Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/02/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 530/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1 sul figlio minore rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv.to LAMURAGLIA ENZO GASPARE
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso in opposizione a richiesta restitutoria di indebito assistenziale per revoca della prestazione.
CONCLUSIONI: come da note a verbale di udienza del 24.02.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente proponeva opposizione alla richiesta dell' del 17.08.2023 di CP_1 ripetizione delle somme percepite indebitamente a titolo di indennità di accompagnamento dall'01.06.2023 al 30.09.2023 a seguito di revisione del requisito sanitario in occasione della visita del
25.05.2023 per irripetibilità dell'indebito assistenziale per i ratei percepiti prima della revoca e per legittimo affidamento del percipiente, non ravvisandosi alcuna forma di dolo dell'accipiens; domandava, di conseguenza, la declaratoria di nullità e/o annullabilità
Si costituiva la parte resistente per domandare il rigetto per infondatezza del promosso ricorso attesa l'inoperatività nella fattispecie in esame della disciplina invocata dalla parte ricorrente e non ravvisandosi alcuna esigenza di tutela dell'affidamento trattandosi di ipotesi di revoca della prestazione per intervenuta revisione del requisito sanitario come da verbale di visita ritualmente notificato alla parte ricorrente in data 08.06.2023, con il favore delle spese di lite. Allegava documentazione.
Ebbene, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
In materia di indebito assistenziale, con orientamento oramai costante, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato da tempo i seguenti principi cui occorre dare continuità: “… (omissis)… La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
La Corte Costituzionale ha evidenziato che "(...) il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze
Pag. 2 di 11 di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993)".
16. Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che "(...) l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla (...) giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica (...) dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore".
17. Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e
Pag. 3 di 11 diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
18. In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del
2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
19. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del
2018). …”1.
Nelle diverse norme disciplinanti gli indebiti assistenziali l'accipiens non deve provare alcun affidamento, risultando detta specifica circostanza la ratio ispiratrice di fondo della disciplina, la quale si
Pag. 4 di 11 connota come previsione eccezionale rispetto all'ordinario regime della ripetizione dell'indebito.
Questo è quanto affermato con la recente pronuncia n. 8/2023 dalla
Corte Costituzionale che si riporta nella parte d'interesse: “…
(omissis)… Analoga disciplina si desume, poi, da un complesso di previsioni concernenti prestazioni economiche di natura assistenziale
(art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante
«Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»; art.
3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, recante «Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti», convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n.
29; art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno
1988», convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n.
291), rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità, richiamando l'ordinanza n. 264 del 2004 di questa Corte, ha riconosciuto la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (Corte di cassazione, sezione sesta civile - lavoro, ordinanza 30 giugno 2020, n. 13223; si vedano anche Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 novembre 2018, n. 28771 e 3 febbraio 2004, n. 1978).
Nei casi sopra richiamati, non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicché quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura - unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate - quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte
Pag. 5 di 11 ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n.
148 del 2017 e n. 431 del 1993). … (omissis)…”.
Tanto premesso, dalle allegazioni delle parti e dalla loro produzione emerge, sia dalla missiva dell' del 17 agosto 2023 che dal verbale CP_1 di visita di revisione notificato alla parte ricorrente in data 08 giugno
2023, che l'indebito assistenziale per cui è causa trae origine dal venir meno del requisito sanitario necessario per continuare a beneficiare dell'indennità di accompagnamento2.
Ciò posto, per la fattispecie in esame, trattandosi di indebito assistenziale originato dalla sopravvenuta revisione del requisito sanitario, deve trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 37, comma 8, della L. n. 448/1998 che si riporta:
< In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.>>.
Dall'inequivoco tenore letterale della disposizione richiamata emerge chiaramente che, a seguito di visita di verifica della permanenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'erogazione di una provvidenza economica, laddove venga riscontrata l'insussistenza dei requisiti sanitari, l' deve procedere all'immediata sospensione del CP_1 beneficio economico ed alla sua revoca entro i novanta giorni successivi, revoca che retroagisce alla data della visita di verifica.
Pag. 6 di 11 Ebbene, nel caso in esame è incontestato oltre che provato dall' CP_1 che alla parte ricorrente sia stato debitamente notificato in data
08.06.2023 il verbale definitivo della visita di revisione del
25.05.2023 in cui è stata accertata l'insussistenza del requisito sanitario necessario per continuare a beneficiare dell'indennità di accompagnamento e riconosciuto il requisito utile al godimento della sola indennità di frequenza.
In concreto, con la visita di revisione è venuto meno il diritto alla indennità di accompagnamento prima percepita dalla parte ricorrente.
Ebbene, l' ha inviato alla parte ricorrente in data 08.06.2023 il CP_1 verbale definitivo della visita di revisione, ha continuato ad erogare l'indennità di accompagnamento sino a settembre 2023 e con provvedimento del 17 agosto 2023 ha accertato e contestato l'indebito ed agito in ripetizione.
A questo punto, occorre indagare l'effettiva condizione soggettiva della parte ricorrente per poter ravvisare o meno un legittimo affidamento incolpevole alla luce dei più recenti orientamenti della
Suprema Corte cui occorre dare continuità: “… (omissis)… il motivo è fondato in base al principio per cui "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n.
13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in
Pag. 7 di 11 presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
10. la sentenza impugnata - che non ha esaminato la fattispecie in base ai principi esposti e prescindendo dalla verifica della condizione soggettiva dell'accipeins - è, dunque incorsa in errore di diritto;
va cassata e rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione;
… (omissis)…3.
Nella fattispecie in esame, inoltre, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato con orientamento costante i seguenti principi cui dare continuità: “… (omissis)… il primo motivo di ricorso è infondato, atteso che i giudici di appello si sono attenuti all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 16260/2003; Ord. n. 26096/10; n.
26162/2016), a cui si intende dare continuità, secondo cui "Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4 (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter,
Pag. 8 di 11 convertito in L. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, L.
n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dal D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38
Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta";
17. si è precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui al D.P.R. n. 698 del
1994, art. 5, comma 5) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la
Pag. 9 di 11 prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini" (così Cass. n.
16260/03); … (omissis)…”4.
Facendo concreta applicazione dei principi appena sopra richiamati, pacifica la notificazione alla parte ricorrente in data 08.06.2023 del verbale di visita del 25.05.2023 di revisione del requisito sanitario necessario per continuare a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, deve ritenersi che dalla data di effettiva comunicazione dell'accertamento del venir meno del requisito sanitario sia venuto meno l'affidamento della parte ricorrente nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta a titolo di indennità di accompagnamento.
Pertanto, l'indebito assistenziale in esame deve ritenersi ripetibile esclusivamente a partire dall'08.06.2023, data di comunicazione dell'esito dell'accertamento sanitario.
Ne consegue il parziale accoglimento della promossa azione giudiziale.
Va dichiarato irripetibile l'indebito assistenziale per cui è causa esclusivamente per il periodo dall'01.06.2023 al 07.06.2023.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 0,01
Pag. 10 di 11 ed € 1.100,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto dalla parte ricorrente nel presente giudizio, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito per cui è causa esclusivamente dall'01.06.2023 al 07.06.2023;
- rigetta per infondatezza la restante parte delle domande avanzate;
- compensa per 3/4 le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quella appena compensate, liquida in complessivi € 124,75 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,24/02/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 13915/2021. 2 Cfr. in all.ti parte ricorrente e parte resistente. 3 Così Cass. n. 24180/2022. 4 Così Cass. n. 34013/2019.