Art. 18. ((Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, e' autorizzato a concedere agli istituti ed alle aziende di credito convenzionate ai sensi del successivo articolo 19 la garanzia dello Stato per i finanziamenti accordati a norma dei precedenti articoli 12 e 16, secondo comma, entro il limite complessivo di lire 6 miliardi.
I finanziamenti suddetti sono assistiti dal privilegio speciale previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, modificati, rispettivamente, dagli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075.
Salvo quanto stabilito nel primo comma del presente articolo, ai finanziamenti stessi si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni))
I finanziamenti suddetti sono assistiti dal privilegio speciale previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, modificati, rispettivamente, dagli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075.
Salvo quanto stabilito nel primo comma del presente articolo, ai finanziamenti stessi si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni))