CA
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato il giorno 9 giugno 2025 in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 3007/2022 R.G. sez. lav. vertente
TRA
, con sede legale in Roma, via Ciro il Parte_1
Grande, 24, c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza di P.IVA_1 procura ad lites del Presidente dell rilasciata con il ministero del Notaio in T_ Persona_1
Roma, rep. n. 80974, racc. n. 21569, del 21.07.2015, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avvocato Filippo Doni, c.f. , elettivamente domiciliato ai fini del presente C.F._1 giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. di Treviso, viale Trento e Trieste, 6, dichiarando, per le comunicazioni di Cancelleria, il numero di fax dello studio del difensore 0422 581541, e l'indirizzo di p.e.c. , nonché l'indirizzo di p.e. Email_1 Email_3
APPELLANTE
E
, nata in [...] il [...] e residente ivi al Viale della Controparte_1
Gioventù n. 25,C.F: elettivamente dom.ta in Torre del Greco al Corso C.F._2
Avezzana n.26,presso lo studio dell'Avv. Loredana Carotenuto (CF: che la C.F._3 rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato che va considerato in uno con il presente atto,la quale, ai sensi e per gli effetti della legge 14/05/15 n.80 e 28 dicembre
1 n.263,dichiara di voler ricevere le comunicazioni, avvisi e notifiche al seguente numero di fax:081/8494473 e pec: Email_4
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1418/2022 pubblicata il giorno 18.10.2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.06.2021 deduceva di essere stata Controparte_1 titolare di indennità di accompagnamento riconosciuta a seguito di provvedimento del 5.11.2015; lamentava che in data 11/01/21 e 16/01/21 le erano stati notificati, a mezzo servizio postale, Co rispettivamente Comunicazione riliquidazione n. 07371896 Controparte_2 dall di Torre del Greco, e Accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. T_
INVCIV n. 07371896 dall di LL di BI ,con richiesta di pagamento della T_ somma totale di € 30.483,51 a titolo di restituzione di pagamenti percepiti e non dovuti, per il periodo dal 01/03/16 al 31/01/21, a seguito di revoca dell'indennità di accompagnamento. La ricorrente esponeva di aver proposto inutilmente i ricorsi amministrativi avverso le comunicazioni di indebito e contestava giudizialmente la legittimità della richiesta di restituzione pervenutale solo in data 11/01/21 (con lettera raccomandata di conguaglio lordo) e successivamente in data 16/01/21, allorché riceveva lettera dall con la richiesta di restituzione. Deduceva di non aver mai T_ ricevuto, prima di tale data, alcuna comunicazione né relativa alla revoca dell'indennità di accompagnamento, né relativa alla restituzione di cifre percepite. Sulla scorta di tali deduzioni, rivendicando la propria buona fede, chiedeva che fosse accertata l'illegittimità delle richiesta di restituzione.
All'esito della corretta instaurazione si costituiva l che contestava la fondatezza della T_ domanda, evidenziando come l'assistita non potesse invocare la propria buona fede, essendo stata sottoposta a visita di revisione risultata negativa. Per tali ragioni chiedeva disporsi il rigetto della domanda.
All'esito della trattazione, il giudice di prime cure , rilevando la mancata sospensione dei ratei per un periodo di tempo cospicuo, riteneva che potesse essere riconosciuta la buona fede dell'assistita, statuiva l'accoglimento della domanda giudiziale e dichiarava l'illegittimità dei provvedimenti dell notificati il giorno 11.01.2021 e 16.01.2021 con i quali è stato accertato T_
l'indebito alla ricorrente, condannando l alla restituzione delle somme eventualmente T_ trattenute e compensando le spese di lite.
Con ricorso depositato il 28.11.2022 ha proposto appello l lamentando l'illegittimità T_ della decisione che non aveva tenuto adeguatamente conto della documentazione depositata
2 attestante la piena conoscenza da parte dell'assistita degli esiti del procedimento di revisione conclusosi con esito negativo.
Ha chiesto, pertanto, la integrale riforma della sentenza, con rigetto delle conclusioni rassegnate da nel giudizio di primo grado. Controparte_1
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte appellata che ha resistito al gravame.
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione da ultimo dell'udienza del giorno 9.06.2025. Quindi, acquisite le note di trattazione e riservata la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio il giudizio è stato definito nei termini di seguito espressi.
Osserva la Corte che l'appello è fondato e deve essere accolto.
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie per cui è causa, vanno richiamati i principi già espressi dalla Suprema Corte (cfr.Cass. n. 28771/2018; n. 10642/2019) con cui si è affermato che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000 n. 448).
Da quanto detto deriva che in materia di indebito assistenziale, quale quello in esame, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non
3 sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (cfr. in fattispecie analoga alla presente,Cass.
n. 24180/2022).
In questa direzione si è espressa anche Cass. n. 34013/2019 che, a proposito degli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari, ha ulteriormente evidenziato come gli stessi "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui al DPR n. 698 del 1994, art. 5, comma 5)
l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire
-anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale- proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini" (così Cass. n. 12620/03; nello stesso senso Cass. n. 26162/2016 e, più di recente, Cass. n. 248/2023).
Passando all'esame della fattispecie concreta, si rileva che all'appellata, con provvedimento del 5.11.2015, era riconosciuta la “prestazione quale invalido totale comprensiva dell'indennità di accompagnamento categoria INVCIV numero 0371896 con decorrenza 1.02.2015” (cfr. doc. n. 1 allegato al fascicolo dell depositato nel primo grado di giudizio). T_
Successivamente, in data 7.12.2015, veniva convocata alla visita di Controparte_1 revisione del giorno 11.01.2016 (cfr. doc. n. 2 e 3 del fascicolo dell ), successivamente T_ rinviata al 16.02.2016 per assenza giustificata dell'assistita.
All'esito, la commissione riconosceva invalida al 100% senza necessità di Controparte_1 assistenza continua (cfr. documento 7-10 di cui al fascicolo di parte dell ): T_
Dunque, il verbale era debitamente comunicato all'assistita, con missiva contenente l'espresso avvertimento della possibilità di impugnarlo.
Detto provvedimento non è stato oggetto di contestazione in sede giudiziaria.
Da ciò consegue che, sebbene l' non abbia provveduto, una volta accertato il venir T_ meno del requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998, non si può ritenere che si sia ingenerata, in capo all'assistibile, una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, visto che, in forza della comunicazione dell'esito della visita, egli era (o,
4 comunque, doveva essere) consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità.
Né può ritenersi che la protratta mancata adozione di provvedimenti di sospensione e revoca da parte dell' abbia potuto ingenerare una situazione di affidamento tale da indurre T_ CP
. a non proporre ricorso avverso l'esito della predetta visita. Infatti, ai sensi dell'art. 42,
[...] comma 3, del D.L. n. 269 del 2003, il termine decadenziale per la proposizione della domanda di invalidità civile è di sei mesi, la cui decorrenza -in caso di accertamento del venir meno delle prescritte condizioni sanitarie- è da individuarsi nella data di comunicazione del verbale negativo della commissione medica. Pertanto, il protrarsi della condotta dell' -che ha continuato ad T_ erogare indebitamente la prestazione per lungo tempo (oltre sei mesi)- non può aver influito sulla decisione della pensionata di non impugnare il verbale innanzi all'autorità giudiziaria, giacché ella avrebbe comunque dovuto attivarsi entro sei mesi dalla comunicazione dello stesso.
Quanto alla affermazione effettuata dal giudice di prime cure, secondo il quale il verbale non totalmente negativo (in quanto contenente il riconoscimento dell'invalidità pari al 100%) avrebbe ingenerato nell'assistita il convincimento del buon diritto di ritenere le somme anche a titolo di indennità di accompagnamento, la Corte ritiene che non si possa parlare in alcun modo di un affidamento incolpevole, in quanto il verbale emesso a seguito della visita di revisione
(debitamente comunicato) conteneva chiaramente il riconoscimento della sola inabilità senza diritto all'indennità di accompagnamento.
L'appello va pertanto accolto e in riforma della sentenza gravata deve essere disposto il rigetto del ricorso proposto dall'appellata.
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio le stesse vengono compensate per metà, alla luce della particolarità della vicenda in cui l ha serbato una pluriennale condotta inerte. Il T_ restante importo, liquidato in ragione dei valori tariffari minimi in riferimento al valore di euro
30.483,51 ed in considerazione di tre sole fasi processuali effettivamente esperite, grava sulla parte soccombente
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sul gravame proposto dall in data T_
28.11.2022, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
-compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna l'appellata al pagamento del residuo importo liquidato in misura pari ad euro 1567,00 per il primo grado di
5 giudizio ed euro 1.736,00 per il primo grado, oltre IVA e CPA come per legge, oltra al rimborso forfettario delle spese generali.
Così deciso in Napoli il 9 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato il giorno 9 giugno 2025 in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 3007/2022 R.G. sez. lav. vertente
TRA
, con sede legale in Roma, via Ciro il Parte_1
Grande, 24, c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza di P.IVA_1 procura ad lites del Presidente dell rilasciata con il ministero del Notaio in T_ Persona_1
Roma, rep. n. 80974, racc. n. 21569, del 21.07.2015, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avvocato Filippo Doni, c.f. , elettivamente domiciliato ai fini del presente C.F._1 giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. di Treviso, viale Trento e Trieste, 6, dichiarando, per le comunicazioni di Cancelleria, il numero di fax dello studio del difensore 0422 581541, e l'indirizzo di p.e.c. , nonché l'indirizzo di p.e. Email_1 Email_3
APPELLANTE
E
, nata in [...] il [...] e residente ivi al Viale della Controparte_1
Gioventù n. 25,C.F: elettivamente dom.ta in Torre del Greco al Corso C.F._2
Avezzana n.26,presso lo studio dell'Avv. Loredana Carotenuto (CF: che la C.F._3 rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato che va considerato in uno con il presente atto,la quale, ai sensi e per gli effetti della legge 14/05/15 n.80 e 28 dicembre
1 n.263,dichiara di voler ricevere le comunicazioni, avvisi e notifiche al seguente numero di fax:081/8494473 e pec: Email_4
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1418/2022 pubblicata il giorno 18.10.2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.06.2021 deduceva di essere stata Controparte_1 titolare di indennità di accompagnamento riconosciuta a seguito di provvedimento del 5.11.2015; lamentava che in data 11/01/21 e 16/01/21 le erano stati notificati, a mezzo servizio postale, Co rispettivamente Comunicazione riliquidazione n. 07371896 Controparte_2 dall di Torre del Greco, e Accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. T_
INVCIV n. 07371896 dall di LL di BI ,con richiesta di pagamento della T_ somma totale di € 30.483,51 a titolo di restituzione di pagamenti percepiti e non dovuti, per il periodo dal 01/03/16 al 31/01/21, a seguito di revoca dell'indennità di accompagnamento. La ricorrente esponeva di aver proposto inutilmente i ricorsi amministrativi avverso le comunicazioni di indebito e contestava giudizialmente la legittimità della richiesta di restituzione pervenutale solo in data 11/01/21 (con lettera raccomandata di conguaglio lordo) e successivamente in data 16/01/21, allorché riceveva lettera dall con la richiesta di restituzione. Deduceva di non aver mai T_ ricevuto, prima di tale data, alcuna comunicazione né relativa alla revoca dell'indennità di accompagnamento, né relativa alla restituzione di cifre percepite. Sulla scorta di tali deduzioni, rivendicando la propria buona fede, chiedeva che fosse accertata l'illegittimità delle richiesta di restituzione.
All'esito della corretta instaurazione si costituiva l che contestava la fondatezza della T_ domanda, evidenziando come l'assistita non potesse invocare la propria buona fede, essendo stata sottoposta a visita di revisione risultata negativa. Per tali ragioni chiedeva disporsi il rigetto della domanda.
All'esito della trattazione, il giudice di prime cure , rilevando la mancata sospensione dei ratei per un periodo di tempo cospicuo, riteneva che potesse essere riconosciuta la buona fede dell'assistita, statuiva l'accoglimento della domanda giudiziale e dichiarava l'illegittimità dei provvedimenti dell notificati il giorno 11.01.2021 e 16.01.2021 con i quali è stato accertato T_
l'indebito alla ricorrente, condannando l alla restituzione delle somme eventualmente T_ trattenute e compensando le spese di lite.
Con ricorso depositato il 28.11.2022 ha proposto appello l lamentando l'illegittimità T_ della decisione che non aveva tenuto adeguatamente conto della documentazione depositata
2 attestante la piena conoscenza da parte dell'assistita degli esiti del procedimento di revisione conclusosi con esito negativo.
Ha chiesto, pertanto, la integrale riforma della sentenza, con rigetto delle conclusioni rassegnate da nel giudizio di primo grado. Controparte_1
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte appellata che ha resistito al gravame.
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione da ultimo dell'udienza del giorno 9.06.2025. Quindi, acquisite le note di trattazione e riservata la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio il giudizio è stato definito nei termini di seguito espressi.
Osserva la Corte che l'appello è fondato e deve essere accolto.
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie per cui è causa, vanno richiamati i principi già espressi dalla Suprema Corte (cfr.Cass. n. 28771/2018; n. 10642/2019) con cui si è affermato che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000 n. 448).
Da quanto detto deriva che in materia di indebito assistenziale, quale quello in esame, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non
3 sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (cfr. in fattispecie analoga alla presente,Cass.
n. 24180/2022).
In questa direzione si è espressa anche Cass. n. 34013/2019 che, a proposito degli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari, ha ulteriormente evidenziato come gli stessi "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui al DPR n. 698 del 1994, art. 5, comma 5)
l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire
-anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale- proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini" (così Cass. n. 12620/03; nello stesso senso Cass. n. 26162/2016 e, più di recente, Cass. n. 248/2023).
Passando all'esame della fattispecie concreta, si rileva che all'appellata, con provvedimento del 5.11.2015, era riconosciuta la “prestazione quale invalido totale comprensiva dell'indennità di accompagnamento categoria INVCIV numero 0371896 con decorrenza 1.02.2015” (cfr. doc. n. 1 allegato al fascicolo dell depositato nel primo grado di giudizio). T_
Successivamente, in data 7.12.2015, veniva convocata alla visita di Controparte_1 revisione del giorno 11.01.2016 (cfr. doc. n. 2 e 3 del fascicolo dell ), successivamente T_ rinviata al 16.02.2016 per assenza giustificata dell'assistita.
All'esito, la commissione riconosceva invalida al 100% senza necessità di Controparte_1 assistenza continua (cfr. documento 7-10 di cui al fascicolo di parte dell ): T_
Dunque, il verbale era debitamente comunicato all'assistita, con missiva contenente l'espresso avvertimento della possibilità di impugnarlo.
Detto provvedimento non è stato oggetto di contestazione in sede giudiziaria.
Da ciò consegue che, sebbene l' non abbia provveduto, una volta accertato il venir T_ meno del requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998, non si può ritenere che si sia ingenerata, in capo all'assistibile, una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, visto che, in forza della comunicazione dell'esito della visita, egli era (o,
4 comunque, doveva essere) consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità.
Né può ritenersi che la protratta mancata adozione di provvedimenti di sospensione e revoca da parte dell' abbia potuto ingenerare una situazione di affidamento tale da indurre T_ CP
. a non proporre ricorso avverso l'esito della predetta visita. Infatti, ai sensi dell'art. 42,
[...] comma 3, del D.L. n. 269 del 2003, il termine decadenziale per la proposizione della domanda di invalidità civile è di sei mesi, la cui decorrenza -in caso di accertamento del venir meno delle prescritte condizioni sanitarie- è da individuarsi nella data di comunicazione del verbale negativo della commissione medica. Pertanto, il protrarsi della condotta dell' -che ha continuato ad T_ erogare indebitamente la prestazione per lungo tempo (oltre sei mesi)- non può aver influito sulla decisione della pensionata di non impugnare il verbale innanzi all'autorità giudiziaria, giacché ella avrebbe comunque dovuto attivarsi entro sei mesi dalla comunicazione dello stesso.
Quanto alla affermazione effettuata dal giudice di prime cure, secondo il quale il verbale non totalmente negativo (in quanto contenente il riconoscimento dell'invalidità pari al 100%) avrebbe ingenerato nell'assistita il convincimento del buon diritto di ritenere le somme anche a titolo di indennità di accompagnamento, la Corte ritiene che non si possa parlare in alcun modo di un affidamento incolpevole, in quanto il verbale emesso a seguito della visita di revisione
(debitamente comunicato) conteneva chiaramente il riconoscimento della sola inabilità senza diritto all'indennità di accompagnamento.
L'appello va pertanto accolto e in riforma della sentenza gravata deve essere disposto il rigetto del ricorso proposto dall'appellata.
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio le stesse vengono compensate per metà, alla luce della particolarità della vicenda in cui l ha serbato una pluriennale condotta inerte. Il T_ restante importo, liquidato in ragione dei valori tariffari minimi in riferimento al valore di euro
30.483,51 ed in considerazione di tre sole fasi processuali effettivamente esperite, grava sulla parte soccombente
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sul gravame proposto dall in data T_
28.11.2022, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
-compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna l'appellata al pagamento del residuo importo liquidato in misura pari ad euro 1567,00 per il primo grado di
5 giudizio ed euro 1.736,00 per il primo grado, oltre IVA e CPA come per legge, oltra al rimborso forfettario delle spese generali.
Così deciso in Napoli il 9 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
6