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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5254 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2797 dell'anno 2021, vertente
TRA
(P.I.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Collarile (C.F.: ), ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Benevento, alla via Calandra n. 31
- APPELLANTE
E
(P.I.: , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti (C.F.: ), ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere
LD da Brescia n. 9/10;
- APPELLATA
OGGETTO: usura
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 29.5.2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 15.3.2019 innanzi al Tribunale di Benevento, la Parte_1
Parte (d'ora in poi, per brevità, “ .FIN”.), chiedeva che
[...] venisse accertata l'usurarietà degli interessi di cui al contratto di mutuo stipulato in data 6 aprile 2004 con la Controparte_1
Contr (d'ora in poi, anche: “ ), con conseguente
[...]
condanna del detto istituto di credito alla restituzione degli importi indebitamente ricevuti a tale titolo, per complessivi euro 125.409,90, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver anticipatamente estinto, in data 19 settembre 2018, il suddetto mutuo, rimborsando le ultime due rate del piano di ammortamento, oltre alla commissione di estinzione anticipata;
- di aver richiesto al proprio consulente di fiducia di “verificare la correttezza delle condizioni economiche” pattuite;
- che il consulente, acquisita la documentazione necessaria, aveva riscontrato l'usurarietà originaria degli interessi pattuiti, atteso che
“dal calcolo eseguito risulta che il T.E.G. del mutuo in esame è pari al 6,2700% e, quindi, superiore al tasso soglia vigente alla data di sottoscrizione del contratto, pari al 6,2550%”;
- che, dunque, il c.t.p. aveva così concluso: “l'istituto di credi Pt_3
deve restituire alla società mutuataria
[...] [...] la somma di euro 125.409,90, a titolo di Parte_1
interessi passivi indebitamente corrisposti”. Contr Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la insistendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
2 Espletata la c.t.u. disposta per la verifica dell'usurarietà degli interessi pattuiti, il Tribunale di Benevento, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., n.r.g. 1209/2019, repert. n. 1293/2021, pubblicata il 14 maggio 2021, così provvedeva:
“- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in euro 7.795 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., se corrisposte”.
2. Il giudizio di appello
Con atto di appello regolarmente notificato, la ha proposto Pt_1
appello avverso la predetta ordinanza, convenendo in giudizio per Contr l'udienza del 15 novembre 2021 la e formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Corte di 'Appello, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'ordinanza decisoria impugnata, così provvedere:
IN VIA ISTRUTTORIA
1) alla luce delle argomentazioni svolte nel presente atto di appello qualora la Corte ne ravvisasse la necessità, si chiede di voler nominare un nuovo Consulente Tecnico di Ufficio, affinchè, provveda al ricalcolo del tasso di interesse applicato nel contratto di mutuo de quo, tenendo conto della documentazione contratrattuale allegata e delle deduzioni ed istanze difensive formulate dalla appellata - ricorrente;
IN MERITO
2) accertare e dichiarare l'usurarietà del contratto di mutuo sottoscritto in data 06.04.2004 innanzi al notaio Persona_1
di Benevento - repertorio n° 48463 – raccolta n° 14291;
[...]
3 3) accertare e dichiarare, ai sensi del comma 2 dell'art.1815 c.c., la nullità delle clausole relative alla pattuizione dell'interesse usuraio;
4) condannare la appellata - resistente alla restituzione di tutti gli interessi indebitamente corrisposti e pari ad € 125.409,90 oltre interessi dalla domanda di primo grado al soddisfo;
5) condannare la resistente appellata al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'avvocato antistatario del doppio grado di giudizio”. Contr Si è costituita la formulando le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità ex artt.
342 c.p.c., 348 bis e 345 c.p.c. dell'appello avversario per le causali di cui al presente atto;
- nel merito, respingere i motivi d'appello avversari, in quanto destituiti di qualsivoglia fondamento, così confermando l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Benevento (n. 1209/2019 r.g.) se del caso anche in forza delle eccezioni rimaste assorbite e riproposte in parte motiva ex art. 346 c.p.c.;
- in via istruttoria: rigettare la richiesta di rinnovo CTU.
- con vittoria di spese e compensi di causa”.
All'esito dell'udienza del 29 maggio 2025, la Corte riservava la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Il motivo di appello
Con l'unico motivo di appello, la censura l'ordinanza Pt_1
impugnata sostenendo che il tribunale avrebbe recepito in maniera erronea e acritica le conclusioni del c.t.u., secondo cui il TAEG pattuito risulterebbe “pari al 6,1201%, e quindi entro i limiti del Tasso soglia di periodo determinato dal MEF per la categoria di operazioni di riferimento ossia quella dei mutui a tasso fisso e variabile, che per il II trimestre del 2004 risulta pari a 6,225%” (v. pag. 5 della relazione).
4 In particolare, ai fini di tale calcolo, il consulente avrebbe erroneamente considerato gli importi dovuti dalla mutuataria a titolo di interessi di preammortamento come ricompresi nella somma di euro 4.094,91, trattenuta dalla banca ai sensi dell'art. 2, co. 2, del contratto.
Tali interessi, invece, espressamente previsti dal successivo art. 3, co. 1, lett. c) quanto a modalità di calcolo e tempi di pagamento, nonché dall'art. 10, all. A, del contratto, costituirebbero oneri distinti e ulteriori per complessivi euro 2.746,15, il cui conteggio, in aggiunta alle diverse voci di costo incluse nell'importo di euro 4.094,91, determinerebbe il superamento del tasso soglia di riferimento, come evidenziato sia nella perizia contabile allegata all'atto di citazione, sia in sede di osservazioni sulla relazione del c.t.u.
Ne conseguirebbe la nullità degli interessi pattuiti in quanto usurari ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c., nonché il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a tale titolo, pari ad euro
125.409,90, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Contr A fronte di tale prospettazione, la ha eccepito l'inammissibilità del suddetto motivo di appello ai sensi dell'art. 345, co. 2, c.p.c., posto che tramite esso l'appellante avrebbe fatto valere un'eccezione nuova. Secondo tale ricostruzione, la questione relativa al calcolo degli interessi di preammortamento ai fini dell'usura, introdotta dalla solo in sede di operazioni Pt_1
peritali in primo grado, sarebbe tardiva. Il motivo di appello fondato su tale questione violerebbe dunque il generale divieto di ius novorum di cui all'art. 345 c.p.c., atteso che esso troverebbe applicazione non solo alle eccezioni in senso stretto, ma anche a
“quelle che pur se rilevabili d'ufficio, si fondano su fatti non tempestivamente allegati in primo grado e introducono nuovi temi
d'indagine” (Cass. n. 16602/2013).
5 Ritiene il Collegio che l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 345 c.p.c. debba essere disattesa.
È pur vero che il disposto dell'art. 345 c.p.c. riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le nuove contestazioni o allegazioni in fatto che, “modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio di appello da mero revisio prioris instantiae in iudicium novum” (Cass. n. 2529/2018; Cass. n.
20502/2015; Cass. 4854/2014); tuttavia, la Suprema Corte ha precisato, con orientamento oramai consolidato, che il divieto in esame non si estende alle allegazioni riconducibili ad “eccezioni in senso lato, rilevabili d'ufficio, sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva” (E plurimis: Cass. n.
6979/2025; Cass., ord. n. 15653/2024; Cass. ord. n. 34053/2023).
Tali principi trovano pertanto applicazione anche all'ipotesi – ricorrente nel caso in esame – in cui venga fatta valere la nullità del contratto o di sue clausole per violazione di norme imperative, quale
è l'art. 1815, co. 2, c.c., “a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie” (Cass. n. 4867/2024).
D'altra parte, va altresì precisato che “le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli articoli 156 e 157 del Cpc, costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle
6 risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio” (Cass. n. 7356/2025;
Cass. n. 26525/2024; Cass. n. 25109/2024).
Orbene, nel caso di specie, da un lato, la ha chiesto fin Pt_1
dall'atto introduttivo del primo grado che venisse dichiarata la nullità per usurarietà degli interessi pattuiti con il contratto di mutuo de quo
e, dall'altro, la questione specifica relativa all'inclusione degli interessi di preammortamento tra i costi rilevanti ai fini della determinazione del TAEG emerge dallo stesso contratto, il quale è stato tempestivamente prodotto e acquisito agli atti di causa. Non rileva, invece, alla luce dei suesposti principi, che tale problematica sia stata oggetto di espressa attività assertiva solo in sede di osservazioni alla c.t.u. e, successivamente, di gravame, al precipuo scopo di contestare il calcolo eseguito dal consulente e fatto proprio dal tribunale al momento della decisione.
In conclusione, ritiene la Corte che l'appellante non abbia introdotto tramite il motivo di gravame proposto nuovi temi d'indagine, sicché lo stesso deve considerarsi ammissibile e deve essere scrutinato nel merito.
Deve preliminarmente rilevarsi che i piani di ammortamento presentano spesso un periodo iniziale in cui vengono rimborsati gli interessi ma non il capitale, detto per questo preammortamento. Il periodo di preammortamento, al quale solitamente si applica lo stesso tasso applicato al finanziamento, si aggiunge all'ammortamento, comportando un lieve aumento della durata complessiva del rimborso.
Gli interessi c.d. di preammortamento costituiscono pertanto interessi corrispettivi la cui peculiarità risiede unicamente nel fatto che essi vengono corrisposti prima dell'inizio dell'ammortamento vero e proprio. Si tratta, dunque, di costi comunque collegati all'erogazione del credito, sicché non vi è dubbio che anch'essi
7 soggiacciano alla disciplina antiusura (atteso che la stessa riguarda tutte le “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo [...] collegate alla erogazione del credito”: arg. ex art. 644 c.p.) e che anche rispetto a tali interessi debba ritenersi operante la norma di cui all'art. 1815, co. 2, c.c.
Ciò posto, come precisato dalla Suprema Corte, “nelle controversie relative alla spettanza ed alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata relazione peritale” (Cass. n. 27545/2023).
Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l'appellante non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
In particolare, sul punto, il primo giudice osserva: “
4. Quanto alla questione, sollevata dalla difesa di parte ricorrente circa l'addebito della somma di €.4.094/91 anche a titolo di interessi preammortamento (nella misura di €.2.856) ed il cui inserimento del calcolo del TAEG determina il superamento del tasso soglia, il
C.T.U. ha rilevato che “il contratto non fa riferimento al dettaglio relativo alla composizione di tale somma rinviando ad un allegato non presente in atti”. In mancanza di prova della natura di tale importo, “il C.T.U. ha considerato l'importo deducendo le somme dall'allegato tecnico e dagli atti di causa e classificandole con la seguente composizione: € 600,00 spese di perizia;
€ 600,00 spese di istruttoria;
€ 600,00 imposta sostitutiva;
€ 2.294/91 in “altri oneri e spese […] In atti non è presente alcun documento comprovante
l'effettiva natura delle spese previste dal contratto all'art. 2, compreso quindi l'eventuale addebito degli interessi di preammortamento;
di conseguenza le conclusioni cui il CTU è giunto
8 derivano dai soli inconfutabili dati riportati in atti” (pag. della relazione peritale).
5. Non sussiste ragione di dissentire dalle conclusioni rassegnate dal
C.T.U., attesa la credibilità logica e scientifica sia dell'indagine, che dei metodi utilizzati. In particolare, a fronte della mancata allegazione del “documento contabile” indicato all'art. 2, co. 2 del contratto, non vi è prova dell'addebito di interessi preammortamento, né tanto meno del loro importo, elementi questi che, come accertato dal C.T.U., non sono desumibili dal contenuto della documentazione in atti”.
A fronte di tale motivazione, la nell'atto di appello, Pt_1
genericamente deduce che gli interessi di preammortamento non sarebbero ricompresi nella somma di euro 4.094,91, come invece indicato dal c.t.u. e ritenuto dal giudice, costituendo gli stessi una voce di costo aggiuntiva da conteggiare nel calcolo del TAEG.
Tuttavia, tale allegazione rimane del tutto indimostrata, posto che, per un verso, l'impugnante non ha fornito la prova dell'esatta composizione dell'importo di euro 4.094,91 (non essendo stato prodotto il “documento contabile” menzionato dall'art. 2, co. 2, del contratto), e che, per altro verso, non risulta altrimenti comprovata la previsione o l'addebito di interessi di preammortamento in aggiunta ai costi rientranti in detto importo.
Tale circostanza – ossia che la quota dovuta a titolo di interessi di preammortamento non rientri nell'importo di euro 4.094,91 indicato dal citato art. 2, co. 2 – non può infatti desumersi dalla mera previsione della debenza di tali interessi, emergente dalle clausole contrattuali di cui all'art. 3, co. 1, lett. c). e all'art. 10, all. A.
Al contrario, la lettura congiunta delle clausole in parola suggerisce una diversa interpretazione, ovvero che gli interessi di preammortamento siano ricompresi nell'importo menzionato.
9 Invero, l'art. 2, co. 2, prevede che la somma erogata “al netto dell'importo complessivo di euro 4.094,91 [...], sarà svincolata a favore della mutuataria stessa con valuta 15 (quindici) giorni da oggi
(comprendendo nel computo anche tale giorno)”. D'altra parte, in tema di interessi di preammortamento, l'art. 3, co. 1, lett. c) prevede che “la provvederà a trattenere, in occasione dello svincolo CP_1
delle somme costituite in pegno, l'importo corrispondente a tali interessi [...]”.
Ebbene, la previsione secondo cui gli interessi di preammortamento debbano essere trattenuti dalla banca contestualmente alla somma di euro 4.094,91, induce a ritenere che detta somma sia comprensiva di tutti gli oneri dovuti dalla mutuataria prima dell'inizio dell'ammortamento, ivi compresi gli interessi in questione, e che dunque questi ultimi non rappresentino – come vorrebbe sostenere l'appellante, ma senza adeguatamente provarlo – voci di costo distinte del finanziamento.
Per tutte le ragioni espresse, l'appello va rigettato e confermata l'ordinanza impugnata emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.
4. Il regime delle spese
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, come da dispositivo, in un importo compreso tra i minimi e i massimi tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014, nella nuova versione risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della di un ulteriore importo a Pt_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma
10 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, integralmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., n.r.g.
[...]
1209/2019, repert. n.1293/2021 del Tribunale di Benevento, nell'ambito del procedimento n. 2797 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, pubblicata il 14 maggio 2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata di cui in epigrafe;
2) condanna la a Parte_1 rifondere alla le spese del Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 16.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Lucia Minauro dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2797 dell'anno 2021, vertente
TRA
(P.I.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Collarile (C.F.: ), ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Benevento, alla via Calandra n. 31
- APPELLANTE
E
(P.I.: , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti (C.F.: ), ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere
LD da Brescia n. 9/10;
- APPELLATA
OGGETTO: usura
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 29.5.2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 15.3.2019 innanzi al Tribunale di Benevento, la Parte_1
Parte (d'ora in poi, per brevità, “ .FIN”.), chiedeva che
[...] venisse accertata l'usurarietà degli interessi di cui al contratto di mutuo stipulato in data 6 aprile 2004 con la Controparte_1
Contr (d'ora in poi, anche: “ ), con conseguente
[...]
condanna del detto istituto di credito alla restituzione degli importi indebitamente ricevuti a tale titolo, per complessivi euro 125.409,90, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver anticipatamente estinto, in data 19 settembre 2018, il suddetto mutuo, rimborsando le ultime due rate del piano di ammortamento, oltre alla commissione di estinzione anticipata;
- di aver richiesto al proprio consulente di fiducia di “verificare la correttezza delle condizioni economiche” pattuite;
- che il consulente, acquisita la documentazione necessaria, aveva riscontrato l'usurarietà originaria degli interessi pattuiti, atteso che
“dal calcolo eseguito risulta che il T.E.G. del mutuo in esame è pari al 6,2700% e, quindi, superiore al tasso soglia vigente alla data di sottoscrizione del contratto, pari al 6,2550%”;
- che, dunque, il c.t.p. aveva così concluso: “l'istituto di credi Pt_3
deve restituire alla società mutuataria
[...] [...] la somma di euro 125.409,90, a titolo di Parte_1
interessi passivi indebitamente corrisposti”. Contr Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la insistendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
2 Espletata la c.t.u. disposta per la verifica dell'usurarietà degli interessi pattuiti, il Tribunale di Benevento, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., n.r.g. 1209/2019, repert. n. 1293/2021, pubblicata il 14 maggio 2021, così provvedeva:
“- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in euro 7.795 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., se corrisposte”.
2. Il giudizio di appello
Con atto di appello regolarmente notificato, la ha proposto Pt_1
appello avverso la predetta ordinanza, convenendo in giudizio per Contr l'udienza del 15 novembre 2021 la e formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Corte di 'Appello, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'ordinanza decisoria impugnata, così provvedere:
IN VIA ISTRUTTORIA
1) alla luce delle argomentazioni svolte nel presente atto di appello qualora la Corte ne ravvisasse la necessità, si chiede di voler nominare un nuovo Consulente Tecnico di Ufficio, affinchè, provveda al ricalcolo del tasso di interesse applicato nel contratto di mutuo de quo, tenendo conto della documentazione contratrattuale allegata e delle deduzioni ed istanze difensive formulate dalla appellata - ricorrente;
IN MERITO
2) accertare e dichiarare l'usurarietà del contratto di mutuo sottoscritto in data 06.04.2004 innanzi al notaio Persona_1
di Benevento - repertorio n° 48463 – raccolta n° 14291;
[...]
3 3) accertare e dichiarare, ai sensi del comma 2 dell'art.1815 c.c., la nullità delle clausole relative alla pattuizione dell'interesse usuraio;
4) condannare la appellata - resistente alla restituzione di tutti gli interessi indebitamente corrisposti e pari ad € 125.409,90 oltre interessi dalla domanda di primo grado al soddisfo;
5) condannare la resistente appellata al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'avvocato antistatario del doppio grado di giudizio”. Contr Si è costituita la formulando le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità ex artt.
342 c.p.c., 348 bis e 345 c.p.c. dell'appello avversario per le causali di cui al presente atto;
- nel merito, respingere i motivi d'appello avversari, in quanto destituiti di qualsivoglia fondamento, così confermando l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Benevento (n. 1209/2019 r.g.) se del caso anche in forza delle eccezioni rimaste assorbite e riproposte in parte motiva ex art. 346 c.p.c.;
- in via istruttoria: rigettare la richiesta di rinnovo CTU.
- con vittoria di spese e compensi di causa”.
All'esito dell'udienza del 29 maggio 2025, la Corte riservava la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Il motivo di appello
Con l'unico motivo di appello, la censura l'ordinanza Pt_1
impugnata sostenendo che il tribunale avrebbe recepito in maniera erronea e acritica le conclusioni del c.t.u., secondo cui il TAEG pattuito risulterebbe “pari al 6,1201%, e quindi entro i limiti del Tasso soglia di periodo determinato dal MEF per la categoria di operazioni di riferimento ossia quella dei mutui a tasso fisso e variabile, che per il II trimestre del 2004 risulta pari a 6,225%” (v. pag. 5 della relazione).
4 In particolare, ai fini di tale calcolo, il consulente avrebbe erroneamente considerato gli importi dovuti dalla mutuataria a titolo di interessi di preammortamento come ricompresi nella somma di euro 4.094,91, trattenuta dalla banca ai sensi dell'art. 2, co. 2, del contratto.
Tali interessi, invece, espressamente previsti dal successivo art. 3, co. 1, lett. c) quanto a modalità di calcolo e tempi di pagamento, nonché dall'art. 10, all. A, del contratto, costituirebbero oneri distinti e ulteriori per complessivi euro 2.746,15, il cui conteggio, in aggiunta alle diverse voci di costo incluse nell'importo di euro 4.094,91, determinerebbe il superamento del tasso soglia di riferimento, come evidenziato sia nella perizia contabile allegata all'atto di citazione, sia in sede di osservazioni sulla relazione del c.t.u.
Ne conseguirebbe la nullità degli interessi pattuiti in quanto usurari ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c., nonché il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a tale titolo, pari ad euro
125.409,90, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Contr A fronte di tale prospettazione, la ha eccepito l'inammissibilità del suddetto motivo di appello ai sensi dell'art. 345, co. 2, c.p.c., posto che tramite esso l'appellante avrebbe fatto valere un'eccezione nuova. Secondo tale ricostruzione, la questione relativa al calcolo degli interessi di preammortamento ai fini dell'usura, introdotta dalla solo in sede di operazioni Pt_1
peritali in primo grado, sarebbe tardiva. Il motivo di appello fondato su tale questione violerebbe dunque il generale divieto di ius novorum di cui all'art. 345 c.p.c., atteso che esso troverebbe applicazione non solo alle eccezioni in senso stretto, ma anche a
“quelle che pur se rilevabili d'ufficio, si fondano su fatti non tempestivamente allegati in primo grado e introducono nuovi temi
d'indagine” (Cass. n. 16602/2013).
5 Ritiene il Collegio che l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 345 c.p.c. debba essere disattesa.
È pur vero che il disposto dell'art. 345 c.p.c. riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le nuove contestazioni o allegazioni in fatto che, “modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio di appello da mero revisio prioris instantiae in iudicium novum” (Cass. n. 2529/2018; Cass. n.
20502/2015; Cass. 4854/2014); tuttavia, la Suprema Corte ha precisato, con orientamento oramai consolidato, che il divieto in esame non si estende alle allegazioni riconducibili ad “eccezioni in senso lato, rilevabili d'ufficio, sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva” (E plurimis: Cass. n.
6979/2025; Cass., ord. n. 15653/2024; Cass. ord. n. 34053/2023).
Tali principi trovano pertanto applicazione anche all'ipotesi – ricorrente nel caso in esame – in cui venga fatta valere la nullità del contratto o di sue clausole per violazione di norme imperative, quale
è l'art. 1815, co. 2, c.c., “a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie” (Cass. n. 4867/2024).
D'altra parte, va altresì precisato che “le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli articoli 156 e 157 del Cpc, costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle
6 risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio” (Cass. n. 7356/2025;
Cass. n. 26525/2024; Cass. n. 25109/2024).
Orbene, nel caso di specie, da un lato, la ha chiesto fin Pt_1
dall'atto introduttivo del primo grado che venisse dichiarata la nullità per usurarietà degli interessi pattuiti con il contratto di mutuo de quo
e, dall'altro, la questione specifica relativa all'inclusione degli interessi di preammortamento tra i costi rilevanti ai fini della determinazione del TAEG emerge dallo stesso contratto, il quale è stato tempestivamente prodotto e acquisito agli atti di causa. Non rileva, invece, alla luce dei suesposti principi, che tale problematica sia stata oggetto di espressa attività assertiva solo in sede di osservazioni alla c.t.u. e, successivamente, di gravame, al precipuo scopo di contestare il calcolo eseguito dal consulente e fatto proprio dal tribunale al momento della decisione.
In conclusione, ritiene la Corte che l'appellante non abbia introdotto tramite il motivo di gravame proposto nuovi temi d'indagine, sicché lo stesso deve considerarsi ammissibile e deve essere scrutinato nel merito.
Deve preliminarmente rilevarsi che i piani di ammortamento presentano spesso un periodo iniziale in cui vengono rimborsati gli interessi ma non il capitale, detto per questo preammortamento. Il periodo di preammortamento, al quale solitamente si applica lo stesso tasso applicato al finanziamento, si aggiunge all'ammortamento, comportando un lieve aumento della durata complessiva del rimborso.
Gli interessi c.d. di preammortamento costituiscono pertanto interessi corrispettivi la cui peculiarità risiede unicamente nel fatto che essi vengono corrisposti prima dell'inizio dell'ammortamento vero e proprio. Si tratta, dunque, di costi comunque collegati all'erogazione del credito, sicché non vi è dubbio che anch'essi
7 soggiacciano alla disciplina antiusura (atteso che la stessa riguarda tutte le “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo [...] collegate alla erogazione del credito”: arg. ex art. 644 c.p.) e che anche rispetto a tali interessi debba ritenersi operante la norma di cui all'art. 1815, co. 2, c.c.
Ciò posto, come precisato dalla Suprema Corte, “nelle controversie relative alla spettanza ed alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata relazione peritale” (Cass. n. 27545/2023).
Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l'appellante non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
In particolare, sul punto, il primo giudice osserva: “
4. Quanto alla questione, sollevata dalla difesa di parte ricorrente circa l'addebito della somma di €.4.094/91 anche a titolo di interessi preammortamento (nella misura di €.2.856) ed il cui inserimento del calcolo del TAEG determina il superamento del tasso soglia, il
C.T.U. ha rilevato che “il contratto non fa riferimento al dettaglio relativo alla composizione di tale somma rinviando ad un allegato non presente in atti”. In mancanza di prova della natura di tale importo, “il C.T.U. ha considerato l'importo deducendo le somme dall'allegato tecnico e dagli atti di causa e classificandole con la seguente composizione: € 600,00 spese di perizia;
€ 600,00 spese di istruttoria;
€ 600,00 imposta sostitutiva;
€ 2.294/91 in “altri oneri e spese […] In atti non è presente alcun documento comprovante
l'effettiva natura delle spese previste dal contratto all'art. 2, compreso quindi l'eventuale addebito degli interessi di preammortamento;
di conseguenza le conclusioni cui il CTU è giunto
8 derivano dai soli inconfutabili dati riportati in atti” (pag. della relazione peritale).
5. Non sussiste ragione di dissentire dalle conclusioni rassegnate dal
C.T.U., attesa la credibilità logica e scientifica sia dell'indagine, che dei metodi utilizzati. In particolare, a fronte della mancata allegazione del “documento contabile” indicato all'art. 2, co. 2 del contratto, non vi è prova dell'addebito di interessi preammortamento, né tanto meno del loro importo, elementi questi che, come accertato dal C.T.U., non sono desumibili dal contenuto della documentazione in atti”.
A fronte di tale motivazione, la nell'atto di appello, Pt_1
genericamente deduce che gli interessi di preammortamento non sarebbero ricompresi nella somma di euro 4.094,91, come invece indicato dal c.t.u. e ritenuto dal giudice, costituendo gli stessi una voce di costo aggiuntiva da conteggiare nel calcolo del TAEG.
Tuttavia, tale allegazione rimane del tutto indimostrata, posto che, per un verso, l'impugnante non ha fornito la prova dell'esatta composizione dell'importo di euro 4.094,91 (non essendo stato prodotto il “documento contabile” menzionato dall'art. 2, co. 2, del contratto), e che, per altro verso, non risulta altrimenti comprovata la previsione o l'addebito di interessi di preammortamento in aggiunta ai costi rientranti in detto importo.
Tale circostanza – ossia che la quota dovuta a titolo di interessi di preammortamento non rientri nell'importo di euro 4.094,91 indicato dal citato art. 2, co. 2 – non può infatti desumersi dalla mera previsione della debenza di tali interessi, emergente dalle clausole contrattuali di cui all'art. 3, co. 1, lett. c). e all'art. 10, all. A.
Al contrario, la lettura congiunta delle clausole in parola suggerisce una diversa interpretazione, ovvero che gli interessi di preammortamento siano ricompresi nell'importo menzionato.
9 Invero, l'art. 2, co. 2, prevede che la somma erogata “al netto dell'importo complessivo di euro 4.094,91 [...], sarà svincolata a favore della mutuataria stessa con valuta 15 (quindici) giorni da oggi
(comprendendo nel computo anche tale giorno)”. D'altra parte, in tema di interessi di preammortamento, l'art. 3, co. 1, lett. c) prevede che “la provvederà a trattenere, in occasione dello svincolo CP_1
delle somme costituite in pegno, l'importo corrispondente a tali interessi [...]”.
Ebbene, la previsione secondo cui gli interessi di preammortamento debbano essere trattenuti dalla banca contestualmente alla somma di euro 4.094,91, induce a ritenere che detta somma sia comprensiva di tutti gli oneri dovuti dalla mutuataria prima dell'inizio dell'ammortamento, ivi compresi gli interessi in questione, e che dunque questi ultimi non rappresentino – come vorrebbe sostenere l'appellante, ma senza adeguatamente provarlo – voci di costo distinte del finanziamento.
Per tutte le ragioni espresse, l'appello va rigettato e confermata l'ordinanza impugnata emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.
4. Il regime delle spese
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, come da dispositivo, in un importo compreso tra i minimi e i massimi tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014, nella nuova versione risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della di un ulteriore importo a Pt_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma
10 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, integralmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., n.r.g.
[...]
1209/2019, repert. n.1293/2021 del Tribunale di Benevento, nell'ambito del procedimento n. 2797 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, pubblicata il 14 maggio 2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata di cui in epigrafe;
2) condanna la a Parte_1 rifondere alla le spese del Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 16.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Lucia Minauro dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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