Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 01/04/2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.4038 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Donatello Esposito presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
convenuto contumace
E
in qualità di socio accomandatario ed ex socio accomandante della CP_1
Controparte_1
convenuto contumace NONCHE'
in qualità di socia accomandante ed ex socia accomandataria della Controparte_2
Controparte_1
convenuto contumace
Con ricorso depositato in data 19.02.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che la società convenuta svolge in prevalenza attività di installazione, riparazione e manutenzione di misuratori per liquidi, solidi e gassosi, in particolare per carburanti, e che la stessa svolge la propria attività in Volla alla Via Palazziello 1, ma ha sede legale in Napoli;
ha dedotto di aver lavorato per conto ed alle dipendenze della predetta società dal
01/02/2006 al 27/8/2021, sebbene sia stato formalmente inquadrato solo a partire dal
2/10/2006, come da documentazione allegata al ricorso;
di aver svolto, continuativamente, mansioni prevalenti di saldatore, sia di alluminio che di acciaio, sia ad arco che ossiacitileniche;
di aver svolto, inoltre, mansioni di montatore, di revisore di contalitri meccanici ed elettronici e di impianti elettropneumatici, nello specifico, di misuratori volumetrici di flussimetri, e, inoltre, di riparatore e collaudatore degli stessi;
di essere stato sottoposto al potere direttivo della società, rispondendo ad essa in merito a qualsiasi aspetto della vicenda lavorativa come, ad esempio, in ordine al puntuale rispetto dell'orario di lavoro e per quel che riguarda eventuali richiami;
di aver ricevuto dalla convenuta società una retribuzione in maniera periodica con cadenza mensile specificata nei conteggi in atti
,allegati; di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00, con pausa pranzo di 30 minuti, il sabato dalle 8:30 alle 14:00 senza pausa;
di aver goduto di 15 giorni calendariali di ferie l'anno, pari a 12 giorni lavorativi;
di aver vanamente inoltrato una richiesta di pagamento.
Tanto premesso, lamentando di non essere stato correttamente retribuito in base alla quantità e alla qualità del lavoro prestato ed invocando l'applicazione della categoria 3^ del
CCNL di riferimento;
assumendo altresì di aver proposto, con riferimento al FR, ricorso per decreto ingiuntivo limitatamente agli importi indicati dalla convenuta come dovuti in calce al cedolino, ha concluso chiedendo di “Accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato per conto ed alle dipendenze della società convenuta dal 01/02/2006 al 27/8/2021 continuativamente nelle forme e con le modalità indicate in premessa;
B) Condannare i convenuti in solido (i soci nei limiti delle responsabilità di legge) al pagamento – in favore del ricorrente – dell'importo di complessivi euro 291.821,09 per i titoli
e le causali sopra indicate e di qui agli allegati conteggi analitici, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
” Spese vinte. I convenuti e Controparte_1 CP_1 CP_2
, cui è stato notificato l'atto introduttivo, non si sono costituiti in giudizio. Ne va quindi
[...]
preliminarmente dichiarata la contumacia.
*****
Al fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine va evidenziato che sono circostanze provate per tabulas la dedotta relazione lavorativa di natura subordinata con la società convenuta in giudizio (cfr busta paga luglio 2021 e CU 2022 in atti).
Ciò di cui si duole il ricorrente è dato dall'inadeguatezza dell'attribuzione del 1° livello retributivo per le mansioni svolte e della retribuzione corrisposta, in considerazione dell'orario di lavoro tenuto ad osservare per tutta la durata del rapporto
Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria orale espletata con l'unico teste indicato, per riferire indifferentemente su tutte le circostanze dedotte in giudizio, deve ritenersi che le circostanze allegate dal ricorrente, su cui incombe l'onere della prova dei fatti sottesi al diritto di credito azionato per le asserite differenze retributive, hanno trovato solo in parte puntale riscontro dalle dichiarazioni rese dal predetto testimone escusso.
In particolare il non ha provato di avere effettivamente lavorato per tutta la durata del Pt_1 rapporto e quindi in maniera continuativa e costante osservando l'orario indicato in ricorso, eccedente quello ordinario settimanale, né che la sua prestazione lavorativa abbia avuto indizio l'1.2.2006 e non il 2.10.2006, come indicato nei documenti citati.
Ed infatti il teste collega di lavoro del ricorrente, ha dichiarato di aver Testimone_1
cominciato a lavorare per la società nel 2009 e quindi circa tre anni dopo CP_1
l'assunzione del ricorrente, non ha potuto riferire con la necessaria precisione la data di inizio del rapporto di lavoro del , avendo genericamente retrodatato di 'quattro cinque Pt_1 anni' l'assunzione di quest'ultimo rispetto alla propria.
Per le stesse ragioni la testimonianza del non apporta utili elementi di giudizio in Tes_1 merito all'orario di lavoro quotidianamente osservato dal ricorrente per tutta la durata del rapporto di lavoro, in quanto il testa ha cominciato a lavorare circa tre anni dopo e ha risolto il rapporto con la s.a.s. in questione nel 2020 - non ha precisato il mese -.
Non da ultimo va considerato che il teste nel dichiarare l'orario di lavoro giornaliero ha indicato una pausa pranzo molto più lunga di quella dedotta in ricorso. Così evidenziano una difformità con la descrizione delle modalità attuative della prestazione fornita dall'attore.
In definitiva questo capo di domanda non risulta idoneamente suffragato da prova – nel ricorso è stato indicato un solo testimone– e pertanto non può trovare accoglimento. L'istruttoria ha invece confermato l'inadeguatezza dell'inquadramento del nella 1^ cat Pt_1 del CCNL che – dall'esame della busta paga versata in atti – deve ritenersi applicato dal datore di lavoro.
Dalla prova testimoniale è emerso infatti che il “…si occupava della manutenzione Pt_1 delle autobotti e della manutenzione del contalitri, provvedeva alle riparazioni necessarie… si occupava anche di saldature con vari tipi di metallo, sia all'interno che all'esterno dell'autobotte…”
La declaratoria della 1^ categoria “- i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali;
- inservienti e simili. ( cfr declaratorie in atti).
Da quanto emerso dalla prova invece la prestazione di lavoro non è stata affatto scollegata dal processo produttivo e si è articolata secondo varie competenze che rendono, anche in considerazione della durata pluriennale della relazione lavorativa, più consono l'inquadramento nella rivendicata 3^ categoria dello stesso ccnl cui appartengono:” i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro”, dovendosi escludere la sussumibilità nella 2^ cui appartengono” i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare” posto che le mansioni descritte dal teste non presentano quest'ultima connotazione.
Ne consegue che al vanno riconosciute le differenze retributive tra quanto dedotto di Pt_1 aver percepito per l'inquadramento nella 1^ categoria e quanto invece spettante secondo le tabelle retributive al lavoratore inquadrato nella 3^ categoria e precisamente € 140.258,81 importo ( lordo) ottenuto sottraendo dal conteggio del ricorso le differenze imputate al periodo lavorativo precedente all'assunzione del 2.10.2006, non provato, e alle maggiorazioni per lavoro straordinario, posto che il teste escusso ha altresì confermato che la società non concedeva più di due settimane di ferie all'anno.
Al ricorrente compete altresì la conseguente differenza economica sul FR accantonato, pari ad € 13.9831,79, importo cui si perviene utilizzando come base di calcolo la retribuzione annuale spettante per la 3^ categoria, maturata da ottobre 2006 fino alla cessazione del rapporto di lavoro ( tfr lordo maturato € 25.293,79) e di quanto già riconosciuto a tale titolo con decreto ingiuntivo ( € 11.462,00)
Pertanto la società convenuta in giudizio – il cui comportamento processuale ove valutato unitamente alle emergenze processuali è sintomatico dell'impossibilità di eccepire circostanze impeditive o estintive – va condannata in solido con il socio accomandatario, solidalmente e illimitatamente responsabile, al pagamento degli importi indicati, oltre accessori di legge.
A tale riguardo va evidenziato che il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito ( cfr ex multis Cass. ord 22629/2020).
Va rimarcato che in coerenza con la struttura essenziale della società in accomandita semplice è il diverso regime di responsabilità verso i terzi che caratterizza le distinte categorie dei soci (art. 2313 c.c.) : gli accomandatari, ai quali è riservato il potere di amministrare la società, che rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali;
gli accomandanti, esclusi dalla amministrazione, che rischiano nei limiti della quota conferita
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'importo liquidato e della condanna in solido della società e del socio accomandatario.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna Controparte_1
in solido con il socio accomandatario nonché
[...] CP_1
nei limiti della quota conferita al pagamento di € € 140.258,81 Controparte_2
(importo lordo) a titolo di differenze retributive per le causali di cui in motivazione e di €
13.831,79 a titolo di differenze per FR , oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione mensile di ciascuna componente del credito al soddisfo e per il FR dalla cessazione del rapporto di lavoro al soddisfo;
b) dichiara patrimonialmente responsabile nei limiti della quota Controparte_2
conferita c) condanna in solido con il socio Controparte_1
accomandatario al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in CP_1 complessivi € 6.700,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Napoli 1.4.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)