Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/05/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 823/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Gagliardi
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Sposato
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/11/2024 e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/12/1997 in AU
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 66 part II serie A anno 1997) e che dall'unione sono nati i figli (11/01/1999, maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente) e (6/02/2003, maggiorenne ma economicamente Per_2 non indipendente), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. la casa coniugale, sita in AU alla via Comunale Cappelle n. 4, con il relativo arredamento, verrà assegnata momentaneamente alla sig.ra _1
[...] Per_2 non ancora economicamente autosufficiente.
3. il sig. all'atto della sottoscrizione del presente ricorso Parte_1 congiunto dovrà trasferire altrove la propria residenza, risultando, lo stesso, ancora residente presso la casa coniugale;
4. nel momento in cui la figlia si sposerà o comunque, quando Per_2 quest'ultima, una volta raggiunto un determinato grado di indipendenza economica deciderà di andare a vivere da sola, la sig.ra dovrà _1 abbandonare la casa coniugale e restituire le chiavi al sig. Parte_1 che, tra l'altro, è il proprietario dell'immobile de qua.
5. entrambi i ricorrenti dovranno sopportare in egual misure le spese di mantenimento della figlia fino al momento in cui quest'ultima non sarà Per_2 economicamente indipendente;
6. il sig. dovrà versare alla figlia a titolo di mantenimento, una Parte_1 somma mensile pari ad € 120,00 ed il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie ed opportune nell'interesse della stessa. La somma prevista a titolo di mantenimento, verrà versata entro il quinto giorno di ogni mese, mediante accredito su Carta PostePay Evolution n.
5333171125709077 intestata a;
la predetta somma dovrà essere CP_2 rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
7. alla sig.ra non dovrà essere corrisposta nessuna somma a Controparte_1 titolo di mantenimento;
8. i ricorrenti si danno reciproco assenso all'espatrio e si autorizzano al rilascio dei necessari documenti (passaporto per l'espatrio e /o carta d'identità.
Con sentenza n. 158/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 20/12/1997 in
AU (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 66 part
II serie A anno 1997) e che dall'unione sono nati i figli (11/01/1999, Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente) e (6/02/2003, maggiorenne ma Per_2 economicamente non indipendente), che il Tribunale di Palmi con sentenza n. 158/2024 ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e
3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o die figli minori.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in data 20/12/1997 in Parte_1 Controparte_1
AU (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 66 part
II serie A anno 1997), alle seguenti condizioni:
1. coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. la casa coniugale, sita in AU alla via Comunale Cappelle n. 4, con il relativo arredamento, verrà assegnata momentaneamente alla sig.ra _1
, con la quale risiederà anche la figlia , essendo quest'ultima
[...] Per_2 non ancora economicamente autosufficiente.
3. il sig. all'atto della sottoscrizione del presente ricorso Parte_1 congiunto dovrà trasferire altrove la propria residenza, risultando, lo stesso, ancora residente presso la casa coniugale;
4. nel momento in cui la figlia si sposerà o comunque, quando Per_2 quest'ultima, una volta raggiunto un determinato grado di indipendenza economica deciderà di andare a vivere da sola, la sig.ra dovrà _1 abbandonare la casa coniugale e restituire le chiavi al sig. Parte_1 che, tra l'altro, è il proprietario dell'immobile de qua.
5. entrambi i ricorrenti dovranno sopportare in egual misure le spese di mantenimento della figlia fino al momento in cui quest'ultima non sarà Per_2 economicamente indipendente;
6. il sig. dovrà versare alla figlia a titolo di mantenimento, una Parte_1 somma mensile pari ad € 120,00 ed il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie ed opportune nell'interesse della stessa. La somma prevista a titolo di mantenimento, verrà versata entro il quinto giorno di ogni mese, mediante accredito su Carta PostePay Evolution n.
5333171125709077 intestata a;
la predetta somma dovrà essere CP_2 rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
7. alla sig.ra non dovrà essere corrisposta nessuna somma a Controparte_1 titolo di mantenimento;
8. i ricorrenti si danno reciproco assenso all'espatrio e si autorizzano al rilascio dei necessari documenti (passaporto per l'espatrio e /o carta d'identità.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola