando la durata del patto di prova;
il tutto con vittoria di spese.
1
Fallito il tentativo di conciliazione e sentite liberamente le parti, ritenuta superflua l'attività istruttoria orale, la causa è stata discussa all'odierna udienza e così decisa.
Considerato che:
- la ricorrente risulta essere stata assunta dalla con decorrenza Controparte_1 dall'8/8/2023 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza prevista per il giorno 7/11/2023; il contratto risulta sottoscritto dalle parti in data
7/8/2023; in esso è previsto un periodo di prova “non superiore a 20 giorni di lavoro effettivo, durante il quale periodo resta salva la Sua e la nostra facoltà di rescissione in qualunque momento, senza bisogno di alcun preavviso e/o indennità sostitutiva” e che “Le mansioni a Lei demandate sono le seguenti ADDETTA ALLA RECEPTION decorso tuttavia il periodo di prova, e nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto, ci riserviamo di modificarle o adibirla a diverse mansioni come Parte_2
, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015” (doc. 1 res. e 8 ric.);
[...]
- costituisce circostanza pacifica e documentale che la ricorrente si sia recata a lavoro il giorno 8/8/2023 ed abbia osservato un orario di 7 ore (doc. 8 ric.);
- le ricostruzioni fattuali delle parti divergono invece per quanto riguarda l'indicazione delle concrete attività svolte dalla lavoratrice quel giorno: la ricorrente sostiene di aver svolto attività di addetta alla pulizia delle camere mentre la società afferma che ella si è limitata a prendere contezza dei locali e del contenuto delle mansioni svolte dai vari addetti all'interno dell'hotel e a cui sarebbe poi stata lei stessa destinata;
- altra circostanza pacifica è che la signora non si sia presentata a lavoro il giorno Pt_1 successivo, il 9/8/2023;
- risulta documentale e comunque incontroversa la circostanza che la ricorrente abbia comunicato via whatsapp il giorno 9/8/2023 alle ore 20:22 a , consigliera Persona_1 del Consiglio di Amministrazione della società, indicata in ricorso quale referente aziendale, senza che la circostanza sia stata tempestivamente e specificamente contestata, e figlia del Presidente, , “Buonasera scusami intanto volevo ringraziarvi Persona_2 Per_1 per il lavoro ma vorrei solo esprimere diciamo il fatto che non credo di essere molto portata per le pulizie in camera, ho provato ma credo di non riuscire a sostituire qualcuno fino al
21. Sicuramente capisco che il signor mi abbia voluto dare l'opportunità di Per_1 lavorare sin da subito, ma io posso aspettare fino a quella data. Fatemi sapere cosa ne pensate a riguardo, resto a disposizione...” e che abbia risposto alle ore Persona_1
21:25 che “Buonasera, non preoccuparti, può succedere. Al momento non posso darti una risposta per la reception dal 21, per cui direi di concludere il rapporto lavorativo qua. Non si sa mai per il futuro come andrà, resteremo in contatto.” (doc. 3 ric. e 3 res.);
- successivamente la lavoratrice non si è più recata a lavoro;
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- con lettera datata 18/8/2023 la società ha contestato alla ricorrente ai sensi dell'art. 7 L.
300/1970 e degli artt. 138-192 CCNL di categoria l'assenza ingiustificata dal 9/8/2023 al
18/8/2023, chiedendole giustificazioni entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione
(doc. 4 ric.);
- con lettera del 4/9/2023 la lavoratrice ha replicato di non essersi presentata al lavoro dal giorno 10/8/2023 in poi soltanto in ragione della comunicazione della volontà unilaterale del datore di lavoro pervenutale (doc. 5 ric.);
- con lettera del 13/9/2023 ha comunicato a il Controparte_1 Controparte_2 licenziamento per giusta causa, non ritenendo di poter accettare le giustificazioni fornite
(doc. 6 ric.);
- nel presente giudizio la ricorrente contesta la sussistenza della giusta causa addotta a fondamento del licenziamento, contestando, in particolare, di aver posto in essere la condotta imputatale;
- costituendosi in giudizio, la società rileva che il licenziamento è stato intimato nel periodo di prova, durante il quale le parti possono liberamente recedere dal contratto, senza preavviso e motivazione, sicchè esso deve essere valutato come legittimo, non essendo stato allegato e dimostrato un motivo illecito estraneo al patto di prova dalla lavoratrice;
- secondo quanto affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, “il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso;
incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e, quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Cass. n. 1180 del 2017).
10.2. In base al combinato disposto degli artt. 2096, terzo comma, cod. civ., e 10 della legge n. 604 del 1966 nel corso del periodo di prova ciascuna delle parti è libera di recedere dal contratto di lavoro senza obbligo di preavviso e di motivazione: in caso di licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova incombe al lavoratore stesso, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale stabilita dall'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Cass. 14 ottobre 2009, n. 21784; Cass. 18 gennaio 2017,
n. 1180; Cass. nn. 18268 e 31159 del 2018; Cass. n. 23927 del 2020).” (Cass. civ. sez. lav., 15/05/2024, n.13514);
- nel caso di specie è incontestato, e comunque emerge dalla documentazione agli atti, che il recesso sia stato esercitato dalla società datrice di lavoro nel corso del periodo di prova e
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ciò in quanto il periodo di prova era contrattualmente individuato in “20 giorni di lavoro effettivo” e “il decorso di un periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale, mentre non è sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, deve ritenersi escluso - in quanto preclude alle parti, sia pure temporaneamente, la sperimentazione della reciproca convenienza del contratto di lavoro, che costituisce la causa del patto di prova -in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell'attività del datore di lavoro e il godimento delle ferie annuali” (Cass. civ. sez. lav., 04/03/2015, n.4347);
- è senz'altro vero che il datore di lavoro ha formalmente intimato il licenziamento adducendo una giusta causa e quindi fornendo una motivazione della propria determinazione di interrompere il rapporto lavorativo, tuttavia ciò non era necessario, né detta motivazione risulta incompatibile con una qualificazione del medesimo recesso come avvenuto “per mancato superamento del periodo di prova”; infatti il recesso per giusta causa è un recesso fondato sulla valutazione della lesione del vincolo fiduciario derivata da comportamenti del dipendente che non consentono di poter confidare nel suo futuro corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e la finalità del patto di prova è quella di consentire ad entrambe le parti e, quindi, per quanto rileva, al datore di lavoro di verificare capacità e comportamenti professionali del lavoratore in modo da poter valutare la convenienza circa la prosecuzione del rapporto;
invero, la giusta causa richiede che il rapporto fiduciario sia irrimediabilmente compromesso in ragione della gravità delle condotte poste in essere dalla controparte contrattuale, con l'impedimento di una prosecuzione anche temporanea del rapporto, ma nel periodo di prova ciò non è richiesto, proprio in ragione della peculiare fase iniziale e conoscitiva del rapporto;
- certamente il datore di lavoro avrebbe potuto limitarsi alla comunicazione informale del
9/8/2023 o comunque ad una mera comunicazione formale del proprio recesso, evitando di ammonire disciplinarmente ed inutilmente la dipendente, che si è vista contestare una assenza ingiustificata protratta per dieci giorni quando in realtà dal giorno 10/8/2023 non ha fatto altro che assecondare la volontà manifestatale da parte datoriale con la comunicazione whatsapp;
peraltro la condotta del datore di lavoro ha generato la convinzione in capo alla ricorrente che il rapporto fosse proseguito e potesse ancora proseguire, quantomeno a seguito dell'accertamento della insussistenza della condotta addebitata;
ma di ciò potrà tenersi conto soltanto in sede di liquidazione delle spese di lite;
- a fronte del recesso esercitato durante il periodo di prova da parte datoriale, l'odierna ricorrente non ha eccepito alcunchè in merito alla validità del patto contrattuale, non si è offerta di provare il positivo superamento della prova, né ha dedotto alcun motivo illecito
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che avrebbe determinato il recesso, né, ancora, ha contestato alcun impedimento nell'espletamento della prova, e ciò neppure in corso di causa, conosciute le difese della parte resistente, sicchè il licenziamento impugnato deve ritenersi correttamente disposto secondo il regime speciale del recesso in periodo di prova;
- in conclusione, il ricorso dev'essere rigettato;
- in ragione della peculiarità del caso, della posizione delle parti e della condotta non lineare tenuta dal datore di lavoro nella fase di recesso, si reputa equa la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Alessandria, 7/4/2023.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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