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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/04/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Ada Gambardella Giudice relatore dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4034/2024 V.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, entrambi rappresentati dall'Avv. Doro Giuseppe;
C.F._2
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO
del PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI, in persona del dott. Armando Mammone
Causa in punto di separazione consensuale, rimessa al Collegio sulle seguenti
a I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza, e concedendosi espressamente fin d'ora reciproco consenso al rilascio dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio; l'abitazione coniugale, sita in Porto Torres, degli Ulivi 12, viene assegnata alla moglie unitamente agli arredi che la compongono, parte dei quali potranno essere prelevati dall'altro coniuge, previo accordo, al momento in cui questi disporrà di una propria abitazione;
, che continuerà a provvedere in modo esclusivo al Parte_2
pagamento delle utenze domestiche, (anche dopo che avrà abbandonato la casa coniugale), è autorizzato a continuare ad occupare l'abitazione coniugale per il tempo necessario a procurarsi altro alloggio e, comunque, per non oltre nove mesi dal giorno dell'udienza, con uso della cucina, del bagno e di una camera da letto, con diritto di accesso alla casa dall'ingresso retrostante;
la figlia minore è affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, che provvederanno alla sua istruzione, educazione e cura, ed avrà la residenza privilegiata con la madre;
il padre potrà vederla e tenerla con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, compatibilmente con gli impegni di studio e di svago della minore e di lavoro dei genitori, assicurando comunque un equa distribuzione alternata fra i due genitori delle festività natalizie e pasquali, così come delle ferie estive;
la figlia maggiorenne, , attualmente studentessa, ha Per_2
dichiarato che intende continuare a convivere con la madre presso la casa coniugale, unitamente al proprio figlio;
, oltre a quanto si dirà oltre, Parte_2
verserà alla moglie a titolo di mantenimento per la figlia minore Parte_1
l'assegno mensile di € 300,00 e per la figlia maggiorenne (finché la Per_1 Per_2
stessa non avrà raggiunto una stabile disponibilità di reddito autonomo) altro assegno mensile di € 300,00; entrambi gli importi verranno aggiornati annualmente secondo gli indici di rivalutazione monetaria;
le spese di natura straordinaria saranno a carico di ciascun genitore nella misura della metà e verranno sostenute previo accordo fra loro, ad eccezione di quelle assolutamente urgenti ed indifferibili;
a tale proposito si fa comunque riferimento alle linee guida emanate dal C.N.F. in data 29.11.2017 che i coniugi dichiarano di ben conoscere.
Disposizioni sui diritti reali: A) ai sensi dell'art. 1376 c.c. Parte_2
cede in favore di , che accetta, a titolo di integrale mantenimento per lei Parte_1
e, in parte, ad integrazione delle somme già indicate ai capi che precedono, per le figlie,
e per la definitiva regolamentazione di ogni rapporto patrimoniale fra essi coniugi, i seguenti immobili: A.1) l'intero diritto di proprietà della casa già adibita ad abitazione coniugale, consistente nell'appartamento, porzione di fabbricato, ubicato in Porto
Torres, via degli Ulivi 12, composto da un vano, accessori al piano terra con circostante cortile di pertinenza distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 8, mappale 1287, sub 1,
Reg. Serra dei Pozzi, Piano T., Zona censuaria 1, Categoria A/3, Classe 2, Vani 6,
Rendita € 449,32, il tutto confinante con altro tratto di terreno cortilizio di proprietà
a proprietà , a proprietà , a proprietà Controparte_1 Parte_3 Per_3
ed a proprietà e/o ai loro eredi o aventi causa, Controparte_2 Controparte_3
salvo altri;
A.2) il diritto di proprietà in ragione della metà sul cortile di pertinenza antistante al fabbricato, destinato ad ingresso al fabbricato medesimo, distinto al
Catasto Fabbricati al Foglio 8, mappale 1287, sub 5, bene comune non censibile, confinante alla via degli Ulivi, a proprietà ed a proprietà Controparte_2
o loro eredi o aventi causa, salvo altri;
B)gli immobili sopra Controparte_3
descritti, del valore convenzionale di € 52.000,00, sono pervenuti al cedente dal di lui genitore , a seguito di atto di donazione redatto dal dr. Persona_4 Persona_5
Notaio in Sassari, rep. n° 219451, fasc. n° 18624 in data 06.06.2005, Registrato in
Sassari al n. 356 del 21.06.2005, e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. -
Agenzia del Territorio della Provincia di Sassari alla Casella n° 15004, Articolo n°
11163, in data 17.06.2005, ed essi vengono ceduti ed accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con annessi e connessi, quote di proprietà comune ai sensi degli artt. 1117 e segg.ti c.c., servitù attive e passive, che la parte cessionaria dichiara di ben conoscere;
C) la parte cedente dichiara: che l'immobile è stato costruito in virtù di Pt_4
per l'esecuzione di lavori edili rilasciato dal Comune di Porto Torres in data
[...] 10.05.1969, pratica n° 2383, unitamente alla variante in corso d'opera approvata con provvedimento n. 2723 del 20.05.1970 e che successivamente non sono stati eseguiti interventi di cui all'art. 31 del DPR n. 380/2001; che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici e che il reddito della porzione dell'immobile sopra descritto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi;
che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n.
122/2010, i sopra menzionati dati catastali e il riferimento alle planimetrie catastali depositate in Catasto ed allegate al presente ricorso sono conformi allo stato di fatto attuale;
che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari;
che non sussistono iscrizioni pregiudizievoli.
D) La parte acquirente dichiara, ai fini dei benefici delle agevolazioni "prima casa", che la casa è da considerarsi abitazione non di lusso ai sensi del D.M. 09.08.1969 ed è idonea ad abitazione, di essere residente nel Comune di Porto Torres, di non essere titolare esclusiva dei diritti di proprietà, uso, usufrutto e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è ubicato l'immobile oggetto di acquisto, ed infine di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, uso, usufrutto e abitazione acquistati con le agevolazioni di cui all'art. 1^
Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131, con quelle richiamate alla lettera C della nota 2 bis del predetto articolo, né con quelle agevolazioni di cui alla L.
19.07.1993 n. 243; E)le parti dispensano il Conservatore dei Registri Immobiliari di
Sassari dall'iscrivere qualsiasi ipoteca legale;
F)le parti attribuiscono alla cessione il valore formale di € 52.000,00 e chiedono espressamente che la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della L. n. 74 del
06.03.1987. Dichiarazioni obbligatorie: G) le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis, L. 27/02/1985, n° 52, così come introdotto dall'art. 19, comma 14°, del
D.L. 31/05/2010 n° 78, convertito in L. 30/07/2010 n° 122, dichiarano che i predetti immobili sono identificati al Catasto dei Fabbricati del Comune di Porto Torres al
Foglio 8, mappale 1287, sub 1, Reg. Serra dei Pozzi, Piano T., Zona censuaria 1,
Categoria A/3, Classe 2, Vani 6, Rendita € 449,32, e al Foglio 8, mappale 1287, sub 5, bene comune non censibile;
che la partita catastale è intestata, conformemente alle risultanze dei RR.II., al sig. ; che la consistenza dell'immobile Parte_2
ed il suo stato di fatto è conforme ai dati catastali ed alle planimetrie depositate in
Catasto; che l'immobile è dotato di autorizzazione di abitabilità n. 1245 del 07.10.1980,
e che, comunque, il cedente esonera il cessionario da ogni responsabilità in proposito;
che l'immobile è dotato di attestato di certificazione energetica;
che l'unità immobiliare
è attualmente occupata dai coniugi che l'hanno destinata a loro abitazione (prima casa)
e che identica destinazione d'uso abitativo quale prima casa continuerà ad avere anche successivamente all'acquisto da parte della sig.ra ; che il trasferimento Parte_1
della proprietà immobiliare viene effettuata a titolo di assegno di mantenimento;
gli effetti della cessione decorreranno dal momento della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore;
che, ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122, i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata in Catasto in data 28.09.1995, prot. n. 442, che si allega in copia al presente atto sotto il numero “11” per farne parte integrante sostanziale. La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa;
che il trasferimento gode di esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale ex art. 19 L. n. 74/1987 e sent. n. 154 del 10/05/1999 C.Cost.. In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene senza conguaglio, la signora
[...]
diviene piena ed esclusiva proprietaria degli immobili dianzi descritti. In ogni Pt_1
caso il signor rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca Parte_2
legale nascente dal verbale di separazione relativamente al trasferimento alla signora del bene immobile a questa trasferito e descritto dianzi con esonero del Parte_1
signor Conservatore da qualsiasi responsabilità. All'atto della sottoscrizione del presente verbale la signora è immessa nel possesso esclusivo Parte_1 dell'immobile; H) le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione di in favore del coniuge ed Parte_2
è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, di
[...]
o suoi aventi causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale Pt_1
ed al vincolo matrimoniale;
I) la trascrizione dei contenuti traslativi della proprietà immobiliare delle presenti condizioni di separazione sarà eseguita a cura e spese del sig. che, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. Parte_2
della Corte di Cassazione n. 21761 del 29.07.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., vi provvederà nel più breve tempo possibile, oltre a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.12.2024 e , Parte_1 Parte_2
coniugati con matrimonio concordatario dal 20.10.2001, hanno esposto di aver avuto due figlie, , ancora minorenne, e (maggiorenne e con un figlio minore Per_1 Per_2
in favore del quale percepisce un mantenimento di € 500,00), entrambe non economicamente indipendenti. Hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi all'udienza di comparizione dell'8.4.2025, a causa delle differenze caratteriali è subentrata una profonda crisi che ha portato all'insostenibilità della loro convivenza.
Visto il rapporto di convivenza della madre con le figlie, nessuna delle quali è ancora autonoma, è alla ricorrente che viene assegnata la casa coniugale con relativi arredi
(dandosi atto dell'accordo assunto dai coniugi in ordine alla temporanea permanenza del ricorrente in attesa di reperire altra sistemazione, dell'impegno da questi assunto di pagare per sempre le utenze domestiche e del trasferimento immobiliare che a titolo di mantenimento ha reso la esclusiva proprietaria degli immobili cedutile). Si dà atto Pt_1 anche del reciproco consenso espresso dai coniugi al rilascio dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio.
La figlia minore è affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori e il Per_1
regime di visita libero prescelto dai genitori, peraltro ispirato ad una paritaria e alternata distribuzione tra gli stessi delle occasioni di feste e delle ferie estive, pare congruo rispetto all'età della minore e alle esigenze di rispettarne gli impegni scolastici e non.
In base in base alle capacità reddituali del e al possibile impegno di spesa Parte_2
richiesto dall'età delle figlie si dispone che egli verserà alla moglie per Parte_1
il loro mantenimento la somma di Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascuna figlia) oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
le spese di natura straordinaria saranno a carico di ciascun genitore nella misura della metà e verranno sostenute previo accordo fra loro, ad eccezione di quelle assolutamente urgenti ed indifferibili, il tutto secondo le linee guida emanate dal C.N.F. in data 29.11.2017 che qui si richiama.
Per quanto riguarda il trasferimento immobiliare di cui all'accordo espresso e confermato all'udienza dell'8.4.2025 il Collegio ne prende atto, riconoscendo che non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese in difetto di domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 22/08/1974 (C.F. ), e C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), entrambi residenti in [...], C.F._2
che hanno contratto matrimonio concordatario in Castelsardo il 20.10.2001, regolarmente trascritto nei Registri Dello Stato Civile Del Comune di
Castelsardo al n. 16 Parte II Anno 2001; 2. manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile di
Castelsardo per l'annotazione della presente sentenza;
3. affida la minore figlia in forma condivisa ad entrambi i genitori e dispone Per_2
che il padre possa vederla e tenerla con sé liberamente secondo quanto disposto al verbale d'udienza dell'8.4.2025;
4. assegna la casa coniugale con i relativi arredi a che vi vivrà con Parte_1
le figlie;
5. dispone che versi ogni mese alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
a titolo di mantenimento per le figlie, e , l'importo di € 300,00 Per_2 Per_1
per ciascuna che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT e contribuisca al loro mantenimento sostenendo la metà delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie secondo quanto previsto dal protocollo adottato dal C.N.F. in data 29.11.2017 che qui si richiama;
6. dà atto dell'accordo tra e in ordine al Parte_1 Parte_2
trasferimento immobiliare e all'operazione negoziale, così come dal verbale dell'8.4.2025 che qui si richiama;
7. nulla sulle spese.
Sassari, 15.4.2025
Il Giudice estensore – dott.ssa Ada Gambardella
Il Presidente – dott.ssa Stefania Deiana