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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/09/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Wanda Romanò - Giudice
3) dott. Pietro Caré - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2498/2024 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, rimessa al Collegio all'udienza del 17.12.2024 ed avente per oggetto la domanda di cui all'art. 473-bis.29 c.p.c.; tra nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Andrea Gareri, con domicilio eletto presso lo studio del difensore;
ricorrente
e
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Alessandra Rotella, con domicilio eletto presso lo studio del difensore;
resistente
e
P.M. in sede interventore ex Lege
Conclusioni: per le parti costituite come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
17.12.2024.
Fatto e diritto
1 1. Con ricorso ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.47 c.p.c., depositato in data 23.5.2024,
ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio da di Parte_1 CP_1 cui all'accordo di negoziazione assistita fra esse concluso il 10.12.2018.
In particolare, a motivo della domanda, ha esposto:
- di aver contratto matrimonio con il resistente in data 28 agosto 2002 e che, nell'ambito della predetta unione, in data 27 settembre 2008 era nato il figlio;
Per_1
- che, essendo venuta meno l'affectio maritalis, i coniugi avevano dapprima sottoscritto, in data 27 febbraio 2018, un accordo di separazione, quindi, il successivo 10 dicembre 2018,
a seguito di una procedura di negoziazione assistita, avevano concluso un accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che, se le condizioni di separazione prevedevano un contributo al mantenimento anche per la ricorrente ed un maggiore assegno per il figlio, in sede di divorzio i coniugi avevano concordato il collocamento paritario del minore e determinato in € 200 l'importo del contributo paterno al mantenimento del figlio;
- che, soprattutto dopo la pandemia, le proprie condizioni economiche erano sensibilmente peggiorate non consentendo più, anche in regione dell'età del minore, di affrontare le spese inerenti il suo sostentamento;
ed ha concluso chiedendo:
- in via principale di aumentare ad € 400 il contributo di mantenimento a carico dell'altro genitore, con assegnazione a sè del 100% dell'assegno unico per i figli ed esonero dal contribuire alle spese straordinarie relative al minore;
- in via subordinata, ferme le altre richieste, di contenere al 20% la misura della propria partecipazione alle spese straordinarie.
Con memoria depositata il 16.10.2024, si è costituito in giudizio contestando CP_1 la domanda avversaria perché del tutto indimostrata nei suoi presupposti e, anzi, lamentando come, a sua insaputa, la avesse sino a quel momento percepito il Parte_1
100% dell'assegno unico previsto per i figli, a lui spettante per metà.
In particolare, ha dedotto che:
- al momento della sottoscrizione dell'accordo di divorzio del 10.12.2018, la Parte_1 aveva dichiarato di essere “economicamente indipendente ed in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità” (cfr. punto 9 accordo cit.) nonostante versasse già dal 22.10.2018 in stato di disoccupazione (v. certificato Centro per l'impiego di Catanzaro del 24.3.2022, all. 6);
2 - contrariamente a quanto concordato, ogni spesa scolastica, ricreativa, afferente all'abbigliamento e alla salute del minore era stata finora da lui sostenuta in via esclusiva senza che mai nulla fosse stato rimborsato dall'ex coniuge; ed ha concluso chiedendo:
- il rigetto del ricorso;
- la condanna della ricorrente per lite temeraria.
All'udienza di prima comparizione del 20.11.2024, la difesa di parte ricorrente ha replicato alla comparsa avversaria deducendo come la non abbia mai lavorato e che Parte_1 questa era già la situazione al tempo della separazione, sicché la dichiarazione di autonomia economica resa in sede di divorzio doveva ritenersi frutto di un'erronea valutazione;
inoltre ha negato di non aver contribuito alle spese straordinarie relative al minore avendo il resistente decurtato dall'assegno di mantenimento per il figlio le somme dalle stessa dovute a tale titolo.
Nella medesima udienza il nuovo giudice designato ha proceduto a sentire liberamente la ricorrente sui fatti di causa (la quale ha così risposto: “Non percepisco il cd. reddito di cittadinanza. In questo momento io sto conseguendo la laurea specialistica per poter poi accedere all'insegnamento e sono terapista del comportamento. Mi occupo, sul piano Per_ familiare di e di un altro figlio di 5 anni con un nuovo compagno. E' già da diverso tempo che non sono in grado di partecipare alle spese straordinarie per mio figlio ed il Per_ padre, che vi provvede, decurta la mia parte dall'assegno di mantenimento per . Anzi, mi correggo, questa decurtazione è avvenuta solo negli ultimi due/tre mesi”) e, all'esito, ha formulato alle parti una proposta per una possibile definizione transattiva della controversia (attribuire il 100% dell'assegno unico ad un solo genitore, riconoscere la rivalutazione dell'assegno di mantenimento secondo l'indice Istat e valutare una diversa ripartizione delle spese straordinarie), rinviando all'udienza del 17.12.2024 per l'eventuale conciliazione.
All'esito delle note ex art. 127-ter c.p.c., preso atto del mancato raggiungimento di un accordo (la sola parte resistente avendo espressamente dichiarato la disponibilità ad attribuire il 100% dell'assegno unico alla ricorrente e riconoscere la rivalutazione dell'assegno di mantenimento secondo l'indice Istat), il giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento, eccetto che per la pronuncia di accertamento del diritto all'adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento.
3 In via preliminare giova osservare che, precisando la portata della normativa precedente contenuta all'art. 337-quinquies c.c., l'art. 473-bis.29 c.p.c. – introdotto dal d.lgs. n.
149/2022 – ha subordinato la rivedibilità in ogni tempo dei provvedimenti concernenti i minori al sopravvenire di giusti motivi.
Dunque, al pari della disciplina dei rapporti fra i coniugi, anche i provvedimenti relativi ai figli sono caratterizzati da una tendenziale stabilità (cd. giudicato rebus sic stantibus), potendo essere modificati solo per il sopravvenire di nuove circostanze tali da alterare, in modo significativo, la situazione di fatto esistente al momento della precedente decisione
(nel senso della idoneità di detta pronuncia a coprire il dedotto e il deducibile v. Cass. n.
6639/2023, secondo cui “La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato
"rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato”).
In questo contesto fanno eccezione, tuttavia, i provvedimenti disciplinanti il regime di frequentazione padre-figlio che, “al pari di quelli che si pronunciano sulle modalità concrete di collocamento del figlio presso uno dei genitori affidatari sono privi di attitudine al giudicato in quanto modificabili in ogni momento a prescindere dalla sopravvenienza di fatti nuovi, quindi, non sono […] decisori né definitivi” (così Cass. n.
33609/2021, richiamata da Cass. n. 614/2022).
Ciò detto, deve anzitutto rilevarsi come parte ricorrente non sia riuscita a dar prova della principale ragione posta a fondamento del suo ricorso, ovvero il peggioramento della propria situazione economica.
Al riguardo, infatti, se la difesa ha dimostrato come la ricorrente versasse in CP_1 condizioni di disoccupazione anche al momento del divorzio e cionondimeno come la stessa si fosse dichiarata economicamente indipendente, in senso contrario la difesa di parte ricorrente si è limitata ad attribuire tale circostanza ad un mero errore incorso in sede di dichiarazione senza motivare, tuttavia, perché, ad esempio, la avesse atteso oltre Parte_1
6 anni per dolersene e come fosse riuscita, nelle more, a far fronte al proprio ed altrui sostentamento.
4 Quanto all'ulteriore ragione avanzata in ricorso – invero precisata solo in sede di udienza
– per la quale la somma stabilita in sede di divorzio sarebbe divenuta insufficiente al mantenimento di un ragazzo di 16 anni, parte ricorrente ha fornito solo un principio di prova mediante ricorso al notorio omettendo, per il resto, di documentare (od anche solo allegare) gli esborsi sostenuti nel corso degli anni onde farne apprezzare l'aumento.
Viceversa, va riconosciuto – seppur a fronte di una domanda tardivamente avanzata – il diritto della ricorrente all'adeguamento secondo gli indici Istat dell'assegno di mantenimento: trattasi, infatti, di effetto legale automatico previsto, per i figli, dall'art. 337- ter c.c., e dall'art. 5 L. 898/1970 per il coniuge divorziato.
Tale ultimo riconoscimento preclude, nonostante il sostanziale rigetto delle ragioni attoree, di qualificare come temeraria la lite introdotta dalla . Parte_1
3. La natura del giudizio e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- accerta il diritto di all'adeguamento secondo gli indici Istat dell'assegno Parte_1 di mantenimento per il figlio e conferma, per il resto, le condizioni di divorzio da Per_1
di cui all'accordo di negoziazione assistita concluso il 10.12.2018; CP_1
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.7.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Pietro Caré dott.ssa Francesca Garofalo
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