Art. 26.
Tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano iscritti nel ruolo ordinario di cui all' articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 253 , sono iscritti di diritto al ruolo di nuova istituzione, sezione ordinaria; quelli iscritti nel ruolo di cui all' articolo 21 della legge 20 marzo 1913, n. 272 , sono iscritti di diritto nella sezione speciale, purche' costituiscano la cauzione di cui all'articolo 23 e presentino domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge entrera' in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
Il regolamento di esecuzione della presente legge sara' emanato entro tale termine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la marina mercantile.
Tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano iscritti nel ruolo ordinario di cui all' articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 253 , sono iscritti di diritto al ruolo di nuova istituzione, sezione ordinaria; quelli iscritti nel ruolo di cui all' articolo 21 della legge 20 marzo 1913, n. 272 , sono iscritti di diritto nella sezione speciale, purche' costituiscano la cauzione di cui all'articolo 23 e presentino domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge entrera' in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
Il regolamento di esecuzione della presente legge sara' emanato entro tale termine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la marina mercantile.