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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/04/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6274/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 01/04/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6274/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TORRIERI ELISABETTA ( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico C.F._2
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARO ALESSANDRO CP_1 P.IVA_1 ( e dall'avv. ANZA' MARIO ( ), elettivamente domiciliato C.F._3 C.F._4 in VIA VOLTA 34 20052 MONZA presso il difensore avv. VERGANI ANTONELLA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di quale procuratrice di il Tribunale di Monza, in data CP_1 Controparte_2
24 settembre 2019, emise decreto ingiuntivo n. 3888/2019 nei confronti di Parte_1
per il pagamento della somma di € 21.877,72, oltre interessi di mora e spese, derivante
[...] dall'esposizione debitoria per il contratto di prestito personale n. 2828503.
propose opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo ed eccepì la vessatorietà della clausola contrattuale sugli interessi di mora, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f) D. Lgs 206/2005, evidenziando che, nella sua qualità di consumatore, non aveva specificatamente approvato la clausola n. 7 riferita al caso di ritardato pagamento, disciplinante il calcolo degli interessi di mora e la misura percentuale delle maggiori spese per l'intervento di società esattive. Osservò che tale clausola deve ritenersi abusiva ed inefficace in quanto presuntivamente vessatoria, non avendo il professionista fornito la prova che essa era stata oggetto di specifica trattativa con il cliente consumatore, non essendo sufficiente la presenza della doppia sottoscrizione apposta sul modello contrattuale.
Eccepì, inoltre, la nullità del contratto per mancata indicazione dei dati identificativi dell'intermediario, a norma dell'art. 120 decies del Testo unico bancario e dell'art. 15 della Direttiva 2014/17/UE. Evidenziò, in particolare, che nella parte riferita agli obblighi informativi pre-contrattuali, non era stato compilato il campo relativo ai dati identificativi dell'intermediario, dipendente di in palese violazione della normativa vigente in tema di trasparenza CP_3 delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. si costituì evidenziando che nel contratto di prestito non sono riscontrabili profili di CP_1 problematicità quanto all'abusività delle clausole con riferimento al foro del consumatore ed agli interessi indicati, tanto che il debitore non aveva ritenuto di proporre opposizione al decreto ingiuntivo notificato, né al successivo atto di precetto e di pignoramento mobiliare, non essendo presenti clausole rilevanti ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo. Osservò, in ogni caso, che anche nell'ipotesi di presenza di una clausola vessatoria, la nullità della singola clausola non avrebbe potuto inficiare l'intero contratto. Spiegò che aveva Parte_1 dichiarato, alla firma del contratto, di aver ricevuto copia del contratto, del documento di sintesi e del testo contrattuale e di aver accettato, anche ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., le clausole ivi contenute.
Con ordinanza del 18 gennaio 2024, venne concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. Precisate le conclusioni nel termine del giorno 9 gennaio 2025, in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.;.
-------- Preliminarmente, va rilevato che alla controversia è applicabile il rito ordinario ante Cartabia, trattandosi del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel 2019, cioè precedentemente all'entrata in vigore della riforma processuale. Inoltre, non è stata sollevata contestazione in ordine alla legittimazione attiva di ed CP_2 alla titolarità del credito. Ciò posto, l'opposizione è infondata nel merito.
lamenta che il contratto di finanziamento prevedeva la clausola di Parte_1 pagamento degli interessi di mora che, alla luce della disciplina generale consumeristica, deve presumersi vessatoria, ponendo l'aderente in una posizione di rilevante e manifesto squilibrio delle tutele rispetto alla parte predisponente. Si osservi che l'articolo 33, 1° comma, del Codice del consumo definisce come vessatorie “le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Premesso che ai fini della verifica di lesività delle clausole a danno del consumatore, assumono rilevanza solo quelle applicate in concreto nella determinazione del credito, va osservato che, nella specie la clausola 7, relativa a interessi e spese di mora, non ha natura vessatoria, posto pagina 2 di 4 che attiene alla regolamentazione ordinaria del danno da inadempimento, cioè delle conseguenze del ritardato o mancato pagamento. Infatti, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 33, Codice del Consumo “1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”. Pertanto, anche nel caso in cui la clausola sull'interesse moratorio dovesse ritenersi assimilabile ad una clausola penale, quella in concreto pattuita non appare, comunque, di entità manifestamente eccessiva, posto che l'interesse di mora è di solo 1% in più del tasso corrispettivo.
lamenta, altresì, che i soggetti che entrano in contatto con il Parte_1 consumatore nello svolgimento di un'attività di intermediazione del credito, ma che non saranno parte sostanziale del successivo contratto di mutuo, devono essere specificamente individuati e menzionati, con conseguente nullità del contratto nel caso in cui al consumatore non siano state fornite tali informazioni aggiuntive, cioè i dati identificativi dell'intermediario ed i rapporti tra intermediario e creditore.
Va osservato che, nella specie, ha erogato direttamente il prestito, mentre il modulo CP_3 che si assume incompleto riguarda l'intermediario assicurativo. Ciò posto, la Suprema Corte (n. 19024 del 2005) ha, in ogni caso, escluso che l'illegittimità della condotta tenuta dall'intermediario nel corso delle trattative prenegoziali ovvero anche nella fase dell'esecuzione del contratto stesso possa essere causa di nullità, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali siffatta condotta contrasti, a meno che questa specifica sanzione non sia espressamente prevista (il che non è riscontrabile con riferimento all'omissione denunciata). Del resto, nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria, risulta eventualmente riscontrabile un principio di segno diverso, tale cioè da derogare al criterio di distinzione tra norme di comportamento e norme di validità degli atti negoziali, non essendo rinvenibili indici univoci dell'intenzione del legislatore di trattare sempre e comunque le regole di comportamento, ivi comprese quelle concernenti i doveri d'informazione dell'altro contraente, alla stregua di regole di validità degli atti. Va, dunque, enunciato il seguente principio secondo cui “la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può, invece, dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può, però, determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418 c.c., comma 1” (Cass. SS.UU. 19 dicembre 2007 n. 26724). Il decreto ingiuntivo va, dunque, confermato. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 3888/2019 emesso in data 24 settembre 2019 dal Tribunale di Monza,
pagina 3 di 4 confermandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.; 2) condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida Parte_1 CP_1 complessivamente in Euro 5.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3) con sentenza esecutiva.
Monza, 1° aprile 2025.
Il Giudice
Il Cancelliere Dott. Mirko Buratti
Depositato in Cancelleria oggi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 01/04/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6274/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TORRIERI ELISABETTA ( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico C.F._2
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARO ALESSANDRO CP_1 P.IVA_1 ( e dall'avv. ANZA' MARIO ( ), elettivamente domiciliato C.F._3 C.F._4 in VIA VOLTA 34 20052 MONZA presso il difensore avv. VERGANI ANTONELLA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di quale procuratrice di il Tribunale di Monza, in data CP_1 Controparte_2
24 settembre 2019, emise decreto ingiuntivo n. 3888/2019 nei confronti di Parte_1
per il pagamento della somma di € 21.877,72, oltre interessi di mora e spese, derivante
[...] dall'esposizione debitoria per il contratto di prestito personale n. 2828503.
propose opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo ed eccepì la vessatorietà della clausola contrattuale sugli interessi di mora, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f) D. Lgs 206/2005, evidenziando che, nella sua qualità di consumatore, non aveva specificatamente approvato la clausola n. 7 riferita al caso di ritardato pagamento, disciplinante il calcolo degli interessi di mora e la misura percentuale delle maggiori spese per l'intervento di società esattive. Osservò che tale clausola deve ritenersi abusiva ed inefficace in quanto presuntivamente vessatoria, non avendo il professionista fornito la prova che essa era stata oggetto di specifica trattativa con il cliente consumatore, non essendo sufficiente la presenza della doppia sottoscrizione apposta sul modello contrattuale.
Eccepì, inoltre, la nullità del contratto per mancata indicazione dei dati identificativi dell'intermediario, a norma dell'art. 120 decies del Testo unico bancario e dell'art. 15 della Direttiva 2014/17/UE. Evidenziò, in particolare, che nella parte riferita agli obblighi informativi pre-contrattuali, non era stato compilato il campo relativo ai dati identificativi dell'intermediario, dipendente di in palese violazione della normativa vigente in tema di trasparenza CP_3 delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. si costituì evidenziando che nel contratto di prestito non sono riscontrabili profili di CP_1 problematicità quanto all'abusività delle clausole con riferimento al foro del consumatore ed agli interessi indicati, tanto che il debitore non aveva ritenuto di proporre opposizione al decreto ingiuntivo notificato, né al successivo atto di precetto e di pignoramento mobiliare, non essendo presenti clausole rilevanti ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo. Osservò, in ogni caso, che anche nell'ipotesi di presenza di una clausola vessatoria, la nullità della singola clausola non avrebbe potuto inficiare l'intero contratto. Spiegò che aveva Parte_1 dichiarato, alla firma del contratto, di aver ricevuto copia del contratto, del documento di sintesi e del testo contrattuale e di aver accettato, anche ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., le clausole ivi contenute.
Con ordinanza del 18 gennaio 2024, venne concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. Precisate le conclusioni nel termine del giorno 9 gennaio 2025, in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.;.
-------- Preliminarmente, va rilevato che alla controversia è applicabile il rito ordinario ante Cartabia, trattandosi del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel 2019, cioè precedentemente all'entrata in vigore della riforma processuale. Inoltre, non è stata sollevata contestazione in ordine alla legittimazione attiva di ed CP_2 alla titolarità del credito. Ciò posto, l'opposizione è infondata nel merito.
lamenta che il contratto di finanziamento prevedeva la clausola di Parte_1 pagamento degli interessi di mora che, alla luce della disciplina generale consumeristica, deve presumersi vessatoria, ponendo l'aderente in una posizione di rilevante e manifesto squilibrio delle tutele rispetto alla parte predisponente. Si osservi che l'articolo 33, 1° comma, del Codice del consumo definisce come vessatorie “le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Premesso che ai fini della verifica di lesività delle clausole a danno del consumatore, assumono rilevanza solo quelle applicate in concreto nella determinazione del credito, va osservato che, nella specie la clausola 7, relativa a interessi e spese di mora, non ha natura vessatoria, posto pagina 2 di 4 che attiene alla regolamentazione ordinaria del danno da inadempimento, cioè delle conseguenze del ritardato o mancato pagamento. Infatti, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 33, Codice del Consumo “1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”. Pertanto, anche nel caso in cui la clausola sull'interesse moratorio dovesse ritenersi assimilabile ad una clausola penale, quella in concreto pattuita non appare, comunque, di entità manifestamente eccessiva, posto che l'interesse di mora è di solo 1% in più del tasso corrispettivo.
lamenta, altresì, che i soggetti che entrano in contatto con il Parte_1 consumatore nello svolgimento di un'attività di intermediazione del credito, ma che non saranno parte sostanziale del successivo contratto di mutuo, devono essere specificamente individuati e menzionati, con conseguente nullità del contratto nel caso in cui al consumatore non siano state fornite tali informazioni aggiuntive, cioè i dati identificativi dell'intermediario ed i rapporti tra intermediario e creditore.
Va osservato che, nella specie, ha erogato direttamente il prestito, mentre il modulo CP_3 che si assume incompleto riguarda l'intermediario assicurativo. Ciò posto, la Suprema Corte (n. 19024 del 2005) ha, in ogni caso, escluso che l'illegittimità della condotta tenuta dall'intermediario nel corso delle trattative prenegoziali ovvero anche nella fase dell'esecuzione del contratto stesso possa essere causa di nullità, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali siffatta condotta contrasti, a meno che questa specifica sanzione non sia espressamente prevista (il che non è riscontrabile con riferimento all'omissione denunciata). Del resto, nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria, risulta eventualmente riscontrabile un principio di segno diverso, tale cioè da derogare al criterio di distinzione tra norme di comportamento e norme di validità degli atti negoziali, non essendo rinvenibili indici univoci dell'intenzione del legislatore di trattare sempre e comunque le regole di comportamento, ivi comprese quelle concernenti i doveri d'informazione dell'altro contraente, alla stregua di regole di validità degli atti. Va, dunque, enunciato il seguente principio secondo cui “la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può, invece, dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può, però, determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418 c.c., comma 1” (Cass. SS.UU. 19 dicembre 2007 n. 26724). Il decreto ingiuntivo va, dunque, confermato. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 3888/2019 emesso in data 24 settembre 2019 dal Tribunale di Monza,
pagina 3 di 4 confermandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.; 2) condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida Parte_1 CP_1 complessivamente in Euro 5.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3) con sentenza esecutiva.
Monza, 1° aprile 2025.
Il Giudice
Il Cancelliere Dott. Mirko Buratti
Depositato in Cancelleria oggi
pagina 4 di 4