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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/10/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
N. 2792/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2792/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
( ) Parte_1 C.F._1
e
( ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'avv. Lia Tamburin con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 16.09.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che il Tribunale ha pronunciato in data 3.12.2024 sentenza di separazione personale tra le parti (RGN 2792/2024 VG) e rimesso sul ruolo la causa per la pronunzia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da domanda contestualmente proposta;
che i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 15.11.1975 - dal quale sono nate le figlie (n. il 02.05.1976) e (n. il 06.08.1985), entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti - era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
pagina 1 di 2 che tanto premesso, proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni di seguito riportate e chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“
1. I ricorrenti sono economicamente autosufficienti pertanto nessuna somma sarà dovuta.
2. I ricorrenti hanno già risolto tutti i rapporti economici e patrimoniali pertanto non vi è alcuna richiesta in tal senso e a qualunque titolo.
3. Spese legali sostenute nella misura del 50 % ciascuno.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 15.11.1975 a Cavarzere (VE), trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio alla parte II, Serie A, n. 102, anno 1975 del Comune di Cavarzere (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Tania Vettore
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
N. 2792/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2792/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
( ) Parte_1 C.F._1
e
( ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'avv. Lia Tamburin con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 16.09.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che il Tribunale ha pronunciato in data 3.12.2024 sentenza di separazione personale tra le parti (RGN 2792/2024 VG) e rimesso sul ruolo la causa per la pronunzia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da domanda contestualmente proposta;
che i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 15.11.1975 - dal quale sono nate le figlie (n. il 02.05.1976) e (n. il 06.08.1985), entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti - era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
pagina 1 di 2 che tanto premesso, proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni di seguito riportate e chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“
1. I ricorrenti sono economicamente autosufficienti pertanto nessuna somma sarà dovuta.
2. I ricorrenti hanno già risolto tutti i rapporti economici e patrimoniali pertanto non vi è alcuna richiesta in tal senso e a qualunque titolo.
3. Spese legali sostenute nella misura del 50 % ciascuno.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 15.11.1975 a Cavarzere (VE), trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio alla parte II, Serie A, n. 102, anno 1975 del Comune di Cavarzere (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Tania Vettore
pagina 2 di 2