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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/08/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1261/2024 R.G.
PROMOSSA DA
), con il patrocinio dell'avv. Mancini Astorre;
Parte_1 P.IVA_1
NEI CONFRONTI DI
TICARET ) con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Lanzilao Andrea;
E NEI CONFRONTI DI
), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_1
Pier Luigi Monari Sarde';
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza depositata nell'agosto 2023, la società che aveva precedentemente Parte_1 svolto l'attività di commercializzazione di jeans, destinati ad un pubblico maschile, tutti prodotti dalla società turca indicata in intestazione, da indicarsi, per brevità, come P_
, adiva il Tribunale di Forlì, chiedendo, ai sensi dell'art.17 CCII, la nomina di un
[...] esperto.
*
La proposta prevedeva, in estrema sintesi:
-di abbandonare la commercializzazione di jeans riservati al pubblico maschile;
-di cedere la customers list, relativa a tale precedente attività, tramite vendita competitiva;
-di avviare un nuovo progetto commerciale dedicato alla clientela femminile, previo reperimento delle risorse finanziarie necessarie tramite il sistema bancario, con cui erano in corso delle interlocuzioni.
*
Fallito il tentativo per l'opposizione della creditrice , nel marzo 2024, la P_ [...] presentava istanza per accedere al concordato semplificato per la liquidazione del Pt_1 patrimonio, ex art. 25 sexies CCII.
*
formulava opposizione, chiedendo l'apertura della liquidazione giudiziale. P_
*
Con sentenza n. 77/2024, pubblicata il 23 luglio 2024, il Tribunale di Forlì rigettava la domanda di omologa e dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
*
Con ricorso tempestivamente presentato in data 8 agosto 2024, proponeva Parte_1 reclamo, formulando le seguenti conclusioni: <in via principale, previa revoca della sentenza di liquidazione giudiziale, preso atto dei pareri favorevoli dell'Esperto e dell'Ausiliario, verificata la ritualità della proposta, il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano di liquidazione e che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, omologare il Concordato Semplificato rendendo ogni statuizione conseguente, anche ai sensi dell'art. 25 septies CCII;
2 in subordine, previa revoca della sentenza di apertura della Liquidazione Giudiziale, rinviare al Tribunale di Forlì affinché, previo accertamento dei presupposti di legge, pronunci l'omologazione del Concordato Semplificato, con ogni conseguente statuizione di legge, anche ai sensi dell'art. 25 septies CCII>.
*
Resistevano tanto la , quanto la liquidazione giudiziale. P_
*
In relazione all'udienza cartolare del 18.2.2025, le parti depositavano note, insistendo nella proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISINE
1)Va, anzitutto, evidenziato che il primo giudice ha rigettato la domanda di omologa, diffusamente e specificatamente argomentando, rilevando come la prima e Parte_1 durante il tentativo di composizione negoziale della crisi, non avesse agito secondo correttezza e buona fede.
2)Per esigenze di chiarezza, la motivazione di tale sentenza va interamente richiamata.
*
Il primo giudice rilevava, anzitutto, quanto segue: <la , anziché operare in maniera tempestiva, chiara e trasparente, ha di fatto pt_1 cessato la propria attività trasferendola contestualmente, a titolo gratuito, alla neocostituita società che, come risulta dalla visura camerale atti, è cp_4 stata costituita il 09 12 2021 da figlio venticinquenne dell'amministratore cp_5 unico socio altra socia tale società, parte_2 controparte_6 con sede legale ubicata presso l'immobile funo argelato, nel centergross blocco
38 bis, in cui la stessa aveva esercitato la propria attività nel locale condotto in Pt_1 locazione e di proprietà della PN NE RL (società che da visura camerale era detenuta per la totalità delle quote dallo stesso , salvo quanto si preciserà Parte_2 più avanti). Contr Dal bilancio 2022 della emerge con sufficiente evidenza che i risultati di tale primo esercizio, trattandosi di società neocostituita, si sono potuti realizzare in quanto la stessa aveva sostanzialmente proseguito in via di fatto l'attività in precedenza svolta dalla Pt_3
3
[...] (le rimanenze sono indicate in ca. € 426.000, i crediti esigibili in ca. € 454.000 e i ricavi delle vendite in ca. € 1.600.000, in quasi perfetta continuità con i risultati dell'esercizio
2021 conseguiti dalla , in cui le rimanenze erano state ca. € 325.000, i crediti Pt_1 esigibili ca. € 401.000 e i ricavi delle vendite ca. € 1.800.000).
Solo nel mese di giugno 2023, appena due mesi prima del deposito dell'istanza di accesso Contr alla composizione negoziata, con scrittura privata del 09/06/2023, la e la Pt_1 hanno regolarizzato i loro rapporti stipulando ex post un contratto di cessione d'uso del portafoglio-clienti della (c.d. customers list), in cui è stato previsto il versamento Pt_1 di una somma di € 18.672 a titolo di indennizzo per l'uso e lo sfruttamento della lista clienti per il periodo intercorso tra il 01/02/2022 al 31/05/2023 ed un corrispettivo di €
14.004 annui a decorrere dal mese di giugno 2023, con una durata del contratto fino al
31/05/2028.
Al di là della qualificazione giuridica di tale contratto data dalle parti, tale operazione ha di fatto determinato la cessione in uso alla nuova società, riconducibile alla medesima famiglia dell'unico asset di valore della , vale a dire la rete di clientela da CP_5 Pt_1 rifornire con merci prodotte da terzi, senza gli oneri che sarebbero derivati da un più lineare e trasparente contratto di affitto d'azienda, con il quale ben si sarebbe potuta salvaguardare la prosecuzione dell'attività ed assicurare la “riprotezione della clientela”.
*
Proseguendo con la propria motivazione il primo giudice poneva in evidenza altre significative circostanze come segue:
<……. dall'esame dei bilanci 2021 e 2022 della ricorrente emerge anche che nel corso dell'esercizio 2022, quando erano già cessati i rapporti con ed insorto il P_ contenzioso, sono stati di fatto azzerati tutti i debiti, passati da € 1.172.281 dell'esercizio
2021 a € 687.357 del 2022, di fatto corrispondente a quello verso P_
Si rileva, inoltre, che alla fine dell'esercizio 2021, quando vi era già stata l'interruzione del rapporto di fornitura con ed era prossima la cessazione dell'attività, P_ Pt_2
quale amministratore unico di ha proceduto a liquidare a se stesso, quale
[...] Pt_1 titolare della ditta PI OU (con cui era stato stipulato un contratto di agenzia nel
2018), provvigioni per l'attività di agente svolta, per un importo netto di € 89.407,14, oltre alle ritenute versate in favore di (dalle schede contabili i versamenti lordi CP_7 sono stati pari a € 179.911,10 oltre IVA nel 2021 e € 7.584,20 oltre IVA nel 2022 e i pagamenti sono avvenuti con diversi bonifici fatti tra il 14/12/2021 e il 05/01/2022).
4 Peraltro, in maniera contraddittoria e comunque poco chiara, mentre a pag. 32 del ricorso si è affermato che le provvigioni liquidate corrispondevano a quelle spettanti per il 2021 in quanto erano state regolarmente pagate quelle degli anni precedenti (cfr. “il pagamento effettuato dalla all'agente PI OU di , ditta Parte_1 Parte_2 individuale dell'amministratore, avente ad oggetto le provvigioni dalla stessa maturate e non incassate per attività di agente senza rappresentanza svolte nell'anno 2021 (avendo in precedenza regolarmente incassato le provvigioni maturate)”), alla successiva pag.
34 si afferma invece che “dal 2020 la PI OU non ha percepito le provvigioni ad essa spettanti, maturando un credito che solo in parte è stato pagato dalla Parte_1
(peraltro, il sig. neppure ha mai percepito alcun compenso in qualità̀ di CP_5 amministratore della società”), aggiungendo, poche righe dopo che si tratterebbe “di pagamenti di provvigioni dovute, maturate per l'attività svolta nell'anno decorso
(2021)”.
Non è dunque affatto chiaro, né è stato chiarito, se l'importo di ca. € 89.000, oltre alle ritenute versate ad fosse effettivamente riferito e riferibile al credito per CP_7 provvigioni relative al solo 2021 o anche a quelle dell'anno precedente, circostanza questa di tutto rilievo stante la natura privilegiata riconosciuta dall'art. 2751-bis n. 3
c.c. alle sole provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione ed i criteri di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1193 c.c..
A fronte di tale autoliquidazione di provvigioni, avvenuta – contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente – in un momento in cui la società era già in stato di crisi per l'intervenuta rottura dei rapporti con il fornitore, risalente al mese di novembre 2021 e in cui era già esistente il credito per le forniture eseguite, oggetto poi del ricorso monitorio, nella proposta liquidatoria verosimilmente resosi conto dell'opacità Pt_4 di un tale operato, ha previsto un suo apporto, a titolo di finanza esterna, di € 80.000
(somma peraltro inferiore a quella incassata).
Va poi aggiunto che solo in sede di ricorso ex art. 25-sexies CCII, senza averne mai fatto cenno durante le trattative condotte in sede di composizione negoziata, come anche evidenziato nel parere reso dall'Esperto dott. ha per la prima Per_1 Parte_2 volta dichiarato che la partecipazione totalitaria dallo stesso detenuta in PN NE RL
(società proprietaria dell'immobile di Argelato, all'interno del Centergross in cui veniva Contr svolta l'attività di 8TTO e in cui ha ora la propria sede legale ed operativa la , era in realtà riconducibile solo alla moglie , avendola lui detenuta sin Controparte_6 dalla costituzione della società a titolo fiduciario per conto della moglie, in forza di un
5 preteso mandato fiduciario che sarebbe stato sottoscritto tra i due coniugi il 20/02/2004.
In maniera assai sospetta, tale partecipazione era stata “ritrasferita” ed intestata alla che ne avrebbe fatto solo ora richiesta, con scrittura a firma autenticate del CP_6 notaio del 15/02/2024, registrata il 06/03/2024 ed iscritta al registro imprese il Per_2
07/03/2024, a distanza di vent'anni dall'asserita stipula del mandato fiduciario ed appena pochi giorni prima del deposito del ricorso per concordato semplificato.
Osserva il Tribunale che tale mandato fiduciario è privo di data certa e risulta da un atto manoscritto con in calce le firme, non autenticate, del e della Inoltre, CP_5 CP_6 diversamente da quanto affermato in ricorso, la preesistenza di tale mandato fiduciario non è stata oggetto di alcun tipo di accertamento da parte del Notaio che si è limitato a darne atto ed allegarlo sotto la lett. A alla scrittura dallo stesso autenticata.
Tale atto dispositivo posto in essere da dopo la conclusione della Parte_2 composizione negoziata e poco prima di depositare il ricorso per concordato semplificato, unitamente alle pregresse operazioni di trasferimento di fatto dell'attività alla neocostituita società del figlio (avvenuta inizialmente a titolo gratuito e regolarizzata solo a distanza di 16 mesi, poco prima dell'avvio della composizione negoziata) e di autoliquidazione delle provvigioni, denotano un comportamento non conforme ai principi di correttezza e buna fede, ai doveri di trasparenza e completezza nelle informazioni fornite e di gestione del patrimonio e dell'impresa senza arrecare pregiudizio ai creditori, traducendosi in atti distrattivi posti in essere ai danni del sostanzialmente unico creditore rimasto, avendo la ricorrente avuto cura di soddisfare integralmente gli altri creditori e in particolare il ceto bancario che, con un accesso più tempestivo ad uno strumento di regolazione della crisi, avrebbe potuto essere regolamentato nel rispetto della par condicio e senza ledere i diritti degli altri creditori>.
3)Con il proposto reclamo, la ha formulato un unico motivo, articolato in più censure, Pt_1 contestando come erroneamente il primo giudice avesse riconosciuto la carenza di correttezza e buona fede, nonostante il contrario parere dell'esperto.
4)Con tali censure ha specificatamente contestato la motivazione del primo giudice, non prima di aver illustrato la scaturigine e lo svolgimento del contenzioso, ancora pendente fra essa odierna reclamante e la , instaurato da quest'ultima con un ricorso per P_ decreto ingiuntivo del marzo 2022, opposto dalla 8tto, attrice in via riconvenzionale, deducendo in compensazione un maggior credito risarcitorio, di cui chiedeva l'accertamento.
6 5)A quest'ultimo riguardo, va sinteticamente esposto quanto segue:
come già evidenziato, svolgeva l'attività di commercializzazione di jeans, destinati Parte_1 ad un pubblico maschile, tutti prodotti dalla suindicata società turca;
-nel novembre 2021 si sono interrotti bruscamente i rapporti commerciali fra e tale Pt_1 società;
-nel marzo 2022 chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo per P_
l'importo di quasi 700.000 euro, per forniture, non contestate;
proponeva opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, avanzando domande Parte_1 risarcitorie nei confronti di e chiedendo la compensazione con il credito vantato P_ dalla stessa;
-nel marzo 2023 veniva disposta la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
-al momento della proposizione del reclamo il relativo procedimento era ancora pendente.
6) Col proprio reclamo, la sempre diffusamente argomentando: Parte_5
-osserva come il primo giudice, nel valutare il suo comportamento nel corso del procedimento di negoziazione assistita, non si sia soffermato sulla convenienza della stessa per la P_
-nega di aver avviato la composizione negoziata con colpevole ritardo e con l'intento di paralizzare le ormai prossime iniziative di recupero del credito da parte della P_
-ritiene errato il negativo giudizio espresso dal giudice di primo grado con riguardo all'operazione di trasferimento della customer list;
-spiega perché non avrebbe potuto ricorrere all'affitto di ramo d'azienda;
-contesta di avere tenuto, in pendenza della composizione negoziata, una condotta caratterizzata da mancanza di trasparenza e chiarezza nelle informazioni fornite;
-sostiene la legittimità della scelta di liquidare in favore dell'amministratore unico della 8tto
l'importo di 89.407,14 euro a titolo di provvigioni, nonché di pagare i debiti vantati dalle banche.
7) Una volta sintetizzate le censure di parte reclamante, tutte diffusamente e specificatamente argomentate, deve evidenziarsi come il rigetto del reclamo si imponga senza che occorra approfondirle una per una, seguendo l'impostazione atomistica della per le trancianti Parte_1 considerazioni di seguito illustrate, rese necessarie a fronte delle stesse, ad integrazione della, pur specifica ed approfondita, motivazione del primo giudice.
8) Va, anzitutto, ribadito come, ex lege, lo svolgimento delle trattative in fase di negoziazione
7 assistita deve essere avvenuta, per poter accedere al concordato semplificato per la liquidazione con correttezza e buona fede> e ciò perché, come correttamente rilevato dal primo giudice, non viene in rilievo uno strumento di regolazione della crisi accessibile liberamente dall'imprenditore, ma una misura latu sensu premiale dalla crisi con una proposta liquidatoria più favorevole per l'imprenditore sul presupposto che il medesimo abbia fatto accesso in buona fede alla composizione negoziata e, con correttezza e buona fede, abbia svolto le trattative, formulando proposte idonee a perseguire il risanamento che non abbiano tuttavia avuto esito positivo>.
9) Orbene, nella fattispecie in esame la carenza di correttezza in capo all'odierna reclamante risulta di lampante evidenza, a fronte della cronistoria, pacifica, delle condotte della stessa, antecedenti alla presentazione dell'istanza per la nomina dell'esperto, risalente all'agosto
2022, condotte antecedenti, della cui valutazione non può prescindersi, già a fronte della ratio dell'art. 25 sexies CCII sopra rilevata.
10) Esse possono così, sinteticamente, riassumersi:
-nel novembre 2021, i rapporti commerciali fra l'italiana e la turca si Parte_1 P_ interrompevano bruscamente, rimanendo la prima debitrice della seconda di un importo di quasi 700.000 euro;
-dopo tale interruzione, a fine 2021, l' liquidava a , suo amministratore Pt_1 Parte_2 unico, le provvigioni dovutegli per un importo di quasi €90.000, quale titolare della ditta
PI OU, in forza di un contratto di agenzia, pagando anche le relative ritenute;
-nel gennaio 2022 cessava, di fatto, l'attività della Parte_1
-contestualmente la trasferiva a unipersonale costituita il 9/12/2021 da Parte_1 _4
, figlio del suo socio ed amministratore unico e della sua socia CP_5 Parte_2
, la propria customer list;
Controparte_6
-nel corso del 2022 provvedeva al pagamento dei saldi negativi delle banche, Parte_5 rimanendo debitrice solo della , oltre che di un modesto importo di circa 5.000 P_ per un'attività di consulenza;
-nel maggio 2022 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, frattanto ottenuto da
, per il suindicato credito, notificatogli nell'aprile 2022; P_
-nel giugno 2023 la e la PM regolarizzavano i loro rapporti stipulando un contratto, Pt_1 con scadenza al maggio 2028, di cessione della customers list;
-nell'agosto 2023 l'odierna ricorrente presentava istanza per la nomina di un esperto per
8 accedere alla negoziazione assistita.
11)Così riassunta la cronistoria della condotta della società 8tto, antecedente alla presentazione della suindicata istanza, va osservato che parte reclamante non contesta le specifiche affermazioni del primo giudice riportate di seguito, fondate comunque sulle risultanze documentali:
< 8tto […] ha cessato la propria attività trasferendola contestualmente, a titolo gratuito, alla neocostituita , società che, come risulta dalla visura camerale in atti, è stata _4 costituita il 09/12/2021 da , figlio venticinquenne dell'amministratore unico e socio CP_5 di e di , altra socia di tale società, con sede legale Parte_2 Controparte_6 ubicata presso l'immobile di Funo di Argelato, nel Centergross blocco 38 bis, in cui la stessa aveva esercitato la propria attività nel locale condotto in locazione e di proprietà della Pt_1
PN NE RL (società che da visura camerale era detenuta per la totalità delle quote dallo stesso , salvo quanto si preciserà più avanti). Parte_2
Contr Dal bilancio 2022 della emerge con sufficiente evidenza che i risultati di tale primo esercizio, trattandosi di società neocostituita, si sono potuti realizzare in quanto la stessa aveva sostanzialmente proseguito in via di fatto l'attività in precedenza svolta dalla (le Pt_1 rimanenze sono indicate in ca. € 426.000, i crediti esigibili in ca. € 454.000 e i ricavi delle vendite in ca. € 1.600.000, in quasi perfetta continuità con i risultati dell'esercizio 2021 conseguiti dalla , in cui le rimanenze erano state ca. € 325.000, i crediti esigibili ca. € Pt_1
401.000 e i ricavi delle vendite ca. € 1.800.000)>.
12)Parte reclamante non contesta le affermazioni del primo giudice sopra riportate, ma spiega la scelta di cessare l'attività e di cedere, contestualmente, la propria customer list e la medesima disponibilità dei locali utilizzati per lo svolgimento della stessa ad altra società unipersonale neocostiuta da un soggetto della stessa famiglia (figlio degli unici due soci della come segue: Parte_1 <l'attività commerciale della società istante si è dovuta interrompere bruscamente a fine
2021, ovvero da quando si è incrinato il rapporto con la società produttrice che ha P_ portato a un irreversibile disaccordo tra le due parti, per cui la si è ritrovata nel Parte_1 giro di due mesi con l'impossibilità di evadere ordini di jeans (che doveva produrre la P_ per circa € 1.300.000,00 e con il conseguente mancato rientro di tutte le spese sostenute nel corso dei 5 anni precedenti per un ammontare di circa € 300.000,00, rese necessarie per la fase di start up di penetrazione e consolidamento sul mercato italiano
9 [….]
L'interruzione del rapporto commerciale ha determinato in capo alla il venir Parte_1 meno delle risorse finanziarie accordate fino a quel momento dal sistema bancario.
Infatti, gli istituti di credito, di fronte all'interruzione improvvisa dell'attività, al disaccordo con il partner turco e alla successiva ingiunzione a carico della società istante, hanno richiesto alla il rientro degli affidamenti, senza concedere più alcun anticipo Parte_1 fattura o altra linea di credito anticipato.
Anche non ha più sostenuto la pur essendo sempre stata Controparte_8 Parte_1 al corrente del progetto di collaborazione con il fornitore turco e avendo fornito alla società le linee autoliquidanti necessarie per l'operatività aziendale, in carenza delle quali la
[...] non avrebbe potuto svolgere la propria attività, considerato che la merce prodotta da Pt_1
(circa € 1.000.000,00 a stagione) sarebbe dovuta arrivare a febbraio 2022, la P_ [...]
l'avrebbe consegnato a marzo-aprile 2022 e i negozianti l'avrebbero pagata tra agosto Pt_1
e ottobre 2022, con prevedibili ritardi nei pagamenti anche fino a novembre-dicembre 2022.
Attese le gravissime difficoltà operative in cui è venuta a trovarsi, tali da determinarne il blocco dell'attività aziendale, la Società istante si è vista nella oggettiva impossibilità di dare corso agli ordini ricevuti dalla propria clientela, sia per la mancanza di prodotto che per la controversia insorta con il produttore turco in ordine al legittimo utilizzo del marchio
“P.Grax”, per cui, con decorrenza dal febbraio 2022, anche al fine di limitare il rischio di contenziosi risarcitori con i propri clienti con riferimento ai ritardi accumulati nell'evasione degli ordini, la ha ritenuto opportuno di trasferire alla società " Pt_1 [...]
il proprio portafoglio-clienti (Customer List) fino ad allora rifornito con il CP_9 prodotto finale e verso cui risultavano aperti numerosi ordini commerciali da evadere.
Non avendo i soci della disponibilità finanziarie tali per poter sostenere una Parte_1 campagna vendita per la stagione Autunno/Inverno 2022, e non essendoci più i tempi per produrre la merce ordinata dalla clientela (che andava consegnata entro febbraio 2022), gli stessi hanno deciso, al fine di evitare l'aggravamento della situazione patrimoniale della di cercare dei nuovi partners in grado di produrre i capi consentendo così alla Parte_1 società di evadere gli ordini ricevuti preservando il rapporto con la clientela _4 servita da anni. Contr In questo modo, a far data dal 1.2.2022, la società “ si è fatta carico di tentare di
'riproteggere' la predetta cliente cercando di evadere gli ordini già ricevuti dalla Parte_1 anche ricontattando i clienti e riuscendo a proporre loro un prodotto diverso da quello ordinato, con un diverso marchio>.
10 13) Secondo la prospettazione dell'odierna ricorrente, dunque, l'interruzione della collaborazione commerciale con la sua unica fornitrice avrebbe cagionato la cessazione della sua attività, perché essa non poteva più evadere gli ordini già ricevuti dalla sua clientela nei termini contrattualmente previsti e doveva, peraltro, rientrare negli affidamenti bancari, a seguito della conseguente richiesta delle banche.
Da qui, secondo tale prospettazione, aspramente e specificatamente contestata da , P_ il suo stato di crisi e la scelta della negoziazione assistita, fallita, sempre secondo tale prospettazione, per la mala fede> di quest'ultima, rimasta, in buona sostanza, sua unica creditrice, in forza dell'opposto decreto ingiuntivo, reso, nel marzo 2023, provvisoriamente esecutivo.
14) Qui è il vero nucleo di discussione, dovendosi verificare se la cessazione dell'attività della sia stata, effettivamente cagionata, dalle ragioni indicate. Parte_1
15) Va, anzitutto, evidenziato che le suindicate circostanze sono state solo apoditticamente dedotte, non avendo l'odierna reclamante documentato le pretese della sua clientela ed i termini dei relativi contratti, nonchè l'invito delle banche al rientro, nonostante tali prove non presentassero alcuna difficoltà, ben potendo e dovendo risultare da specifica documentazione.
15)Quanto ai dedotti problemi con la clientela deve ritenersi, peraltro che essa sia da escludere, perché altrimenti la nuova società di famiglia, ricevuta la customer list, non avrebbe potuto subentrare nei contratti originariamente in capo alla come, in buona sostanza, allegato Parte_1 col medesimo gravame.
Del tutto condivisile, al riguardo, è la considerazione della , di seguito trascritta: P_ <controparte non aveva alcuna necessità di bloccare la propria attività, tant'è che cp_4 avvalendosi della rete commerciale avuto possibilità produrre ricavi parte_1 nel primo anno attività per ben €.1.601.858,00, dato molto vicino a quello pt_1 nell'ultimo (circa €.1.800.000,00 2021)>.
16)Quanto alla dedotta revoca degli affidamenti bancari, deve osservarsi come essa sia del tutto implausibile, esattamente come la sua giustificazione, contando per le banche le mere potenzialità economiche, nella fattispecie non pregiudicate dalla mera cessazione della collaborazione commerciale con la , come, peraltro, confermato dalla stessa P_
11 circostanza, evidenziata nel provvedimento impugnato, che i debiti con le banche sono stati tutti pagati nel corso del 2022.
17) A fronte delle circostanze sopra evidenziate, deve concludersi che la cessazione dell'attività con conseguente mancanza di fondi per pagare il credito di sia dovuta ad un P_ precisa scelta della antecedente ad un effettivo stato di crisi, neppure potenziale, Pt_1 finalizzata a non pagare affatto la o pagarla in misura molto ridotta, come già P_ esattamente e chiaramente ritenuto dal primo giudice.
18) Deve concludersi, dunque, per una pìù che evidente mala fede della evidenziando Parte_1 come, peraltro, la scelta di cessare l'attività in mancanza di motivazioni apprezzabili, diverse dall'intento di non pagare la , impone già di affermare che l'accesso alla P_ negoziazione assistita non sia stato, effettivamente motivato dalla volontà di prosecuzione Pt_ dell'impresa, prosecuzione cui la aveva già rinunciato, come reso evidente dalle considerazioni già esplicate.
19)Le spese, liquidate come in dispositivo, tenendo conto della complessità del procedimento e dell'impegno profuso nelle comparse di costituzione di entrambi i reclamati, seguono la soccombenza.
20) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera di parte reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1261/2024 R.G., rigetta il reclamo e condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 16.000, Parte_1 oltre rimborso spese generali, iva e cpa, in favore della reclamata liquidazione giudiziale e nel medesimo importo in favore di . P_
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
12 Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 25.7.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1261/2024 R.G.
PROMOSSA DA
), con il patrocinio dell'avv. Mancini Astorre;
Parte_1 P.IVA_1
NEI CONFRONTI DI
TICARET ) con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Lanzilao Andrea;
E NEI CONFRONTI DI
), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_1
Pier Luigi Monari Sarde';
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza depositata nell'agosto 2023, la società che aveva precedentemente Parte_1 svolto l'attività di commercializzazione di jeans, destinati ad un pubblico maschile, tutti prodotti dalla società turca indicata in intestazione, da indicarsi, per brevità, come P_
, adiva il Tribunale di Forlì, chiedendo, ai sensi dell'art.17 CCII, la nomina di un
[...] esperto.
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La proposta prevedeva, in estrema sintesi:
-di abbandonare la commercializzazione di jeans riservati al pubblico maschile;
-di cedere la customers list, relativa a tale precedente attività, tramite vendita competitiva;
-di avviare un nuovo progetto commerciale dedicato alla clientela femminile, previo reperimento delle risorse finanziarie necessarie tramite il sistema bancario, con cui erano in corso delle interlocuzioni.
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Fallito il tentativo per l'opposizione della creditrice , nel marzo 2024, la P_ [...] presentava istanza per accedere al concordato semplificato per la liquidazione del Pt_1 patrimonio, ex art. 25 sexies CCII.
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formulava opposizione, chiedendo l'apertura della liquidazione giudiziale. P_
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Con sentenza n. 77/2024, pubblicata il 23 luglio 2024, il Tribunale di Forlì rigettava la domanda di omologa e dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
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Con ricorso tempestivamente presentato in data 8 agosto 2024, proponeva Parte_1 reclamo, formulando le seguenti conclusioni: <in via principale, previa revoca della sentenza di liquidazione giudiziale, preso atto dei pareri favorevoli dell'Esperto e dell'Ausiliario, verificata la ritualità della proposta, il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano di liquidazione e che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, omologare il Concordato Semplificato rendendo ogni statuizione conseguente, anche ai sensi dell'art. 25 septies CCII;
2 in subordine, previa revoca della sentenza di apertura della Liquidazione Giudiziale, rinviare al Tribunale di Forlì affinché, previo accertamento dei presupposti di legge, pronunci l'omologazione del Concordato Semplificato, con ogni conseguente statuizione di legge, anche ai sensi dell'art. 25 septies CCII>.
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Resistevano tanto la , quanto la liquidazione giudiziale. P_
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In relazione all'udienza cartolare del 18.2.2025, le parti depositavano note, insistendo nella proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISINE
1)Va, anzitutto, evidenziato che il primo giudice ha rigettato la domanda di omologa, diffusamente e specificatamente argomentando, rilevando come la prima e Parte_1 durante il tentativo di composizione negoziale della crisi, non avesse agito secondo correttezza e buona fede.
2)Per esigenze di chiarezza, la motivazione di tale sentenza va interamente richiamata.
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Il primo giudice rilevava, anzitutto, quanto segue: <la , anziché operare in maniera tempestiva, chiara e trasparente, ha di fatto pt_1 cessato la propria attività trasferendola contestualmente, a titolo gratuito, alla neocostituita società che, come risulta dalla visura camerale atti, è cp_4 stata costituita il 09 12 2021 da figlio venticinquenne dell'amministratore cp_5 unico socio altra socia tale società, parte_2 controparte_6 con sede legale ubicata presso l'immobile funo argelato, nel centergross blocco
38 bis, in cui la stessa aveva esercitato la propria attività nel locale condotto in Pt_1 locazione e di proprietà della PN NE RL (società che da visura camerale era detenuta per la totalità delle quote dallo stesso , salvo quanto si preciserà Parte_2 più avanti). Contr Dal bilancio 2022 della emerge con sufficiente evidenza che i risultati di tale primo esercizio, trattandosi di società neocostituita, si sono potuti realizzare in quanto la stessa aveva sostanzialmente proseguito in via di fatto l'attività in precedenza svolta dalla Pt_3
3
[...] (le rimanenze sono indicate in ca. € 426.000, i crediti esigibili in ca. € 454.000 e i ricavi delle vendite in ca. € 1.600.000, in quasi perfetta continuità con i risultati dell'esercizio
2021 conseguiti dalla , in cui le rimanenze erano state ca. € 325.000, i crediti Pt_1 esigibili ca. € 401.000 e i ricavi delle vendite ca. € 1.800.000).
Solo nel mese di giugno 2023, appena due mesi prima del deposito dell'istanza di accesso Contr alla composizione negoziata, con scrittura privata del 09/06/2023, la e la Pt_1 hanno regolarizzato i loro rapporti stipulando ex post un contratto di cessione d'uso del portafoglio-clienti della (c.d. customers list), in cui è stato previsto il versamento Pt_1 di una somma di € 18.672 a titolo di indennizzo per l'uso e lo sfruttamento della lista clienti per il periodo intercorso tra il 01/02/2022 al 31/05/2023 ed un corrispettivo di €
14.004 annui a decorrere dal mese di giugno 2023, con una durata del contratto fino al
31/05/2028.
Al di là della qualificazione giuridica di tale contratto data dalle parti, tale operazione ha di fatto determinato la cessione in uso alla nuova società, riconducibile alla medesima famiglia dell'unico asset di valore della , vale a dire la rete di clientela da CP_5 Pt_1 rifornire con merci prodotte da terzi, senza gli oneri che sarebbero derivati da un più lineare e trasparente contratto di affitto d'azienda, con il quale ben si sarebbe potuta salvaguardare la prosecuzione dell'attività ed assicurare la “riprotezione della clientela”.
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Proseguendo con la propria motivazione il primo giudice poneva in evidenza altre significative circostanze come segue:
<……. dall'esame dei bilanci 2021 e 2022 della ricorrente emerge anche che nel corso dell'esercizio 2022, quando erano già cessati i rapporti con ed insorto il P_ contenzioso, sono stati di fatto azzerati tutti i debiti, passati da € 1.172.281 dell'esercizio
2021 a € 687.357 del 2022, di fatto corrispondente a quello verso P_
Si rileva, inoltre, che alla fine dell'esercizio 2021, quando vi era già stata l'interruzione del rapporto di fornitura con ed era prossima la cessazione dell'attività, P_ Pt_2
quale amministratore unico di ha proceduto a liquidare a se stesso, quale
[...] Pt_1 titolare della ditta PI OU (con cui era stato stipulato un contratto di agenzia nel
2018), provvigioni per l'attività di agente svolta, per un importo netto di € 89.407,14, oltre alle ritenute versate in favore di (dalle schede contabili i versamenti lordi CP_7 sono stati pari a € 179.911,10 oltre IVA nel 2021 e € 7.584,20 oltre IVA nel 2022 e i pagamenti sono avvenuti con diversi bonifici fatti tra il 14/12/2021 e il 05/01/2022).
4 Peraltro, in maniera contraddittoria e comunque poco chiara, mentre a pag. 32 del ricorso si è affermato che le provvigioni liquidate corrispondevano a quelle spettanti per il 2021 in quanto erano state regolarmente pagate quelle degli anni precedenti (cfr. “il pagamento effettuato dalla all'agente PI OU di , ditta Parte_1 Parte_2 individuale dell'amministratore, avente ad oggetto le provvigioni dalla stessa maturate e non incassate per attività di agente senza rappresentanza svolte nell'anno 2021 (avendo in precedenza regolarmente incassato le provvigioni maturate)”), alla successiva pag.
34 si afferma invece che “dal 2020 la PI OU non ha percepito le provvigioni ad essa spettanti, maturando un credito che solo in parte è stato pagato dalla Parte_1
(peraltro, il sig. neppure ha mai percepito alcun compenso in qualità̀ di CP_5 amministratore della società”), aggiungendo, poche righe dopo che si tratterebbe “di pagamenti di provvigioni dovute, maturate per l'attività svolta nell'anno decorso
(2021)”.
Non è dunque affatto chiaro, né è stato chiarito, se l'importo di ca. € 89.000, oltre alle ritenute versate ad fosse effettivamente riferito e riferibile al credito per CP_7 provvigioni relative al solo 2021 o anche a quelle dell'anno precedente, circostanza questa di tutto rilievo stante la natura privilegiata riconosciuta dall'art. 2751-bis n. 3
c.c. alle sole provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione ed i criteri di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1193 c.c..
A fronte di tale autoliquidazione di provvigioni, avvenuta – contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente – in un momento in cui la società era già in stato di crisi per l'intervenuta rottura dei rapporti con il fornitore, risalente al mese di novembre 2021 e in cui era già esistente il credito per le forniture eseguite, oggetto poi del ricorso monitorio, nella proposta liquidatoria verosimilmente resosi conto dell'opacità Pt_4 di un tale operato, ha previsto un suo apporto, a titolo di finanza esterna, di € 80.000
(somma peraltro inferiore a quella incassata).
Va poi aggiunto che solo in sede di ricorso ex art. 25-sexies CCII, senza averne mai fatto cenno durante le trattative condotte in sede di composizione negoziata, come anche evidenziato nel parere reso dall'Esperto dott. ha per la prima Per_1 Parte_2 volta dichiarato che la partecipazione totalitaria dallo stesso detenuta in PN NE RL
(società proprietaria dell'immobile di Argelato, all'interno del Centergross in cui veniva Contr svolta l'attività di 8TTO e in cui ha ora la propria sede legale ed operativa la , era in realtà riconducibile solo alla moglie , avendola lui detenuta sin Controparte_6 dalla costituzione della società a titolo fiduciario per conto della moglie, in forza di un
5 preteso mandato fiduciario che sarebbe stato sottoscritto tra i due coniugi il 20/02/2004.
In maniera assai sospetta, tale partecipazione era stata “ritrasferita” ed intestata alla che ne avrebbe fatto solo ora richiesta, con scrittura a firma autenticate del CP_6 notaio del 15/02/2024, registrata il 06/03/2024 ed iscritta al registro imprese il Per_2
07/03/2024, a distanza di vent'anni dall'asserita stipula del mandato fiduciario ed appena pochi giorni prima del deposito del ricorso per concordato semplificato.
Osserva il Tribunale che tale mandato fiduciario è privo di data certa e risulta da un atto manoscritto con in calce le firme, non autenticate, del e della Inoltre, CP_5 CP_6 diversamente da quanto affermato in ricorso, la preesistenza di tale mandato fiduciario non è stata oggetto di alcun tipo di accertamento da parte del Notaio che si è limitato a darne atto ed allegarlo sotto la lett. A alla scrittura dallo stesso autenticata.
Tale atto dispositivo posto in essere da dopo la conclusione della Parte_2 composizione negoziata e poco prima di depositare il ricorso per concordato semplificato, unitamente alle pregresse operazioni di trasferimento di fatto dell'attività alla neocostituita società del figlio (avvenuta inizialmente a titolo gratuito e regolarizzata solo a distanza di 16 mesi, poco prima dell'avvio della composizione negoziata) e di autoliquidazione delle provvigioni, denotano un comportamento non conforme ai principi di correttezza e buna fede, ai doveri di trasparenza e completezza nelle informazioni fornite e di gestione del patrimonio e dell'impresa senza arrecare pregiudizio ai creditori, traducendosi in atti distrattivi posti in essere ai danni del sostanzialmente unico creditore rimasto, avendo la ricorrente avuto cura di soddisfare integralmente gli altri creditori e in particolare il ceto bancario che, con un accesso più tempestivo ad uno strumento di regolazione della crisi, avrebbe potuto essere regolamentato nel rispetto della par condicio e senza ledere i diritti degli altri creditori>.
3)Con il proposto reclamo, la ha formulato un unico motivo, articolato in più censure, Pt_1 contestando come erroneamente il primo giudice avesse riconosciuto la carenza di correttezza e buona fede, nonostante il contrario parere dell'esperto.
4)Con tali censure ha specificatamente contestato la motivazione del primo giudice, non prima di aver illustrato la scaturigine e lo svolgimento del contenzioso, ancora pendente fra essa odierna reclamante e la , instaurato da quest'ultima con un ricorso per P_ decreto ingiuntivo del marzo 2022, opposto dalla 8tto, attrice in via riconvenzionale, deducendo in compensazione un maggior credito risarcitorio, di cui chiedeva l'accertamento.
6 5)A quest'ultimo riguardo, va sinteticamente esposto quanto segue:
come già evidenziato, svolgeva l'attività di commercializzazione di jeans, destinati Parte_1 ad un pubblico maschile, tutti prodotti dalla suindicata società turca;
-nel novembre 2021 si sono interrotti bruscamente i rapporti commerciali fra e tale Pt_1 società;
-nel marzo 2022 chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo per P_
l'importo di quasi 700.000 euro, per forniture, non contestate;
proponeva opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, avanzando domande Parte_1 risarcitorie nei confronti di e chiedendo la compensazione con il credito vantato P_ dalla stessa;
-nel marzo 2023 veniva disposta la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
-al momento della proposizione del reclamo il relativo procedimento era ancora pendente.
6) Col proprio reclamo, la sempre diffusamente argomentando: Parte_5
-osserva come il primo giudice, nel valutare il suo comportamento nel corso del procedimento di negoziazione assistita, non si sia soffermato sulla convenienza della stessa per la P_
-nega di aver avviato la composizione negoziata con colpevole ritardo e con l'intento di paralizzare le ormai prossime iniziative di recupero del credito da parte della P_
-ritiene errato il negativo giudizio espresso dal giudice di primo grado con riguardo all'operazione di trasferimento della customer list;
-spiega perché non avrebbe potuto ricorrere all'affitto di ramo d'azienda;
-contesta di avere tenuto, in pendenza della composizione negoziata, una condotta caratterizzata da mancanza di trasparenza e chiarezza nelle informazioni fornite;
-sostiene la legittimità della scelta di liquidare in favore dell'amministratore unico della 8tto
l'importo di 89.407,14 euro a titolo di provvigioni, nonché di pagare i debiti vantati dalle banche.
7) Una volta sintetizzate le censure di parte reclamante, tutte diffusamente e specificatamente argomentate, deve evidenziarsi come il rigetto del reclamo si imponga senza che occorra approfondirle una per una, seguendo l'impostazione atomistica della per le trancianti Parte_1 considerazioni di seguito illustrate, rese necessarie a fronte delle stesse, ad integrazione della, pur specifica ed approfondita, motivazione del primo giudice.
8) Va, anzitutto, ribadito come, ex lege, lo svolgimento delle trattative in fase di negoziazione
7 assistita deve essere avvenuta, per poter accedere al concordato semplificato per la liquidazione con correttezza e buona fede> e ciò perché, come correttamente rilevato dal primo giudice, non viene in rilievo uno strumento di regolazione della crisi accessibile liberamente dall'imprenditore, ma una misura latu sensu premiale dalla crisi con una proposta liquidatoria più favorevole per l'imprenditore sul presupposto che il medesimo abbia fatto accesso in buona fede alla composizione negoziata e, con correttezza e buona fede, abbia svolto le trattative, formulando proposte idonee a perseguire il risanamento che non abbiano tuttavia avuto esito positivo>.
9) Orbene, nella fattispecie in esame la carenza di correttezza in capo all'odierna reclamante risulta di lampante evidenza, a fronte della cronistoria, pacifica, delle condotte della stessa, antecedenti alla presentazione dell'istanza per la nomina dell'esperto, risalente all'agosto
2022, condotte antecedenti, della cui valutazione non può prescindersi, già a fronte della ratio dell'art. 25 sexies CCII sopra rilevata.
10) Esse possono così, sinteticamente, riassumersi:
-nel novembre 2021, i rapporti commerciali fra l'italiana e la turca si Parte_1 P_ interrompevano bruscamente, rimanendo la prima debitrice della seconda di un importo di quasi 700.000 euro;
-dopo tale interruzione, a fine 2021, l' liquidava a , suo amministratore Pt_1 Parte_2 unico, le provvigioni dovutegli per un importo di quasi €90.000, quale titolare della ditta
PI OU, in forza di un contratto di agenzia, pagando anche le relative ritenute;
-nel gennaio 2022 cessava, di fatto, l'attività della Parte_1
-contestualmente la trasferiva a unipersonale costituita il 9/12/2021 da Parte_1 _4
, figlio del suo socio ed amministratore unico e della sua socia CP_5 Parte_2
, la propria customer list;
Controparte_6
-nel corso del 2022 provvedeva al pagamento dei saldi negativi delle banche, Parte_5 rimanendo debitrice solo della , oltre che di un modesto importo di circa 5.000 P_ per un'attività di consulenza;
-nel maggio 2022 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, frattanto ottenuto da
, per il suindicato credito, notificatogli nell'aprile 2022; P_
-nel giugno 2023 la e la PM regolarizzavano i loro rapporti stipulando un contratto, Pt_1 con scadenza al maggio 2028, di cessione della customers list;
-nell'agosto 2023 l'odierna ricorrente presentava istanza per la nomina di un esperto per
8 accedere alla negoziazione assistita.
11)Così riassunta la cronistoria della condotta della società 8tto, antecedente alla presentazione della suindicata istanza, va osservato che parte reclamante non contesta le specifiche affermazioni del primo giudice riportate di seguito, fondate comunque sulle risultanze documentali:
< 8tto […] ha cessato la propria attività trasferendola contestualmente, a titolo gratuito, alla neocostituita , società che, come risulta dalla visura camerale in atti, è stata _4 costituita il 09/12/2021 da , figlio venticinquenne dell'amministratore unico e socio CP_5 di e di , altra socia di tale società, con sede legale Parte_2 Controparte_6 ubicata presso l'immobile di Funo di Argelato, nel Centergross blocco 38 bis, in cui la stessa aveva esercitato la propria attività nel locale condotto in locazione e di proprietà della Pt_1
PN NE RL (società che da visura camerale era detenuta per la totalità delle quote dallo stesso , salvo quanto si preciserà più avanti). Parte_2
Contr Dal bilancio 2022 della emerge con sufficiente evidenza che i risultati di tale primo esercizio, trattandosi di società neocostituita, si sono potuti realizzare in quanto la stessa aveva sostanzialmente proseguito in via di fatto l'attività in precedenza svolta dalla (le Pt_1 rimanenze sono indicate in ca. € 426.000, i crediti esigibili in ca. € 454.000 e i ricavi delle vendite in ca. € 1.600.000, in quasi perfetta continuità con i risultati dell'esercizio 2021 conseguiti dalla , in cui le rimanenze erano state ca. € 325.000, i crediti esigibili ca. € Pt_1
401.000 e i ricavi delle vendite ca. € 1.800.000)>.
12)Parte reclamante non contesta le affermazioni del primo giudice sopra riportate, ma spiega la scelta di cessare l'attività e di cedere, contestualmente, la propria customer list e la medesima disponibilità dei locali utilizzati per lo svolgimento della stessa ad altra società unipersonale neocostiuta da un soggetto della stessa famiglia (figlio degli unici due soci della come segue: Parte_1 <l'attività commerciale della società istante si è dovuta interrompere bruscamente a fine
2021, ovvero da quando si è incrinato il rapporto con la società produttrice che ha P_ portato a un irreversibile disaccordo tra le due parti, per cui la si è ritrovata nel Parte_1 giro di due mesi con l'impossibilità di evadere ordini di jeans (che doveva produrre la P_ per circa € 1.300.000,00 e con il conseguente mancato rientro di tutte le spese sostenute nel corso dei 5 anni precedenti per un ammontare di circa € 300.000,00, rese necessarie per la fase di start up di penetrazione e consolidamento sul mercato italiano
9 [….]
L'interruzione del rapporto commerciale ha determinato in capo alla il venir Parte_1 meno delle risorse finanziarie accordate fino a quel momento dal sistema bancario.
Infatti, gli istituti di credito, di fronte all'interruzione improvvisa dell'attività, al disaccordo con il partner turco e alla successiva ingiunzione a carico della società istante, hanno richiesto alla il rientro degli affidamenti, senza concedere più alcun anticipo Parte_1 fattura o altra linea di credito anticipato.
Anche non ha più sostenuto la pur essendo sempre stata Controparte_8 Parte_1 al corrente del progetto di collaborazione con il fornitore turco e avendo fornito alla società le linee autoliquidanti necessarie per l'operatività aziendale, in carenza delle quali la
[...] non avrebbe potuto svolgere la propria attività, considerato che la merce prodotta da Pt_1
(circa € 1.000.000,00 a stagione) sarebbe dovuta arrivare a febbraio 2022, la P_ [...]
l'avrebbe consegnato a marzo-aprile 2022 e i negozianti l'avrebbero pagata tra agosto Pt_1
e ottobre 2022, con prevedibili ritardi nei pagamenti anche fino a novembre-dicembre 2022.
Attese le gravissime difficoltà operative in cui è venuta a trovarsi, tali da determinarne il blocco dell'attività aziendale, la Società istante si è vista nella oggettiva impossibilità di dare corso agli ordini ricevuti dalla propria clientela, sia per la mancanza di prodotto che per la controversia insorta con il produttore turco in ordine al legittimo utilizzo del marchio
“P.Grax”, per cui, con decorrenza dal febbraio 2022, anche al fine di limitare il rischio di contenziosi risarcitori con i propri clienti con riferimento ai ritardi accumulati nell'evasione degli ordini, la ha ritenuto opportuno di trasferire alla società " Pt_1 [...]
il proprio portafoglio-clienti (Customer List) fino ad allora rifornito con il CP_9 prodotto finale e verso cui risultavano aperti numerosi ordini commerciali da evadere.
Non avendo i soci della disponibilità finanziarie tali per poter sostenere una Parte_1 campagna vendita per la stagione Autunno/Inverno 2022, e non essendoci più i tempi per produrre la merce ordinata dalla clientela (che andava consegnata entro febbraio 2022), gli stessi hanno deciso, al fine di evitare l'aggravamento della situazione patrimoniale della di cercare dei nuovi partners in grado di produrre i capi consentendo così alla Parte_1 società di evadere gli ordini ricevuti preservando il rapporto con la clientela _4 servita da anni. Contr In questo modo, a far data dal 1.2.2022, la società “ si è fatta carico di tentare di
'riproteggere' la predetta cliente cercando di evadere gli ordini già ricevuti dalla Parte_1 anche ricontattando i clienti e riuscendo a proporre loro un prodotto diverso da quello ordinato, con un diverso marchio>.
10 13) Secondo la prospettazione dell'odierna ricorrente, dunque, l'interruzione della collaborazione commerciale con la sua unica fornitrice avrebbe cagionato la cessazione della sua attività, perché essa non poteva più evadere gli ordini già ricevuti dalla sua clientela nei termini contrattualmente previsti e doveva, peraltro, rientrare negli affidamenti bancari, a seguito della conseguente richiesta delle banche.
Da qui, secondo tale prospettazione, aspramente e specificatamente contestata da , P_ il suo stato di crisi e la scelta della negoziazione assistita, fallita, sempre secondo tale prospettazione, per la mala fede> di quest'ultima, rimasta, in buona sostanza, sua unica creditrice, in forza dell'opposto decreto ingiuntivo, reso, nel marzo 2023, provvisoriamente esecutivo.
14) Qui è il vero nucleo di discussione, dovendosi verificare se la cessazione dell'attività della sia stata, effettivamente cagionata, dalle ragioni indicate. Parte_1
15) Va, anzitutto, evidenziato che le suindicate circostanze sono state solo apoditticamente dedotte, non avendo l'odierna reclamante documentato le pretese della sua clientela ed i termini dei relativi contratti, nonchè l'invito delle banche al rientro, nonostante tali prove non presentassero alcuna difficoltà, ben potendo e dovendo risultare da specifica documentazione.
15)Quanto ai dedotti problemi con la clientela deve ritenersi, peraltro che essa sia da escludere, perché altrimenti la nuova società di famiglia, ricevuta la customer list, non avrebbe potuto subentrare nei contratti originariamente in capo alla come, in buona sostanza, allegato Parte_1 col medesimo gravame.
Del tutto condivisile, al riguardo, è la considerazione della , di seguito trascritta: P_ <controparte non aveva alcuna necessità di bloccare la propria attività, tant'è che cp_4 avvalendosi della rete commerciale avuto possibilità produrre ricavi parte_1 nel primo anno attività per ben €.1.601.858,00, dato molto vicino a quello pt_1 nell'ultimo (circa €.1.800.000,00 2021)>.
16)Quanto alla dedotta revoca degli affidamenti bancari, deve osservarsi come essa sia del tutto implausibile, esattamente come la sua giustificazione, contando per le banche le mere potenzialità economiche, nella fattispecie non pregiudicate dalla mera cessazione della collaborazione commerciale con la , come, peraltro, confermato dalla stessa P_
11 circostanza, evidenziata nel provvedimento impugnato, che i debiti con le banche sono stati tutti pagati nel corso del 2022.
17) A fronte delle circostanze sopra evidenziate, deve concludersi che la cessazione dell'attività con conseguente mancanza di fondi per pagare il credito di sia dovuta ad un P_ precisa scelta della antecedente ad un effettivo stato di crisi, neppure potenziale, Pt_1 finalizzata a non pagare affatto la o pagarla in misura molto ridotta, come già P_ esattamente e chiaramente ritenuto dal primo giudice.
18) Deve concludersi, dunque, per una pìù che evidente mala fede della evidenziando Parte_1 come, peraltro, la scelta di cessare l'attività in mancanza di motivazioni apprezzabili, diverse dall'intento di non pagare la , impone già di affermare che l'accesso alla P_ negoziazione assistita non sia stato, effettivamente motivato dalla volontà di prosecuzione Pt_ dell'impresa, prosecuzione cui la aveva già rinunciato, come reso evidente dalle considerazioni già esplicate.
19)Le spese, liquidate come in dispositivo, tenendo conto della complessità del procedimento e dell'impegno profuso nelle comparse di costituzione di entrambi i reclamati, seguono la soccombenza.
20) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera di parte reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1261/2024 R.G., rigetta il reclamo e condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 16.000, Parte_1 oltre rimborso spese generali, iva e cpa, in favore della reclamata liquidazione giudiziale e nel medesimo importo in favore di . P_
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
12 Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 25.7.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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