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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/12/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 520/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. CH RU Presidente dott.ssa AN Lo AS Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 520/2025, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. SAMMARTANO MASSIMILIANO
RICORRENTE contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(c.f. , rappresentate e difese dall'Avv. GALATI
[...] C.F._3
ANGELO
RESISTENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate in data 27.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1 rappresentava che, con sentenza n. 788/2021, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Deduceva che, in detta sede, era stato sancito il suo obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di € 150,00 e della figlia nella misura di € CP_2
350,00 mensili (da versare direttamente alla giovane, frattanto divenuta maggiorenne). 1 Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti degli elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni cristallizzate nel decreto di omologa della separazione.
In particolare, deduceva che la aveva acquisito la qualifica professionale di CP_1
operatrice sociosanitaria ed aveva iniziato a lavorare come domestica e che la figlia si era trasferita a Parma, essendo divenuta anche lei economicamente indipendente.
Si costituiva la resistente eccependo la proponibilità della domanda Controparte_1 volta ad ottenere la revoca dell'assegno in suo favore, attesa l'intervenuta pronuncia della
Corte di Cassazione che aveva escluso il suo diritto.
Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
Si costituiva anche la figlia della coppia associandosi alle Controparte_2 conclusioni del padre, finalizzate ad ottenere la revoca dell'assegno da corrispondere in proprio favore.
Chiedeva, altresì, la compensazione delle spese di lite.
In corso di causa, data la convergenza delle posizioni delle parti, che rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte (cfr. note del 27.11.2025: “revoca, come pronuncia della SC, del contributo di mantenimento in favore di;
non dovuto il contributo per Controparte_1
da gennaio 2025, sì che il ricorrente sia obbligato a pagare tutti gli Controparte_2 arretrati spettanti alla figlia e non ancora corrisposti fino a dicembre 2024 compreso;
compensazione delle spese di lite”), la causa veniva avviata a decisione.
*****
In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare che le determinazioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sentenza di separazione e decreto di omologa conservano i loro effetti preclusivi quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, fino a quando, per eventi successivi, non si verifichi un mutamento obiettivo della situazione accertata (v. Cass. sent. n. 17320/2005).
Tanto premesso, dal suesposto quadro emergono comprovati elementi di novità tali da imporre la modifica delle condizioni di separazione alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti.
Pertanto, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra
2 le medesime, a modifica del precedente, cristallizzato nella sentenza di separazione n.
788/2021, pronunciata dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento recante r.g. n.
3552/2017.
Infine, le spese del giudizio andranno compensate tra le parti come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− REGOLA le condizioni di separazione tra le parti, modificando quelle statuite nella sentenza di separazione n. 788/2021, revocando gli oneri di contribuzione al mantenimento a carico del ricorrente;
− COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice rel. est.
AN Lo AS
Il Presidente
CH RU
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. CH RU Presidente dott.ssa AN Lo AS Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 520/2025, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. SAMMARTANO MASSIMILIANO
RICORRENTE contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(c.f. , rappresentate e difese dall'Avv. GALATI
[...] C.F._3
ANGELO
RESISTENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate in data 27.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1 rappresentava che, con sentenza n. 788/2021, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Deduceva che, in detta sede, era stato sancito il suo obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di € 150,00 e della figlia nella misura di € CP_2
350,00 mensili (da versare direttamente alla giovane, frattanto divenuta maggiorenne). 1 Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti degli elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni cristallizzate nel decreto di omologa della separazione.
In particolare, deduceva che la aveva acquisito la qualifica professionale di CP_1
operatrice sociosanitaria ed aveva iniziato a lavorare come domestica e che la figlia si era trasferita a Parma, essendo divenuta anche lei economicamente indipendente.
Si costituiva la resistente eccependo la proponibilità della domanda Controparte_1 volta ad ottenere la revoca dell'assegno in suo favore, attesa l'intervenuta pronuncia della
Corte di Cassazione che aveva escluso il suo diritto.
Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
Si costituiva anche la figlia della coppia associandosi alle Controparte_2 conclusioni del padre, finalizzate ad ottenere la revoca dell'assegno da corrispondere in proprio favore.
Chiedeva, altresì, la compensazione delle spese di lite.
In corso di causa, data la convergenza delle posizioni delle parti, che rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte (cfr. note del 27.11.2025: “revoca, come pronuncia della SC, del contributo di mantenimento in favore di;
non dovuto il contributo per Controparte_1
da gennaio 2025, sì che il ricorrente sia obbligato a pagare tutti gli Controparte_2 arretrati spettanti alla figlia e non ancora corrisposti fino a dicembre 2024 compreso;
compensazione delle spese di lite”), la causa veniva avviata a decisione.
*****
In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare che le determinazioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sentenza di separazione e decreto di omologa conservano i loro effetti preclusivi quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, fino a quando, per eventi successivi, non si verifichi un mutamento obiettivo della situazione accertata (v. Cass. sent. n. 17320/2005).
Tanto premesso, dal suesposto quadro emergono comprovati elementi di novità tali da imporre la modifica delle condizioni di separazione alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti.
Pertanto, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra
2 le medesime, a modifica del precedente, cristallizzato nella sentenza di separazione n.
788/2021, pronunciata dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento recante r.g. n.
3552/2017.
Infine, le spese del giudizio andranno compensate tra le parti come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− REGOLA le condizioni di separazione tra le parti, modificando quelle statuite nella sentenza di separazione n. 788/2021, revocando gli oneri di contribuzione al mantenimento a carico del ricorrente;
− COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice rel. est.
AN Lo AS
Il Presidente
CH RU
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