TRIB
Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2024, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 12693/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 13/11/2024 da:
1) Parte_1
Nato il 07/06/1967 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. BURANA LORENZO ALFONSO e
2) Parte_2
Nato il 25/06/1971 in MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. GALIMBERTI SUSANNA
con i seguenti figli: (16/08/2006) Per_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 12/11/2024, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto al Tribunale adito di recepire – a modifica della sentenza di divorzio n. 5411/2015 emessa su istanza congiunta delle parti in data 11/02/2015 e pubblicata in data 29/04/2015, passata in giudicato – le condizioni congiunte come di seguito riportate:
1) , figlia maggiorenne, allo stato non economicamente autosufficiente, sarà collocata presso il padre, Per_1 nella casa coniugale, in Milano, Via Arganini n. 10, Fabbricato “C” (già Fabbricato “B”);
2) viene espressamente revocata l'assegnazione alla d.ssa della casa coniugale di proprietà esclusiva Pt_2 del dott. in Milano, Via Arganini n. 10, Fabbricato “C” (già Fabbricato “B”), posta al piano quinto, Pt_1 censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano di quel Comune alla partita 178926, foglio 79, mappale 130, subalterno 14;
Pagina 1 3) la casa coniugale di cui al punto n. 2 che precede verrà rilasciata, dalla d.ssa entro e non oltre la Pt_2 data del 30 novembre 2024, previa asportazione dei propri beni mobili ed effetti personali, così come già tra
i coniugi divisi in sede di separazione personale, Tribunale di Milano R.G. N. 33251/2011 - Decreto di omologa del 20/09/2011;
4) a far data dal mese di novembre 2024 viene espressamente revocato l'obbligo del dott. di versare Pt_1 alla d.ssa a titolo di mantenimento della figlia , la somma mensile di iniziali € 550,00# (oggi Pt_2 Per_1 pari ad € 653,00#), oltre a rivalutazione ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie afferenti alla figlia medesima;
5) a far data dal mese di novembre 2024, il dott. si obbliga a provvedere in via esclusiva all'integrale Pt_1 mantenimento ordinario della figlia e all'integrale pagamento di tutte le spese straordinarie alla Per_1 stessa relative;
6) spese processuali integralmente compensate.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della figlia maggiorenne e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 5411/2015 emessa su istanza congiunta delle parti in data 11/02/2015 e pubblicata in data 29/04/2015, passata in giudicato:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 4 dicembre 2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 13/11/2024 da:
1) Parte_1
Nato il 07/06/1967 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. BURANA LORENZO ALFONSO e
2) Parte_2
Nato il 25/06/1971 in MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. GALIMBERTI SUSANNA
con i seguenti figli: (16/08/2006) Per_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 12/11/2024, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto al Tribunale adito di recepire – a modifica della sentenza di divorzio n. 5411/2015 emessa su istanza congiunta delle parti in data 11/02/2015 e pubblicata in data 29/04/2015, passata in giudicato – le condizioni congiunte come di seguito riportate:
1) , figlia maggiorenne, allo stato non economicamente autosufficiente, sarà collocata presso il padre, Per_1 nella casa coniugale, in Milano, Via Arganini n. 10, Fabbricato “C” (già Fabbricato “B”);
2) viene espressamente revocata l'assegnazione alla d.ssa della casa coniugale di proprietà esclusiva Pt_2 del dott. in Milano, Via Arganini n. 10, Fabbricato “C” (già Fabbricato “B”), posta al piano quinto, Pt_1 censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano di quel Comune alla partita 178926, foglio 79, mappale 130, subalterno 14;
Pagina 1 3) la casa coniugale di cui al punto n. 2 che precede verrà rilasciata, dalla d.ssa entro e non oltre la Pt_2 data del 30 novembre 2024, previa asportazione dei propri beni mobili ed effetti personali, così come già tra
i coniugi divisi in sede di separazione personale, Tribunale di Milano R.G. N. 33251/2011 - Decreto di omologa del 20/09/2011;
4) a far data dal mese di novembre 2024 viene espressamente revocato l'obbligo del dott. di versare Pt_1 alla d.ssa a titolo di mantenimento della figlia , la somma mensile di iniziali € 550,00# (oggi Pt_2 Per_1 pari ad € 653,00#), oltre a rivalutazione ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie afferenti alla figlia medesima;
5) a far data dal mese di novembre 2024, il dott. si obbliga a provvedere in via esclusiva all'integrale Pt_1 mantenimento ordinario della figlia e all'integrale pagamento di tutte le spese straordinarie alla Per_1 stessa relative;
6) spese processuali integralmente compensate.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della figlia maggiorenne e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 5411/2015 emessa su istanza congiunta delle parti in data 11/02/2015 e pubblicata in data 29/04/2015, passata in giudicato:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 4 dicembre 2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 2