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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/11/2024, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G 3078/2021
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to GRECO ANTONIA Parte 1
ricorrente contro
rappresentato e difeso dagli Controparte 1
Avv.ti IERO LUCA e LEONE FABIOLA
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato il 02.09.2021, il ricorrente in epigrafe emarginato spiegava opposizione avverso il Verbale Unico di Accertamento e notificazione numero 2021003272 del
23/04/2021, emesso dall'Ispettorato territoriale del lavoro di Brindisi – e scaturito dall'accertamento ispettivo condotto nei confronti della Parte_2 concluso il 13/04/2021 - con il quale gli veniva contestata la genuinità del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la Parte 2 alle cui dipendenze avrebbe lavorato quale bracciante agricolo - negli anni dal 2015 al 2019.
Esponeva, in particolare, l'odierno istante che dagli accertamenti svolti era emerso che: la Pt 2
[...] non ha mai svolto attività agricola, essendo mero soggetto giuridico creato formalmente ad hoc al fine di eludere la contribuzione dei soggetti avviati al lavoro in qualità di operai agricoli a tempo determinato - (in realtà, dotati individualmente di mezzi meccanici, prestavano l'attività lavorativa in forma “autonoma” di "potatori") - nonché per beneficiare indebitamente delle prestazioni a sostegno del reddito erogate dall'istituto; pertanto, l'attività reale della Parte 2 era solo quella di fornire un punto di riferimento al solo scopo delle formalità burocratiche e assicurative, da una parte per i committenti e dall'altra per gli esecutori delle prestazioni avviati al lavoro in qualità di lavoratori subordinati. All'esito di tali rilievi e contestazioni si disponeva nei confronti del ricorrente: la cancellazione come bracciante agricolo per 27 giornate nell'anno 2015, per 55 giornate nell'anno 2016, per 40 giornate nell'anno 2017, per 65 giornate nell'anno 2018 e per 0 giornate nell'anno 2019 tutte prestate alle dipendenze della Controparte 2 sull'assunto della carenza degli elementi della subordinazione e, quindi, della fittizietà del rapporto di lavoro;
l'iscrizione nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi nel settore ARTIGIANO "agro meccanica" per l'attività svolta nei periodi risultanti dagli Pt 3 a prescindere dal numero delle giornate denunciate;
il recupero delle prestazioni a sostegno del reddito maturate in virtù delle giornate denunciate dalla CP Parte 2 che potrebbero risultare indebite;
ed, infine, la regolarizzazione nei confronti dell' delle inadempienze accertate pari ad Euro 11.837,82 a titolo di contributi ed euro 7.766,39 a titolo di somme aggiuntive, con condanna del ricorrente a determinare e versare la contribuzione dovuta sulla parte di reddito eccedente il minimale di legge.
Avverso tali determinazioni, ritenute illegittime, l'odierno istante spiegava la presente opposizione, lamentando, in punto di diritto, una serie di vizi formali: la mancata osservanza del disposto dell'art. 12 del codice comportamentale;
la mancata conoscenza del contenuto della dichiarazione resa agli ispettori e la “non” spontaneità della stessa;
l'irrilevanza del valore dei verbali di accertamento e la violazione dell'onere della prova;
l'illegittimità dell'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi;
eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente alle giornate cancellate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015; nel merito, poi, contestava le risultanze tutte dell'accertamento ispettivo deducendo l'erroneità delle stesse, e di contro, la legittimità del rapporto di lavoro subordinato come OTD e l'illegittima iscrizione nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi artigiani del settore agro meccanica;
richiamava, a supporto, una precedente pronuncia dell'intestato Tribunale adito.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “In via preliminare voglia S.V.I.: accertare e dichiarare la nullità del verbale di accertamento n. 2021003272/DDL del
23/04/2021 per tutti i vizi formali e per le motivazioni tutte prima addotte;
sempre in via preliminare voglia S.V.I. - accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale del primo trimestre
2015 con conseguente illegittimità delle somme richieste a titolo di contributi autonomi e sanzioni per tale periodo, -accertare e dichiarare l'illegittimità, inefficacia e nullità del verbale di accertamento n. 2021003272/DDL del 23/04/2021 per l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi del settore artigiano agro meccanica per l'attività svolta nei periodi degli Pt 3 a prescindere del numero delle giornate denunciate per tutte le motivazioni rassegnate nel presente atto difensivo, Nel merito - accertare e dichiarare la illegittima iscrizione nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi artigiani agro meccanica e la veridicità e validità dei rapporti di lavoro quale OTD instaurati per negli anni dal 2015 al 2019 con conseguente attribuzione delle giornate lavorate e cancellate con l'effetto che le somme richieste a titolo di contributi e sanzioni non sono dovute;
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a
,CP percepire l'indennità di disoccupazione agricola e tutti i trattamenti previdenziali erogati dall" prescindendo dalle giornate annullate per le motivazioni tutte prima riportate, accertare e dichiarare l'illegittimità, inefficacia e nullità del verbale di accertamento n. 2021003272/DDL del
23/04/2021 per aver iscritto il ricorrente nella gestione previdenziale autonomi artigiani ma di fatto è inquadrabile nel settore agricoltura per tutte le motivazioni rassegnate nel presente atto difensivo, Nel merito e in via subordinata. Qualora la S.V.I. dovesse accogliere le risultanze del verbale di accertamento n. 2021003272/DDL del 23/04/2021 voglia: -accertare e dichiarare che l'iscrizione nella gestione autonoma e la conseguente cancellazione come lavoratore subordinato
OTD venga disposta solo nei confronti dell'attività prestata alle dipendenze della Parte 2 per tutte le motivazioni rassegnate nel presente atto difensivo, - accertare e dichiarare che l'iscrizione nella gestione dei lavoratori autonomi sia disposta solo e solamente per le giornate cancellate quale OTD alle dipendenze della Parte 2 con conseguente condanna a pagare i contributi solo per tale periodo, -accertare e dichiarare l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi artigiani agro meccanica solo e solamente per il numero delle giornate denunciate dalla Parte 2 non per i periodi risultanti dai modelli Pt 3 per tutte le motivazioni rassegnate nel presente atto difensivo accerti e dichiari l'iscrizione nella gestione previdenziale autonoma del settore agricolo e non artigiano per tutte le motivazioni rassegnate nel presente atto difensivo IN OGNI CASO: annullare il verbale di accertamento che si impugna;
condannare l'CP 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore a disporre la cancellazione del ricorrente nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi artigiani agro meccanica, condannare 1,CP in persona del legale rappresentante p.t. ad attribuire al ricorrente le giornate cancellate e prestate in qualità di lavoratore subordinato come OTD per gli anni in contestazione con conseguente reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del comune di residenza e attribuzione della contribuzione quale lavoratore subordinato. - condannare 1,CP- ad erogare le prestazioni previdenziali eventualmente sospese e/o non erogate per gli anni in contestazione, - dichiarare l'illegittimità delle somme richieste con il verbale unico di accertamento e notificazione che si impugna condannare l'CP 1 in persona del legale
- rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori anticipatari."
Si costituiva il convenuto CP 1 opponendo l'infondatezza dell'avversa domanda e la legittimità del verbale unico di accertamento e notificazione impugnato, nonché dell'accertamento ivi sotteso e delle risultanze tutte dello stesso confluite nel verbale del 13/04/2021- pure prodotto e richiamato - come ampiamente argomentato in memoria difensiva cui, per brevità, si rimanda.
Deduceva ancora l'onere probatorio incombente sul lavoratore istante ed allegava una dichiarazione spontanea del Rag Parte 4 il quale "aderiva in pieno alla interpretazione dei fatti della Co indicando anche i nominativi dei lavoratori fittizi di Brindisi nei confronti della Parte 2
dall'anno 2014 all'anno 2019. Insisteva, quindi, per il rigetto.
Espletata l'istruttoria orale, acquisiti i documenti offerti tempestivamente dalle parti, all'odierna udienza, il Giudice decideva come da dispositivo.
***
Il ricorso è infondato e deve esser rigettato.
In via preliminare, vanno disattese tutte le eccezioni inerenti l'irregolarità formale del verbale ispettivo da cui trae origine il presente procedimento.
In tale prospettiva, occorre sottolineare che il presente giudizio di accertamento negativo del credito non verte sulla regolarità formale del procedimento o degli atti presupposti all'eventuale successivo atto di iscrizione a ruolo, né sulla legittimità in sé del provvedimento finale, bensì attiene alla verifica sostanziale del rapporto sanzionatorio.
Il sindacato del giudice è a cognizione piena, nel senso che si appunta sul rapporto, ergo sulla sussistenza o meno dei fatti descritti dalle norme sanzionatorie, concretamente accertati e posti dall'amministrazione a base dei provvedimenti sanzionatori. Ciò spiega di per sé l'irrilevanza, ai fini della tutela demolitoria dell'atto, di ricorsi fondati su vizi formali o di carattere procedimentale.
Tanto premesso, venendo al merito giova evidenziare come il verbale impugnato (n. 2021003393 del 28.4.2021) da cui ha avuto origine il presente giudizio deriva dall'accertamento compiuto nei confronti della Parte_2 le cui risultanze sono state trasfuse nel verbale ispettivo n.
2016023196/DDL del 13.4.2021.
In particolare, l'ispezione venne effettuata "a seguito di segnalazione da parte dell' [...] CP_4 relativamente al numero spropositato di giornate agricole denunciate rispetto al fabbisogno dichiarato e dal completo mancato versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti all' CP_1".
All'esito di un'attenta analisi delle vicende, gli ispettori hanno rilevato che “Dagli accertamenti svolti è emerso come la Parte 2 sin dall'origine, non abbia mai svolto attività agricola, bensì è un mero soggetto giuridico creato formalmente ad hoc al fine di fare eludere la contribuzione ai reali datori di lavoro avviando al lavoro soggetti in qualità di operai agricoli a tempo determinato che in realtà hanno prestato attività lavorativa in forma “autonoma” direttamente sui propri terreni,
a volte coadiuvati dai loro familiari, anch'essi assunti formalmente alle dipendenze della Pt 2 Il tutto simulato da "contratti di affitto" dei terreni nonché di "contratti di comodato” dei mezzi, che in realtà sono rimasti come accertato nella disponibilità dei proprietari. In alcuni casi, inoltre, proprio in virtù dei contratti di affitto dei terreni, gli stessi titolari dell'azienda agricola hanno cessato solo formalmente l'impresa agricola individuale e sono stati avviati al lavoro in qualità di O.T.D. dalla Parte 2 Così facendo, hanno eluso la contribuzione previdenziale obbligatoria dovuta e a loro carico se- come da normativa avessero continuato ovvero si fossero correttamente iscritti negli Elenchi della Gestione Previdenziale dei Lavoratori Autonomi in agricoltura e, dall'altro di fatto beneficiato- fraudolentemente – delle prestazioni a sostegno del reddito (..) per l'esecuzione di E' stato accertato, inoltre, che i "contratti di appalto" stipulati dalla Parte 2 nell'ultima denuncia lavori agricoli come “conto terzista" (così definiti dallo Rag. Parte_4 aziendale) sono risultati non “genuini".
I soggetti avviati al lavoro in qualità di O.T.D. dalla Pt_2 sono dotati individualmente di mezzi meccanici propri e hanno svolto l'attività di agro meccanica conto terzi (aratura, trebbiatura, potatura) in totale autonomia.
La società Pt 2 infatti, non possiede le attrezzature necessarie per lo svolgimento di tali attività
(motoseghe, scale, trattori, cernitrici e scopatrici).
Tutto ciò è emerso chiaramente nel corso dell'accertamento e dall'analisi della documentazione fiscale della società, dalla quale è stato rilevato che non vi sono né acquisti dei mezzi e delle attrezzature necessarie né acquisti relativi a carburanti, se non per quei mezzi agricoli dichiarati nel libretto UMA e relativi ai contratti di "prestito gratuito" per i quali, come è stato accertato, sono rimasti nella piena disponibilità dei proprietari. sia dotata di mezzi agricoli Per i lavori di contoterzismo è da escludere- di fatto che la Parte 2
necessari a svolgere le fasi colturali richieste.
Il personale impegnato, anziché essere qualificato come “lavoratore autonomo", con tutte le conseguenti obbligazioni previdenziali, assistenziali e fiscali, è risultato avviato al lavoro dalla
Pt 2 In qualità di O.T.D.
Anche le motoseghe e tutta l'attrezzatura occorrente per la "potatura” sono risultati di proprietà dei singoli "potatori".
Parte 2 dalle quali Tale circostanza trova riscontro dall'analisi delle fatture di acquisto della non risultano acquisti di attrezzature né di macchinari. Dall'accertamento è, altresì, emerso che alcuni committenti si sono rivolti direttamente -per conoscenza diretta- a taluni dei soggetti avviati al lavoro dalla Pt 2 In qualità di Operaio, il quale, una volta effettuato il sopralluogo, da solo oppure riunita la squadra di lavoro, organizzavano autonomamente per svolgere le operazioni richieste ed a fine lavoro quantificava il numero di giornate lavorate, e una volta comunicate al Parte 4 , questi provvedeva all'emissione della fattura.
A volte lo stesso proprietario provvedeva a pagare le giornate direttamente a chi aveva eseguito i lavori, trattenendo solo la parte che spettava al Parte 4 e che veniva pagata e fatturata successivamente presso il suo studio.
Tale circostanza è emersa dalle dichiarazioni rilasciate agli ispettori dai singoli “committenti” (...)
Le modalità di esecuzione descritte dai singoli produttori/utilizzatori - escussi dai sottoscritti nel corso dell'accertamento- nonché per quanto stabilito in ogni singolo "contratto" evidenziando come l'attività reale della Parte 2 sia stata quella di fornire manodopera ai diversi soggetti con i quali ha formalmente stipulato contratti di appalto, facendo seguire poi la fattura.
Il "modus operandi” accertato evidenzia la mancanza del rischio di impresa da parte della Pt 2
[... la quale si limita alla mera somministrazione della manodopera necessaria all'esecuzione dei lavori". cheDurante l'attività ispettiva è stato poi ascoltato lo stesso datore di lavoro Parte 4 così dichiarava: “la scrivente società ritiene di dover aderire in pieno alla interpretazione dei fatti che Parte_5 di Brindisi ha conclusivamente tratto tanto da farne oggetto di notizia di reato, per cui ritiene di dover dare corso alla seguente dichiarazione, a valere ad ogni effetto di legge, di inesistenza dei rapporti di lavoro a suo tempo denunciati e relativi a persone di seguito elencate le cui prestazioni lavorative sono riferibili ai terreni la cui conduzione è stata assunta come formale mentre erano nella gestione effettiva dei proprietari”.
Risultano poi esaminate le posizioni di coloro che come il ricorrente- "svolgono l'attività di
"potatori" in forma autonoma (dotati ciascuno di mezzi quali le motoseghe e le attrezzature tipo scale)" (pag. 38 del verbale) nonché quelle relative ai "soggetti “fittizi" avviati al lavoro in qualità di otd" (pag. 40).
A seguito di tale accertamento, è stato emesso il verbale ispettivo impugnato nell'ambito del presente giudizio nel quale gli ispettori hanno ribadito i rilievi innanzi trascritti, anche in relazione alla società che, secondo quanto evidenziato nel verbale del 28.4.2021, Parte 6
osservava il medesimo modus operandi della Parte_2 e alla società Nuovi orizzonti soc cooperativa che da marzo 2019 era il nuovo socio unico della Parte 2 Sulla scorta di tanto è stata disposta la cancellazione delle giornate di lavoro effettuate dal ricorrente quale otd, denunciate sia dalla Pt 2 che dalla che dalla Nuovi orizzonti Parte_6
procedendo nel contempo all'iscrizione dell'istante nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi del settore artigiano “agro meccanica" "per l'attività stagionale svolta nei periodi risultanti dai modelli UNILAV sopra indicati a prescindere dal numero delle giornate denunciate”.
Come dunque emerge dal contenuto dei verbali in atti, è in contestazione il fatto che il ricorrente abbia lavorato, nelle giornate denunciate tanto dalla Pt 2 che dalla Parte 7 Nuovi
orizzonti, in qualità di otd.
In ordine a tale questione e con specifico riferimento alle giornate dichiarate dalla Pt 2 reputa il
Tribunale che i dettagliati esiti dell'accertamento compiuto nei confronti della suddetta società non possano ritenersi adeguatamente scalfiti dal contributo orale fornito dai testi escussi.
Ed invero, se da un lato l'ispettore Tes 1 ha confermato, con specifico riferimento alla posizione lavorativa che occupa, che il ricorrente “ha prestato attività lavorativa in favore di terzi utilizzando i propri mezzi di lavoro, avendo rapporti diretti con i proprietari dei terreni in favore dei quali prestava l'attività" (circostanza n. 2 della memoria di costituzione) e tanto sulla scorta di quanto riscontrato in sede ispettiva (anche in relazione al mancato possesso delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività richieste), dall'altro il generico contributo orale fornito dai testi addotti dal ricorrente risulta inidoneo a dimostrare l'espletamento di attività lavorativa in regime di subordinazione, ove si consideri peraltro che i testi ascoltati hanno riferito che accadeva che [i committenti] si rivolgessero direttamente ai capo-squadra per aver avuto contatti personali per l'esecuzione di altri lavori, così di fatto confermando anche il contenuto della dichiarazioni rese in fase ispettiva. Anche con riferimento alle giornate di lavoro denunciate dalla Parte 6 deve giungersi alle medesime conclusioni in quanto nel verbale impugnato nell'ambito del presente giudizio gli ispettori hanno rilevato come “le modalità di esecuzione descritte dai singoli produttori/utilizzatori ..nonchè per quanto stabilito in ogni singolo “contratto" evidenziando come l'attività reale della Parte 2 prima e della Parte_8 poi sia stata quella di fornire un punto di riferimento al solo fine delle formalità burocratiche e assicurative, da una parte per i
"committenti" e dall'altra per gli esecutori delle prestazioni...dagli accertamenti svolti non sono stati rilevati gli elementi della subordinazione bensì l'attività è stata svolta in totale autonomia ed organizzazione, pertanto il rapporto di lavoro dipendente è fittizio".
D'altronde, incontestata la circostanza che anche tale società fosse riconducibile a Parte_4
[...] il fatto che la adottasse lo stesso modus operandi della Pt 2 (come Parte 6
evidenziato nel verbale impugnato) risulta confermato dalle stesse allegazioni formulate in ricorso, riferibili indistintamente anche agli anni 2019/2020 (in tale senso depone anche il contenuto dei relativi capitoli di prova). Stesse considerazioni valgono per la società Nuovi orizzonti soc cooperativa che da marzo 2019 era il nuovo socio unico della Parte 2
In definitiva deve ritenersi legittima la determinazione assunta in sede ispettiva avente ad oggetto l'accertata insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per le giornate denunciate dalle predette società.
A ciò consegue la legittimità del verbale in esame nella parte in cui ha disposto l'iscrizione del ricorrente nella gestione lavoratori autonomi, settore agro-meccanica, che comprende- come deve ritenersi incontestato all'esito della costituzione dell'Ente- le attività di aratura, trebbiatura e i lavori agricoli presso terzi, laddove non si ravvisano i presupposti per qualificare il ricorrente quale
"imprenditore agromeccanico".
Con riferimento, infine, al periodo in relazione al quale è stata richiesta la contribuzione come lavoratore autonomo, le eccezioni formulate in ricorso (pag. 11 e ss) non possono essere condivise in quanto come evidenziato dall'Istituto - sussiste la possibilità del doppio versamento per attività
(di differente natura) svolta in un determinato periodo.
Tanto più ove si consideri che, nel caso di specie, trattasi di lavoro stagionale e che la contribuzione
è stata correttamente richiesta (come si evince dal dettaglio delle somme dovute accluso al verbale impugnato) in relazione alle rate relative ai periodi di assunzione risultanti dai modelli unilav.
Né tantomeno possono esser accolte le eccezioni di prescrizione relative ai contributi richiesti con decorrenza 01/04/2015, essendo state formulate istanze in relazione al periodo dal primo trimestre utile non soggetto alla prescrizione quinquennale di cui alla Legge n. 335/2005 e tenuto conto delle proroghe di cui al D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 183/2020 (emergenza COVID).
-Per le ragioni che precedono, non potendosi attribuire alcun rilievo ai fini dell'accertamento del diritto in contestazione alle asserite violazioni di natura procedimentale eccepite in ricorso
(peraltro senza alcun specifico riferimento al caso concreto), il ricorso va respinto.
Trovando applicazione nel caso di specie l'art. 152 disp. att c.p.c. in considerazione della contribuzione richiesta con il verbale ispettivo opposto, nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali previste dalla citata disposizione, non si dà luogo alla regolamentazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Brindisi, 19/11/2024
Il Giudice
Gabriella Puzzovio
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G 3078/2021
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to GRECO ANTONIA Parte 1
ricorrente contro
rappresentato e difeso dagli Controparte 1
Avv.ti IERO LUCA e LEONE FABIOLA
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato il 02.09.2021, il ricorrente in epigrafe emarginato spiegava opposizione avverso il Verbale Unico di Accertamento e notificazione numero 2021003272 del
23/04/2021, emesso dall'Ispettorato territoriale del lavoro di Brindisi – e scaturito dall'accertamento ispettivo condotto nei confronti della Parte_2 concluso il 13/04/2021 - con il quale gli veniva contestata la genuinità del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la Parte 2 alle cui dipendenze avrebbe lavorato quale bracciante agricolo - negli anni dal 2015 al 2019.
Esponeva, in particolare, l'odierno istante che dagli accertamenti svolti era emerso che: la Pt 2
[...] non ha mai svolto attività agricola, essendo mero soggetto giuridico creato formalmente ad hoc al fine di eludere la contribuzione dei soggetti avviati al lavoro in qualità di operai agricoli a tempo determinato - (in realtà, dotati individualmente di mezzi meccanici, prestavano l'attività lavorativa in forma “autonoma” di "potatori") - nonché per beneficiare indebitamente delle prestazioni a sostegno del reddito erogate dall'istituto; pertanto, l'attività reale della Parte 2 era solo quella di fornire un punto di riferimento al solo scopo delle formalità burocratiche e assicurative, da una parte per i committenti e dall'altra per gli esecutori delle prestazioni avviati al lavoro in qualità di lavoratori subordinati. All'esito di tali rilievi e contestazioni si disponeva nei confronti del ricorrente: la cancellazione come bracciante agricolo per 27 giornate nell'anno 2015, per 55 giornate nell'anno 2016, per 40 giornate nell'anno 2017, per 65 giornate nell'anno 2018 e per 0 giornate nell'anno 2019 tutte prestate alle dipendenze della Controparte 2 sull'assunto della carenza degli elementi della subordinazione e, quindi, della fittizietà del rapporto di lavoro;
l'iscrizione nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi nel settore ARTIGIANO "agro meccanica" per l'attività svolta nei periodi risultanti dagli Pt 3 a prescindere dal numero delle giornate denunciate;
il recupero delle prestazioni a sostegno del reddito maturate in virtù delle giornate denunciate dalla CP Parte 2 che potrebbero risultare indebite;
ed, infine, la regolarizzazione nei confronti dell' delle inadempienze accertate pari ad Euro 11.837,82 a titolo di contributi ed euro 7.766,39 a titolo di somme aggiuntive, con condanna del ricorrente a determinare e versare la contribuzione dovuta sulla parte di reddito eccedente il minimale di legge.
Avverso tali determinazioni, ritenute illegittime, l'odierno istante spiegava la presente opposizione, lamentando, in punto di diritto, una serie di vizi formali: la mancata osservanza del disposto dell'art. 12 del codice comportamentale;
la mancata conoscenza del contenuto della dichiarazione resa agli ispettori e la “non” spontaneità della stessa;
l'irrilevanza del valore dei verbali di accertamento e la violazione dell'onere della prova;
l'illegittimità dell'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi;
eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente alle giornate cancellate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015; nel merito, poi, contestava le risultanze tutte dell'accertamento ispettivo deducendo l'erroneità delle stesse, e di contro, la legittimità del rapporto di lavoro subordinato come OTD e l'illegittima iscrizione nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi artigiani del settore agro meccanica;
richiamava, a supporto, una precedente pronuncia dell'intestato Tribunale adito.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “In via preliminare voglia S.V.I.: accertare e dichiarare la nullità del verbale di accertamento n. 2021003272/DDL del
23/04/2021 per tutti i vizi formali e per le motivazioni tutte prima addotte;
sempre in via preliminare voglia S.V.I. - accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale del primo trimestre
2015 con conseguente illegittimità delle somme richieste a titolo di contributi autonomi e sanzioni per tale periodo, -accertare e dichiarare l'illegittimità, inefficacia e nullità del verbale di accertamento n. 2021003272/DDL del 23/04/2021 per l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi del settore artigiano agro meccanica per l'attività svolta nei periodi degli Pt 3 a prescindere del numero delle giornate denunciate per tutte le motivazioni rassegnate nel presente atto difensivo, Nel merito - accertare e dichiarare la illegittima iscrizione nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi artigiani agro meccanica e la veridicità e validità dei rapporti di lavoro quale OTD instaurati per negli anni dal 2015 al 2019 con conseguente attribuzione delle giornate lavorate e cancellate con l'effetto che le somme richieste a titolo di contributi e sanzioni non sono dovute;
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a
,CP percepire l'indennità di disoccupazione agricola e tutti i trattamenti previdenziali erogati dall" prescindendo dalle giornate annullate per le motivazioni tutte prima riportate, accertare e dichiarare l'illegittimità, inefficacia e nullità del verbale di accertamento n. 2021003272/DDL del
23/04/2021 per aver iscritto il ricorrente nella gestione previdenziale autonomi artigiani ma di fatto è inquadrabile nel settore agricoltura per tutte le motivazioni rassegnate nel presente atto difensivo, Nel merito e in via subordinata. Qualora la S.V.I. dovesse accogliere le risultanze del verbale di accertamento n. 2021003272/DDL del 23/04/2021 voglia: -accertare e dichiarare che l'iscrizione nella gestione autonoma e la conseguente cancellazione come lavoratore subordinato
OTD venga disposta solo nei confronti dell'attività prestata alle dipendenze della Parte 2 per tutte le motivazioni rassegnate nel presente atto difensivo, - accertare e dichiarare che l'iscrizione nella gestione dei lavoratori autonomi sia disposta solo e solamente per le giornate cancellate quale OTD alle dipendenze della Parte 2 con conseguente condanna a pagare i contributi solo per tale periodo, -accertare e dichiarare l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi artigiani agro meccanica solo e solamente per il numero delle giornate denunciate dalla Parte 2 non per i periodi risultanti dai modelli Pt 3 per tutte le motivazioni rassegnate nel presente atto difensivo accerti e dichiari l'iscrizione nella gestione previdenziale autonoma del settore agricolo e non artigiano per tutte le motivazioni rassegnate nel presente atto difensivo IN OGNI CASO: annullare il verbale di accertamento che si impugna;
condannare l'CP 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore a disporre la cancellazione del ricorrente nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi artigiani agro meccanica, condannare 1,CP in persona del legale rappresentante p.t. ad attribuire al ricorrente le giornate cancellate e prestate in qualità di lavoratore subordinato come OTD per gli anni in contestazione con conseguente reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del comune di residenza e attribuzione della contribuzione quale lavoratore subordinato. - condannare 1,CP- ad erogare le prestazioni previdenziali eventualmente sospese e/o non erogate per gli anni in contestazione, - dichiarare l'illegittimità delle somme richieste con il verbale unico di accertamento e notificazione che si impugna condannare l'CP 1 in persona del legale
- rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori anticipatari."
Si costituiva il convenuto CP 1 opponendo l'infondatezza dell'avversa domanda e la legittimità del verbale unico di accertamento e notificazione impugnato, nonché dell'accertamento ivi sotteso e delle risultanze tutte dello stesso confluite nel verbale del 13/04/2021- pure prodotto e richiamato - come ampiamente argomentato in memoria difensiva cui, per brevità, si rimanda.
Deduceva ancora l'onere probatorio incombente sul lavoratore istante ed allegava una dichiarazione spontanea del Rag Parte 4 il quale "aderiva in pieno alla interpretazione dei fatti della Co indicando anche i nominativi dei lavoratori fittizi di Brindisi nei confronti della Parte 2
dall'anno 2014 all'anno 2019. Insisteva, quindi, per il rigetto.
Espletata l'istruttoria orale, acquisiti i documenti offerti tempestivamente dalle parti, all'odierna udienza, il Giudice decideva come da dispositivo.
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Il ricorso è infondato e deve esser rigettato.
In via preliminare, vanno disattese tutte le eccezioni inerenti l'irregolarità formale del verbale ispettivo da cui trae origine il presente procedimento.
In tale prospettiva, occorre sottolineare che il presente giudizio di accertamento negativo del credito non verte sulla regolarità formale del procedimento o degli atti presupposti all'eventuale successivo atto di iscrizione a ruolo, né sulla legittimità in sé del provvedimento finale, bensì attiene alla verifica sostanziale del rapporto sanzionatorio.
Il sindacato del giudice è a cognizione piena, nel senso che si appunta sul rapporto, ergo sulla sussistenza o meno dei fatti descritti dalle norme sanzionatorie, concretamente accertati e posti dall'amministrazione a base dei provvedimenti sanzionatori. Ciò spiega di per sé l'irrilevanza, ai fini della tutela demolitoria dell'atto, di ricorsi fondati su vizi formali o di carattere procedimentale.
Tanto premesso, venendo al merito giova evidenziare come il verbale impugnato (n. 2021003393 del 28.4.2021) da cui ha avuto origine il presente giudizio deriva dall'accertamento compiuto nei confronti della Parte_2 le cui risultanze sono state trasfuse nel verbale ispettivo n.
2016023196/DDL del 13.4.2021.
In particolare, l'ispezione venne effettuata "a seguito di segnalazione da parte dell' [...] CP_4 relativamente al numero spropositato di giornate agricole denunciate rispetto al fabbisogno dichiarato e dal completo mancato versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti all' CP_1".
All'esito di un'attenta analisi delle vicende, gli ispettori hanno rilevato che “Dagli accertamenti svolti è emerso come la Parte 2 sin dall'origine, non abbia mai svolto attività agricola, bensì è un mero soggetto giuridico creato formalmente ad hoc al fine di fare eludere la contribuzione ai reali datori di lavoro avviando al lavoro soggetti in qualità di operai agricoli a tempo determinato che in realtà hanno prestato attività lavorativa in forma “autonoma” direttamente sui propri terreni,
a volte coadiuvati dai loro familiari, anch'essi assunti formalmente alle dipendenze della Pt 2 Il tutto simulato da "contratti di affitto" dei terreni nonché di "contratti di comodato” dei mezzi, che in realtà sono rimasti come accertato nella disponibilità dei proprietari. In alcuni casi, inoltre, proprio in virtù dei contratti di affitto dei terreni, gli stessi titolari dell'azienda agricola hanno cessato solo formalmente l'impresa agricola individuale e sono stati avviati al lavoro in qualità di O.T.D. dalla Parte 2 Così facendo, hanno eluso la contribuzione previdenziale obbligatoria dovuta e a loro carico se- come da normativa avessero continuato ovvero si fossero correttamente iscritti negli Elenchi della Gestione Previdenziale dei Lavoratori Autonomi in agricoltura e, dall'altro di fatto beneficiato- fraudolentemente – delle prestazioni a sostegno del reddito (..) per l'esecuzione di E' stato accertato, inoltre, che i "contratti di appalto" stipulati dalla Parte 2 nell'ultima denuncia lavori agricoli come “conto terzista" (così definiti dallo Rag. Parte_4 aziendale) sono risultati non “genuini".
I soggetti avviati al lavoro in qualità di O.T.D. dalla Pt_2 sono dotati individualmente di mezzi meccanici propri e hanno svolto l'attività di agro meccanica conto terzi (aratura, trebbiatura, potatura) in totale autonomia.
La società Pt 2 infatti, non possiede le attrezzature necessarie per lo svolgimento di tali attività
(motoseghe, scale, trattori, cernitrici e scopatrici).
Tutto ciò è emerso chiaramente nel corso dell'accertamento e dall'analisi della documentazione fiscale della società, dalla quale è stato rilevato che non vi sono né acquisti dei mezzi e delle attrezzature necessarie né acquisti relativi a carburanti, se non per quei mezzi agricoli dichiarati nel libretto UMA e relativi ai contratti di "prestito gratuito" per i quali, come è stato accertato, sono rimasti nella piena disponibilità dei proprietari. sia dotata di mezzi agricoli Per i lavori di contoterzismo è da escludere- di fatto che la Parte 2
necessari a svolgere le fasi colturali richieste.
Il personale impegnato, anziché essere qualificato come “lavoratore autonomo", con tutte le conseguenti obbligazioni previdenziali, assistenziali e fiscali, è risultato avviato al lavoro dalla
Pt 2 In qualità di O.T.D.
Anche le motoseghe e tutta l'attrezzatura occorrente per la "potatura” sono risultati di proprietà dei singoli "potatori".
Parte 2 dalle quali Tale circostanza trova riscontro dall'analisi delle fatture di acquisto della non risultano acquisti di attrezzature né di macchinari. Dall'accertamento è, altresì, emerso che alcuni committenti si sono rivolti direttamente -per conoscenza diretta- a taluni dei soggetti avviati al lavoro dalla Pt 2 In qualità di Operaio, il quale, una volta effettuato il sopralluogo, da solo oppure riunita la squadra di lavoro, organizzavano autonomamente per svolgere le operazioni richieste ed a fine lavoro quantificava il numero di giornate lavorate, e una volta comunicate al Parte 4 , questi provvedeva all'emissione della fattura.
A volte lo stesso proprietario provvedeva a pagare le giornate direttamente a chi aveva eseguito i lavori, trattenendo solo la parte che spettava al Parte 4 e che veniva pagata e fatturata successivamente presso il suo studio.
Tale circostanza è emersa dalle dichiarazioni rilasciate agli ispettori dai singoli “committenti” (...)
Le modalità di esecuzione descritte dai singoli produttori/utilizzatori - escussi dai sottoscritti nel corso dell'accertamento- nonché per quanto stabilito in ogni singolo "contratto" evidenziando come l'attività reale della Parte 2 sia stata quella di fornire manodopera ai diversi soggetti con i quali ha formalmente stipulato contratti di appalto, facendo seguire poi la fattura.
Il "modus operandi” accertato evidenzia la mancanza del rischio di impresa da parte della Pt 2
[... la quale si limita alla mera somministrazione della manodopera necessaria all'esecuzione dei lavori". cheDurante l'attività ispettiva è stato poi ascoltato lo stesso datore di lavoro Parte 4 così dichiarava: “la scrivente società ritiene di dover aderire in pieno alla interpretazione dei fatti che Parte_5 di Brindisi ha conclusivamente tratto tanto da farne oggetto di notizia di reato, per cui ritiene di dover dare corso alla seguente dichiarazione, a valere ad ogni effetto di legge, di inesistenza dei rapporti di lavoro a suo tempo denunciati e relativi a persone di seguito elencate le cui prestazioni lavorative sono riferibili ai terreni la cui conduzione è stata assunta come formale mentre erano nella gestione effettiva dei proprietari”.
Risultano poi esaminate le posizioni di coloro che come il ricorrente- "svolgono l'attività di
"potatori" in forma autonoma (dotati ciascuno di mezzi quali le motoseghe e le attrezzature tipo scale)" (pag. 38 del verbale) nonché quelle relative ai "soggetti “fittizi" avviati al lavoro in qualità di otd" (pag. 40).
A seguito di tale accertamento, è stato emesso il verbale ispettivo impugnato nell'ambito del presente giudizio nel quale gli ispettori hanno ribadito i rilievi innanzi trascritti, anche in relazione alla società che, secondo quanto evidenziato nel verbale del 28.4.2021, Parte 6
osservava il medesimo modus operandi della Parte_2 e alla società Nuovi orizzonti soc cooperativa che da marzo 2019 era il nuovo socio unico della Parte 2 Sulla scorta di tanto è stata disposta la cancellazione delle giornate di lavoro effettuate dal ricorrente quale otd, denunciate sia dalla Pt 2 che dalla che dalla Nuovi orizzonti Parte_6
procedendo nel contempo all'iscrizione dell'istante nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi del settore artigiano “agro meccanica" "per l'attività stagionale svolta nei periodi risultanti dai modelli UNILAV sopra indicati a prescindere dal numero delle giornate denunciate”.
Come dunque emerge dal contenuto dei verbali in atti, è in contestazione il fatto che il ricorrente abbia lavorato, nelle giornate denunciate tanto dalla Pt 2 che dalla Parte 7 Nuovi
orizzonti, in qualità di otd.
In ordine a tale questione e con specifico riferimento alle giornate dichiarate dalla Pt 2 reputa il
Tribunale che i dettagliati esiti dell'accertamento compiuto nei confronti della suddetta società non possano ritenersi adeguatamente scalfiti dal contributo orale fornito dai testi escussi.
Ed invero, se da un lato l'ispettore Tes 1 ha confermato, con specifico riferimento alla posizione lavorativa che occupa, che il ricorrente “ha prestato attività lavorativa in favore di terzi utilizzando i propri mezzi di lavoro, avendo rapporti diretti con i proprietari dei terreni in favore dei quali prestava l'attività" (circostanza n. 2 della memoria di costituzione) e tanto sulla scorta di quanto riscontrato in sede ispettiva (anche in relazione al mancato possesso delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività richieste), dall'altro il generico contributo orale fornito dai testi addotti dal ricorrente risulta inidoneo a dimostrare l'espletamento di attività lavorativa in regime di subordinazione, ove si consideri peraltro che i testi ascoltati hanno riferito che accadeva che [i committenti] si rivolgessero direttamente ai capo-squadra per aver avuto contatti personali per l'esecuzione di altri lavori, così di fatto confermando anche il contenuto della dichiarazioni rese in fase ispettiva. Anche con riferimento alle giornate di lavoro denunciate dalla Parte 6 deve giungersi alle medesime conclusioni in quanto nel verbale impugnato nell'ambito del presente giudizio gli ispettori hanno rilevato come “le modalità di esecuzione descritte dai singoli produttori/utilizzatori ..nonchè per quanto stabilito in ogni singolo “contratto" evidenziando come l'attività reale della Parte 2 prima e della Parte_8 poi sia stata quella di fornire un punto di riferimento al solo fine delle formalità burocratiche e assicurative, da una parte per i
"committenti" e dall'altra per gli esecutori delle prestazioni...dagli accertamenti svolti non sono stati rilevati gli elementi della subordinazione bensì l'attività è stata svolta in totale autonomia ed organizzazione, pertanto il rapporto di lavoro dipendente è fittizio".
D'altronde, incontestata la circostanza che anche tale società fosse riconducibile a Parte_4
[...] il fatto che la adottasse lo stesso modus operandi della Pt 2 (come Parte 6
evidenziato nel verbale impugnato) risulta confermato dalle stesse allegazioni formulate in ricorso, riferibili indistintamente anche agli anni 2019/2020 (in tale senso depone anche il contenuto dei relativi capitoli di prova). Stesse considerazioni valgono per la società Nuovi orizzonti soc cooperativa che da marzo 2019 era il nuovo socio unico della Parte 2
In definitiva deve ritenersi legittima la determinazione assunta in sede ispettiva avente ad oggetto l'accertata insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per le giornate denunciate dalle predette società.
A ciò consegue la legittimità del verbale in esame nella parte in cui ha disposto l'iscrizione del ricorrente nella gestione lavoratori autonomi, settore agro-meccanica, che comprende- come deve ritenersi incontestato all'esito della costituzione dell'Ente- le attività di aratura, trebbiatura e i lavori agricoli presso terzi, laddove non si ravvisano i presupposti per qualificare il ricorrente quale
"imprenditore agromeccanico".
Con riferimento, infine, al periodo in relazione al quale è stata richiesta la contribuzione come lavoratore autonomo, le eccezioni formulate in ricorso (pag. 11 e ss) non possono essere condivise in quanto come evidenziato dall'Istituto - sussiste la possibilità del doppio versamento per attività
(di differente natura) svolta in un determinato periodo.
Tanto più ove si consideri che, nel caso di specie, trattasi di lavoro stagionale e che la contribuzione
è stata correttamente richiesta (come si evince dal dettaglio delle somme dovute accluso al verbale impugnato) in relazione alle rate relative ai periodi di assunzione risultanti dai modelli unilav.
Né tantomeno possono esser accolte le eccezioni di prescrizione relative ai contributi richiesti con decorrenza 01/04/2015, essendo state formulate istanze in relazione al periodo dal primo trimestre utile non soggetto alla prescrizione quinquennale di cui alla Legge n. 335/2005 e tenuto conto delle proroghe di cui al D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 183/2020 (emergenza COVID).
-Per le ragioni che precedono, non potendosi attribuire alcun rilievo ai fini dell'accertamento del diritto in contestazione alle asserite violazioni di natura procedimentale eccepite in ricorso
(peraltro senza alcun specifico riferimento al caso concreto), il ricorso va respinto.
Trovando applicazione nel caso di specie l'art. 152 disp. att c.p.c. in considerazione della contribuzione richiesta con il verbale ispettivo opposto, nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali previste dalla citata disposizione, non si dà luogo alla regolamentazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Brindisi, 19/11/2024
Il Giudice
Gabriella Puzzovio