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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2376/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Daniela Lococo Presidente rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere
Dott.ssa Chiara Ermini Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa di appello come in atti proposta da
, Codice CUI rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Parte_1 C.F._1
Cecchini del Foro di Lucca come da mandato in atti
Appellante nei confronti di
Questura di Lucca
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
Appellato
Con l'intervento del Procuratore Generale avente ad oggetto: rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 05.10.2023, l'odierno appellante deduceva l'illegittimità del decreto del Questore di Lucca di diniego Contr della domanda di protezione speciale ex art. 19, commi 1.1.e 1.2. del da esso istante avanzata in data 8.9.2022 allegando documentazione riguardante il percorso lavorativo intrapreso in Italia dal 2020 sino al 2022 nonché il proprio domicilio ed il nucleo familiare regolarmente soggiornante in Italia.
Assumeva a riguardo la mancata valorizzazione, secondo la normativa vigente ratione temporis, dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale da esso intrapresi sin dal 2019, anno di ingresso di Italia, e tuttora in atto, tanto da aver raggiunto una capacità reddituale che gli consente di vivere una vita dignitosa e sicura in Italia unitamente alla propria famiglia di origine, soggiornante in Italie e con lui convivente (con conseguente cessazione di ogni legame con il Pakistan, proprio Paese di origine).
L'Amministrazione convenuta, costituitasi in giudizio, resisteva alla domanda avversaria chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, con sentenza emessa ai sensi degli artt. 281terdecies, 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011, ritenuta la insussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998, nella formulazione vigente ratione temporis, respingeva la domanda proposta, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, ha promosso appello l'interessato con un unico, articolato motivo, recante in rubrica: Violazione di legge con riferimento all'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. 286/98 - Diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Rileva l'appellante come la data di presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sia non il 15.12.2022, come indicato nella sentenza oggetto di gravame, bensì l'08.09.2022, in tempi pertanto anteriori alla notificazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva deciso in merito alla domanda di protezione internazionale da esso originariamente formulata;
contesta, pertanto la ritenuta instaurazione del dedotto rapporto di lavoro in data successiva al definitivo rigetto dell'impugnazione avverso il diniego della domanda di protezione internazionale da parte della Corte di Cassazione, dalla quale il Tribunale desumeva la conseguente spendita, per la relativa formalizzazione, di un titolo di soggiorno pertanto venuto meno;
evidenzia, pertanto, che esso appellante, il 21.02.2022, alla stipula del contratto di lavoro, era ancora titolare di un permesso di soggiorno
2 per richiesta asilo regolarmente rilasciato dalla Questura di Lucca, previa verifica della pendenza del giudizio in Cassazione, in virtù del decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva emesso dal Tribunale di Bologna in data 06.09.2021); censura inoltre la gravata sentenza nella parte in cui sollevava dubbi in ordine alla effettiva composizione familiare di esso istante richiamando a riguardo la documentazione allegata anche in relazione alla continuità del legame con i familiari attualmente soggiornanti in Italia.
Sulla scorta di tali argomenti, l'appellante ha pertanto concluso affinché:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex artt.281 terdecies c.p.c. e 275bis cpc e 19ter Dlgs
150/2011 emessa dal Tribunale di Firenze nella causa R.G. n. 11180/2023, in riforma della predetta sentenza, annullare e/o revocare il decreto del Questore della Provincia prot. n.ro 56/2023/rg/cat. A12 II° Sez.Imm del Pt_2
30.08.2023, notificato il 08.09.2023, nonché il decreto della Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze prot.
n. 0045698 del 14.03.2023, e per l'effetto accogliere la domanda dell'appellante di riconoscimento della protezione speciale, nonché ordinare alla competente
Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. 286/98 nel testo vigente al 14.01.2023, convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio".
Il Ministero appellato si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'inappellabilità della sentenza impugnata a norma del comma 6 dell'art. 19 ter d.lgs. 150/11, con conseguente inammissibilità dell'atto di gravame proposto ex adverso;
nel merito, ha contestato il fondamento delle domande proposte richiamando il parere della Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze emesso a riguardo, avente valore vincolante (cfr. circolare del Ministero dell'Interno – Commissione Nazionale per il diritto all'asilo n. 7335 del 19.7.2021) nonché gli argomenti espressi dal Tribunale nella gravata sentenza ai fini della relativa conferma, in ipotesi di mancato accoglimento della eccezione preliminare.
Il Procuratore Generale, cui erano trasmessi gli atti, apponeva il proprio visto di intervento.
3 Disposto il deposito di note scritte, la causa è stata quindi discussa oralmente con riserva di deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, a norma dell'art. 281 sexies, ult. comma, c.p.c..
Tanto premesso, rileva la Corte la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'Amministrazione.
La sentenza appellata risulta emessa ai sensi dell'art. 19 ter D. Lgs. n. 150/2011 il quale prevede, al primo comma, che “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito semplificato di cognizione”; tale norma stabilisce poi, al sesto comma, quanto al regime di impugnativa dei provvedimenti conseguentemente emessi, che “La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita…”
Ne consegue che, nel caso di specie, alla stregua della disciplina applicata come sopra richiamata, risulta espressamente derogato il regime di ordinaria appellabilità previsto in materia di rito semplificato di cognizione dall'art. 281 terdecies, comma 2, c.p.c. (richiamato dall'appellante in sede di note ex art. 127 ter c.p.c. del 6 marzo 2025 a confutazione dell'eccezione formulata ex adverso).
L'appello deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile con compensazione delle spese del giudizio, valutata la natura della causa e il mancato contrasto alla questione in rito sopra esaminata da parte appellante in sede di note finali.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Firenze
Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Firenze, 9 maggio 2025
Il Presidente estens.
Dott.ssa Daniela Lococo
4 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Daniela Lococo Presidente rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere
Dott.ssa Chiara Ermini Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa di appello come in atti proposta da
, Codice CUI rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Parte_1 C.F._1
Cecchini del Foro di Lucca come da mandato in atti
Appellante nei confronti di
Questura di Lucca
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
Appellato
Con l'intervento del Procuratore Generale avente ad oggetto: rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 05.10.2023, l'odierno appellante deduceva l'illegittimità del decreto del Questore di Lucca di diniego Contr della domanda di protezione speciale ex art. 19, commi 1.1.e 1.2. del da esso istante avanzata in data 8.9.2022 allegando documentazione riguardante il percorso lavorativo intrapreso in Italia dal 2020 sino al 2022 nonché il proprio domicilio ed il nucleo familiare regolarmente soggiornante in Italia.
Assumeva a riguardo la mancata valorizzazione, secondo la normativa vigente ratione temporis, dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale da esso intrapresi sin dal 2019, anno di ingresso di Italia, e tuttora in atto, tanto da aver raggiunto una capacità reddituale che gli consente di vivere una vita dignitosa e sicura in Italia unitamente alla propria famiglia di origine, soggiornante in Italie e con lui convivente (con conseguente cessazione di ogni legame con il Pakistan, proprio Paese di origine).
L'Amministrazione convenuta, costituitasi in giudizio, resisteva alla domanda avversaria chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, con sentenza emessa ai sensi degli artt. 281terdecies, 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011, ritenuta la insussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998, nella formulazione vigente ratione temporis, respingeva la domanda proposta, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, ha promosso appello l'interessato con un unico, articolato motivo, recante in rubrica: Violazione di legge con riferimento all'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. 286/98 - Diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Rileva l'appellante come la data di presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sia non il 15.12.2022, come indicato nella sentenza oggetto di gravame, bensì l'08.09.2022, in tempi pertanto anteriori alla notificazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva deciso in merito alla domanda di protezione internazionale da esso originariamente formulata;
contesta, pertanto la ritenuta instaurazione del dedotto rapporto di lavoro in data successiva al definitivo rigetto dell'impugnazione avverso il diniego della domanda di protezione internazionale da parte della Corte di Cassazione, dalla quale il Tribunale desumeva la conseguente spendita, per la relativa formalizzazione, di un titolo di soggiorno pertanto venuto meno;
evidenzia, pertanto, che esso appellante, il 21.02.2022, alla stipula del contratto di lavoro, era ancora titolare di un permesso di soggiorno
2 per richiesta asilo regolarmente rilasciato dalla Questura di Lucca, previa verifica della pendenza del giudizio in Cassazione, in virtù del decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva emesso dal Tribunale di Bologna in data 06.09.2021); censura inoltre la gravata sentenza nella parte in cui sollevava dubbi in ordine alla effettiva composizione familiare di esso istante richiamando a riguardo la documentazione allegata anche in relazione alla continuità del legame con i familiari attualmente soggiornanti in Italia.
Sulla scorta di tali argomenti, l'appellante ha pertanto concluso affinché:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex artt.281 terdecies c.p.c. e 275bis cpc e 19ter Dlgs
150/2011 emessa dal Tribunale di Firenze nella causa R.G. n. 11180/2023, in riforma della predetta sentenza, annullare e/o revocare il decreto del Questore della Provincia prot. n.ro 56/2023/rg/cat. A12 II° Sez.Imm del Pt_2
30.08.2023, notificato il 08.09.2023, nonché il decreto della Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze prot.
n. 0045698 del 14.03.2023, e per l'effetto accogliere la domanda dell'appellante di riconoscimento della protezione speciale, nonché ordinare alla competente
Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. 286/98 nel testo vigente al 14.01.2023, convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio".
Il Ministero appellato si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'inappellabilità della sentenza impugnata a norma del comma 6 dell'art. 19 ter d.lgs. 150/11, con conseguente inammissibilità dell'atto di gravame proposto ex adverso;
nel merito, ha contestato il fondamento delle domande proposte richiamando il parere della Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze emesso a riguardo, avente valore vincolante (cfr. circolare del Ministero dell'Interno – Commissione Nazionale per il diritto all'asilo n. 7335 del 19.7.2021) nonché gli argomenti espressi dal Tribunale nella gravata sentenza ai fini della relativa conferma, in ipotesi di mancato accoglimento della eccezione preliminare.
Il Procuratore Generale, cui erano trasmessi gli atti, apponeva il proprio visto di intervento.
3 Disposto il deposito di note scritte, la causa è stata quindi discussa oralmente con riserva di deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, a norma dell'art. 281 sexies, ult. comma, c.p.c..
Tanto premesso, rileva la Corte la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'Amministrazione.
La sentenza appellata risulta emessa ai sensi dell'art. 19 ter D. Lgs. n. 150/2011 il quale prevede, al primo comma, che “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito semplificato di cognizione”; tale norma stabilisce poi, al sesto comma, quanto al regime di impugnativa dei provvedimenti conseguentemente emessi, che “La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita…”
Ne consegue che, nel caso di specie, alla stregua della disciplina applicata come sopra richiamata, risulta espressamente derogato il regime di ordinaria appellabilità previsto in materia di rito semplificato di cognizione dall'art. 281 terdecies, comma 2, c.p.c. (richiamato dall'appellante in sede di note ex art. 127 ter c.p.c. del 6 marzo 2025 a confutazione dell'eccezione formulata ex adverso).
L'appello deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile con compensazione delle spese del giudizio, valutata la natura della causa e il mancato contrasto alla questione in rito sopra esaminata da parte appellante in sede di note finali.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Firenze
Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Firenze, 9 maggio 2025
Il Presidente estens.
Dott.ssa Daniela Lococo
4 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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