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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/09/2025, n. 7738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7738 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
IV SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del Dott. Emanuele Lombardi, ha pro- nunziato ex art. 281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa iscritta al 26928/2023 avente ad oggetto: Risarcimento danni.
TRA
- nata a [...] il [...] c.f . Parte_1 C.F._1
; nato a [...] il [...] c.f.
[...] Parte_2
e la minore nata a [...] il C.F._2 Persona_1
22.08.2008 c.f. , rappresentata dalla madre C.F._3 [...]
tutti residenti in [...]alla Giovanni Merliani n. 79, rappresentati Parte_1
e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Davide de Masellis c.f.
ed elett.te dom.ti in Napoli alla Via Scarlatti 134 CodiceFiscale_4
RICORRENTI
E
- c.f. , nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._5
ivi residente a[...], rappresentato e difeso, in forza di procura dall'avvocato Marco Ganguzza (c.f. ,presso il cui studio C.F._6
elett.te domicilia in 80121 Napoli alla Via AR Poerio, 53.
RESISTENTE
NONCHE'
- ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino al Corso Inghilterra n. 3, rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Lucia Piscitelli (codice fiscale ), presso il cui studio in Caserta alla via Fulvio Renella n. CodiceFiscale_7
88 domicilia
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di udienza a trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., iscritto al ruolo in data 28.12.2023, notificato a mezzo p.e.c. in data 24.1.2024 unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza del 14.5.2024, la ricorrente ha dedotto di essere Parte_1
proprietaria dell'appartamento in Napoli alla via Giovanni Merliani n. 79, terzo piano int. 11, adibito ad abitazione sua e dei figli e Parte_2 [...]
. In data 27.10.2021, a causa di un incendio divampato dalla Persona_1
sottostante abitazione (ubicata al secondo piano interno 8, all'epoca di nuda proprietà della che lo deteneva in forza di comodato concessole Controparte_3
dalla madre signora usufruttuaria, entrambe danti causa del Parte_3
convenuto , venne sottoposto a sequestro e la Protezione Civile Controparte_1
dispose la tassativa impraticabilità della intera verticale dello stabile fino alla verifica di stabilità e rilascio da parte di tecnico abilitato del certificato di eliminato pericolo (c.e.p.). Nel contempo il , Controparte_4
notificò atto di diffida a praticare i luoghi.
L'eliminato pericolo venne certificato per gli appartamenti di proprietà e CP_1
solo il 06.09.2023 a seguito del consolidamento dei solai, dopo che il Pt_1
Tribunale di Napoli al culmine del ricorso per danno temuto R.G. 23696/2022 con ordinanza del 21.12.2022, aveva ordinato ad di eseguire ad Controparte_3 CP_5
i lavori di rafforzamento del solaio intermedio tra i due immobili e Pt_1
CP_1
Gli attori hanno, dunque, agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'incendio, dedotta la somma di Euro 4.087,18 ricevuta dall'attrice dalla Compagnia che assicurava lo stabile all'epoca del Pt_1 CP_6
sinistro per danni alla struttura, e quindi per il residuo importo di Euro 50.734,22, così specificato:
-danni patrimoniali, quantificati in Euro 48.034,00;
-spese tecniche e legali quantificate in Euro 6.787,40; -danno esistenziale patito per il peggioramento della qualità della vita, consistente nell'esser stati costretti a lasciare la casa di abitazione per quasi due anni, per un indennizzo complessivo di Euro 10.661,00.
Si costituiva in giudizio il il quale, in via preliminare chiedeva di Controparte_1
essere autorizzato alla chiamata in causa della che Controparte_2 assicurava l'immobile di proprietà nel merito chiedeva il rigetto Parte_4
della domanda o, in subordine, in caso di condanna al risarcimento che lo stesso fosse manlevato e posto a carico della compagnia assicuratrice.
Autorizzata la chiamata in causa della in persona Controparte_2
del suo leg.le rapp.te p.t., la stessa si costituiva regolarmente in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto;
in subordine chiedeva, ritenendo assolto l'obbligo assicurativo, che una eventuale condanna fosse confinata nei limiti delle sottoscritte condizioni di polizza.
Acquisita documentazione varia, precisate le conclusioni così come richiamate in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione.
Ciò premesso, la domanda degli attori è fondata entro i limiti fissati dalle considerazioni che seguono.
L'istanza risarcitoria è basata sulla circostanza che il 27.10.2021 si sarebbe verificato un incendio presso l'abitazione ubicata al secondo piano interno 8, del casamento in Napoli alla via Giovanni Merliani n.79 all'epoca in nuda proprietà alla che lo deteneva in forza di comodato concessole dalla madre Controparte_3
usufruttuaria, entrambe danti causa del convenuto Parte_3 [...]
Detto incendio, come si evince dal rapporto dei V.V.F.F. intervenuti CP_1 nell'immediatezza, è divampato dal suddetto appartamento ed ha interessato il solaio di divisione tra il suddetto appartamento e quello sovrastante di proprietà dei ricorrenti “..si presenta danneggiato per l'eccesiva esposizione al fuoco, inoltre anche i terrazzi esterni lato strada …” null'altro si evince dal suddetto rapporto
(cfr. Rapporto V.V.F.F.)
Medesima circostanza è confermata anche dal rapporto redatto dalla Protezione
Civile intervenuta. Pertanto è pacifico, in assenza di ogni altra prova o riscontro oggettivo, che il suddetto incendio abbia causato danni al solo solaio di divisione tra l'appartamento e quello dei ricorrenti, senza interessare, quindi, gli CP_1 ambienti dell'appartamento in proprietà dei ricorrenti, e con esso il suo contenuto. Il verificarsi dell'incendio, nonché il danneggiamento del solo solaio, è stato oggetto anche del ricorso per danno temuto R.G. 23696/2022 incardinato innanzi al
Tribunale di Napoli e con il quale è stato ordinato ad di eseguire Controparte_3
ad horas i lavori di rafforzamento del solaio intermedio tra i due immobili e Pt_1 CP_1
Pur rimanendo ignoto il motivo per il quale si sia sprigionato l'incendio, deve affermarsi la responsabilità del convenuto . Controparte_1
Rispetto ai danneggiati ciò che rileva è che il pregiudizio sia derivato da una cosa che era nella custodia della germana del poi per successione pervenuto CP_1 all'odierno resistente. Tale presupposto è sufficiente a far operare il disposto dell'art. 2051 c.c. secondo cui ciascuno risponde del danno provocato dalla cosa che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito.
Difatti i presupposti della responsabilità per danni da cose sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa in capo al convenuto, ricorrendo gli stessi scatta una presunzione legale di responsabilità del custode che si giustifica in quanto l'idoneità della cosa a produrre un danno impone di adottare le misure idonee a renderla innocua.
Tale presunzione può essere superata dando la prova dell'intervento del caso fortuito e, dunque, dimostrando che il danno si è verificato a causa di un evento non prevedibile e non evitabile e superabile nemmeno con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa.
Nel caso in esame non può ritenersi provato il caso fortuito.
Consegue che il AC AR deve rispondere dei danni subiti dai ricorrenti.
Quanto alla loro individuazione, occorre considerare che sono stati rivendicati sia danni patrimoniali, quantificati in Euro 48.034,00, sia spese tecniche e legali quantificate in Euro 6.787,40 e sia il danno esistenziale patito per il peggioramento della qualità della vita, consistente nell'esser stati costretti a lasciare la casa di abitazione per quasi due anni, per un indennizzo complessivo di Euro 10.661,00.
Come evidenziato in precedenza, l'incendio ha riguardato solo le strutture esterne dell'intero casamento, quali finestre ed aggetti. Non vi è prova , e né la stessa può essere surrogata da una perizia di parte peraltro priva di rilievi fotografici ed eseguita esclusivamente da “dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente danneggiata” laddove si legge: “All'atto del sopralluogo effettuato in data
02/02/2022, la Sig.ra ha dichiarato alla scrivente Ing. , Pt_1 Parte_5 che…” rimaste prive di ogni riscontro probatorio;
riscontro carente anche dal punto di vista documentale vista l'assenza di foto e/o fatture inerenti il preteso risarcimento delle suppellettili e del mobilio. (cfr Perizia tecnica di parte).
Fatte le suddette premesse, la pretesa risarcitoria inerente i danni patrimoniali va riconosciuta unicamente per i soli infissi esterni, certamente interessati dall'evento,
e non per i reclamati danni alle suppellettili ed arredi o opere di tinteggiatura interna
(peraltro giustificati da soli preventivi di spesa) e quantificati in via equitativa, in assenza di ogni altro riscontro tecnico utile, in € 5.500,00.
Ogni altra voce di risarcimento non può essere accolta in quanto sarebbe incoerente con quanto verificatosi e provato.
Deriva che il va condannato al pagamento della somma di euro Controparte_1
5.500,00.
Per quanto concerne, invece, il danno derivante dal mancato godimento dell'immobile, è rimasto incontestato tra le parti che i ricorrenti non abbiano potuto far uso del loro appartamento dal 27.10.2021, data in cui si è verificato l'incendio, fino al 06.09.2023 data in cui sono stati completati i lavori di messa in sicurezza del solaio. Va indennizzata la mancata disponibilità dell'immobile in quanto, successivamente all'evento incendiario ed all'intervento del VV.F. prima e della dopo, l'immobile è stato dichiarato non praticabile unitamente Controparte_4
all'intera verticale dello stabile;
tanto, sino all'avvenuta esecuzione delle verifiche necessarie alla messa in sicurezza.
Tenendo conto della tipologia dell'immobile, zona ed ubicazione, va riconosciuta ai ricorrenti la somma di € 14.880,00 a titolo di indennizzo per mancato godimento dell'immobile; somma così determinata: Superfice dell'immobile 93 mq x € 8 al mq (valore OMI) = € 744 mensili x 20 mesi (dal 27.10.2021 al 06.09.2023) =
14.880,00.
Passando alla domanda inerente il risarcimento del “danno esistenziale”, la stessa non può essere accolta in quanto i ricorrenti nulla hanno provato al riguardo. La semplice allegazione di tabelle risarcitorie, in assenza di ogni altra prova non può essere considerata sufficiente per il riconoscimento della suddetta posta.
Da ciò ne consegue, in assenza di altri elementi indicativi delle conseguenze e/o disagi subiti per effetto dell'incendio, la domanda sul punto va rigettata unitamente a quella inerente il rimborso di spese e onorari. Per la richiesta di manleva, consegue che la compagnia assicurativa è tenuta a tenere indenne il proprio assicurato nei limiti delle condizioni previste in polizza.
Le spese del giudizio dei ricorrenti, calcolate in base all'importo riconosciuto, seguono il principio della soccombenza sicchè vanno poste a carico del convenuto e compensate per il 50% tenuto conto del parziale accoglimento della domanda.
Quanto a quelle le stesse sono compensate tenuto Controparte_2
conto del parziale accoglimento della domanda di garanzia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-condanna il al pagamento in favore della parte ricorrente della Controparte_1
somma complessiva di euro 20.380,00 con interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
-condanna il al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla Controparte_1
parte ricorrente che liquida in euro 2.500,00 per compensi oltre i.v.a. e c.p.a. con attribuzione, somma già decurtata del 50% per parziale accoglimento;
-rigetta ogni altra domanda;
-in accoglimento della domanda di manleva proposta dal resistente Controparte_1 nei confronti della condanna quest'ultima a Controparte_2
rimborsare al primo quanto lo stesso è tenuto a versare alla parte ricorrente;
-compensa le spese tra il e la Controparte_1 Controparte_2
Napoli, 27.08.2025
Il Giudice
Dr. Emanuele Lombardi